TRIB
Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/10/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 09.07.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 738/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Cardone del Foro di Catania, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.03.2023 ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso le ordinanze-ingiunzione nn. OI-000948472 e OI-000950124 - notificategli il 13.02.2023 nella doppia qualità di trasgressore e di legale rappresentante della Controparte_2
(d'ora in avanti anche solo , obbligata in solido ex art. 6 L. n.
[...] CP_3 689/1981 -, a mezzo delle quali l' aveva ingiunto il pagamento dell'importo sanzionatorio di CP_4
€ 10.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, nel testo novellato dall'art. 3, comma sesto, D.Lvo n. 8/2016, atteso l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative alle mensilità 04/2015–12/2015–01/2016–02/2016 di cui ai verbali di accertamento prot. nn. n. 6500.22/03/2018.0049908 e n. CP_4 CP_4 6500.22/03/2018.0049909 del 16.04.2018. A sostegno dell'invocato annullamento degli impugnati provvedimenti sanzionatori Pt_1 ne ha eccepito l'illegittimità per i seguenti motivi:
1- difetto di legittimazione passiva di
[...] esso opponente, cessato dalla carica di amministratore della in data 29.01.2016 e perciò CP_3 estraneo agli omessi versamenti del gennaio e del febbraio 2016; 2- ammissione della CP_3 alla c.d. rottamazione ter dei ruoli previdenziali debitori oggetto del contestato illecito e portati a riscossione con avvisi di addebito;
3- estinzione della pretesa sanzionatoria per decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, attesa l'omessa notifica dei richiamati verbali di accertamento presupposti. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, CP_4 evidenziando che all'opponente era stato unicamente contestato l'omesso versamento dei contributi dovuti fino al gennaio 2016, ovvero solo per il periodo in cui lo stesso era amministratore della società, e che l'impugnazione dell'O.I. emessa a carico della ne rivelava la perdurante CP_3 rappresentanza in via di fatto;
ha inoltre eccepito l'inapplicabilità dell'art. 14 L. n. 689/1981 alla fattispecie sub iudice, la decorrenza del termine di decadenza non coincidendo peraltro con la generica percezione della violazione, ma dovendo essere “individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito”. Infine, l' ha rappresentato di avere riesaminato la CP_1 posizione sub iudice, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando l'irrogata sanzione in € 1.633,56 (pari a 2 volte l'importo omesso) e rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà del riliquidato importo, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione in difetto di pagamento della riliquidata sanzione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 09.07.2025.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta. Premesso che i verbali di accertamento richiamati nelle OO.II. opposte fanno riferimento, come allegato dall' , al mancato versamento dei contributi relativi alle mensilità 12/2015 e CP_1 1/2016, deve infatti riconoscersi fondatezza alla formulata eccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, richiamato dall'art. 9 D.Lvo n. 8/2016, a mente dei cui commi secondo e sesto “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” e “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”, l' avendo notificato all'opponente, in proprio e nella qualità, i verbali di CP_4 accertamento solo nell'aprile 2018, ovvero ben oltre lo spirare del richiamato termine decadenziale di gg. 90, decorrente dall'accertamento del contestato illecito omissivo. Poiché infatti l'illecito di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983 - a mente del quale
“l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” - può dirsi perfezionato solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto per ciascun anno solare o alla scadenza del termine di invio delle denunce relative allo stesso periodo (ovvero l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, cfr. art. 44, comma nono I° cpv., D.L. n. 269/2003) e poiché l'ultimo versamento nell'anno solare va eseguito entro il 16 dicembre (con la precisazione che, laddove di tratti di lavoratori dipendenti, riguarderà i contributi trattenuti sulla retribuzione di novembre dello stesso anno, cfr. artt. 17 e 18 D.Lvo n. 241/1997 e circolari nn. 79/98 e CP_4 259/98, mentre in caso di lavoratori agricoli riguarderà i contributi trattenuti sulle retribuzioni relative al secondo trimestre dell'anno in corso, cfr. artt. 6, comma 14, D.L. n. 536/1987, 2 D.Lvo. n. 422/1998, 17 e 18 D.Lvo n. 241/1997), deve ritenersi che nel caso di specie, vertendosi in materia di contributi maturati in periodo immediatamente antecedente l'entrata in vigore del D.Lvo n. 8/2016 del 06.02.2016, gli illeciti amministrativi si siano perfezionati con l'omesso versamento dei dovuti contributi infra soglia di rilevanza penale al termine dell'anno solare 2016; il termine decadenziale de quo ha perciò preso abbrivio dalla verifica dei mancati versamenti e del mancato superamento della soglia di rilevanza penale, già possibile alla data del 31.12.2016, dovendosi all'uopo unicamente considerare il decorso di un congruo termine per lo svolgimento dell'istruttoria documentale, che nel caso sub iudice - avuto riguardo alla natura omissiva dell'illecito, alla disponibilità, in capo all' , delle informazioni funzionali alle verifiche di cui sopra e CP_1 all'omessa allegazione di complicanze istruttorie atte a prolungare i termini dell'accertamento - appare abbondantemente superato. Attesa la tardiva notificazione dei verbali di accertamento e la conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, le OO.II. opposte vanno dunque annullate;
poiché tuttavia l'opponente ha dichiarato che la sanzione è stata medio tempore corrisposta, nell'importo riliquidato, dal coobbligato e che lo stesso, per sua stessa allegazione, non vantava Controparte_5 alcuna legittimazione ad impugnare l'O.I. emessa nei confronti della società, le spese di lite vanno opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 738/2023 R.G.; annulla le ordinanze-ingiunzione nn OI-000948472 e OI-000950124 notificate il 13.02.2023 all'opponente in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
Controparte_2 compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa il 3 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 09.07.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 738/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Cardone del Foro di Catania, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.03.2023 ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso le ordinanze-ingiunzione nn. OI-000948472 e OI-000950124 - notificategli il 13.02.2023 nella doppia qualità di trasgressore e di legale rappresentante della Controparte_2
(d'ora in avanti anche solo , obbligata in solido ex art. 6 L. n.
[...] CP_3 689/1981 -, a mezzo delle quali l' aveva ingiunto il pagamento dell'importo sanzionatorio di CP_4
€ 10.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, nel testo novellato dall'art. 3, comma sesto, D.Lvo n. 8/2016, atteso l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative alle mensilità 04/2015–12/2015–01/2016–02/2016 di cui ai verbali di accertamento prot. nn. n. 6500.22/03/2018.0049908 e n. CP_4 CP_4 6500.22/03/2018.0049909 del 16.04.2018. A sostegno dell'invocato annullamento degli impugnati provvedimenti sanzionatori Pt_1 ne ha eccepito l'illegittimità per i seguenti motivi:
1- difetto di legittimazione passiva di
[...] esso opponente, cessato dalla carica di amministratore della in data 29.01.2016 e perciò CP_3 estraneo agli omessi versamenti del gennaio e del febbraio 2016; 2- ammissione della CP_3 alla c.d. rottamazione ter dei ruoli previdenziali debitori oggetto del contestato illecito e portati a riscossione con avvisi di addebito;
3- estinzione della pretesa sanzionatoria per decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, attesa l'omessa notifica dei richiamati verbali di accertamento presupposti. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, CP_4 evidenziando che all'opponente era stato unicamente contestato l'omesso versamento dei contributi dovuti fino al gennaio 2016, ovvero solo per il periodo in cui lo stesso era amministratore della società, e che l'impugnazione dell'O.I. emessa a carico della ne rivelava la perdurante CP_3 rappresentanza in via di fatto;
ha inoltre eccepito l'inapplicabilità dell'art. 14 L. n. 689/1981 alla fattispecie sub iudice, la decorrenza del termine di decadenza non coincidendo peraltro con la generica percezione della violazione, ma dovendo essere “individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito”. Infine, l' ha rappresentato di avere riesaminato la CP_1 posizione sub iudice, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando l'irrogata sanzione in € 1.633,56 (pari a 2 volte l'importo omesso) e rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà del riliquidato importo, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione in difetto di pagamento della riliquidata sanzione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 09.07.2025.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta. Premesso che i verbali di accertamento richiamati nelle OO.II. opposte fanno riferimento, come allegato dall' , al mancato versamento dei contributi relativi alle mensilità 12/2015 e CP_1 1/2016, deve infatti riconoscersi fondatezza alla formulata eccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, richiamato dall'art. 9 D.Lvo n. 8/2016, a mente dei cui commi secondo e sesto “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” e “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”, l' avendo notificato all'opponente, in proprio e nella qualità, i verbali di CP_4 accertamento solo nell'aprile 2018, ovvero ben oltre lo spirare del richiamato termine decadenziale di gg. 90, decorrente dall'accertamento del contestato illecito omissivo. Poiché infatti l'illecito di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983 - a mente del quale
“l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” - può dirsi perfezionato solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto per ciascun anno solare o alla scadenza del termine di invio delle denunce relative allo stesso periodo (ovvero l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, cfr. art. 44, comma nono I° cpv., D.L. n. 269/2003) e poiché l'ultimo versamento nell'anno solare va eseguito entro il 16 dicembre (con la precisazione che, laddove di tratti di lavoratori dipendenti, riguarderà i contributi trattenuti sulla retribuzione di novembre dello stesso anno, cfr. artt. 17 e 18 D.Lvo n. 241/1997 e circolari nn. 79/98 e CP_4 259/98, mentre in caso di lavoratori agricoli riguarderà i contributi trattenuti sulle retribuzioni relative al secondo trimestre dell'anno in corso, cfr. artt. 6, comma 14, D.L. n. 536/1987, 2 D.Lvo. n. 422/1998, 17 e 18 D.Lvo n. 241/1997), deve ritenersi che nel caso di specie, vertendosi in materia di contributi maturati in periodo immediatamente antecedente l'entrata in vigore del D.Lvo n. 8/2016 del 06.02.2016, gli illeciti amministrativi si siano perfezionati con l'omesso versamento dei dovuti contributi infra soglia di rilevanza penale al termine dell'anno solare 2016; il termine decadenziale de quo ha perciò preso abbrivio dalla verifica dei mancati versamenti e del mancato superamento della soglia di rilevanza penale, già possibile alla data del 31.12.2016, dovendosi all'uopo unicamente considerare il decorso di un congruo termine per lo svolgimento dell'istruttoria documentale, che nel caso sub iudice - avuto riguardo alla natura omissiva dell'illecito, alla disponibilità, in capo all' , delle informazioni funzionali alle verifiche di cui sopra e CP_1 all'omessa allegazione di complicanze istruttorie atte a prolungare i termini dell'accertamento - appare abbondantemente superato. Attesa la tardiva notificazione dei verbali di accertamento e la conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, le OO.II. opposte vanno dunque annullate;
poiché tuttavia l'opponente ha dichiarato che la sanzione è stata medio tempore corrisposta, nell'importo riliquidato, dal coobbligato e che lo stesso, per sua stessa allegazione, non vantava Controparte_5 alcuna legittimazione ad impugnare l'O.I. emessa nei confronti della società, le spese di lite vanno opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 738/2023 R.G.; annulla le ordinanze-ingiunzione nn OI-000948472 e OI-000950124 notificate il 13.02.2023 all'opponente in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
Controparte_2 compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa il 3 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella