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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUSACCA NICOLO', Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 547/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notabartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile 1 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259002463145000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259002463145000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259002463145000 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259002463145000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 547/2025 proposto da Ricorrente_1 srl in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore,
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, e Regione Siciliana Ass.
Econ. Dip. Finanze e Credito, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Intimazione di
Pagamento n. 29920259002463145000 notificata il 21.02.2025 per complessivi euro 2.790,70.
La ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, l'Agenzia delle Entrate Riscossione risulta costituitasi in giudizio e ne chiede il rigetto. Contumace la Regione Siciliana.
OSSERVA
Il Giudice Monocratico
-Visto il Ricorso con i relativi allegati;
-Visto la Intimazione di Pagamento n. 29920259002463145000 notificata il 21.02.2025 per complessivi euro 2.790,70;
- Viste le controdeduzioni della resistente Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Decidente rigetta il ricorso.
Per quanto riguarda infatti gli atti presupposti della Intimazione di Pagamento n. 29920259002463145000 notificata il 21.02.2025, oggi impugnata, e così le cartelle di pagamento n. 29920200015260953000,
29920210044995864000, 29920220014486183000, 29920230009333461000, invero detti atti prodromici venivano regolarmente notificati alla ricorrente, rispettivamente il 16.11.2022, 23.05.2022, 22.05.2023 e
12.05.2023, come dimostrano gli avvisi di consegna prodotti dall'Agenzia resistente, con notifica eseguita via pec, ciò presso l'indirizzo certificato, Email_4, della medesima ricorrente.
Ciò a dimostrare la correttezza del processo di notifica degli atti presupposti appena citati.
Trascorsi, quindi, ed ampiamente, i termini di 60 gg. previsti di volta in volta dalla normativa di riferimento per l'impugnazione dei suddetti atti presupposti, non è più possibile recuperare il mezzo di tutela nel merito, né quindi eccepire alcunché in tal senso, opponendosi agli atti conseguenti, come la Intimazione di
Pagamento n. 29920259002463145000 notificata il 21.02.2025, se non per vizi propri che qui non si rinvengono.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso, e la definitività delle pretese avanzate con detta Intimazione, rispetto alla quale, si ribadisce, non è possibile ormai entrare nel merito delle pretese ivi avanzate.
Legittima così è la Intimazione di Pagamento n. 29920259002463145000 notificata il 21.02.2025, atto impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della ricorrente nella misura di euro 750,00 in favore della resistente costituita, oltre accessori di legge.
Trapani, li
Il Giudice
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUSACCA NICOLO', Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 547/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notabartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile 1 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259002463145000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259002463145000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259002463145000 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259002463145000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 547/2025 proposto da Ricorrente_1 srl in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore,
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, e Regione Siciliana Ass.
Econ. Dip. Finanze e Credito, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Intimazione di
Pagamento n. 29920259002463145000 notificata il 21.02.2025 per complessivi euro 2.790,70.
La ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, l'Agenzia delle Entrate Riscossione risulta costituitasi in giudizio e ne chiede il rigetto. Contumace la Regione Siciliana.
OSSERVA
Il Giudice Monocratico
-Visto il Ricorso con i relativi allegati;
-Visto la Intimazione di Pagamento n. 29920259002463145000 notificata il 21.02.2025 per complessivi euro 2.790,70;
- Viste le controdeduzioni della resistente Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Decidente rigetta il ricorso.
Per quanto riguarda infatti gli atti presupposti della Intimazione di Pagamento n. 29920259002463145000 notificata il 21.02.2025, oggi impugnata, e così le cartelle di pagamento n. 29920200015260953000,
29920210044995864000, 29920220014486183000, 29920230009333461000, invero detti atti prodromici venivano regolarmente notificati alla ricorrente, rispettivamente il 16.11.2022, 23.05.2022, 22.05.2023 e
12.05.2023, come dimostrano gli avvisi di consegna prodotti dall'Agenzia resistente, con notifica eseguita via pec, ciò presso l'indirizzo certificato, Email_4, della medesima ricorrente.
Ciò a dimostrare la correttezza del processo di notifica degli atti presupposti appena citati.
Trascorsi, quindi, ed ampiamente, i termini di 60 gg. previsti di volta in volta dalla normativa di riferimento per l'impugnazione dei suddetti atti presupposti, non è più possibile recuperare il mezzo di tutela nel merito, né quindi eccepire alcunché in tal senso, opponendosi agli atti conseguenti, come la Intimazione di
Pagamento n. 29920259002463145000 notificata il 21.02.2025, se non per vizi propri che qui non si rinvengono.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso, e la definitività delle pretese avanzate con detta Intimazione, rispetto alla quale, si ribadisce, non è possibile ormai entrare nel merito delle pretese ivi avanzate.
Legittima così è la Intimazione di Pagamento n. 29920259002463145000 notificata il 21.02.2025, atto impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della ricorrente nella misura di euro 750,00 in favore della resistente costituita, oltre accessori di legge.
Trapani, li
Il Giudice