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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 15/12/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 887/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 887/2022 tra
, nata ad [...] il [...], ivi residente in [...]. Parte_1
Golfo Pero snc C.F. , , nata a [...] C.F._1 Parte_2
DA (SS) il 06.01.1971 e residente in [...], (C.F ) , , nato a [...] C.F._2 Parte_3
DA (SS) il 21.02.1972 e residente in Loiri Porto San Paolo (SS) Loc. Trudda Via Sardegna (C.F. , , nata C.F._3 Parte_4
a DA (NU) il 05.07.1970 e residente in [...] Loc. Golfo Pero snc (C.F. ) , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._4
SA PA ES CO
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore EI Parte_1
Attrice Secondaria
Contro
nato a [...], il [...] e residente CP_1 in NA (SS), loc. Ea Bianca, s.n.c., (C.F. ) , e C.F._5
, nata a [...], il [...], e residente in Controparte_2
NA (SS), loc. Ea Bianca, s.n.c., ( ) , CodiceFiscale_6 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti IO EI e GI MA EL Resistenti
Oggi 15 dicembre 2025 , il GOT Dott.ssa Giovanna Maria LA , lette le note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. , depositate dai ricorrenti.
pagina 1 di 11 Rilevato che sino alle ore 11:15 del 15/12/2025 , non risultano depositate note sostitutive di udienza nell'interesse dei resistenti , il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Got Dott.ssa Giovanna Maria
LA ha depositato la sentenza che segue .
Il Got
dott. ssa Giovanna Maria LA
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Maria LA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 887/2022 promossa da:
, nata ad [...] il [...], ivi residente in [...]. Parte_1
Golfo Pero snc C.F. , , nata a [...] C.F._1 Parte_2
DA (SS) il 06.01.1971 e residente in [...], (C.F ) , , nato a [...] C.F._2 Parte_3
DA (SS) il 21.02.1972 e residente in Loiri Porto San Paolo (SS) Loc. Trudda Via Sardegna (C.F. , , nata C.F._3 Parte_4
a DA (NU) il 05.07.1970 e residente in [...] Loc. Golfo Pero snc (C.F. ) , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._4
SA PA ES CO
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore EI Parte_1
Attrice Secondaria
Contro
nato a [...], il [...] e residente CP_1 in NA (SS), loc. Ea Bianca, s.n.c., (C.F. ) , e C.F._5
, nata a [...], il [...], e residente in Controparte_2
NA (SS), loc. Ea Bianca, s.n.c., ( ) , CodiceFiscale_6 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti pagina 3 di 11 IO EI e GI MA EL Resistenti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex 447 c.p.c. del 18.5.2022 , regolarmente notificato , i ricorrenti hanno citato in giudizio davanti a questo Tribunale i sig.ri e CP_1
. Controparte_2
Premesso di essere comproprietari , in virtù di successione mortis causa del Sig. , dell'immobile ad uso abitativo, sito in comune di Persona_1
NA (SS) Loc. Pevero snc, contraddistinto al NCEU al Foglio 21 mapp. le 1249 e della circostante porzione di terreno , hanno sostenuto che detto immobile è stato concesso verbalmente in comodato d'uso gratuito dal Sig.
alla Sig.ra , in ragione del rapporto di lavoro Persona_1 Controparte_2 subordinato a carattere stagionale intrattenuto dall'anno 2000 al 2017 dalla predetta con la ditta “Hotel Piccolo Pevero” di , per mero Persona_1 appoggio logistico per il periodo di lavoro che, generalmente, decorreva dal mese di aprile fino al mese di settembre/ottobre di ciascuna annualità; Hanno sostenuto che alla morte del Sig. - avvenuta il 21.12.2017 - la Persona_1 conduzione del predetto albergo in Loc. Pevero del comune di NA è stata rilevata dalla Sig.ra , erede del Sig. ; Hanno Parte_2 Persona_1 sostenuto altresì che per la stagione estiva del 2018 ( dal 17.05.2018 al 30.09.2018) la Sig.ra e il di lei coniuge Sig. , Controparte_2 CP_1 hanno lavorato alle dipendenze della società “Hotel Piccolo Pevero S.r.l” , la prima in qualità di addetta alle colazioni e il secondo in qualità di portiere notturno e che solo ed esclusivamente per tale ragione l'alloggio era stato messo a loro disposizione dal Sig. ; Hanno rilevato che a Persona_1 seguito della cessazione del predetto rapporto di lavoro i Sig.ri , Pt_1 dapprima verbalmente e successivamente a mezzo raccomandata a.r datata 06.12.2018 hanno intimato ai resistenti il rilascio dell'immobile entro la data del 31.3.2019 , stante altresì la necessità di eseguire lavori non più differibili di riparazione del tetto e che tuttavia gli stessi persistevano nella detenzione dell'immobile di che trattasi , asserendo di esserne ormai divenuti proprietari per intervenuta usucapione per aver posseduto il predetto immobile pubblicamente e pacificamente per oltre 20 anni;
Hanno dedotto di aver esperito il tentativo di mediazione ex d.lgs n. 28/2010 il quale sortiva esito negativo e hanno chiesto : “ Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa accogliere il ricorso, per le ragioni in narrativa;
accertare e dichiarare la detenzione dell'immobile sito in comune di NA (SS) Loc. Pevero snc, contraddistinto al NCEU al Foglio 21 mapp. 1249 senza giusto titolo da parte dei Sigg.ri nato a [...] il [...], CP_1
pagina 4 di 11 (C.F. residente in NA Loc. Ea Bianca snc) e C.F._7
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_2
, residente in [...]. Ea Bianca snc;
per C.F._8
l'effetto condannare i resistenti a rilasciare l'immobile, libero e sgombro da persone e cose, in favore dei ricorrenti immediatamente oppure entro e non oltre la data che sarà ritenuta di giustizia;
sempre per l'effetto, condannare i resistenti al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, per le ragioni in narrativa;
condannare i resistenti al pagamento delle competenze e spese.” Instauratosi il contraddittorio, si costituivano tempestivamente in giudizio con memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. e domanda riconvenzionale del 7.12.2022 i resistenti , i quali nel contestare la domanda dei ricorrenti, chiedendone il rigetto in quanto infondata sia in fatto che in diritto , hanno eccepito che sebbene i medesimi abbiano trasferito la propria residenza nell'immobile in questione solo nel 2001, gli stessi possiedono uti dominus , ininterrottamente e pubblicamente la predetta unità immobiliare nonché un terreno identificato in Catasto al Foglio 21, mappale 1381 (derivante dal mappale 585 ed in precedenza dal mappale 19), adiacente la succitata abitazione e solo formalmente intestato ai ricorrenti a decorrere dal 1993 . Hanno contestato la circostanza dedotta dai ricorrenti che l'immobile sarebbe stato messo a disposizione dei resistenti a mero titolo di comodato gratuito per ragioni lavorative e che la mancata restituzione del predetto immobile era dovuta al mancato pagamento degli emolumenti dovuti dal Sig. ai Sig.ri Persona_1
– ; Hanno contestato la richiesta di risarcimento del danno CP_2 CP_1 formulata dai ricorrenti, in quanto carente sotto il profilo probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. e hanno concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, sentite le parti e valutate le prove, A) In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione proposta dagli odierni ricorrenti, in quanto gli stessi avrebbero dovuto radicare un'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e non di occupazione senza titolo, e con vittoria di spese e competenze di lite;
B) Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto A), rigettare il ricorso proposto da controparte in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto;
C) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare gli odierni resistenti, i Sig.ri , nato a [...], il CP_1
22.01.1962 e residente in [...], loc. Ea Bianca, s.n.c., C.F.
, e , nata a [...], il C.F._5 Controparte_2
10.06.1965, e residente in [...], loc. Ea Bianca, s.n.c., ( ), proprietari esclusivi, per intervenuta CodiceFiscale_6 usucapione e x art. 1158 c.c., del diritto di proprietà dell'immobile sito in Comune di NA (SS), Loc. Pevero snc, contraddistinto al NCEU al
pagina 5 di 11 Foglio 21 mapp. 1249; D) Sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare gli odierni resistenti, i Sig.ri , nato a [...]_1
PI (CA), il 22.01.1962 e residente in NA (SS), loc. Ea Bianca, s.n.c., C.F. , e , nata a [...], C.F._5 Controparte_2 il 10.06.1965, e residente in NA (SS), loc. Ea Bianca, s.n.c., ( ), proprietari esclusivi, per intervenuta CodiceFiscale_6 usucapione e x art. 1158 c.c., del diritto di proprietà del terreno sito in Comune di NA, confinante con l'immobile di cui alla domanda che precede ed identificato in Catasto al Foglio 21, mappale 1381 (derivante dal mappale 585 ed in precedenza dal mappale 19); E) Per l'effetto, esonerandolo da ogni responsabilità, ordinare al competente Conservatore della Conservatoria dei RR.II. , di trascrivere l'emananda sentenza;
F) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.” La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, fotografiche e , prove testimoniali , interrogatori formali e CTU. All'udienza del 15.10.2025, a seguito di rinvio la causa è stata rinviata all'udienza odierna per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. La domanda dei ricorrenti è fondata e deve essere pertanto accolta per i motivi che seguono. Dal compendio probatorio agli atti è emersa inequivocabilmente l'occupazione abusiva degli immobili sopra descritti ad opera dei Sig.ri e . Invero è emerso dagli atti di causa che Controparte_2 CP_1 tra la Sig.ra e il Sig. era intercorso a far data Controparte_2 Persona_1 dall'anno 2000 e fino al 2017 un rapporto di lavoro a carattere stagionale , posto che dapprima la convenuta svolgeva attività lavorativa dal mese di aprile e sino al mese di ottobre dei predetti anni alle dipendenze della ditta Hotel Piccolo Pevero di cui il Sig. era il titolare e dopo il Sig. Pt_1 CP_1 svolgeva presso la predetta struttura attività di portiere notturno e per la quale lamentava la corresponsione delle relative retribuzioni . Dirimente diviene nella specie la disamina della domanda riconvenzionale di usucapione degli immobili in questione formulata dai resistenti . E' noto che l'usucapione rappresenta un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di diritti reali di godimento. Essa onera il proponente della prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi , non solo del corpus (elemento materiale costituito dall'esercizio , riguardo al bene , dei poteri attribuiti da tale diritto) , ma anche dell'animus possidendi ( elemento psicologico costituito dalla volontà del possessore di comportarsi come proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene medesimo ), ovvero dall'intenzione di comportarsi uti dominus ( Cass. 13153/2021; Cass.
pagina 6 di 11 9671/2014), che prescinde dallo stato soggettivo di buona fede non richiesto dall'art. 1158 c.c. (cfr. Cass. N. 13153/2021; Cass. 9671/2014). Va inoltre considerato che, il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa , ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto ( Cass. N.18186/2005) . L'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione “ comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato e continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto ( per tutti Cass. Civ. n. 20508/2019).” Si evidenzia che , espletata la prova testimoniale, il teste di parte attrice , escusso all'udienza del 19.6.2023 ha Testimone_1 affermato di aver appreso direttamente dal Sig. , “ che Persona_1 quell'appartamento era a disposizione del personale che veniva a lavorare all'hotel nel periodo estivo e quando non era sufficiente mettevano a disposizione un appartamento in località Santa Teresina e che in quell'appartamento ci stavano gratuitamente solo i Sig.ri e e CP_1 CP_2 che il possessore delle chiavi dell'immobile era esclusivamente il Sig.
in quanto sul terreno a fianco alla casa c'era del materiale Persona_1 che serviva per l'hotel , e ha confermato la circostanza che la casa era stata messa a disposizione dei signori dal 2000 al 2017 . “ La Pt_5 CP_2 teste di parte attrice , sentita all'udienza del Testimone_2
2.10.2024 ha dichiarato : “Ero presente quando la casa è stata data in comodato . Ero in compagnia di .” Parte_6
La teste di parte ricorrente sentita all'udienza del Testimone_3
22.11.2023 ha riferito che i coniugi – si intrattenevano nei CP_2 CP_1 luoghi di causa solo durante il periodo estivo per lo svolgimento delle rispettive mansioni e che nel periodo invernale si trasferivano a GL . Il teste di parte resistente : Sig. , escusso all'udienza del Testimone_4
2.10.2024 , ha riferito di non essere a conoscenza delle circostanze di cui ai capi di prova della memoria difensiva di parte resistente : nn. 5), 6) e 7) , ossia se i coniugi – si fossero fatti carico a partire dal 1993 CP_2 CP_1 di tutti i costi e le spese necessarie al mantenimento degli immobili in questione , e di non sapere se dal 1993 gli stessi avessero utilizzato il terreno di che trattasi come deposito di propri beni, e se fino al febbraio 2020 erano ivi presenti dei massi di granito di proprietà del Sig. ”. CP_1
pagina 7 di 11 I testi di parte attrice sono risultati attendibili, in quanto non è emerso alcun loro interesse nella lite e per aver avuto diretta conoscenza dei luoghi di causa. Per contro gli assunti delle parti convenute volti a contestare la domanda di occupazione sine titulo proposta dagli attori sono rimasti sforniti di prova . Tanto meno si sono rivelate idonee ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1158 c.c. le dichiarazioni rese dai resistenti in sede di interrogatorio formale i quali hanno attribuito le locuzioni:” fattene quello che volete” e della “ promessa della casa “……., presumibilmente al Sig. . Persona_1
Peraltro la “perdurante presenza degli occupanti, i quali non hanno fornito prova dell'esistenza di un valido titolo che legittimasse la loro permanenza nell'immobile di che trattasi , si presume altresì dalla circostanza che la diffida ad abbandonare l'immobile sia stata materialmente ritirata come nel caso di specie dal destinatario presso l'unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti” (v. doc. 7 fascicolo parte ricorrente;
cfr. Trib. Civ. Sassari Sent. N. 687 del 29 luglio 2025). Ciò posto ad avviso del Tribunale la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dai resistenti deve essere rigettata ., poiché nulla è stato provato in tal senso. Dalle produzioni documentali poste a sostegno delle spiegate domande , emerge in maniera inequivocabile il diritto rivendicato dai ricorrenti i quali, stante la detenzione sine titulo dell'immobile in questione e della circostante porzione di terreno da parte degli odierni resistenti , ne hanno legittimamente richiesto la restituzione. Alla luce di quanto sopra, la detenzione dell'immobile e la circostante porzione di terreno da parte dei coniugi – non può che CP_2 CP_1 riconoscersi , essere sine titulo , non sussistendo alcun valido legittimo titolo giustificante la sua detenzione tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 1158 c.c. Detto ciò, pertanto, non può che dedursi come nel caso di specie ci si trova dinanzi ad un mero rapporto di fatto, in forza del quale i proprietari non possono che esigerne tanto la restituzione quanto il giusto risarcimento di quei danni che la legge non avrebbe permesso di subire allorché avrebbero potuto percepire , in analogica applicazione dell'art. 1591 c.c. , il giusto corrispettivo conseguente alla legittima disposizione dei beni. Il tutto per come statuito , in caso di detenzione sine tutulo dalla Suprema Corte di Cassazione ( Cass. N. 1288272009). Circa la determinazione della somma da riconoscersi ai ricorrenti a titolo di risarcimento per il danno dai medesimi subiti , è stata disposta nel corso del presente giudizio regolare CTU tecnica a tal fine alla quale , per pagina 8 di 11 completezza di analisi e in quanto logica e immune da vizi logici questo Tribunale si riporta integralmente. Il CTU Geom. sul seguente quesito:”1) Accerti e Persona_2 determini il CTU , esaminati gli atti e i documenti di causa , sentite le parti e i loro consulenti eventualmente nominati , il canone locatizio annuale applicabile all'immobile ad uso abitativo ubicato nel comune di NA (SS) in loc. Piccolo Pevero catastalmente censito al NCEU Fg. 21 , mapp. le 1249 e della circostante porzione di terreno a far data dal 6.12.2018 e sino al rilascio dello stesso secondo il prezzo corrente di mercato individuato per le singole annualità , appartenuto al Sig. , nato ad [...] il [...] e ivi deceduto il 21.12.2017. 2) Calcoli il CTU oltre all'importo del canone locatizio gli eventuali interessi di legge a far data dal 6.12.2018 e fino all'effettivo rilascio dell'immobile per cui è causa “, è pervenuto alla conclusione che ha così stabilito che :” da analisi fatte e da quanto riscontrato nelle tabelle dell'Agenzia delle Entrate , da quanto riportato dal Ore settore immobiliare e altre fonti attendibili , si sono CP_3 stabiliti i coefficienti mensili dell'immobile che si valutano dal 6.12.2018 al 10.02.2025 in €. 163.601,15 , oltre interessi legali dal dovuto sino alla data dell'ultimo sopraluogo avvenuta il 10.02.2025 in complessivi €. 180.264,01 ( V. tab.1,2 CTU) , quale somma idonea a soddisfare il c.d. danno che i ricorrenti hanno subito per il fatto di aver perso la disponibilità del bene a seguito del decesso del sig. e dall'impossibilità di conseguire Persona_1
l'utilità , ricavabile dall'immobile. Pertanto, le domande spiegate dai ricorrenti devono trovare accoglimento e i convenuti vanno condannati al rilascio dei beni immobili per come specificati e identificati in atti, nonché al risarcimento dei danni così come determinata dalla CTU a decorrere dal 6.12.2018 e fino al 10.02.2025 , oltre ulteriori indennità per occupazione sine titulo e interessi fino alla data di effettivo rilascio dell' immobile e della circostante porzione di terreno. In ordine al risarcimento del danno derivante da occupazione sine titulo, si osserva che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto meritevole di risarcimento anche la sola violazione dell'ordine giuridico, intesa come violazione del contenuto stesso del diritto. L'impedimento a ricavare dal bene abusivamente occupato l'utilità diretta che esso offre non dovrebbe richiedere alcuna prova ulteriore rispetto a quella del fatto generatore del danno , potendo il godimento diretto esaurirsi anche nella utilità derivante dalla mera potenzialità di una fruizione. Secondo tale orientamento , che si condivide, quindi per ottenere il risarcimento del danno in ipotesi quale quella che ci riguarda, sarebbe sufficiente fornire la prova dell'occupazione abusiva dell'immobile , occupazione che di per sé stessa impedisce al proprietario di ricavare l'utilità che il bene offre. Per il proprietario quindi, non sarebbe necessario dimostrare l'utilità perduta a pagina 9 di 11 fronte dell'illegittima occupazione , ovverossia in che modo avrebbe utilizzato il bene se ne avesse avuto la disponibilità .” (Cass. Sez. Unite 33645/2022) .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda dei ricorrenti e per l'effetto , condanna i Sig.ri CP_1
, nato a [...], il [...] e residente in
[...]
NA (SS), loc. Ea Bianca, s.n.c., (C.F. ) , e C.F._5
, nata a [...], il [...], e residente in Controparte_2
NA (SS), loc. Ea Bianca, s.n.c., (C.F. ), al C.F._8 rilascio immediato in favore dei ricorrenti , dell'immobile ad uso abitativo, sito in comune di NA (SS) Loc. Pevero snc, contraddistinto al NCEU al Foglio 21 mapp. 1249 e della circostante porzione di terreno ( censito in catasto al Fg. 21, mappale 1381, derivante dal mappale 585 e in precedenza dal mappale 19), così composto : soggiorno con una S.U. MQ. 16,86, una camera con S.U. di MQ. 11,78, una cucina con S.U. di MQ. 14,37, un corridoio con S.U. di MQ. 5,30, una camera da letto con una S.U. di MQ. 13,75, una camera da letto con una S.U. di MQ. 11,24, un bagno con una S.U. di MQ. 4,47, un cortile di MQ. 134,80. Condanna altresì i resistenti al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti : Sig.ri , nata ad [...] il [...], ivi residente in Parte_1
Loc. Golfo Pero snc (C.F. ), , nata a [...] C.F._1 Parte_2
DA (SS) 06.01.1971 e residente in [...], (C.F . ), , nato a [...] C.F._2 Parte_3
DA (SS) il 21.02.1972 e residente in Loiri Porto San Paolo (SS) Loc. Trudda Via Sardegna ( ) , , nata a CodiceFiscale_9 Parte_4
DA (NU) il 05.07.1970 e residente in [...] Loc. Golfo Pero snc (C.F. ) , così come quantificato dalla CTU in €. C.F._4
163.601,15 , a far data dal 6.12.2018 e sino al 10.02.2025 oltre interessi legali (a far data dal 6.12.2018 al 10.02.2025) per la somma complessiva di €. 180.264,01 , oltre ulteriori canoni e interessi fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile ; Condanna i resistenti a rimborsare in favore dei ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € . 289,77 per spese, €. 3.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
pagina 10 di 11 Pone definitivamente a carico dei resistenti le spese di CTU come già liquidate con separato decreto . Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Tempio Pausania , 15 dicembre 2025
Il Giudice Onorario dott. ssa Giovanna Maria LA
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 887/2022 tra
, nata ad [...] il [...], ivi residente in [...]. Parte_1
Golfo Pero snc C.F. , , nata a [...] C.F._1 Parte_2
DA (SS) il 06.01.1971 e residente in [...], (C.F ) , , nato a [...] C.F._2 Parte_3
DA (SS) il 21.02.1972 e residente in Loiri Porto San Paolo (SS) Loc. Trudda Via Sardegna (C.F. , , nata C.F._3 Parte_4
a DA (NU) il 05.07.1970 e residente in [...] Loc. Golfo Pero snc (C.F. ) , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._4
SA PA ES CO
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore EI Parte_1
Attrice Secondaria
Contro
nato a [...], il [...] e residente CP_1 in NA (SS), loc. Ea Bianca, s.n.c., (C.F. ) , e C.F._5
, nata a [...], il [...], e residente in Controparte_2
NA (SS), loc. Ea Bianca, s.n.c., ( ) , CodiceFiscale_6 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti IO EI e GI MA EL Resistenti
Oggi 15 dicembre 2025 , il GOT Dott.ssa Giovanna Maria LA , lette le note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. , depositate dai ricorrenti.
pagina 1 di 11 Rilevato che sino alle ore 11:15 del 15/12/2025 , non risultano depositate note sostitutive di udienza nell'interesse dei resistenti , il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Got Dott.ssa Giovanna Maria
LA ha depositato la sentenza che segue .
Il Got
dott. ssa Giovanna Maria LA
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Maria LA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 887/2022 promossa da:
, nata ad [...] il [...], ivi residente in [...]. Parte_1
Golfo Pero snc C.F. , , nata a [...] C.F._1 Parte_2
DA (SS) il 06.01.1971 e residente in [...], (C.F ) , , nato a [...] C.F._2 Parte_3
DA (SS) il 21.02.1972 e residente in Loiri Porto San Paolo (SS) Loc. Trudda Via Sardegna (C.F. , , nata C.F._3 Parte_4
a DA (NU) il 05.07.1970 e residente in [...] Loc. Golfo Pero snc (C.F. ) , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._4
SA PA ES CO
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore EI Parte_1
Attrice Secondaria
Contro
nato a [...], il [...] e residente CP_1 in NA (SS), loc. Ea Bianca, s.n.c., (C.F. ) , e C.F._5
, nata a [...], il [...], e residente in Controparte_2
NA (SS), loc. Ea Bianca, s.n.c., ( ) , CodiceFiscale_6 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti pagina 3 di 11 IO EI e GI MA EL Resistenti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex 447 c.p.c. del 18.5.2022 , regolarmente notificato , i ricorrenti hanno citato in giudizio davanti a questo Tribunale i sig.ri e CP_1
. Controparte_2
Premesso di essere comproprietari , in virtù di successione mortis causa del Sig. , dell'immobile ad uso abitativo, sito in comune di Persona_1
NA (SS) Loc. Pevero snc, contraddistinto al NCEU al Foglio 21 mapp. le 1249 e della circostante porzione di terreno , hanno sostenuto che detto immobile è stato concesso verbalmente in comodato d'uso gratuito dal Sig.
alla Sig.ra , in ragione del rapporto di lavoro Persona_1 Controparte_2 subordinato a carattere stagionale intrattenuto dall'anno 2000 al 2017 dalla predetta con la ditta “Hotel Piccolo Pevero” di , per mero Persona_1 appoggio logistico per il periodo di lavoro che, generalmente, decorreva dal mese di aprile fino al mese di settembre/ottobre di ciascuna annualità; Hanno sostenuto che alla morte del Sig. - avvenuta il 21.12.2017 - la Persona_1 conduzione del predetto albergo in Loc. Pevero del comune di NA è stata rilevata dalla Sig.ra , erede del Sig. ; Hanno Parte_2 Persona_1 sostenuto altresì che per la stagione estiva del 2018 ( dal 17.05.2018 al 30.09.2018) la Sig.ra e il di lei coniuge Sig. , Controparte_2 CP_1 hanno lavorato alle dipendenze della società “Hotel Piccolo Pevero S.r.l” , la prima in qualità di addetta alle colazioni e il secondo in qualità di portiere notturno e che solo ed esclusivamente per tale ragione l'alloggio era stato messo a loro disposizione dal Sig. ; Hanno rilevato che a Persona_1 seguito della cessazione del predetto rapporto di lavoro i Sig.ri , Pt_1 dapprima verbalmente e successivamente a mezzo raccomandata a.r datata 06.12.2018 hanno intimato ai resistenti il rilascio dell'immobile entro la data del 31.3.2019 , stante altresì la necessità di eseguire lavori non più differibili di riparazione del tetto e che tuttavia gli stessi persistevano nella detenzione dell'immobile di che trattasi , asserendo di esserne ormai divenuti proprietari per intervenuta usucapione per aver posseduto il predetto immobile pubblicamente e pacificamente per oltre 20 anni;
Hanno dedotto di aver esperito il tentativo di mediazione ex d.lgs n. 28/2010 il quale sortiva esito negativo e hanno chiesto : “ Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa accogliere il ricorso, per le ragioni in narrativa;
accertare e dichiarare la detenzione dell'immobile sito in comune di NA (SS) Loc. Pevero snc, contraddistinto al NCEU al Foglio 21 mapp. 1249 senza giusto titolo da parte dei Sigg.ri nato a [...] il [...], CP_1
pagina 4 di 11 (C.F. residente in NA Loc. Ea Bianca snc) e C.F._7
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_2
, residente in [...]. Ea Bianca snc;
per C.F._8
l'effetto condannare i resistenti a rilasciare l'immobile, libero e sgombro da persone e cose, in favore dei ricorrenti immediatamente oppure entro e non oltre la data che sarà ritenuta di giustizia;
sempre per l'effetto, condannare i resistenti al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, per le ragioni in narrativa;
condannare i resistenti al pagamento delle competenze e spese.” Instauratosi il contraddittorio, si costituivano tempestivamente in giudizio con memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. e domanda riconvenzionale del 7.12.2022 i resistenti , i quali nel contestare la domanda dei ricorrenti, chiedendone il rigetto in quanto infondata sia in fatto che in diritto , hanno eccepito che sebbene i medesimi abbiano trasferito la propria residenza nell'immobile in questione solo nel 2001, gli stessi possiedono uti dominus , ininterrottamente e pubblicamente la predetta unità immobiliare nonché un terreno identificato in Catasto al Foglio 21, mappale 1381 (derivante dal mappale 585 ed in precedenza dal mappale 19), adiacente la succitata abitazione e solo formalmente intestato ai ricorrenti a decorrere dal 1993 . Hanno contestato la circostanza dedotta dai ricorrenti che l'immobile sarebbe stato messo a disposizione dei resistenti a mero titolo di comodato gratuito per ragioni lavorative e che la mancata restituzione del predetto immobile era dovuta al mancato pagamento degli emolumenti dovuti dal Sig. ai Sig.ri Persona_1
– ; Hanno contestato la richiesta di risarcimento del danno CP_2 CP_1 formulata dai ricorrenti, in quanto carente sotto il profilo probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. e hanno concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, sentite le parti e valutate le prove, A) In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione proposta dagli odierni ricorrenti, in quanto gli stessi avrebbero dovuto radicare un'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e non di occupazione senza titolo, e con vittoria di spese e competenze di lite;
B) Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto A), rigettare il ricorso proposto da controparte in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto;
C) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare gli odierni resistenti, i Sig.ri , nato a [...], il CP_1
22.01.1962 e residente in [...], loc. Ea Bianca, s.n.c., C.F.
, e , nata a [...], il C.F._5 Controparte_2
10.06.1965, e residente in [...], loc. Ea Bianca, s.n.c., ( ), proprietari esclusivi, per intervenuta CodiceFiscale_6 usucapione e x art. 1158 c.c., del diritto di proprietà dell'immobile sito in Comune di NA (SS), Loc. Pevero snc, contraddistinto al NCEU al
pagina 5 di 11 Foglio 21 mapp. 1249; D) Sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare gli odierni resistenti, i Sig.ri , nato a [...]_1
PI (CA), il 22.01.1962 e residente in NA (SS), loc. Ea Bianca, s.n.c., C.F. , e , nata a [...], C.F._5 Controparte_2 il 10.06.1965, e residente in NA (SS), loc. Ea Bianca, s.n.c., ( ), proprietari esclusivi, per intervenuta CodiceFiscale_6 usucapione e x art. 1158 c.c., del diritto di proprietà del terreno sito in Comune di NA, confinante con l'immobile di cui alla domanda che precede ed identificato in Catasto al Foglio 21, mappale 1381 (derivante dal mappale 585 ed in precedenza dal mappale 19); E) Per l'effetto, esonerandolo da ogni responsabilità, ordinare al competente Conservatore della Conservatoria dei RR.II. , di trascrivere l'emananda sentenza;
F) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.” La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, fotografiche e , prove testimoniali , interrogatori formali e CTU. All'udienza del 15.10.2025, a seguito di rinvio la causa è stata rinviata all'udienza odierna per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. La domanda dei ricorrenti è fondata e deve essere pertanto accolta per i motivi che seguono. Dal compendio probatorio agli atti è emersa inequivocabilmente l'occupazione abusiva degli immobili sopra descritti ad opera dei Sig.ri e . Invero è emerso dagli atti di causa che Controparte_2 CP_1 tra la Sig.ra e il Sig. era intercorso a far data Controparte_2 Persona_1 dall'anno 2000 e fino al 2017 un rapporto di lavoro a carattere stagionale , posto che dapprima la convenuta svolgeva attività lavorativa dal mese di aprile e sino al mese di ottobre dei predetti anni alle dipendenze della ditta Hotel Piccolo Pevero di cui il Sig. era il titolare e dopo il Sig. Pt_1 CP_1 svolgeva presso la predetta struttura attività di portiere notturno e per la quale lamentava la corresponsione delle relative retribuzioni . Dirimente diviene nella specie la disamina della domanda riconvenzionale di usucapione degli immobili in questione formulata dai resistenti . E' noto che l'usucapione rappresenta un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di diritti reali di godimento. Essa onera il proponente della prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi , non solo del corpus (elemento materiale costituito dall'esercizio , riguardo al bene , dei poteri attribuiti da tale diritto) , ma anche dell'animus possidendi ( elemento psicologico costituito dalla volontà del possessore di comportarsi come proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene medesimo ), ovvero dall'intenzione di comportarsi uti dominus ( Cass. 13153/2021; Cass.
pagina 6 di 11 9671/2014), che prescinde dallo stato soggettivo di buona fede non richiesto dall'art. 1158 c.c. (cfr. Cass. N. 13153/2021; Cass. 9671/2014). Va inoltre considerato che, il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa , ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto ( Cass. N.18186/2005) . L'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione “ comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato e continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto ( per tutti Cass. Civ. n. 20508/2019).” Si evidenzia che , espletata la prova testimoniale, il teste di parte attrice , escusso all'udienza del 19.6.2023 ha Testimone_1 affermato di aver appreso direttamente dal Sig. , “ che Persona_1 quell'appartamento era a disposizione del personale che veniva a lavorare all'hotel nel periodo estivo e quando non era sufficiente mettevano a disposizione un appartamento in località Santa Teresina e che in quell'appartamento ci stavano gratuitamente solo i Sig.ri e e CP_1 CP_2 che il possessore delle chiavi dell'immobile era esclusivamente il Sig.
in quanto sul terreno a fianco alla casa c'era del materiale Persona_1 che serviva per l'hotel , e ha confermato la circostanza che la casa era stata messa a disposizione dei signori dal 2000 al 2017 . “ La Pt_5 CP_2 teste di parte attrice , sentita all'udienza del Testimone_2
2.10.2024 ha dichiarato : “Ero presente quando la casa è stata data in comodato . Ero in compagnia di .” Parte_6
La teste di parte ricorrente sentita all'udienza del Testimone_3
22.11.2023 ha riferito che i coniugi – si intrattenevano nei CP_2 CP_1 luoghi di causa solo durante il periodo estivo per lo svolgimento delle rispettive mansioni e che nel periodo invernale si trasferivano a GL . Il teste di parte resistente : Sig. , escusso all'udienza del Testimone_4
2.10.2024 , ha riferito di non essere a conoscenza delle circostanze di cui ai capi di prova della memoria difensiva di parte resistente : nn. 5), 6) e 7) , ossia se i coniugi – si fossero fatti carico a partire dal 1993 CP_2 CP_1 di tutti i costi e le spese necessarie al mantenimento degli immobili in questione , e di non sapere se dal 1993 gli stessi avessero utilizzato il terreno di che trattasi come deposito di propri beni, e se fino al febbraio 2020 erano ivi presenti dei massi di granito di proprietà del Sig. ”. CP_1
pagina 7 di 11 I testi di parte attrice sono risultati attendibili, in quanto non è emerso alcun loro interesse nella lite e per aver avuto diretta conoscenza dei luoghi di causa. Per contro gli assunti delle parti convenute volti a contestare la domanda di occupazione sine titulo proposta dagli attori sono rimasti sforniti di prova . Tanto meno si sono rivelate idonee ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1158 c.c. le dichiarazioni rese dai resistenti in sede di interrogatorio formale i quali hanno attribuito le locuzioni:” fattene quello che volete” e della “ promessa della casa “……., presumibilmente al Sig. . Persona_1
Peraltro la “perdurante presenza degli occupanti, i quali non hanno fornito prova dell'esistenza di un valido titolo che legittimasse la loro permanenza nell'immobile di che trattasi , si presume altresì dalla circostanza che la diffida ad abbandonare l'immobile sia stata materialmente ritirata come nel caso di specie dal destinatario presso l'unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti” (v. doc. 7 fascicolo parte ricorrente;
cfr. Trib. Civ. Sassari Sent. N. 687 del 29 luglio 2025). Ciò posto ad avviso del Tribunale la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dai resistenti deve essere rigettata ., poiché nulla è stato provato in tal senso. Dalle produzioni documentali poste a sostegno delle spiegate domande , emerge in maniera inequivocabile il diritto rivendicato dai ricorrenti i quali, stante la detenzione sine titulo dell'immobile in questione e della circostante porzione di terreno da parte degli odierni resistenti , ne hanno legittimamente richiesto la restituzione. Alla luce di quanto sopra, la detenzione dell'immobile e la circostante porzione di terreno da parte dei coniugi – non può che CP_2 CP_1 riconoscersi , essere sine titulo , non sussistendo alcun valido legittimo titolo giustificante la sua detenzione tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 1158 c.c. Detto ciò, pertanto, non può che dedursi come nel caso di specie ci si trova dinanzi ad un mero rapporto di fatto, in forza del quale i proprietari non possono che esigerne tanto la restituzione quanto il giusto risarcimento di quei danni che la legge non avrebbe permesso di subire allorché avrebbero potuto percepire , in analogica applicazione dell'art. 1591 c.c. , il giusto corrispettivo conseguente alla legittima disposizione dei beni. Il tutto per come statuito , in caso di detenzione sine tutulo dalla Suprema Corte di Cassazione ( Cass. N. 1288272009). Circa la determinazione della somma da riconoscersi ai ricorrenti a titolo di risarcimento per il danno dai medesimi subiti , è stata disposta nel corso del presente giudizio regolare CTU tecnica a tal fine alla quale , per pagina 8 di 11 completezza di analisi e in quanto logica e immune da vizi logici questo Tribunale si riporta integralmente. Il CTU Geom. sul seguente quesito:”1) Accerti e Persona_2 determini il CTU , esaminati gli atti e i documenti di causa , sentite le parti e i loro consulenti eventualmente nominati , il canone locatizio annuale applicabile all'immobile ad uso abitativo ubicato nel comune di NA (SS) in loc. Piccolo Pevero catastalmente censito al NCEU Fg. 21 , mapp. le 1249 e della circostante porzione di terreno a far data dal 6.12.2018 e sino al rilascio dello stesso secondo il prezzo corrente di mercato individuato per le singole annualità , appartenuto al Sig. , nato ad [...] il [...] e ivi deceduto il 21.12.2017. 2) Calcoli il CTU oltre all'importo del canone locatizio gli eventuali interessi di legge a far data dal 6.12.2018 e fino all'effettivo rilascio dell'immobile per cui è causa “, è pervenuto alla conclusione che ha così stabilito che :” da analisi fatte e da quanto riscontrato nelle tabelle dell'Agenzia delle Entrate , da quanto riportato dal Ore settore immobiliare e altre fonti attendibili , si sono CP_3 stabiliti i coefficienti mensili dell'immobile che si valutano dal 6.12.2018 al 10.02.2025 in €. 163.601,15 , oltre interessi legali dal dovuto sino alla data dell'ultimo sopraluogo avvenuta il 10.02.2025 in complessivi €. 180.264,01 ( V. tab.1,2 CTU) , quale somma idonea a soddisfare il c.d. danno che i ricorrenti hanno subito per il fatto di aver perso la disponibilità del bene a seguito del decesso del sig. e dall'impossibilità di conseguire Persona_1
l'utilità , ricavabile dall'immobile. Pertanto, le domande spiegate dai ricorrenti devono trovare accoglimento e i convenuti vanno condannati al rilascio dei beni immobili per come specificati e identificati in atti, nonché al risarcimento dei danni così come determinata dalla CTU a decorrere dal 6.12.2018 e fino al 10.02.2025 , oltre ulteriori indennità per occupazione sine titulo e interessi fino alla data di effettivo rilascio dell' immobile e della circostante porzione di terreno. In ordine al risarcimento del danno derivante da occupazione sine titulo, si osserva che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto meritevole di risarcimento anche la sola violazione dell'ordine giuridico, intesa come violazione del contenuto stesso del diritto. L'impedimento a ricavare dal bene abusivamente occupato l'utilità diretta che esso offre non dovrebbe richiedere alcuna prova ulteriore rispetto a quella del fatto generatore del danno , potendo il godimento diretto esaurirsi anche nella utilità derivante dalla mera potenzialità di una fruizione. Secondo tale orientamento , che si condivide, quindi per ottenere il risarcimento del danno in ipotesi quale quella che ci riguarda, sarebbe sufficiente fornire la prova dell'occupazione abusiva dell'immobile , occupazione che di per sé stessa impedisce al proprietario di ricavare l'utilità che il bene offre. Per il proprietario quindi, non sarebbe necessario dimostrare l'utilità perduta a pagina 9 di 11 fronte dell'illegittima occupazione , ovverossia in che modo avrebbe utilizzato il bene se ne avesse avuto la disponibilità .” (Cass. Sez. Unite 33645/2022) .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda dei ricorrenti e per l'effetto , condanna i Sig.ri CP_1
, nato a [...], il [...] e residente in
[...]
NA (SS), loc. Ea Bianca, s.n.c., (C.F. ) , e C.F._5
, nata a [...], il [...], e residente in Controparte_2
NA (SS), loc. Ea Bianca, s.n.c., (C.F. ), al C.F._8 rilascio immediato in favore dei ricorrenti , dell'immobile ad uso abitativo, sito in comune di NA (SS) Loc. Pevero snc, contraddistinto al NCEU al Foglio 21 mapp. 1249 e della circostante porzione di terreno ( censito in catasto al Fg. 21, mappale 1381, derivante dal mappale 585 e in precedenza dal mappale 19), così composto : soggiorno con una S.U. MQ. 16,86, una camera con S.U. di MQ. 11,78, una cucina con S.U. di MQ. 14,37, un corridoio con S.U. di MQ. 5,30, una camera da letto con una S.U. di MQ. 13,75, una camera da letto con una S.U. di MQ. 11,24, un bagno con una S.U. di MQ. 4,47, un cortile di MQ. 134,80. Condanna altresì i resistenti al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti : Sig.ri , nata ad [...] il [...], ivi residente in Parte_1
Loc. Golfo Pero snc (C.F. ), , nata a [...] C.F._1 Parte_2
DA (SS) 06.01.1971 e residente in [...], (C.F . ), , nato a [...] C.F._2 Parte_3
DA (SS) il 21.02.1972 e residente in Loiri Porto San Paolo (SS) Loc. Trudda Via Sardegna ( ) , , nata a CodiceFiscale_9 Parte_4
DA (NU) il 05.07.1970 e residente in [...] Loc. Golfo Pero snc (C.F. ) , così come quantificato dalla CTU in €. C.F._4
163.601,15 , a far data dal 6.12.2018 e sino al 10.02.2025 oltre interessi legali (a far data dal 6.12.2018 al 10.02.2025) per la somma complessiva di €. 180.264,01 , oltre ulteriori canoni e interessi fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile ; Condanna i resistenti a rimborsare in favore dei ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € . 289,77 per spese, €. 3.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
pagina 10 di 11 Pone definitivamente a carico dei resistenti le spese di CTU come già liquidate con separato decreto . Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Tempio Pausania , 15 dicembre 2025
Il Giudice Onorario dott. ssa Giovanna Maria LA
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