Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5195/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5195/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 15 novembre 2024 da c.f. ) RT C.F._1 con l'Avv. Camilla Valentini
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Chiara De Vescovi ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 15 novembre 2024, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Mezzocorona
(TN) in data 6 ottobre 2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Mezzocorona, Parte I, N. 4, Anno 2012, e che dalla loro unione sono
1
2017.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 560/2023 di data 14 giugno 2023 e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi;
la SI.ra risiede a Mezzocorona nella casa CP_1
familiare mentre il SI. risiede a Mezzocorona in via Canè n. 61/E. Pt_1
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“1. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori e per l'effetto le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
2. la residenza anagrafica dei figli minori sarà stabilita presso la casa coniugale assegnata alla madre sita in Mezzocorona, Via Roma 49;
3. per quanto riguarda la gestione e il protocollo di visita dei minori, si rinvia al
Piano Genitoriale allegato al presente ricorso;
4. a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli minori, il SInor Pt_1
verserà alla SInora entro il giorno 1 di ciascun mese, la
[...] Controparte_1 somma di Euro 600,00= (seicento/00), ovvero € 300,00= a figlio, da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione degli indici ISTAT a decorrere da marzo
2024.
5. le spese straordinarie verranno divise al 50% tra il SI. e la SI.ra Pt_1 CP_1
secondo le indicazioni del Protocollo CNF dd. 29.11.2017. Spese da concordarsi se superiori all'importo di € 100,00= (cento/00);
6. il rimborso di quanto dovuto per le spese straordinarie avverrà a cadenza mensile, dietro esibizione delle relative pezze giustificative;
7. l'assegno unico e ogni altro sussidio pubblico verrà percepito nella misura del
100% dalla SI.ra ; a tal proposito il SI. presta il Controparte_1 RT
proprio consenso;
2 8. al fine di regolamentare e definire ogni rapporto patrimoniale nascente dal matrimonio e a tacitazione di ogni pretesa reciproca tra i coniugi addivengono al seguente accordo:
A. CONSENSO E OGGETTO
Il SI. nato a [...] il [...] C.F. , RT C.F._1
residente in [...] cede e traferisce con il presente atto alla SInora , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], che accetta, C.F._2
- la propria quota di ½ indiviso dei seguenti
IMMOBILI in C.C. Mezzocorona - P.T. 432 II
p.ed. 233 (duecentotrentatre) - porzioni materiali 2 (due) e 3 (tre), così come risulta descritto nel Libro Fondiario (doc. 7).
DATI CATASTALI
Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune Catastale di Mezzocorona come segue
(doc.8):
CC 230 p.ed. 233 sub 12 foglio 21 p.m. 2, Zona Cens. -, Micro Zona , Categoria
A/2, Classe 4, Consistenza 6,5 vani, Superficie 138 mq, Rendita Euro 604,25;
CC 230 p.ed. 233 sub 9 foglio 21 p.m. 3, Zona Cens. -, Micro Zona -, Categoria C/2,
Classe 2, Consistenza 60 mq, Superficie 73 mq, Rendita Euro 158,04;
CC 230 p.ed. 233 sub 10 foglio 21 p.m. 2, Zona Cens. -, Micro Zona -, Categoria
C/2, Classe 2, Consistenza 28 mq, Superficie 32 mq, Rendita Euro 73,75;
- nonché la propria quota di ¼ indiviso del seguente
IMMOBILE in C.C. Mezzocorona - P.T. 2309 II
p.f. 1596/17 (millecinquecentonovantasei/17) così come risulta descritto nel Libro Fondiario (doc.9)
DATI CATASTALI
Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune Catastale di Mezzocorona come segue:
CC 230 Tipo F, Particella 1596/17, foglio di mappa 21, P.T. 2309, Coltura Bosco,
Classe 6, Superficie 39 mq, reddito dominicale 0,02, reddito agrario 0.01 (doc.10);
3 * * *
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1 -bis, della Legge 27 febbraio 1985
n. 52 come modificato dall'art. 19, comma 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 i SInori e dichiarano: Controparte_1 RT
- che i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano l'unità immobiliare ubicata a Mezzocorona Via Roma n. 49, piani T -1, raffigurata nelle planimetrie redatte dall'ing. , iscritto all'Albo degli Ingegneri Persona_3
della Provincia di Trento al n. 3525, giusto rilievo Prot. 7277.001.2024 – d.d. 11 -
06 -2024 (doc. 11);
- che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze del Libro Fondiario;
- che per le parti comuni, consortalità, comproprietà ed aree scoperte comuni di quanto oggetto del presente atto, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle previsioni di cui alla citata normativa.
La SInora accetta il trasferimento della quota del 50% intestata Controparte_1
al SI. degli immobili come sopra indicati ed individuati e il della quota RT
del 25% intestata a della p.f. come sopra indicata e individuata, e RT
dichiara di nulla avere più a pretendere.
PRECISAZIONI
L'immobile viene trasferito a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, servitù attiva e passiva nonché con i proporzionali diritti di comproprietà ai sensi dell'art. 1117 c.c. su tutte le parti comuni e con le comproprietà e/o consortalità quali risultano dal Libro
Fondiario di Trento.
PREZZO E DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 C. 22 DEL D.L. 223/06:
Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 comma 22 del D.L.
4.7.2006 n.
223 convertito con legge 4.8.2006 n. 248, previamente ammonite sulla
4 responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art. 76 del DPR
28.12.2000, n. 445, rendono le seguenti dichiarazioni:
a) Quale corrispettivo per la vendita della sua quota di proprietà dell'immobile coniugale, il SI. accetta la somma omnia di € 40.000,00 (euro RT
quarantamila,00), il cui importo è già stato incassato dalla parte venditrice, che ha trattenuto anche la quota spettante alla SI.ra , di cui all'atto di Controparte_1
compravendita Repertorio n.
4.815 Raccolta n.
4.087 d.d. 17 aprile 2024 (doc.12);
b) Il SI. rilascia quindi ampia quietanza liberatoria in favore della SI.ra RT
, rinunciando sin d'ora all'iscrizione dell'ipoteca legale;
Controparte_1
c) Nessuna delle parti si è avvalsa dell'opera di un mediatore;
Le parti vengono ammonite in ordine alla circostanza che in caso di dichiarazioni incomplete o mendaci dei suddetti dati, è prevista la sanzione da €. 500,00 ad €.
10.000,00;
POSSESSO
Il SI. consegna la parte in comproprietà dell'immobile alla SInora RT
costituendola possessore dalla data del trasferimento di Controparte_1
proprietà; pertanto la SInora ne godrà le rendite e ne sopporterà i relativi CP_1
oneri.
GARANZIE
Le parti prestano tutte le garanzie di legge e dichiarano altresì che sull'immobile trasferito non gravano garanzie reali, pignoramenti, sequestri, privilegi anche fi - scali, oneri reali, diritti che ne diminuiscano il libero godimento o la piena disponibilità, e che non vi sono iscrizioni né trascrizioni pregiudizievoli.
Si precisa che il bene immobile, come da visura tavolare allegata, è gravato da diritto di ipoteca dd. 10/07/2019 (G.N. 1356/1) con intavolazione del diritto di ipoteca per Euro 450.000,00 per capitale, interessi, spese e accessori, intavolato dalla Cassa Rurale di Lavis, Mezzocorona Valle di Cembra – BCC con atto di data
19/04/2019. Il SI. garantisce l'immobile assegnato con il presente atto RT
libero da arretrati d'imposte, privilegi, anche fiscali ed altri oneri o vincoli e promette le garanzie in caso di molestie o evizione.
IPOTECA LEGALE
5 La parte cedente rinunzia all'ipoteca legale ad essa spettante ai sensi dell'art. 2817
c.c. con espresso esonero di responsabilità al riguardo per il Conservatore
Tavolare.
NORMATIVA URBANISTICA ED EDILIZIA E SUI TERRENI PERCORSI DAL
FUOCO
Il SI. previamente ammonito circa le responsabilità penali cui può RT
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 settembre
2000 n. 445, artt. 3 e 76 sotto la propria penale responsabilità dichiara:
- che l'inizio della costruzione dell'immobile oggetto del presente atto è avvenuto in data anteriore all'1 settembre 1967;
- che posteriormente all'1 settembre 1967 l'immobile di cui al presente atto è stato oggetto di opere eseguite in virtù ed in conformità di licenza di costruzione per lavori edili in data 31 gennaio 1968 pratica n. 8/67 – prot. Nr. 5202 (doc.13) e di concessione edilizia in sanatoria (Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e s.m.) in data 22 maggio 1995 prot. n. 2031/86/5893 tutte rilasciate dal Comune di Mezzocorona
(doc.14);
- che la particella edificale 233, di cui fanno parte le porzioni materiali 2 e 3 oggetto del presente atto è stata costruita in virtù e in conformità della Licenza di
Costruzione rilasciata dal Sindaco del Comune di Mezzocorona in data 31.01.1968
(cfr. doc.13) e successivo permesso di costruire in sanatoria n. 106/2019 d.d.
07.06.20219 (doc.15) e permesso di costruire nr. 160/2019 d.d. 22/08/2019
(doc.16);
- che per l'immobile tavolarmente contraddistinto dalla p.ed. 233 p.m. 2 e 3 C.C.
Mezzocorona è stata presentata n data 26.07.2024 prot. n.8586, approvata CP_2
dal Comune di Mezzocorona con comunicazione di data 08.10.2024 (doc.17);
- che quanto venduto non presenta irregolarità urbanistiche e non ha formato oggetto di provvedimento sanzionatori in materia urbanistica.
Parte venditrice ai sensi della Legge n. 353 del 2000 dichiara inoltre che la particella fondiaria 1596/17, oggetto del presente atto non è stata percorsa dal fuoco nei quindici anni precedenti.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
6 Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 192/2005, nel testo come da ultimo modificato dal D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, la parte acquirente dichiara:
- di aver ricevuto tutte le informazioni in ordine alla prestazione energetica dell'edificio trasferito nonché tutta la documentazione inerente e così a titolo particolare l'attestato predisposto dal tecnico ing. in data 14.02.2024 Tes_1
(doc.18);
- di essere edotto della validità decennale del certificato di cui innanzi e della necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio ed impiantistico, che modifichi la prestazione energetica dell'edificio.
CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI
Con riferimento agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, che corredano i beni oggetto del presente atto, il SI. garantisce la SInora RT
circa la conformità degli impianti sino ad ora realizzati alla Controparte_1 normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati.
Convengono inoltre le parti che a carico del SI. non grava alcun obbligo RT
di adeguamento dei predetti impianti alla normativa eventualmente sopravvenuta rispetto a quella vigente all'epoca in cui gli impianti vennero realizzati;
e che pertanto grava sulla SInora ogni onere e spesa occorra sostenere Controparte_1
per adeguare gli impianti a detta eventuale sopravvenuta normativa.
Pure a conoscenza dell'obbligo del SI. di consegnarla alla SInora RT
, non viene allegata al presente atto la documentazione di cui Controparte_1 all'art. 13 del decreto 37/08 per concorde rinuncia fattane dalle parti.
MEDIAZIONE IMMOBILIARE
Le parti, consapevoli della responsabilità penale e sulle conseguenze fiscali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarano di non essersi entrambe avvalse nella conclusione del presente atto di alcuna mediazione immobiliare.
IMPOSIZIONE FISCALE
Ai fini fiscali, le parti dichiarano che il presente accordo costituisce attuazione, e si
è posto come elemento funzionale ed indispensabile, alla soluzione della crisi
7 matrimoniale e chiedono che il presente atto sia esente da ogni imposta e tassa, ivi compresa la tassa archivio ai sensi della L. n. 74/1987 art. 19 ed in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.5.1999 e della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 2000.
DETRAZIONI FISCALI
La parte venditrice dichiara che eventuali detrazioni IRPEF relativi ad interventi di ristrutturazione/risanamento edilizio e/o interventi per il risparmio energetico effettuati fino ad oggi sugli immobili oggetto del presente atto o su parti comuni degli stessi, non si trasmettono alla parte acquirente, ma rimangono ad esclusivo godimento della parte venditrice.
INTAVOLAZIONE
Le parti autorizzano l'intavolazione della sentenza ad istanza degli avv.ti Chiara de
Vescovi e Camilla Valentini, anche disgiuntamente, autorizzando altresì l'eventuale ritiro dell'istanza.
Per la notifica del decreto tavolare da rilasciarsi in un unico esteso le parti eleggono domicilio presso lo studio dell'avv. Chiara de Vescovi in Mezzocorona
(TN), via Cavalleggeri 30 che viene espressamente autorizzata a chiedere l'intavolazione.
Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi il presente di atto notarile, il Giudice ed il Collegio si limitano a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione del divorzio. Nel caso di eventuale invalidità dell'atto e/o nell'ipotesi in cui il competente Ufficio del Libro Fondiario rifiutasse per qualsivoglia ragione l'intavolazione del trasferimento, le parti si impegnano ad effettuare la stipula delle cessioni davanti al notaio, entro e non oltre i successivi due mesi, con costi a carico del cessionario.
Le parti esonerano altresì espressamente il legale da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione urbanistico edilizia dell'immobile ceduto anche in merito alla eventuale non corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese alle risultanze amministrative.
*
8 8 - I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano altresì che nulla avranno più a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, fatto salvo quanto stabilito dal presente atto, rinunciando sin d'ora a qualsiasi azione e/o eccezione.
9 - La SInora si accolla interamente il mutuo cointestato acceso Controparte_1
presso la Trentino Alto Adige nr. 000103637 d.d. 15.04.2019; CP_3
8 - La rata del mutuo agevolato nr. 0054937 pari ad € 4.800,00 verrà versata ogni anno dalla SI.ra , ma verrà poi recuperata tramite dichiarazione Controparte_1
IRPEF dal SI. il quale si impegna a riversare la somma di € 4.800,00 RT
alla SI.ra entro fine agosto di ogni anno;
Qualora, per circostanze non CP_1 dipendenti dalla volontà del SI. il recupero IRPEF di quest'ultimo dovesse Pt_1 essere inferiore alla somma di € 4.800,00, la differenza fra la somma recuperata e l'importo della rata verrà suddiviso al 50% tra i coniugi;
9 - Spese legali compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale”.
All'udienza del 16 gennaio 2025 le parti, presenti personalmente, hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n. 560/2023 di data 14 giugno 2023, pubblicata il 5 luglio 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e Per_1 Per_2
materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non
9 potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione di cui al piano genitoriale allegato al ricorso (doc. 5) risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i minori ed entrambi i genitori.
Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate in atti, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. RT
) e (c.f. ) a C.F._1 Controparte_1 C.F._2
Mezzocorona (TN) in data 6 ottobre 2012, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Mezzocorona, Parte I, N. 4, Anno 2012, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte, ivi compreso il piano genitoriale allegato al ricorso (doc. 5);
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di ConSIlio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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