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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5550 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 27659/2024 R.G.
posto che, con decreto del 15.4.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 7.7.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difesa dagli avv.ti Pasquale Pacifico e Domenico C.F._1 Puca
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13.12.2024 il ricorrente, la ricorrente, titolare di pensione cat. VOCOM n. 021-5106-3652406, ha dedotto: CP_
- che nell'anno 2023, diversamente da quanto accaduto negli anni precedenti, l' non gli ha erogato la 14^ mensilità;
- che, pertanto, in data 31.7.2024 ha presentato domanda al fine di ottenere tale rateo, ma di non aver ricevuto riscontro;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per poter beneficiare di quest'ultimo;
- che tenuto conto degli anni di contribuzione e del reddito pari a zero per l'anno 2023, CP_ l'emolumento in questione ammonta ad € 546,00, come pure indicato da circolare CP_ Sulla base di tali premesse, ha concluso per la condanna dell' al pagamento in proprio favore della somma di € 546,00 oltre interessi e rivalutazione.
CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso. In particolare, ha dedotto:
1 - che “il pagamento relativo alla prestazione in questione viene effettuato d'ufficio, per i pensionati di tutte le gestioni sulla base dei redditi degli anni precedenti rispetto a quello oggetto di richiesta”;
- che “per il ricorrente la cd. quattordicesima 2023 non era erogata per mancata indicazione dei redditi”;
- che “in tali casi, è comunque possibile presentare apposita domanda di ricostituzione reddituale”;
- che “questo è quanto fatto dal ricorrente, il quale presentava domanda di ricostituzione in data 31/07/2023, regolarmente accolta in data 13/9/2024”;
- che “la menzionata ricostituzione è stata definita sulla base dei redditi dichiarati in domanda. Infatti in domanda veniva dichiarato solo il reddito per l'anno 2023, come detto, utile per l'erogazione della Quattordicesima 2024, ma non quello dell''anno 2022. Si è trattato quindi di erronea presentazione della domanda di ricostituzione, in quanto nella stessa non risultava indicato il reddito 2022, utile alla prestazione oggetto di ricorso. In mancanza del dato non vi è stato l'erogazione del rateo”;
- che “è ancora possibile presentare nuovamente una corretta domanda di ricostituzione reddituale mediante indicazione del reddito 2022”.
*** La domanda è fondata.
Deve premettersi che è pacifico, per essere stato allegato in ricorso e non contestato in memoria difensiva, che il ricorrente è titolare della pensione cat. VOCOM n. 021-5106- 3652406 per la quale l'art. 5, commi da 1 a 4, del DL 81/2007, convertito in L. 127/2007, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 187, della L. 23272016 prevede l'erogazione della 14^ mensilità.
È parimenti pacifico che nel 2023 il ricorrente era in possesso del relativo requisito anagrafico (età superiore ai 64 anni).
CP_ Ciò posto, si rileva che l' ha dedotto di non aver erogato l'emolumento in questione nell'anno 2023 “per mancata indicazione dei redditi”.
Orbene, si rileva che dalla suindicata normativa non risulta che il ricorrente dovesse CP_ dichiarare i propri redditi all' per ottenere la 14^ mensilità sulla suindicata prestazione in godimento.
D'altra parte, in memoria difensiva quest'ultimo ha allegato che “il pagamento relativo alla prestazione in questione viene effettuato d'ufficio, per i pensionati di tutte le gestioni sulla base dei redditi degli anni precedenti rispetto a quello oggetto di richiesta”.
Deve, inoltre, ricordarsi che l'art. 13, comma 6, lett. c) del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010, dispone:
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
…
2 c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa
CP_ Dalla lettura di tale norma si evince che l'obbligo della comunicazione dei redditi all' sussiste solo nell'ipotesi in cui il titolare della prestazione collegata al reddito non abbia comunicato “integralmente” all'amministrazione finanziaria “la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento”.
Orbene, nel caso in esame non risulta che si verte in tale ipotesi.
CP_ Ed invero, l' non ha dedotto che il ricorrente è stato titolare di redditi non comunicati all'amministrazione finanziaria.
Né tale circostanza si desume aliunde.
Per tali motivi, deve ritenersi sussistente il diritto del ricorrente a percepire la 14^ mensilità nell'anno 2023 in relazione alla pensione cat. VOCOM n. 021-5106-3652406.
In merito al quantum, è pacifico, per essere stato dedotto in ricorso e non contestato in memoria difensiva, che esso è pari ad € 546,00.
CP_ Concludendo, l' deve essere condannato a pagare in favore del ricorrente la somma di € 546,00 a titolo di 14^ mensilità in relazione alla pensione cat. VOCOM n. NumeroDiCarta_1 con riferimento all'anno 2023, oltre interessi legali.
Non spetta invece la rivalutazione monetaria, visto l'art. 16 comma 6 l. 412.91, applicabile alla fattispecie in esame.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (tenuto conto, tra l'altro, del limite previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.), seguono la sostanziale soccombenza, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari (cfr. note scritte del 7.7.2025).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
CP_ a) condanna l a pagare in favore del ricorrente la somma di € 546,00 a titolo di 14^ mensilità in relazione alla pensione cat. VOCOM n. 021-5106-3652406 con riferimento all'anno 2023, oltre interessi legali;
b) condanna l a pagare in favore di parte ricorrente i compensi di lite, che liquida in € 450,00 CP_1 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi.
3 In Napoli, il 7.7.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
4
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 27659/2024 R.G.
posto che, con decreto del 15.4.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 7.7.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difesa dagli avv.ti Pasquale Pacifico e Domenico C.F._1 Puca
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13.12.2024 il ricorrente, la ricorrente, titolare di pensione cat. VOCOM n. 021-5106-3652406, ha dedotto: CP_
- che nell'anno 2023, diversamente da quanto accaduto negli anni precedenti, l' non gli ha erogato la 14^ mensilità;
- che, pertanto, in data 31.7.2024 ha presentato domanda al fine di ottenere tale rateo, ma di non aver ricevuto riscontro;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per poter beneficiare di quest'ultimo;
- che tenuto conto degli anni di contribuzione e del reddito pari a zero per l'anno 2023, CP_ l'emolumento in questione ammonta ad € 546,00, come pure indicato da circolare CP_ Sulla base di tali premesse, ha concluso per la condanna dell' al pagamento in proprio favore della somma di € 546,00 oltre interessi e rivalutazione.
CP_ Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso. In particolare, ha dedotto:
1 - che “il pagamento relativo alla prestazione in questione viene effettuato d'ufficio, per i pensionati di tutte le gestioni sulla base dei redditi degli anni precedenti rispetto a quello oggetto di richiesta”;
- che “per il ricorrente la cd. quattordicesima 2023 non era erogata per mancata indicazione dei redditi”;
- che “in tali casi, è comunque possibile presentare apposita domanda di ricostituzione reddituale”;
- che “questo è quanto fatto dal ricorrente, il quale presentava domanda di ricostituzione in data 31/07/2023, regolarmente accolta in data 13/9/2024”;
- che “la menzionata ricostituzione è stata definita sulla base dei redditi dichiarati in domanda. Infatti in domanda veniva dichiarato solo il reddito per l'anno 2023, come detto, utile per l'erogazione della Quattordicesima 2024, ma non quello dell''anno 2022. Si è trattato quindi di erronea presentazione della domanda di ricostituzione, in quanto nella stessa non risultava indicato il reddito 2022, utile alla prestazione oggetto di ricorso. In mancanza del dato non vi è stato l'erogazione del rateo”;
- che “è ancora possibile presentare nuovamente una corretta domanda di ricostituzione reddituale mediante indicazione del reddito 2022”.
*** La domanda è fondata.
Deve premettersi che è pacifico, per essere stato allegato in ricorso e non contestato in memoria difensiva, che il ricorrente è titolare della pensione cat. VOCOM n. 021-5106- 3652406 per la quale l'art. 5, commi da 1 a 4, del DL 81/2007, convertito in L. 127/2007, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 187, della L. 23272016 prevede l'erogazione della 14^ mensilità.
È parimenti pacifico che nel 2023 il ricorrente era in possesso del relativo requisito anagrafico (età superiore ai 64 anni).
CP_ Ciò posto, si rileva che l' ha dedotto di non aver erogato l'emolumento in questione nell'anno 2023 “per mancata indicazione dei redditi”.
Orbene, si rileva che dalla suindicata normativa non risulta che il ricorrente dovesse CP_ dichiarare i propri redditi all' per ottenere la 14^ mensilità sulla suindicata prestazione in godimento.
D'altra parte, in memoria difensiva quest'ultimo ha allegato che “il pagamento relativo alla prestazione in questione viene effettuato d'ufficio, per i pensionati di tutte le gestioni sulla base dei redditi degli anni precedenti rispetto a quello oggetto di richiesta”.
Deve, inoltre, ricordarsi che l'art. 13, comma 6, lett. c) del DL 78/2010 convertito in L. 122/2010, dispone:
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
…
2 c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa
CP_ Dalla lettura di tale norma si evince che l'obbligo della comunicazione dei redditi all' sussiste solo nell'ipotesi in cui il titolare della prestazione collegata al reddito non abbia comunicato “integralmente” all'amministrazione finanziaria “la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento”.
Orbene, nel caso in esame non risulta che si verte in tale ipotesi.
CP_ Ed invero, l' non ha dedotto che il ricorrente è stato titolare di redditi non comunicati all'amministrazione finanziaria.
Né tale circostanza si desume aliunde.
Per tali motivi, deve ritenersi sussistente il diritto del ricorrente a percepire la 14^ mensilità nell'anno 2023 in relazione alla pensione cat. VOCOM n. 021-5106-3652406.
In merito al quantum, è pacifico, per essere stato dedotto in ricorso e non contestato in memoria difensiva, che esso è pari ad € 546,00.
CP_ Concludendo, l' deve essere condannato a pagare in favore del ricorrente la somma di € 546,00 a titolo di 14^ mensilità in relazione alla pensione cat. VOCOM n. NumeroDiCarta_1 con riferimento all'anno 2023, oltre interessi legali.
Non spetta invece la rivalutazione monetaria, visto l'art. 16 comma 6 l. 412.91, applicabile alla fattispecie in esame.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (tenuto conto, tra l'altro, del limite previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.), seguono la sostanziale soccombenza, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari (cfr. note scritte del 7.7.2025).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
CP_ a) condanna l a pagare in favore del ricorrente la somma di € 546,00 a titolo di 14^ mensilità in relazione alla pensione cat. VOCOM n. 021-5106-3652406 con riferimento all'anno 2023, oltre interessi legali;
b) condanna l a pagare in favore di parte ricorrente i compensi di lite, che liquida in € 450,00 CP_1 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi.
3 In Napoli, il 7.7.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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