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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo
Presidente estensore dott.ssa Natalia Ceccarelli
Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello R.G. n. 857/2024 proposto per la riforma della sentenza n. 66/2024, pubblicata il 3.1.2024, Tribunale di Benevento, nella causa civile iscritta al Ruolo Generale Affari Civili n. 3033/2020, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall' avv.to Antonio Mancino (C.F. pec: C.F._2
e dall'avv. Lelio Mancino (C.F. Email_1
, pec: con i quali elettivamente C.F._3 Email_2
domicilia in Monte di PR (NA) alla Via Diaz n. 14;
Appellante
E
(p. iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Francesco Melone (C.F.
pec: e dall'avv. Angela Rullo (C.F. C.F._4 Email_3
, pec con i quali elettivamente domicilia C.F._5 Email_4
OV (CE) alla via Nazionale Appia n. 341;
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata Parte_1 rigettata l'opposizione dal medesimo proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso, per l'importo di euro 43.480,80, iva inclusa, ad istanza della per Controparte_1 forniture e posa in opera di lavori eseguiti presso l'immobile dell'appellante.
Deducendo l'erroneità della decisione gravata, ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado.
Si costituiva con comparsa del 10.7.2024 la società in persona del Controparte_1
l.r.p.t., resistendo all'appello e chiedendone il rigetto.
Nessuna delle parti costituite compariva all'udienza del 3.12.2024, al cui esito la causa veniva riservata in decisione.
Successivamente, valutati più attentamente i verbali di udienza, la Corte rimetteva la causa sul ruolo rinviandola, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 18.2.2025, svolta in presenza, alla quale le parti non comparivano, pur avendo il cancelliere ritualmente comunicato anche l'ordinanza disponente il rinvio.
La mancata comparizione delle parti alle due udienze consecutive, del 3.12.2024 e del
18.2.2025, comporta, in virtù del comma quarto dell'art. 127 ter c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2023, e dell'art. 309 c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo.
La citata previsione si osserva pure nei giudizi dinanzi alla Corte d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di promo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibile con le disposizioni contenute nel capo II del titolo
III del libro II dello stesso codice (cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria, trattandosi di ipotesi di causa svolta innanzi al Collegio, va adottato un provvedimento avente forma di sentenza secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma c.p.c.
A mente dell'art. 310 ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 857/2024 r.g. – sentenza – pagina 2 di 3 -ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
-dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 18 febbraio 2025
Il Presidente est.
dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 857/2024 r.g. – sentenza – pagina 3 di 3
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo
Presidente estensore dott.ssa Natalia Ceccarelli
Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello R.G. n. 857/2024 proposto per la riforma della sentenza n. 66/2024, pubblicata il 3.1.2024, Tribunale di Benevento, nella causa civile iscritta al Ruolo Generale Affari Civili n. 3033/2020, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall' avv.to Antonio Mancino (C.F. pec: C.F._2
e dall'avv. Lelio Mancino (C.F. Email_1
, pec: con i quali elettivamente C.F._3 Email_2
domicilia in Monte di PR (NA) alla Via Diaz n. 14;
Appellante
E
(p. iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Francesco Melone (C.F.
pec: e dall'avv. Angela Rullo (C.F. C.F._4 Email_3
, pec con i quali elettivamente domicilia C.F._5 Email_4
OV (CE) alla via Nazionale Appia n. 341;
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata Parte_1 rigettata l'opposizione dal medesimo proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso, per l'importo di euro 43.480,80, iva inclusa, ad istanza della per Controparte_1 forniture e posa in opera di lavori eseguiti presso l'immobile dell'appellante.
Deducendo l'erroneità della decisione gravata, ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado.
Si costituiva con comparsa del 10.7.2024 la società in persona del Controparte_1
l.r.p.t., resistendo all'appello e chiedendone il rigetto.
Nessuna delle parti costituite compariva all'udienza del 3.12.2024, al cui esito la causa veniva riservata in decisione.
Successivamente, valutati più attentamente i verbali di udienza, la Corte rimetteva la causa sul ruolo rinviandola, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 18.2.2025, svolta in presenza, alla quale le parti non comparivano, pur avendo il cancelliere ritualmente comunicato anche l'ordinanza disponente il rinvio.
La mancata comparizione delle parti alle due udienze consecutive, del 3.12.2024 e del
18.2.2025, comporta, in virtù del comma quarto dell'art. 127 ter c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2023, e dell'art. 309 c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo.
La citata previsione si osserva pure nei giudizi dinanzi alla Corte d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di promo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibile con le disposizioni contenute nel capo II del titolo
III del libro II dello stesso codice (cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria, trattandosi di ipotesi di causa svolta innanzi al Collegio, va adottato un provvedimento avente forma di sentenza secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma c.p.c.
A mente dell'art. 310 ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 857/2024 r.g. – sentenza – pagina 2 di 3 -ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
-dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 18 febbraio 2025
Il Presidente est.
dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 857/2024 r.g. – sentenza – pagina 3 di 3