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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/07/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4560 /2025 V.G.
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai signori Magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 4560/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
30/04/2025 da
, con l'avv. De Zorzi Flavio, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. De Zorzi Flavio, come da Controparte_1
mandato in atti;
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“disporre lo scioglimento del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti e celebrato nel
Comune di Padova (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune, dell'anno 2021 al n.149 parte I Vol.01 (doc. sub n.03) alle seguenti condizioni da
OMOLOGARE
1) I coniugi continueranno a vivere tra loro separati, portando reciproco rispetto, fissando ciascuno la propria residenza ove riterrà più opportuno, concedendosi fin da ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valevole per
l'espatrio;
1 2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
3) Nulla disporsi in ordine all'assegnazione della casa familiare essendo i coniugi già separati di fatto da tempo;
4) I coniugi chiedono l'omologazione dello scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui sopra;
5) Ordinarsi alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza al suo passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio il 10.7.2021 Parte_1 Controparte_1
in Padova e trascritto nel relativo registro parte I n.149 anno 2021.
Nel giudizio di separazione, promosso con ricorso congiunto, l'udienza ex art.473 bis 51
c.p.c. si è tenuta il 23.7.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n.459/2024 pubblicata il 24.7.2024 e passata in giudicato in pari data.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 3.6.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), L.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità, va preso atto delle condizioni proposte congiuntamente.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto il 10.7.2021 in Padova e trascritto nel Controparte_1
relativo registro parte I n.149 anno 2021 del Comune di Padova;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
4. nulla per le spese.
2 Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 3 luglio 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
3
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai signori Magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 4560/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
30/04/2025 da
, con l'avv. De Zorzi Flavio, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. De Zorzi Flavio, come da Controparte_1
mandato in atti;
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“disporre lo scioglimento del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti e celebrato nel
Comune di Padova (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune, dell'anno 2021 al n.149 parte I Vol.01 (doc. sub n.03) alle seguenti condizioni da
OMOLOGARE
1) I coniugi continueranno a vivere tra loro separati, portando reciproco rispetto, fissando ciascuno la propria residenza ove riterrà più opportuno, concedendosi fin da ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valevole per
l'espatrio;
1 2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
3) Nulla disporsi in ordine all'assegnazione della casa familiare essendo i coniugi già separati di fatto da tempo;
4) I coniugi chiedono l'omologazione dello scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui sopra;
5) Ordinarsi alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza al suo passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio il 10.7.2021 Parte_1 Controparte_1
in Padova e trascritto nel relativo registro parte I n.149 anno 2021.
Nel giudizio di separazione, promosso con ricorso congiunto, l'udienza ex art.473 bis 51
c.p.c. si è tenuta il 23.7.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n.459/2024 pubblicata il 24.7.2024 e passata in giudicato in pari data.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 3.6.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), L.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità, va preso atto delle condizioni proposte congiuntamente.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto il 10.7.2021 in Padova e trascritto nel Controparte_1
relativo registro parte I n.149 anno 2021 del Comune di Padova;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
4. nulla per le spese.
2 Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 3 luglio 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
3