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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/09/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 17 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3117/2023 R.G. vertente
fra
nata il [...] ad [...] ed ivi residente, Parte_1
al Corso Federico II° di Svevia n. 32, C.F. , rappresentata e difesa C.F._1
dall'Avv. Antonio Salvia;
RICORRENTE
1 L' (CF - partita IVA Controparte_1 P.IVA_1
), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura ad lites per Notar di Persona_1
Fiumicino del 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313), dall'Avv. Marina
Savastano;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 14.11.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che in data 23.02.2023, per mero errore, presentava alla sede CP_ provinciale di Potenza, domanda di “Pensione di Anzianità”, in luogo di “Pensione CP_ quota 100”, la Sede Provinciale di Potenza, con provvedimento dell'01.03.2023, respingeva la predetta domanda, con la seguente motivazione: “”Non risultano almeno n.
2175 contribuiti settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.10.1983 al 31.12.2022 n. 2023 contributi settimanali di cui: n. 2023 nella gestione dei lavoratori dipendenti”” tuttavia, in data 31.03.2023, presentava nuova domanda di pensione, specificando che si trattava di “”Pensione anticipata quota 100””, che veniva respinta con provvedimento del 13.04.2023, con la seguente motivazione: “”Non raggiunge il requisito minimo contributivo previsto alla data del 31/12/2021””.Tanto premesso, ritenendo ingiusta tale ultima decisione e sussistenti tutti i presupposti di legge, la ricorrente adiva il Tribunale per accertare e
CONSIDERARE la domanda di Pensione di Anzianità presentata il 23.02.2023, quale domanda di Pensione anticipata con i requisiti ridotti (38 anni) previsti dalla cosiddetta
“Quota 100””; CONSIDERARE validamente versata la contribuzione nella Gestione
Speciale dei Coltivatori Diretti e utile per il raggiungimento del requisito dei 38 anni di contributi;
CONSIDERARE l'Estratto Conto “ECOCERT” rilasciato dall' il 24.11.2021, CP_1 valida Certificazione attestante il possesso dei requisiti contributivi, da parte della ricorrente,
2 utili ai fini pensionistici, per il riconoscimento della Pensione quota cento, ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto della ricorrente a conseguire la pensione anticipata “”Quota 100”” con decorrenza dall'01.03.2023; CONDANNARE l' al pagamento dei ratei di pensione CP_1 dalla data della domanda amministrativa o, della somma che la ricorrente, avrebbe percepito sino al compimento di 84,8 anni (speranza di vita per le donne), detratto quanto percepito per la Pensione di Anzianità con calcolo contributivo dall'01.06.2023 o, al pagamento delle differenze retributive spettanti alla ricorrente dall'01.03.2023 al 29.01.2026
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e chiedeva il rigetto CP_1 del ricorso, con vittoria di spese, allegando la insussistenza del requisito contributivo legittimante il riconoscimento della prestazione domandata.
La causa veniva istruita mediante prova documentale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente, rivendica il diritto ad ottenere il riconoscimento della Pensione Anticipata
“Quota cento”, ritenendo che sia stato integrato il requisito contributivo richiesto dalla legge
(38 anni), requisito la cui sussistenza veniva, viceversa, negata dall' . Controparte_2
Ai sensi del Dl. n. 4/2019, gli iscritti all'Ago e alle forme esclusive e sostitutive della CP_ medesima, gestite dall' nonché alla gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.
Ai fini del conseguimento del diritto alla “pensione quota cento”, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti nelle CP_ stesse gestioni amministrate dall'
L' , con la circolare n. 11/2019, ha altresì precisato per il riconoscimento Controparte_2 del beneficio previdenziale, il richiedente la prestazione:
1. Deve cessare il rapporto di lavoro dipendente.
3 2. Il requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n.
122.
3. I lavoratori che perfezionano i requisiti contributivi nel periodo compreso tra il 2019 ed il
2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all'apertura della c.d. finestra di cui al successivo punto 1.3 .
Orbene dalla documentazione allegata da parte resistente emerge che alla data del 31/12/2021, la ricorrente, poteva far valere n.
1.974 contributi settimanali, insufficienti a raggiungere alla stessa data il numero di 1.976 contributi settimanali (38 anni) previsti dalla legge per avere diritto alla prestazione richiesta (pensione anticipata quota 100).
Ne consegue che, non sussistendo tutti i presupposti di legge, il ricorso va rigettato.
3. Le spese di lite sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 14.11.2023, ogni Parte_1 altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
Potenza lì 17 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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