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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona del Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5980 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dalle Avv.te Maria Parte_1
Gioconda Cimmino e Domenica Riello, elettivamente domiciliata come in atti ricorrente
E
in persona del suo presidente Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta, via Arena, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli e Itala De Benedictis, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.08.2024, l'istante in epigrafe indicata conveniva in giudizio innanzi a questo Giudice l' esponendo di aver presentato in data 19.11.2021, alla CP_2 commissione sanitaria competente, domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile per l'accertamento del 75% di invalidità, essendo stato riconosciuto invalida al 67%, diritto della stessa ad ottenere il riconoscimento del diritto al beneficio della maggiorazione contributiva di cui all'art. 80 comma 3 della legge n. 388/2000 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la domanda amministrativa
Adiva il Tribunale di S. M. Capua Vetere al fine di accertare che l'istante è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% al fine di usufruire dell'incremento contributivo previsto dall'art.80 comma 3 L.388/2000.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda, eccependo CP_2
pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario essendovi giurisdizione della Corte dei Conti, nel merito con argomentazioni in diritto chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante il deposito dellesentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale osserva.
Occorre innanzitutto precisare che l'oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento di una percentuale di invalidità superiore al 74% al fine di usufruire dei benefici di cui all'art. 80 comma 3° della legge n. 388/00.
L'esame della domanda impone un preliminare richiamo della normativa a cui fa riferimento il ricorrente per motivare la richiesta di mero accertamento del requisito sanitario.
L'istante, infatti, dichiara di agire per l'accertamento di un certo grado percentuale di invalidità al fine di poter godere delle agevolazioni contributive previste dall'art. 80, co. 3, della legge 388/2000. L'art. 80, co. 3, della legge 388 del 2000 così dispone: “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Essendo la ricorrente dipendente pubblico (così come si evince dalla documentazione agli atti e dalle stesse affermazioni contenute nel ricorso introduttivo), il beneficio della contribuzione figurativa concerne il diritto al trattamento pensionistico pubblico e la relativa anzianità contributiva
Preliminarmente, va affrontata, in quanto idonea a definire il giudizio, la questione della giurisdizione, anche in relazione ai più recenti arresti della Suprema Corte espressi a Sezioni
Unite.
“Ai sensi degli articoli 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, la Corte dei Conti ha giurisdizione riguardo alle controversie che investano il diritto, la misura o la decorrenza della pensione e, certamente, la concessione del beneficio contributivo di due mesi per ogni anno di servizio utili ai fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva non può non farsi rientrare tra quei procedimenti amministrativi soggetti alla verifica giudiziale di questa Corte e, ciò, benché il lavoratore sia ancora in servizio, stante la finalità del procedimento stesso che è quello di stabilire appunto la spettanza del beneficio contributivo ai fini del diritto a pensione e della correlata anzianità contributiva” (cfr. Corte dei Conti 865/13).
La Suprema Corte ha chiarito che in tema “La giurisdizione […] appartiene alla Corte dei Conti.
Ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda ed il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del
"petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte. Orbene, alla stregua di tali criteri interpretativi, la domanda introduttiva del giudizio di merito - esibisce un "petitum sostanziale" che riguarda specificamente il rapporto previdenziale, ossia il rapporto pensionistico con l'Inpdap ente erogatore. Invero il riconoscimento dello stato di invalidità civile in misura superiore al 74% non viene richiesto ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali (pensione di invalidità o assegno di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13), come sarebbe necessario se, come sostiene il ricorrente, si trattasse di causa assistenziale;
il riconoscimento della invalidità viene invece espressamente chiesto come mezzo al fine per ottenere
l'erogazione del trattamento pensionistico parametrato ad una base più consistente, come peraltro previsto dalla invocata disposizione della L. n. 388 del 2000. […] La domanda concerne quindi una controversia sulla misura della pensione erogata ad un pubblico dipendente, perchè ove la invalidità venisse riconosciuta il relativo ammontare sarebbe superiore rispetto a quello spettante per gli anni di servizio effettivamente prestati. (cfr. nella stesso senso, con riguardo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Cass. Sez. un n. 23732 dell'8 novembre 2006, Cass. n. 27187 del 20 dicembre 2006 e n.
24172 del 30 dicembre 2004). Va quindi dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti” (così Cass
SU ord. n. 19614 in data 11/09/2009 est. La Terza)
Ancora, Le SS.UU. della Cassazione, con la decisione n. 21490/2010 si sono pronunciate proprio in identica fattispecie affermando la giurisdizione della Corte dei Conti. A proposito dell'accertamento dell'invalidità finalizzato alla richiesta di poter fruire dell'incremento dell'anzianità contributiva con il beneficio in parola, la Suprema Corte ha affermato: “...Ciò premesso, deve considerarsi che è vero che la giurisprudenza ammette la possibilità dell'azione di mero accertamento dello stato invalidante (Cass.. sez. lav., 4 febbraio 2009, n. 2691), ma- a prescindere dal fatto che la condizione di invalido possa costituire ex se uno status vero e proprio - nella specie il mero accertamento richiesto con la domanda proposta in primo grado era chiaramente orientato al fine della maturazione dei contributi figurativi di cui alla cit. L. n. 388 del 2000, art. 80, per incrementare l'anzianità contributiva relativa ad un trattamento pensionistico pubblico, come risulta dalla sentenza e dallo stesso ricorso. Nella sentenza impugnata infatti si dice che il ricorrente aveva chiesto l'accertamento del diritto alla contribuzione figurativa L. n. 388 del 2000, ex art. 80, in ragione del suo stato di invalido;
nel ricorso si legge che egli aveva chiesto l'accertamento del suo stato di invalido e conseguentemente del suo diritto alla contribuzione facoltativa suddetta. Quindi
l'oggetto della domanda riguardava un beneficio rilevante al fine della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico.
Pertanto, pur trattandosi di un'azione di mero accertamento, essa riguardava una questione
"pensionistica"; quindi, trattandosi di pensione pubblica, perché a carico totale o parziale dello Stato, sussiste - come ritenuto correttamente dalla Corte d'appello - la giurisdizione della Corte dei conti R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex artt. 13 e 62. In particolare questa Corte (Cass., sez. un., 6 marzo
2009, n. 5467) ha affermato che è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia. Con riferimento poi al beneficio della contribuzione figurativa suddetta v. anche, in senso conforme, Cass., sez. un., 11 settembre 2009, n. 19614.”.
La presente controversia è volta proprio alla determinazione del diritto alla pensione ed influisce esclusivamente sul calcolo dell'anzianità contributiva, senza avere alcuna incidenza sul rapporto di lavoro. Tant'è che il datore non risulta convenuto in giudizio.
Se, quindi, l'unico oggetto della domanda avanzata dall'odierna ricorrente, dipendente della pubblica amministrazione, è il suo diritto ai benefici suindicati, non può non rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia in materia pensionistica, devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti (cfr. artt. 13 e 62 R.D.
12/7/1934 n. 1214 e 5 l. 21/7/2000 n. 205), giurisdizione che si estende sia all'an sia al quantum del trattamento pensionistico (cfr. Cass. s.u. 4/10/1996 n. 8682).
E' noto, peraltro, che la devoluzione al giudice ordinario (art. 29 d.l.vo n. 80/1998 e ora art. 63 d.l.vo 165/2001), a far data dal 30/6/1998, delle controversie in materia di rapporto di lavoro contrattualizzato di dipendenti da pubbliche amministrazioni non ha alcuna incidenza sulla giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale (cfr., in proposito, Corte Cost., ord. 6-10/5/2002 n. 185).
Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
In conformità a suddette pronunce, condivise da questo Tribunale non solo per l'autorevolezza della fonte ma anche per la persuasività delle argomentazioni esposte, va pronunciato il difetto di giurisdizione, per essere munita di giurisdizione la Corte dei Conti.
Il difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 37 c.p.c., è rilevabile in qualunque stato e grado del giudizio. Nè ha rilievo, ai fini del radicamento della giurisdizione, l'attribuzione della gestione previdenziale dei dipendenti pubblici all' e l'asserita natura di ente pubblico economico CP_2
in capo al datore di lavoro dell'istante, in quanto il radicamento della giurisdizione della
Corte dei Conti consegue alla proposizione di una domanda concernente la misura della pensione erogata o eroganda ad un pubblico dipendente (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10973 del
09/08/2001 in tema di una controversia proposta da un dipendente delle Controparte_3
; cfr. Sent. n. 49/2014 della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione
[...]
Abruzzo in tema di alla pensione di vecchiaia … ai sensi dell'art. 2 Legge 120/91 e art. 1 comma VI D.Lgs. 503/1992 e ai benefici ex art. 80 comma 3 Legge 388/2000 sempre su un caso di dipendente delle poste italiane).
Le spese di lite possono essere compensate per la natura della decisione e per la controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Valentina Paglionico, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. per essere munita di giurisdizione la Corte dei
Conti;
2) compensa le spese di lite;
S. Maria Capua Vetere, il 18.04.2025
La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)