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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/05/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza iscritta al n. 761/2022 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'Avv. P. Roccasalva) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'Avv. M. Galeano), avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
osserva
lavoratrice dipendente stagionale del settore turismo, con Parte_1 domanda on-line del 6 maggio 2020, ha chiesto all' il versamento, per il mese di CP_1 marzo 2020, dell'indennità ex art. 29 D.L. 18/20 (c.d. Decreto Cura Italia) nella misura di € 600,00 quale misura di sostegno economico in favore dei lavoratori per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L' ha rigettato tale domanda per ritenuta carenza del requisito CP_2 consistente nell'essere lavoratore stagionale nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Parte ricorrente, posta l'erroneità del diniego dell , afferma di avere CP_1 diritto al pagamento dell'indennità in discorso, precisando che il contestato diniego non le ha consentito di beneficiare della proroga dell'indennità, dell'importo di € 600,00, prevista ex art. 84 co. 1 D.L. n. 34/20 (c.d. Decreto Rilancio), per il mese di aprile 2020, in favore di tutti i soggetti già beneficiari nel mese di marzo della predetta misura economica. Sulla scorta di tali premesse, chiede che il giudice adito voglia “- accertare il diritto della ricorrente ad avere corrisposta l'indennità di € 600,00 ex art. 29 D.L. 18/20 (c.d. Decreto Cura Italia) per il mese di marzo 2020 nonché l'indennità di € 600,00 ex art. 84 co. 1 del D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio per il mese di aprile 2020, quantificandone l'importo complessivamente in € 1.200,00; - conseguentemente condannare l' in persona del Presidente e legale CP_1 rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede centrale in Roma, Via Ciro il
Grande 21, e per esso al Direttore della sede di Ragusa, al pagamento della CP_1 somma suddetta con rivalutazione ed interessi.”. L' chiede disattendersi il ricorso, rilevando che la pretesa indennità spetta CP_1
“ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione …” (art. 29 DL 18/2020) e che la ricorrente, nel periodo immediatamente antecedente al 17/3/2020, vale a dire dal 18/11/2019 al 18/2/2020, risultava titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato (non stagionale). L'art. 29 del sopra richiamato D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) prevede che abbiano diritto all'indennità in questione i lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020) non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente. Non costituisce oggetto di contestazione il fatto che la abbia svolto Pt_1 attività lavorativa stagionale dal 1 ° giugno 2019 al 30 settembre 2019 e che la stessa dal 18 novembre 2019 al 18 febbraio 2020 sia stata assunta a tempo determinato (con contratto di lavoro non stagionale). Nessuna plausibile ragione giuridica autorizza a sostenere che l'avvenuta conclusione di tale ultimo contratto in epoca antecedente al 17 marzo 2020 escluda il diritto dell'interessata a percepire la summenzionata indennità, atteso che l'unico rapporto rilevante ai fini di cui si discute deve ritenersi il contratto stagionale sopra descritto, pacificamente cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 ed intrattenuto con un datore di lavoro appartenente ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Sul punto, come correttamente osservato dal procuratore di parte ricorrente, giova richiamare il tenore della circolare esplicativa n. 3088 del 10 agosto 2020 intervenuta in occasione del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/20), con riferimento all'art. 84 (contenente una previsione analoga a quella di cui al summenzionato art. 29), laddove si chiarisce che l'indennità in parola può essere erogata anche ai lavoratori che, in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro stagionale, abbiano instaurato e portato a termine alla data del 17 marzo 2020 un rapporto di lavoro subordinato diverso dalla tipologia del rapporto stagionale. Il ricorso va pertanto interamente accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, difesa o eccezione, così decide: condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, del complessivo CP_1 importo di € 1.200,00, oltre interessi legali dal dì della domanda al pagamento effettivo;
condanna l' a rifondere le spese processuali in favore dei procuratori CP_1 antistatari della ricorrente, liquidando € 450,00 (oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali) in favore dell'avv. L. Iaia ed ulteriori € 450,00 (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali) in favore dell'avv. P. Roccasalva, Ragusa, 24 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza iscritta al n. 761/2022 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'Avv. P. Roccasalva) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'Avv. M. Galeano), avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
osserva
lavoratrice dipendente stagionale del settore turismo, con Parte_1 domanda on-line del 6 maggio 2020, ha chiesto all' il versamento, per il mese di CP_1 marzo 2020, dell'indennità ex art. 29 D.L. 18/20 (c.d. Decreto Cura Italia) nella misura di € 600,00 quale misura di sostegno economico in favore dei lavoratori per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L' ha rigettato tale domanda per ritenuta carenza del requisito CP_2 consistente nell'essere lavoratore stagionale nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Parte ricorrente, posta l'erroneità del diniego dell , afferma di avere CP_1 diritto al pagamento dell'indennità in discorso, precisando che il contestato diniego non le ha consentito di beneficiare della proroga dell'indennità, dell'importo di € 600,00, prevista ex art. 84 co. 1 D.L. n. 34/20 (c.d. Decreto Rilancio), per il mese di aprile 2020, in favore di tutti i soggetti già beneficiari nel mese di marzo della predetta misura economica. Sulla scorta di tali premesse, chiede che il giudice adito voglia “- accertare il diritto della ricorrente ad avere corrisposta l'indennità di € 600,00 ex art. 29 D.L. 18/20 (c.d. Decreto Cura Italia) per il mese di marzo 2020 nonché l'indennità di € 600,00 ex art. 84 co. 1 del D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio per il mese di aprile 2020, quantificandone l'importo complessivamente in € 1.200,00; - conseguentemente condannare l' in persona del Presidente e legale CP_1 rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede centrale in Roma, Via Ciro il
Grande 21, e per esso al Direttore della sede di Ragusa, al pagamento della CP_1 somma suddetta con rivalutazione ed interessi.”. L' chiede disattendersi il ricorso, rilevando che la pretesa indennità spetta CP_1
“ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione …” (art. 29 DL 18/2020) e che la ricorrente, nel periodo immediatamente antecedente al 17/3/2020, vale a dire dal 18/11/2019 al 18/2/2020, risultava titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato (non stagionale). L'art. 29 del sopra richiamato D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) prevede che abbiano diritto all'indennità in questione i lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020) non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente. Non costituisce oggetto di contestazione il fatto che la abbia svolto Pt_1 attività lavorativa stagionale dal 1 ° giugno 2019 al 30 settembre 2019 e che la stessa dal 18 novembre 2019 al 18 febbraio 2020 sia stata assunta a tempo determinato (con contratto di lavoro non stagionale). Nessuna plausibile ragione giuridica autorizza a sostenere che l'avvenuta conclusione di tale ultimo contratto in epoca antecedente al 17 marzo 2020 escluda il diritto dell'interessata a percepire la summenzionata indennità, atteso che l'unico rapporto rilevante ai fini di cui si discute deve ritenersi il contratto stagionale sopra descritto, pacificamente cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 ed intrattenuto con un datore di lavoro appartenente ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Sul punto, come correttamente osservato dal procuratore di parte ricorrente, giova richiamare il tenore della circolare esplicativa n. 3088 del 10 agosto 2020 intervenuta in occasione del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/20), con riferimento all'art. 84 (contenente una previsione analoga a quella di cui al summenzionato art. 29), laddove si chiarisce che l'indennità in parola può essere erogata anche ai lavoratori che, in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro stagionale, abbiano instaurato e portato a termine alla data del 17 marzo 2020 un rapporto di lavoro subordinato diverso dalla tipologia del rapporto stagionale. Il ricorso va pertanto interamente accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, difesa o eccezione, così decide: condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, del complessivo CP_1 importo di € 1.200,00, oltre interessi legali dal dì della domanda al pagamento effettivo;
condanna l' a rifondere le spese processuali in favore dei procuratori CP_1 antistatari della ricorrente, liquidando € 450,00 (oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali) in favore dell'avv. L. Iaia ed ulteriori € 450,00 (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali) in favore dell'avv. P. Roccasalva, Ragusa, 24 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)