Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 108
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività dell'impugnazione

    Il giudice ha ritenuto che gli atti presupposti siano stati regolarmente notificati alla ricorrente tramite PEC e che i termini per la loro impugnazione siano scaduti, rendendo di fatto inammissibile il ricorso contro l'intimazione di pagamento per vizi propri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 108
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani
    Numero : 108
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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