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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/07/2025, n. 3912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3912 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
Il Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 17819/2023 R.G. promossa
, (C.F ), con il patrocinio degli avv.it Parte_1 C.F._1 PAOLO RIGHINI e STEFANO DORONI, elettivamente domiciliata presso i difensori avv.ti PAOLO RIGHINI e STEFANO DORONI, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro in persona della procuratrice Controparte_1 speciale, con il patrocinio dell'avv. MARCO TICOZZI, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARCO TICOZZI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615,2 comma c.p.c.) immobiliare.
CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha così concluso: Voglia l'Ill.mo
Tribunale, accertare e dichiarare che qui Controparte_1 rappresentata da non ha diritto di procedere ad esecuzione Controparte_2 forzata nei confronti della signora e, di conseguenza, dichiarare Parte_1 inefficace il pignoramento introdotto. Con vittoria di spese e competenze professionali.
Il procuratore di parte convenuta ha così concluso: “Nel merito: Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria: Rigettare la richiesta ex adverso formulata all'udienza del 12.06.2024 di nomina di CTU in quanto tardiva
1 (essendo stata formulata solo in tale sede) e in ogni caso esplorativa. In ogni caso: Con condanna al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto
La società in persona del procuratore Controparte_3 speciale in forza del mutuo concluso tra i sigg.ri e Controparte_2 Parte_1
(mutuatari) e (mutuante) in data Parte_2 Controparte_4
25.1.2006, ha intrapreso la procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 353/2022, al fine di ottenere la somma precettata pari ad euro 166.533,55.
La sig.ra ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c., Parte_1 nell'ambito della espropriazione immobiliare intrapresa nei suoi confronti.
Il G.E. con ordinanza ha rigettato l'istanza di sospensione, ritenendo infondati i motivi di opposizione.
Il Tribunale di Venezia, con provvedimento pubblicato in data 29.11.2023, ha rigettato il reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. proposto da Parte_1
La sig.ra ha, poi, introdotto la fase di merito lamentando la carenza di Parte_1 prova della titolarità del credito azionato nella procedura esecutiva in capo ad
[...]
Controparte_3
Parte attrice ha eccepito, poi, la nullità della procura rilasciata a da CP_2 CP_2
Controparte_3
Ancora, parte attrice ha lamentato l'inidoneità del mutuo a fungere da titolo esecutivo, stante la mancanza di traditio.
Inoltre, la sig.ra ha lamentato la usurarietà del tasso relativo agli interessi Pt_1 moratori.
Ulteriormente, la sig.ra ha lamentato la errata indicazione dell' Pt_1 Pt_3
In ultimo, parte attrice ha affermato la invalidità delle clausole contrattuali 1, 2 e 6 che rimandano all'Euribor per la determinazione del tasso degli interessi, in quanto il tasso
Euribor al quale fanno riferimento è stato manipolato.
Parte attrice, con la prima memoria, ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire di per non essere un soggetto giuridico iscritto all'albo previsto dall'art. Controparte_2
2 106 TUB., ritenendo che l'attività di recupero dei crediti debba essere svolta solo dalla società vigilata.
Ritiene questo giudice che la opposizione attorea non sia meritevole di accoglimento.
Con riferimento al primo motivo di opposizione, va chiarito che l'opponente ritiene non provato che il credito azionato in sede esecutiva rientri tra quelli oggetto della cessione del credito.
Ora, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, la pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale non è sostitutiva della cessione stessa la quale deve essere provata mediante la produzione del contratto di cessione ovvero attraverso un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, a meno che l'avviso di cessione contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Relativamente ai criteri di individuazione del credito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 21821/2023).
La Suprema Corte ha recentemente ribadito come, in caso di cessione "in blocco" dei crediti ex art. 58 TUB, la legittimazione attiva del cessionario è presunta con la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, senza necessità di specifica enumerazione di ciascun rapporto ceduto. L'inclusione dei crediti nella cessione deve essere valutata complessivamente, considerando se ci siano sufficienti elementi che accomunino le singole categorie di crediti ceduti (Cass. civ. sent. n. 4176 del 18.02.2025)
Per tali ragioni, visto l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione, in caso di cessione in blocco di crediti, la prova della qualità di cessionaria può essere fornita anche a mezzo di presunzioni.
3 Nel caso in esame sussistono elementi precisi e concordanti che portano a ritenere che il credito oggetto di giudizio sia nella titolarità della società opposta.
Depone nel senso dell'inclusione del credito tra quelli ceduti il fatto che la cessionaria abbia la disponibilità del titolo Controparte_3 stragiudiziale (contratto di mutuo del 25.1.06 – doc. 1 dimesso da parte opposta), originariamente emesso nei confronti del cedente.
Infatti, solamente ritenendo esistente la cessione del credito può giustificarsi il fatto che la reclamata possieda il titolo portato in esecuzione.
Ancora, ha altresì dimesso le dichiarazioni Controparte_3 dell'originaria creditrice e della prima cessionaria Controparte_4 CP_5 nelle quali le stesse danno espressamente atto che la titolarità del credito oggetto del contendere è ad oggi in capo a parte opposta (docc. 15 e 17 dimessi da parte opposta).
Sul punto, si deve notare che nessun dubbio può sorgere in ordine al mittente, poiché la dichiarazione di proviene dalla PEC della LCA (doc. 14 Controparte_4 dimesso da parte opposta).
Peraltro, relativamente alla intervenuta cessione prima tra ed Controparte_4
Ambra s.p.v., poi tra quest'ultima ed parte Controparte_3 opposta ha dimesso la copia dei relativi contratti di cessione (doc. 13 e 18 dimesso da parte opposta).
Sul punto, va detto che la copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria se la sua conformità all'originale non viene contestata in modo chiaro ed univoco dalla parte contro cui è prodotta ai sensi dell'art. 2712 codice civile.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. civ. n. 13519/2022).
4 Ancora, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712
c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. civ. n. 12794/2021).
Nel caso di specie, parte opponente nella memoria di replica alla comparsa conclusionale, si è limitata ad affermare che i contratti di cessione “sono mere fotocopie prive di valore giuridico”.
Per di più, sotto il profilo probatorio, l'autenticità dei contratti di cessione è rafforzata dalla presenza delle dichiarazioni dell'originaria creditrice e Controparte_4 della prima cessionaria (docc. 15 e 17 dimessi da parte opposta). CP_5
Quanto, poi, al fatto che le due dichiarazioni rechino data successiva all'opposizione, trattasi di circostanza irrilevante: posto che detti documenti sono qui valorizzati quali elementi probatori gravi, precisi e concordanti ai fini della dimostrazione della titolarità del credito in capo alla reclamata, appare ininfluente il dato relativo al momento in cui la cedente ha riconosciuto l'intervenuta modifica soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio.
Gli elementi presuntivi tutti sopra indicati superano e rendono destituiti di fondamento i dubbi avanzati dalla reclamante in ordine alla possibilità che il credito azionato in sede esecutiva sia in realtà nella titolarità di altro soggetto che ha concluso con una CP_5 cessione in blocco di crediti a sua volta ceduti a da . CP_5 CP_4 Controparte_4
Quanto al difetto di legittimazione ad agire di per non essere un Controparte_2 soggetto giuridico iscritto all'albo previsto dall'art. 106 TUB., basti qui ricordare la
Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che: il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei
5 controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cassazione civile sez. III, 18/03/2024,
n.7243).
Quanto all'eccepita nullità della procura rilasciata a da Controparte_2 [...]
va premesso che tale procura è stata rilasciata mediante Controparte_3 atto pubblico a firma del notaio di Milano. CP_6
La procura ha un'ampia formulazione, poiché fa riferimento all'espletamento di qualsivoglia attività di recupero nei confronti di qualsivoglia debitore, per tale ragione deve considerarsi riferita anche alla posizione della sig.ra (doc. 19 dimesso da Pt_1 parte convenuta).
Quanto alla eccezione di parte attrice circa la inidoneità del mutuo a fungere da titolo esecutivo, stante la mancanza di traditio, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cass. civ. SSUU 5968/2025).
La intervenuta traditio della somma mutuata risulta dalla quietanza rilasciata da parte mutuataria all'atto della conclusione del contratto (art. 4).
L'impiego della somma mutuata (e per la quale nel contratto di mutuo viene rilasciata quietanza) per la costituzione del deposito cauzionale presso la banca postula di necessità la precedente erogazione al mutuatario della somma, e dunque l'entrata della somma mutuata nel suo patrimonio e la corrispondente sua uscita dal patrimonio della banca mutuante.
6 Un tanto è sufficiente per ritenere sussistente la disponibilità giuridica della somma mutuata e, quindi, la sua traditio.
Con riferimento alla lamentata usurarietà del tasso relativo agli interessi moratori va ricordato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (Cass. S.U. 19597/2020).
Parte attrice, nel calcolare il tasso di soglia usura, parte dal tasso medio rilevato dal
Decreto Ministeriale di riferimento del periodo e lo aumenta del 50%, senza però incrementare il T.E.G.M della maggiorazione media degli interessi moratori pari al 2.1%.
Pertanto, sulla base di quanto concluso e chiarito dalla Suprema Corte non risulta corretto il calcolo compiuto da parte attrice nella individuazione del tasso di soglia usura.
Gli interessi moratori pattuiti sono, quindi, infra soglia.
Anche l'ulteriore eccezione relativa alla errata indicazione dell' risulta infondata. Par
7 Secondo la sig.ra l'ISC indicato sarebbe inveritiero, in quanto inferiore dello Pt_1
0,223% rispetto a quello reale.
Innanzitutto, trattasi, ove dimostrata, di una differenza minimale, come tale inidonea a comportare la sanzione di nullità indicata da parte reclamante.
In ogni caso, è ormai principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione che un'eventuale omessa (ovvero, a maggior ragione, errata) indicazione non rileva ai fini della validità del contratto.
Infatti, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 TUB, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Sent Cass. n. 39169/2021).
Si ricorda che la parte che intende avvalersi della disciplina consumeristica, deve provare di essere un consumatore.
Parte reclamante ha solo affermato di essere consumatore ma non ha offerto elementi univoci, atti a far ritenere che la stessa rivesta detta qualifica, con conseguente non applicabilità dell'art. 125 bis TUB.
Da ultimo, la sig.ra ha affermato la invalidità della clausola che rimanda Pt_1 all'Euribor per la determinazione del tasso degli interessi.
Sul punto, la suprema Corte di Cassazione, è tornata ad affrontare la questione della manipolazione degli interessi parametrati all'Euribor, discostandosi dalla propria precedente pronuncia del 2023 n.34889. La Corte, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., ha affermato i seguenti principi di diritto: «i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il
8 predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in
“applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE»; «le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse»; «in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto
(limitatamente al periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento» Cassazione civile sez.
III, 03/05/2024, n.12007.
Nello specifico, parte attrice ha affermato genericamente che il tasso Euribor, al quale fanno riferimento le clausole contrattuale n° 1, 2 e 6, è stato manipolato per anni ed anni, anche in corrispondenza al periodo di vigenza del prestito (dal 2006 in avanti),
9 precisando che se le clausole di riferimento all'Euribor di cui al contratto risultino nulle per indeterminatezza delle stesse, vuoi che queste si palesino prive di efficacia, per il fatto di fare riferimento ad un dato inaffidabile, il tasso di interesse da praticarsi al prestito di cui è causa, altro non può essere se non quello legale, data la non utilizzabilità di quello convenzionale.
Tuttavia, l'originaria mutuante non era parte delle intese Controparte_4 illecite e non vi è prova che ne fosse a conoscenza, né vi è prova che la predetta CP_4 abbia voluto conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle intese o pratiche abusive.
In merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita
(evidentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti. Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto , valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge.
Cassazione civile sez. III, 03/05/2024, n.12007.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
10
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 17819/2023 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] elle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1
10.000,00, di cui nulla per spese oltre spese generali e accessori come per legge.
Venezia 29.7.2025, il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Vanessa Pontani.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I
Il Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 17819/2023 R.G. promossa
, (C.F ), con il patrocinio degli avv.it Parte_1 C.F._1 PAOLO RIGHINI e STEFANO DORONI, elettivamente domiciliata presso i difensori avv.ti PAOLO RIGHINI e STEFANO DORONI, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro in persona della procuratrice Controparte_1 speciale, con il patrocinio dell'avv. MARCO TICOZZI, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARCO TICOZZI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615,2 comma c.p.c.) immobiliare.
CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha così concluso: Voglia l'Ill.mo
Tribunale, accertare e dichiarare che qui Controparte_1 rappresentata da non ha diritto di procedere ad esecuzione Controparte_2 forzata nei confronti della signora e, di conseguenza, dichiarare Parte_1 inefficace il pignoramento introdotto. Con vittoria di spese e competenze professionali.
Il procuratore di parte convenuta ha così concluso: “Nel merito: Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria: Rigettare la richiesta ex adverso formulata all'udienza del 12.06.2024 di nomina di CTU in quanto tardiva
1 (essendo stata formulata solo in tale sede) e in ogni caso esplorativa. In ogni caso: Con condanna al pagamento delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto
La società in persona del procuratore Controparte_3 speciale in forza del mutuo concluso tra i sigg.ri e Controparte_2 Parte_1
(mutuatari) e (mutuante) in data Parte_2 Controparte_4
25.1.2006, ha intrapreso la procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 353/2022, al fine di ottenere la somma precettata pari ad euro 166.533,55.
La sig.ra ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c., Parte_1 nell'ambito della espropriazione immobiliare intrapresa nei suoi confronti.
Il G.E. con ordinanza ha rigettato l'istanza di sospensione, ritenendo infondati i motivi di opposizione.
Il Tribunale di Venezia, con provvedimento pubblicato in data 29.11.2023, ha rigettato il reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. proposto da Parte_1
La sig.ra ha, poi, introdotto la fase di merito lamentando la carenza di Parte_1 prova della titolarità del credito azionato nella procedura esecutiva in capo ad
[...]
Controparte_3
Parte attrice ha eccepito, poi, la nullità della procura rilasciata a da CP_2 CP_2
Controparte_3
Ancora, parte attrice ha lamentato l'inidoneità del mutuo a fungere da titolo esecutivo, stante la mancanza di traditio.
Inoltre, la sig.ra ha lamentato la usurarietà del tasso relativo agli interessi Pt_1 moratori.
Ulteriormente, la sig.ra ha lamentato la errata indicazione dell' Pt_1 Pt_3
In ultimo, parte attrice ha affermato la invalidità delle clausole contrattuali 1, 2 e 6 che rimandano all'Euribor per la determinazione del tasso degli interessi, in quanto il tasso
Euribor al quale fanno riferimento è stato manipolato.
Parte attrice, con la prima memoria, ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire di per non essere un soggetto giuridico iscritto all'albo previsto dall'art. Controparte_2
2 106 TUB., ritenendo che l'attività di recupero dei crediti debba essere svolta solo dalla società vigilata.
Ritiene questo giudice che la opposizione attorea non sia meritevole di accoglimento.
Con riferimento al primo motivo di opposizione, va chiarito che l'opponente ritiene non provato che il credito azionato in sede esecutiva rientri tra quelli oggetto della cessione del credito.
Ora, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, la pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale non è sostitutiva della cessione stessa la quale deve essere provata mediante la produzione del contratto di cessione ovvero attraverso un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, a meno che l'avviso di cessione contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Relativamente ai criteri di individuazione del credito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 21821/2023).
La Suprema Corte ha recentemente ribadito come, in caso di cessione "in blocco" dei crediti ex art. 58 TUB, la legittimazione attiva del cessionario è presunta con la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, senza necessità di specifica enumerazione di ciascun rapporto ceduto. L'inclusione dei crediti nella cessione deve essere valutata complessivamente, considerando se ci siano sufficienti elementi che accomunino le singole categorie di crediti ceduti (Cass. civ. sent. n. 4176 del 18.02.2025)
Per tali ragioni, visto l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione, in caso di cessione in blocco di crediti, la prova della qualità di cessionaria può essere fornita anche a mezzo di presunzioni.
3 Nel caso in esame sussistono elementi precisi e concordanti che portano a ritenere che il credito oggetto di giudizio sia nella titolarità della società opposta.
Depone nel senso dell'inclusione del credito tra quelli ceduti il fatto che la cessionaria abbia la disponibilità del titolo Controparte_3 stragiudiziale (contratto di mutuo del 25.1.06 – doc. 1 dimesso da parte opposta), originariamente emesso nei confronti del cedente.
Infatti, solamente ritenendo esistente la cessione del credito può giustificarsi il fatto che la reclamata possieda il titolo portato in esecuzione.
Ancora, ha altresì dimesso le dichiarazioni Controparte_3 dell'originaria creditrice e della prima cessionaria Controparte_4 CP_5 nelle quali le stesse danno espressamente atto che la titolarità del credito oggetto del contendere è ad oggi in capo a parte opposta (docc. 15 e 17 dimessi da parte opposta).
Sul punto, si deve notare che nessun dubbio può sorgere in ordine al mittente, poiché la dichiarazione di proviene dalla PEC della LCA (doc. 14 Controparte_4 dimesso da parte opposta).
Peraltro, relativamente alla intervenuta cessione prima tra ed Controparte_4
Ambra s.p.v., poi tra quest'ultima ed parte Controparte_3 opposta ha dimesso la copia dei relativi contratti di cessione (doc. 13 e 18 dimesso da parte opposta).
Sul punto, va detto che la copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria se la sua conformità all'originale non viene contestata in modo chiaro ed univoco dalla parte contro cui è prodotta ai sensi dell'art. 2712 codice civile.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. civ. n. 13519/2022).
4 Ancora, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712
c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. civ. n. 12794/2021).
Nel caso di specie, parte opponente nella memoria di replica alla comparsa conclusionale, si è limitata ad affermare che i contratti di cessione “sono mere fotocopie prive di valore giuridico”.
Per di più, sotto il profilo probatorio, l'autenticità dei contratti di cessione è rafforzata dalla presenza delle dichiarazioni dell'originaria creditrice e Controparte_4 della prima cessionaria (docc. 15 e 17 dimessi da parte opposta). CP_5
Quanto, poi, al fatto che le due dichiarazioni rechino data successiva all'opposizione, trattasi di circostanza irrilevante: posto che detti documenti sono qui valorizzati quali elementi probatori gravi, precisi e concordanti ai fini della dimostrazione della titolarità del credito in capo alla reclamata, appare ininfluente il dato relativo al momento in cui la cedente ha riconosciuto l'intervenuta modifica soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio.
Gli elementi presuntivi tutti sopra indicati superano e rendono destituiti di fondamento i dubbi avanzati dalla reclamante in ordine alla possibilità che il credito azionato in sede esecutiva sia in realtà nella titolarità di altro soggetto che ha concluso con una CP_5 cessione in blocco di crediti a sua volta ceduti a da . CP_5 CP_4 Controparte_4
Quanto al difetto di legittimazione ad agire di per non essere un Controparte_2 soggetto giuridico iscritto all'albo previsto dall'art. 106 TUB., basti qui ricordare la
Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che: il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei
5 controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cassazione civile sez. III, 18/03/2024,
n.7243).
Quanto all'eccepita nullità della procura rilasciata a da Controparte_2 [...]
va premesso che tale procura è stata rilasciata mediante Controparte_3 atto pubblico a firma del notaio di Milano. CP_6
La procura ha un'ampia formulazione, poiché fa riferimento all'espletamento di qualsivoglia attività di recupero nei confronti di qualsivoglia debitore, per tale ragione deve considerarsi riferita anche alla posizione della sig.ra (doc. 19 dimesso da Pt_1 parte convenuta).
Quanto alla eccezione di parte attrice circa la inidoneità del mutuo a fungere da titolo esecutivo, stante la mancanza di traditio, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cass. civ. SSUU 5968/2025).
La intervenuta traditio della somma mutuata risulta dalla quietanza rilasciata da parte mutuataria all'atto della conclusione del contratto (art. 4).
L'impiego della somma mutuata (e per la quale nel contratto di mutuo viene rilasciata quietanza) per la costituzione del deposito cauzionale presso la banca postula di necessità la precedente erogazione al mutuatario della somma, e dunque l'entrata della somma mutuata nel suo patrimonio e la corrispondente sua uscita dal patrimonio della banca mutuante.
6 Un tanto è sufficiente per ritenere sussistente la disponibilità giuridica della somma mutuata e, quindi, la sua traditio.
Con riferimento alla lamentata usurarietà del tasso relativo agli interessi moratori va ricordato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (Cass. S.U. 19597/2020).
Parte attrice, nel calcolare il tasso di soglia usura, parte dal tasso medio rilevato dal
Decreto Ministeriale di riferimento del periodo e lo aumenta del 50%, senza però incrementare il T.E.G.M della maggiorazione media degli interessi moratori pari al 2.1%.
Pertanto, sulla base di quanto concluso e chiarito dalla Suprema Corte non risulta corretto il calcolo compiuto da parte attrice nella individuazione del tasso di soglia usura.
Gli interessi moratori pattuiti sono, quindi, infra soglia.
Anche l'ulteriore eccezione relativa alla errata indicazione dell' risulta infondata. Par
7 Secondo la sig.ra l'ISC indicato sarebbe inveritiero, in quanto inferiore dello Pt_1
0,223% rispetto a quello reale.
Innanzitutto, trattasi, ove dimostrata, di una differenza minimale, come tale inidonea a comportare la sanzione di nullità indicata da parte reclamante.
In ogni caso, è ormai principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione che un'eventuale omessa (ovvero, a maggior ragione, errata) indicazione non rileva ai fini della validità del contratto.
Infatti, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 TUB, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Sent Cass. n. 39169/2021).
Si ricorda che la parte che intende avvalersi della disciplina consumeristica, deve provare di essere un consumatore.
Parte reclamante ha solo affermato di essere consumatore ma non ha offerto elementi univoci, atti a far ritenere che la stessa rivesta detta qualifica, con conseguente non applicabilità dell'art. 125 bis TUB.
Da ultimo, la sig.ra ha affermato la invalidità della clausola che rimanda Pt_1 all'Euribor per la determinazione del tasso degli interessi.
Sul punto, la suprema Corte di Cassazione, è tornata ad affrontare la questione della manipolazione degli interessi parametrati all'Euribor, discostandosi dalla propria precedente pronuncia del 2023 n.34889. La Corte, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., ha affermato i seguenti principi di diritto: «i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il
8 predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in
“applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE»; «le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse»; «in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto
(limitatamente al periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento» Cassazione civile sez.
III, 03/05/2024, n.12007.
Nello specifico, parte attrice ha affermato genericamente che il tasso Euribor, al quale fanno riferimento le clausole contrattuale n° 1, 2 e 6, è stato manipolato per anni ed anni, anche in corrispondenza al periodo di vigenza del prestito (dal 2006 in avanti),
9 precisando che se le clausole di riferimento all'Euribor di cui al contratto risultino nulle per indeterminatezza delle stesse, vuoi che queste si palesino prive di efficacia, per il fatto di fare riferimento ad un dato inaffidabile, il tasso di interesse da praticarsi al prestito di cui è causa, altro non può essere se non quello legale, data la non utilizzabilità di quello convenzionale.
Tuttavia, l'originaria mutuante non era parte delle intese Controparte_4 illecite e non vi è prova che ne fosse a conoscenza, né vi è prova che la predetta CP_4 abbia voluto conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle intese o pratiche abusive.
In merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre sempre necessariamente, in primo luogo, che sia fornita
(evidentemente da chi allega la invalidità della clausola) la prova, non solo dell'esistenza di una intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti. Tale accertamento, poi, deve essere compiuto non in astratto ed in generale, ma caso per caso ed in relazione al tempo in cui le pratiche illecite hanno avuto un effettivo riflesso sul mercato di riferimento del contratto , valutando: a) se le pratiche manipolative anticoncorrenziali poste in essere dal cartello (nella specie, quello delle banche sanzionate dalla Commissione Europea) abbiano alterato effettivamente l'Euribor e non siano rimaste a livello di mero tentativo (senza, cioè, raggiungere lo scopo di alterare in concreto quel tasso, come infine fissato); b) se e per quale tempo ed in quale misura tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto;
c) quali siano le conseguenze della eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con previsioni minimali di legge.
Cassazione civile sez. III, 03/05/2024, n.12007.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
10
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 17819/2023 R.G. promossa da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] elle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1
10.000,00, di cui nulla per spese oltre spese generali e accessori come per legge.
Venezia 29.7.2025, il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Vanessa Pontani.
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