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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro Il giudice designato Dott.ssa Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 20052/2023 R.G. promossa da: Parte_1
, rappresentato e difeso dall' avv. Antonin
[...] contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Dario Raffone;
nonché contro
in persona del legale rappresentate, rappresentata e difesa CP_2 dall' avv. Maria Pia Tedeschi;
nonché contro in persona del legale rappresentate, rappresentata e CP_3
v. Luca Silvestri.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 2.11.2023, l'istante chiedeva preliminarmente la sospensione della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 07120221460000296004, fascicolo n. 2022/8204, notificata in data 7.9.2023, relativa ad una cartella emessa da e agli avvisi di addebito emessi dall' nn. Parte_2 CP_4
371/2013/0013272816000, 371/2016/0004236389000, 371/2016/0014626113000, 371/2017/0010986859000, 371/2018/0021381919000, 371/2019/0007930862000, 371/2019/0019824350000 e 371/2021/0005728647000 all. n. 1 , dell'importo complessivo di € 45.329,15, 40; nonché annullarsi la comunicazione opposta.
Esponeva che in data 7.9.2023 l' gli Controparte_1 notificava a mezzo del servizio postale la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 07120221460000296004, fascicolo n. 2022/8204, relativa ad una cartella emessa da , notificata in data Parte_2
26.10.20219 e agli avvisi di addebito CP_4
-n. 371/2013/0013272816000, preteso notificato in data 7.2.2014,
-n.371/2016/0004236389000, preteso notificato in data 10.5.2016; -n. 371/2016/0014626113000, preteso notificato in data 17.11.2016;
-n.371/2017/0010986859000, preteso notificato in data 12.10.2017;
-n. 371/2018/0021381919000, preteso notificato in data 18.2.2019;
-n. 371/2019/0007930862000, preteso notificato in data 1.8.2019;
-n.371/2019/0019824350000; preteso notificato in data 10.1.2020;
-n. 371/2021/0005728647000 all. n. 1 , preteso notificato in data 21.12.2021. Dichiarava che l'opposta comunicazione di ipoteca non era stata preceduta dalla comunicazione preventiva prevista dall'art. 77, comma 2-bis, del D. p. r. 602/1973. Evidenziava che parimenti gli atti presupposti, ovvero la cartella di pagamento e gli avvisi d accertamento evidenziati, non gli erano mai stati notificati dagli enti resistenti. Deduceva altresì che le somme ivi ingiunte risultavano essere prescritte per la decorrenza del termine quinquennale previsto dalla legge. Esponeva che la censurata “Iscrizione ipotecaria” è relativa a cartelle ed avvisi di accertamento, già oggetto di una pregressa procedura esecutiva: ovvero il pignoramento presso terzi ( fascicolo 2023/0199250), pertanto avviare una nuova procedura esecutiva avrebbe portato ad un inutile ed ingiustificato aggravio di spese legali. Esponeva infine che in data 21/04/2023, per la definizione agevolata delle medesime debenze con protocollo N. W- 2023042106138989, aveva aderito alla legge c.d. “Rottamazione Quater” Art. 1 commi da 231 a 252 L. 127/2022.
In data 19.06.2024, l' si costituiva Controparte_1 nel presente giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi relativi al sottostante rapporto tributario, in quanto ente riscossore, nel merito contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 21.06.2024, l' , ritualmente costituitasi, deduceva la CP_4 correttezza e regolarità del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parimenti in data 25.06.2024 l' , regolarmente Parte_2 costituitasi, chiedeva il rigetto del rico Radicatosi il contraddittorio, all' esito di riserva su scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 7/1/2025, la causa veniva così decisa. Il ricorso è infondato e pertanto non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, giova premettere che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte a Sezioni unite "La comunicazione della iscrizione d' ipoteca è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione. Siffatto orientamento costituisce anche una specifica attuazione del principio generale emergente dalla L. n. 241 del 1990, art. 7 il quale impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. La ricordata previsione normativa dell'obbligo di comunicazione (previa) di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 7 è espressione del principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.)". (Cass. Sez. Unite del 18 sett. 2014 n. 19667) Dunque, il suesposto principio evidenzia la centralità del contraddittorio in un'ottica di tutela del diritto di difesa del contribuente che, deve necessariamente essere posto nella condizione di poter controdedurre ai fatti allegati dall' amministrazione finanziaria, presentando osservazioni nuove o di poter provvedere al pagamento della somma dovuta, evitando così l'iscrizione ipotecaria.
Nel caso di specie, parte ricorrente, nei propri scritti difensivi, ha dedotto la mancata notifica di tale comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria opposta.
Tuttavia, come emerge dai documenti versati in atti, l in data CP_5
24.6.2022 ha notificato validamente al ricorrente la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, e la stessa non è stata impugnata dall'odierno resistente.
Inoltre, in ordine alla mancata notifica degli atti presupposti ( cartella di pagamento e avvisi di addebito evidenziati) occorre precisare che parimenti , come emerge dalle allegazioni degli odierni resistenti, è stata perfezionata validamente la procedura notificatoria.
In particolare, dunque, per i seguenti atti impositivi le resistenti hanno allegato la copia dell'avviso di ricevimento delle raccomandate inviate per la notifica delle stesse:
- cartella n. 07120190112882078000, emessa da , Parte_2 notificata in data 26.10.2019;
-avviso di addebito n. 371/2013/0013272816000, emesso dall' CP_4
e notificato in data 7.2.2014,
-avviso di addebito n.371/2016/0004236389000, emesso dall' CP_4
e notificato in data 10.5.2016;
-avviso di addebito n. 371/2016/0014626113000, emesso dall' CP_4
e notificato in data 17.11.2016;
-avviso di addebito n.371/2017/0010986859000, emesso dall' CP_4
e notificato in data 12.10.2017;
-avviso di addebito n. 371/2018/0021381919000, emesso dall' CP_4
e notificato in data 18.2.2019;
-avviso di addebito n. 371/2019/0007930862000, emesso dall' CP_4
e notificato in data 1.8.2019;
-avviso di addebito n.371/2019/0019824350000, emesso dall' CP_4
e notificato in data 10.1.2020;
-avviso di addebito n. 371/2021/0005728647000 all. n. 1 , emesso dall' e notificato in data 21.12.2021. CP_4
Occorre, altresì precisare che le somme ivi ingiunte non risultano prescritte, atteso che il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto prima dalla notifica degli avvisi di addebito nelle date evidenziate ( 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 e 2021 all. n. 1) , poi dalla notifica effettuata dall' della seguenti intimazioni di CP_5 pagamento:
-intimazione di pagamento n. 071 2018 90406848 76/000, notificata in data 7.11.2018, relativa agli avvisi di addebito n. 371/2013/0013272816000, n.371/2016/0004236389000; n. 371/2016/0014626113000. - intimazione di pagamento n. 07120239010772650000, notificata in data 31.10.2019 relativa agli avvisi di addebito:
-n. 371/2018/0021381919000;
-n. 371/2019/0007930862000;
-n.371/2019/0019824350000.
Orbene, occorre precisare che il termine quinquennale è stato interrotto altresì dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria notificato dall in data 24.6.2022. CP_5
Pertanto , essendo valida la notifica della cartella e degli avvisi di pagamento evidenziati, e non essendo intercorsa alcuna prescrizione delle somme ingiunte, le stesse sono dovute.
Occorre altresì evidenziare che, limitatamente ai crediti relativi agli avvisi di addebito n. 371/2018/0021381919000, 371/2019/0007930862000, 371/2019/0019824350000 e 371/2021/0005728647000, deve dichiararsi cessata la materia del contendere poiché dopo la notifica dei titoli esecutivi e dopo le azioni esecutive compiute dall , l' in data 14.12.2023 ha CP_5 CP_4 provveduto allo sgravio delle singole partite di credito, per cessata attività.
Infine, giova evidenziare la validità delle procedure esecutive poste in essere dalle amministrazioni resistenti per il recupero delle somme dovute e non versate, alla luce del principio espresso dall'art.2740 c.c. in materia di garanzia patrimoniale secondo cui il debitore risponde dei propri debiti con l'intero patrimonio, dunque perdurando l'inadempimento del ricorrente, gli enti resistenti hanno correttamente azionato una ulteriore e distinta procedura esecutiva su un altro bene appartenente al patrimonio dell'odierno debitore.
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la validità della comunicazione di iscrizione ipotecaria e cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito evidenziati, il ricorso va rigettato, attesa la diversa condizione delle parti e la complessità della materia trattata, le spese si compensano.
PQM
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai seguenti avvisi di addebito : n. 371/2018/0021381919000, 371/2019/0007930862000, 371/2021/0005728647000:
-Rigetta per il resto il ricorso.
-Compensa le spese di lite.
Così deciso in data 7 /1/2025
371/2019/0019824350000 e il Giudice Dott. Maria Lucantonio
, rappresentato e difeso dall' avv. Antonin
[...] contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Dario Raffone;
nonché contro
in persona del legale rappresentate, rappresentata e difesa CP_2 dall' avv. Maria Pia Tedeschi;
nonché contro in persona del legale rappresentate, rappresentata e CP_3
v. Luca Silvestri.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 2.11.2023, l'istante chiedeva preliminarmente la sospensione della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 07120221460000296004, fascicolo n. 2022/8204, notificata in data 7.9.2023, relativa ad una cartella emessa da e agli avvisi di addebito emessi dall' nn. Parte_2 CP_4
371/2013/0013272816000, 371/2016/0004236389000, 371/2016/0014626113000, 371/2017/0010986859000, 371/2018/0021381919000, 371/2019/0007930862000, 371/2019/0019824350000 e 371/2021/0005728647000 all. n. 1 , dell'importo complessivo di € 45.329,15, 40; nonché annullarsi la comunicazione opposta.
Esponeva che in data 7.9.2023 l' gli Controparte_1 notificava a mezzo del servizio postale la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 07120221460000296004, fascicolo n. 2022/8204, relativa ad una cartella emessa da , notificata in data Parte_2
26.10.20219 e agli avvisi di addebito CP_4
-n. 371/2013/0013272816000, preteso notificato in data 7.2.2014,
-n.371/2016/0004236389000, preteso notificato in data 10.5.2016; -n. 371/2016/0014626113000, preteso notificato in data 17.11.2016;
-n.371/2017/0010986859000, preteso notificato in data 12.10.2017;
-n. 371/2018/0021381919000, preteso notificato in data 18.2.2019;
-n. 371/2019/0007930862000, preteso notificato in data 1.8.2019;
-n.371/2019/0019824350000; preteso notificato in data 10.1.2020;
-n. 371/2021/0005728647000 all. n. 1 , preteso notificato in data 21.12.2021. Dichiarava che l'opposta comunicazione di ipoteca non era stata preceduta dalla comunicazione preventiva prevista dall'art. 77, comma 2-bis, del D. p. r. 602/1973. Evidenziava che parimenti gli atti presupposti, ovvero la cartella di pagamento e gli avvisi d accertamento evidenziati, non gli erano mai stati notificati dagli enti resistenti. Deduceva altresì che le somme ivi ingiunte risultavano essere prescritte per la decorrenza del termine quinquennale previsto dalla legge. Esponeva che la censurata “Iscrizione ipotecaria” è relativa a cartelle ed avvisi di accertamento, già oggetto di una pregressa procedura esecutiva: ovvero il pignoramento presso terzi ( fascicolo 2023/0199250), pertanto avviare una nuova procedura esecutiva avrebbe portato ad un inutile ed ingiustificato aggravio di spese legali. Esponeva infine che in data 21/04/2023, per la definizione agevolata delle medesime debenze con protocollo N. W- 2023042106138989, aveva aderito alla legge c.d. “Rottamazione Quater” Art. 1 commi da 231 a 252 L. 127/2022.
In data 19.06.2024, l' si costituiva Controparte_1 nel presente giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi relativi al sottostante rapporto tributario, in quanto ente riscossore, nel merito contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 21.06.2024, l' , ritualmente costituitasi, deduceva la CP_4 correttezza e regolarità del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parimenti in data 25.06.2024 l' , regolarmente Parte_2 costituitasi, chiedeva il rigetto del rico Radicatosi il contraddittorio, all' esito di riserva su scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 7/1/2025, la causa veniva così decisa. Il ricorso è infondato e pertanto non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, giova premettere che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte a Sezioni unite "La comunicazione della iscrizione d' ipoteca è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione. Siffatto orientamento costituisce anche una specifica attuazione del principio generale emergente dalla L. n. 241 del 1990, art. 7 il quale impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. La ricordata previsione normativa dell'obbligo di comunicazione (previa) di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 7 è espressione del principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.)". (Cass. Sez. Unite del 18 sett. 2014 n. 19667) Dunque, il suesposto principio evidenzia la centralità del contraddittorio in un'ottica di tutela del diritto di difesa del contribuente che, deve necessariamente essere posto nella condizione di poter controdedurre ai fatti allegati dall' amministrazione finanziaria, presentando osservazioni nuove o di poter provvedere al pagamento della somma dovuta, evitando così l'iscrizione ipotecaria.
Nel caso di specie, parte ricorrente, nei propri scritti difensivi, ha dedotto la mancata notifica di tale comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria opposta.
Tuttavia, come emerge dai documenti versati in atti, l in data CP_5
24.6.2022 ha notificato validamente al ricorrente la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, e la stessa non è stata impugnata dall'odierno resistente.
Inoltre, in ordine alla mancata notifica degli atti presupposti ( cartella di pagamento e avvisi di addebito evidenziati) occorre precisare che parimenti , come emerge dalle allegazioni degli odierni resistenti, è stata perfezionata validamente la procedura notificatoria.
In particolare, dunque, per i seguenti atti impositivi le resistenti hanno allegato la copia dell'avviso di ricevimento delle raccomandate inviate per la notifica delle stesse:
- cartella n. 07120190112882078000, emessa da , Parte_2 notificata in data 26.10.2019;
-avviso di addebito n. 371/2013/0013272816000, emesso dall' CP_4
e notificato in data 7.2.2014,
-avviso di addebito n.371/2016/0004236389000, emesso dall' CP_4
e notificato in data 10.5.2016;
-avviso di addebito n. 371/2016/0014626113000, emesso dall' CP_4
e notificato in data 17.11.2016;
-avviso di addebito n.371/2017/0010986859000, emesso dall' CP_4
e notificato in data 12.10.2017;
-avviso di addebito n. 371/2018/0021381919000, emesso dall' CP_4
e notificato in data 18.2.2019;
-avviso di addebito n. 371/2019/0007930862000, emesso dall' CP_4
e notificato in data 1.8.2019;
-avviso di addebito n.371/2019/0019824350000, emesso dall' CP_4
e notificato in data 10.1.2020;
-avviso di addebito n. 371/2021/0005728647000 all. n. 1 , emesso dall' e notificato in data 21.12.2021. CP_4
Occorre, altresì precisare che le somme ivi ingiunte non risultano prescritte, atteso che il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto prima dalla notifica degli avvisi di addebito nelle date evidenziate ( 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 e 2021 all. n. 1) , poi dalla notifica effettuata dall' della seguenti intimazioni di CP_5 pagamento:
-intimazione di pagamento n. 071 2018 90406848 76/000, notificata in data 7.11.2018, relativa agli avvisi di addebito n. 371/2013/0013272816000, n.371/2016/0004236389000; n. 371/2016/0014626113000. - intimazione di pagamento n. 07120239010772650000, notificata in data 31.10.2019 relativa agli avvisi di addebito:
-n. 371/2018/0021381919000;
-n. 371/2019/0007930862000;
-n.371/2019/0019824350000.
Orbene, occorre precisare che il termine quinquennale è stato interrotto altresì dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria notificato dall in data 24.6.2022. CP_5
Pertanto , essendo valida la notifica della cartella e degli avvisi di pagamento evidenziati, e non essendo intercorsa alcuna prescrizione delle somme ingiunte, le stesse sono dovute.
Occorre altresì evidenziare che, limitatamente ai crediti relativi agli avvisi di addebito n. 371/2018/0021381919000, 371/2019/0007930862000, 371/2019/0019824350000 e 371/2021/0005728647000, deve dichiararsi cessata la materia del contendere poiché dopo la notifica dei titoli esecutivi e dopo le azioni esecutive compiute dall , l' in data 14.12.2023 ha CP_5 CP_4 provveduto allo sgravio delle singole partite di credito, per cessata attività.
Infine, giova evidenziare la validità delle procedure esecutive poste in essere dalle amministrazioni resistenti per il recupero delle somme dovute e non versate, alla luce del principio espresso dall'art.2740 c.c. in materia di garanzia patrimoniale secondo cui il debitore risponde dei propri debiti con l'intero patrimonio, dunque perdurando l'inadempimento del ricorrente, gli enti resistenti hanno correttamente azionato una ulteriore e distinta procedura esecutiva su un altro bene appartenente al patrimonio dell'odierno debitore.
Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la validità della comunicazione di iscrizione ipotecaria e cessata la materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito evidenziati, il ricorso va rigettato, attesa la diversa condizione delle parti e la complessità della materia trattata, le spese si compensano.
PQM
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai seguenti avvisi di addebito : n. 371/2018/0021381919000, 371/2019/0007930862000, 371/2021/0005728647000:
-Rigetta per il resto il ricorso.
-Compensa le spese di lite.
Così deciso in data 7 /1/2025
371/2019/0019824350000 e il Giudice Dott. Maria Lucantonio