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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 561/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO CE, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4726/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1547/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 3 e pubblicata il 05/10/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011201075 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 355/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, riassume a seguito di ordinanza numero 2913/2025 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione Sezione Tributaria, ai sensi dell'art. 63 e ss. del D. Lgs.
546/1992.
Il presente giudizio trae origine dall'avviso di accertamento n. TKF011201075/2015, relativo all'anno d'imposta 2010, con cui l'Ufficio ha determinato un maggior reddito imponibile di €27.676,00 mediante metodo sintetico ex art. 38, comma 4, DPR 600/1973.
La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con sentenza n. 1547/2016, accoglieva il ricorso del contribuente. La CTR confermava tale decisione con sentenza n. 5486/2018.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2913/2025, cassava la sentenza di appello con rinvio, limitatamente alla verifica della durata del possesso delle disponibilità non imponibili provenienti da aiuti familiari.
Il contribuente ha riassunto il giudizio, depositando estratti conto bancari e postali dell'intero anno 2010, copie assegni fronte/retro e ricevute di spese sostenute dai familiari.
Chiede l'accoglimento del processo con vittoria di spese di giudizio per ogni grado di giudizio anche per la fase del giudizio per cassazione.
Deposita memoria illustrativa di quanto dedotto nell'appello introduttivo
L'Agenzia delle Entrate DP di Latina controdeduce e chiede il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con avviso di accertamento n. TKF011201075/2015, l'Ufficio ha determinato, per l'anno d'imposta 2010, un maggior reddito imponibile di €27.676,00 mediante metodo sintetico ex art. 38, comma 4, DPR 600/1973.
La CTP di Latina, con sentenza n. 1547/2016, accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo provati gli aiuti economici familiari. La CTR confermava tale decisione con sentenza n. 5486/2018.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2913/2025, cassava la sentenza di appello con rinvio, limitatamente alla verifica della durata del possesso delle disponibilità non imponibili provenienti da aiuti familiari.
Il contribuente ha riassunto il giudizio, ridepositando estratti conto bancari e postali dell'intero anno 2010, copie assegni fronte/retro e ricevute di spese sostenute dai familiari.
Dall'esame degli atti e dei documenti allegati si rileva:
Estratto conto c/c n. Conto_Corrente_1: saldo iniziale €2.143,67 e saldo finale €1,96, con accrediti e prelievi nel corso del 2010, riconducibili agli aiuti familiari. Estratto libretto postale: saldo iniziale €18.934,99, prelievi per €13.000 e versamento di €10.000 (assegno del padre), saldo finale €14.934,99.
Copie assegni fronte/retro emessi da padre, madre e sorella per complessivi €29.587,25, superiore al reddito accertato (€27.676).
Ricevute di spese pagate direttamente dal padre (condominio, assicurazione auto).
L'appellante ha proposto anche una tabella, riportata nel ricorso introduttivo alle pagine 8-9 con indicazione dei versamenti eseguiti da parenti, del loro importo, delle rispettive date e dei documenti asseveranti la loro esecuzione, non considerati in alcun modo nella ricostruzione dei redditi del ricorrente:
“IMPORTI DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAL REDDITO SINTETICO”
Assegni emessi da Nominativo_1 a favore di Ricorrente_1
Assegno bancario n.assegno del 18.02.2010-€ 3.500,00
Assegno bancario n.assegno del 30.03.2010-€ 1.400,00
Assegni emessi da Nominativo_1 a favore di Ricorrente_1
Assegno bancario n.assegno del 29.06.2010-€ 10.000,00
Differenza tra saldo iniziale e finale del c/c banc.-€ 2.141,71
Assegni emessi da Nominativo_3 a favore di Ricorrente_1
Assegno bancario n.Assegno_2-05 del 16.06.2010-€ 1.500,00
Assegno bancario n.Assegno_2-06 del 18.06.2010-€ 4.000,00
Assegni emessi da Difensore_1 a favore di Ricorrente_1
Assegno bancario n.Assegno_3-07 del 07.07.2010-€ 2.800,00
Assegno bancario n.Assegno_3-09 del 17.12.2010-€ 3.000,00
Ricevute Condominio Anno 2010 pagate da Nominativo_1
Ricevuta pagata con assegno c/c (cfr.doc.2.18) -€ 411,82
Ricevuta pagata con assegno c/c (cfr.doc.2.18) -€ 478,72
Ricevuta ET LO Auto-€ 355,00
Totale a detrarre -€ 29.587,25
Tali elementi dimostrano non solo la provenienza familiare delle somme, ma anche la loro effettiva disponibilità nel corso dell'anno 2010, in misura sufficiente a giustificare le spese contestate. La prova della “durata del possesso” è fornita dagli estratti conto che documentano il saldo iniziale, i movimenti e il saldo finale quasi azzerato, sintomatico dell'utilizzo delle somme per le spese dell'anno. L'Agenzia ha contestato la sufficienza della prova, sostenendo che alcuni assegni non risultano accreditati sul conto e che la correlazione con le spese non è puntuale. Tuttavia, la Cassazione non richiede la prova rigorosa dell'impiego diretto per ogni spesa, bensì elementi sintomatici di disponibilità e durata.
L'Ufficio non ha fornito prova contraria idonea a superare la documentazione prodotta dal contribuente.
La documentazione offerta da Nominativo_2 soddisfa il requisito indicato dalla Suprema Corte: entità e durata del possesso delle somme non imponibili, provenienti da aiuti familiari, idonee a giustificare la capacità di spesa accertata.
Per quanto suesposto, questa Corte concorda con il giudice di prime cure che ha accolto il ricorso del sig.
Nominativo_2 annullando l'accertamento IRPEF 2010 perché:
L'Agenzia delle Entrate ha basato l'accertamento solo sul redditometro, senza ulteriori prove concrete.
Il contribuente ha documentato la propria capacità di spesa, anche tramite aiuti familiari, mentre l'Ufficio non ha fornito alcuna prova contraria.
Le presunzioni utilizzate non hanno i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge.
L'avviso è carente di motivazione, senza personalizzazione dei dati e in violazione dell'art. 42 DPR 600/73.
Di conseguenza, anche le sanzioni sono illegittime.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso in riassunzione, rigetta l'appello, conferma la sentenza n. 1547/16 e condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese liquidate in euro 1.000,00 per il primo processo di secondo grado, euro 1.200,00 per il giudizio in Cassazione ed euro 1.000,00 per il presente grado oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO CE, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4726/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1547/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 3 e pubblicata il 05/10/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011201075 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 355/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, riassume a seguito di ordinanza numero 2913/2025 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione Sezione Tributaria, ai sensi dell'art. 63 e ss. del D. Lgs.
546/1992.
Il presente giudizio trae origine dall'avviso di accertamento n. TKF011201075/2015, relativo all'anno d'imposta 2010, con cui l'Ufficio ha determinato un maggior reddito imponibile di €27.676,00 mediante metodo sintetico ex art. 38, comma 4, DPR 600/1973.
La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con sentenza n. 1547/2016, accoglieva il ricorso del contribuente. La CTR confermava tale decisione con sentenza n. 5486/2018.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2913/2025, cassava la sentenza di appello con rinvio, limitatamente alla verifica della durata del possesso delle disponibilità non imponibili provenienti da aiuti familiari.
Il contribuente ha riassunto il giudizio, depositando estratti conto bancari e postali dell'intero anno 2010, copie assegni fronte/retro e ricevute di spese sostenute dai familiari.
Chiede l'accoglimento del processo con vittoria di spese di giudizio per ogni grado di giudizio anche per la fase del giudizio per cassazione.
Deposita memoria illustrativa di quanto dedotto nell'appello introduttivo
L'Agenzia delle Entrate DP di Latina controdeduce e chiede il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con avviso di accertamento n. TKF011201075/2015, l'Ufficio ha determinato, per l'anno d'imposta 2010, un maggior reddito imponibile di €27.676,00 mediante metodo sintetico ex art. 38, comma 4, DPR 600/1973.
La CTP di Latina, con sentenza n. 1547/2016, accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo provati gli aiuti economici familiari. La CTR confermava tale decisione con sentenza n. 5486/2018.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2913/2025, cassava la sentenza di appello con rinvio, limitatamente alla verifica della durata del possesso delle disponibilità non imponibili provenienti da aiuti familiari.
Il contribuente ha riassunto il giudizio, ridepositando estratti conto bancari e postali dell'intero anno 2010, copie assegni fronte/retro e ricevute di spese sostenute dai familiari.
Dall'esame degli atti e dei documenti allegati si rileva:
Estratto conto c/c n. Conto_Corrente_1: saldo iniziale €2.143,67 e saldo finale €1,96, con accrediti e prelievi nel corso del 2010, riconducibili agli aiuti familiari. Estratto libretto postale: saldo iniziale €18.934,99, prelievi per €13.000 e versamento di €10.000 (assegno del padre), saldo finale €14.934,99.
Copie assegni fronte/retro emessi da padre, madre e sorella per complessivi €29.587,25, superiore al reddito accertato (€27.676).
Ricevute di spese pagate direttamente dal padre (condominio, assicurazione auto).
L'appellante ha proposto anche una tabella, riportata nel ricorso introduttivo alle pagine 8-9 con indicazione dei versamenti eseguiti da parenti, del loro importo, delle rispettive date e dei documenti asseveranti la loro esecuzione, non considerati in alcun modo nella ricostruzione dei redditi del ricorrente:
“IMPORTI DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAL REDDITO SINTETICO”
Assegni emessi da Nominativo_1 a favore di Ricorrente_1
Assegno bancario n.assegno del 18.02.2010-€ 3.500,00
Assegno bancario n.assegno del 30.03.2010-€ 1.400,00
Assegni emessi da Nominativo_1 a favore di Ricorrente_1
Assegno bancario n.assegno del 29.06.2010-€ 10.000,00
Differenza tra saldo iniziale e finale del c/c banc.-€ 2.141,71
Assegni emessi da Nominativo_3 a favore di Ricorrente_1
Assegno bancario n.Assegno_2-05 del 16.06.2010-€ 1.500,00
Assegno bancario n.Assegno_2-06 del 18.06.2010-€ 4.000,00
Assegni emessi da Difensore_1 a favore di Ricorrente_1
Assegno bancario n.Assegno_3-07 del 07.07.2010-€ 2.800,00
Assegno bancario n.Assegno_3-09 del 17.12.2010-€ 3.000,00
Ricevute Condominio Anno 2010 pagate da Nominativo_1
Ricevuta pagata con assegno c/c (cfr.doc.2.18) -€ 411,82
Ricevuta pagata con assegno c/c (cfr.doc.2.18) -€ 478,72
Ricevuta ET LO Auto-€ 355,00
Totale a detrarre -€ 29.587,25
Tali elementi dimostrano non solo la provenienza familiare delle somme, ma anche la loro effettiva disponibilità nel corso dell'anno 2010, in misura sufficiente a giustificare le spese contestate. La prova della “durata del possesso” è fornita dagli estratti conto che documentano il saldo iniziale, i movimenti e il saldo finale quasi azzerato, sintomatico dell'utilizzo delle somme per le spese dell'anno. L'Agenzia ha contestato la sufficienza della prova, sostenendo che alcuni assegni non risultano accreditati sul conto e che la correlazione con le spese non è puntuale. Tuttavia, la Cassazione non richiede la prova rigorosa dell'impiego diretto per ogni spesa, bensì elementi sintomatici di disponibilità e durata.
L'Ufficio non ha fornito prova contraria idonea a superare la documentazione prodotta dal contribuente.
La documentazione offerta da Nominativo_2 soddisfa il requisito indicato dalla Suprema Corte: entità e durata del possesso delle somme non imponibili, provenienti da aiuti familiari, idonee a giustificare la capacità di spesa accertata.
Per quanto suesposto, questa Corte concorda con il giudice di prime cure che ha accolto il ricorso del sig.
Nominativo_2 annullando l'accertamento IRPEF 2010 perché:
L'Agenzia delle Entrate ha basato l'accertamento solo sul redditometro, senza ulteriori prove concrete.
Il contribuente ha documentato la propria capacità di spesa, anche tramite aiuti familiari, mentre l'Ufficio non ha fornito alcuna prova contraria.
Le presunzioni utilizzate non hanno i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge.
L'avviso è carente di motivazione, senza personalizzazione dei dati e in violazione dell'art. 42 DPR 600/73.
Di conseguenza, anche le sanzioni sono illegittime.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso in riassunzione, rigetta l'appello, conferma la sentenza n. 1547/16 e condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese liquidate in euro 1.000,00 per il primo processo di secondo grado, euro 1.200,00 per il giudizio in Cassazione ed euro 1.000,00 per il presente grado oltre oneri di legge se dovuti.