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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/12/2025, n. 10028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10028 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15088/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Rita Cordova Presidente dott.ssa Lorenza Zuffada Giudice dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15088/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Milano presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. GIORGETTI MARIA CARLA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata il [...] a [...]ù), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], 20124-Milano (MI)
CONVENUTA CONTUMANCE
e contro
(C.F. ), nato il 7 giugno Controparte_2 C.F._3
2023 a Milano e (C.F. ), Controparte_3 C.F._4
pagina 1 di 5 nata a [...] il [...], residenti residente in [...], 20124-Milano (MI) con il curatore speciale dell'avv. LAURA MARIA PIETRASANTA
CONVENUTI
e con l'intervento obbligatorio del P.M.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente;
IN VIA PRINCIPALE
-) accertata l'incompatibilità genetica tra il Signor ed i gemelli Parte_1 [...]
e , dichiarare che il primo non è padre Controparte_2 Controparte_3
biologico dei secondi e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di effettuare la prescritta annotazione nei relativi atti di nascita, per le ragioni tutte in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso;
IN VIA ISTRUTTORIA
-) con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie, a prova diretta e contraria, nei modi e nei termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., per le ragioni tutte in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso;
IN OGNI CASO
-) con vittoria di spese di lite, IVA, CPA e rimborso delle spese generali.
Per il curatore speciale dei minori:
accertare e dichiarare che il signor non è il padre biologico dei gemelli Parte_1 CP_2
e e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Controparte_3
pagina 2 di 5 di Milano di eseguire la prescritta annotazione nei relativi atti di nascita. Vinte le spese di lite oltre oneri di legge e rimborso spese generali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
di lei figli al fine di vedere dichiarato il disconoscimento di paternità dei minori Controparte_2
e , entrambi nati a Milano il 7/6/2023.
[...] Controparte_3
In particolare, il ricorrente allegava di essere affetto sin dalla nascita da una grave patologia del sistema riproduttivo, conosciuta con il nome di Sindrome di Klinefelter, a causa della quale era scientificamente impossibile per lo stesso essere il padre biologico dei minori, impossibilità di procreare che il ricorrente deduceva anche dall'esito di diverse analisi cui si era sottoposto negli anni,
ossia un'analisi citogenetica ed analisi molecolare della Regione AZF eseguita il 15/1/2014 presso la struttura sanitaria TOMA Advanced Biomedical Assays Spa di Busto Arsizio, nonché uno spermiogramma effettuato il 12/3/2024 presso l'Ospedale Niguarda di Milano.
Specificava altresì il ricorrente di non avere ad oggi alcun rapporto significativo con i minori, di non essere coniugato con la resistente e di non aver mai convissuto more uxorio con la stessa.
Nel corso del giudizio veniva nominato l'avv. Laura Maria Pietrasanta quale curatore speciale dei minori e si costituiva in giudizio affermando il diritto degli stessi ad ottenere un allineamento tra la situazione di fatto e la situazione di diritto, anche in considerazione dell'assenza di una relazione affettiva con il padre tale da giustificare la conservazione dello status.
All'udienza del 22/1/2025 veniva dichiarata la contumacia di;
Controparte_1 [...]
chiariva che la motivazione - per la quale aveva riconosciuto i minori nati nel 2023 Parte_1
pagina 3 di 5 nonostante la sua impossibilità di procreare fosse già emersa da un esame effettuato nel 2014 – era che
“aveva creduto in un miracolo”, ricredendosi subito dopo aver appreso che la convenuta si era sottoposta a fecondazione assistita in Grecia.
Veniva dunque disposta CTU genetica e, viste le dichiarazioni in udienza del ricorrente, venivano incaricati i Servizi Sociali presso il Comune di Milano di effettuare un'indagine sull'eventuale progetto genitoriale esistente tra il ricorrente e la convenuta, sulla qualità della relazione tra gli stessi e i minori,
nonché sulla stabilità del nucleo familiare.
Dalla relazione depositata in data 14/5/2025 dai Sevizi Sociali del Comune di Milano emergeva l'assenza di un progetto genitoriale tra l'attore e la convenuta e che la sig.ra aveva deciso di CP_3
avvalersi della procreazione medicalmente assista solo per assecondare un suo intimo desiderio di maternità e di aver accettato che riconoscesse i minori in quanto desiderosa che gli Parte_1
stressi potessero avere un padre, mentre il ricorrente, ignaro di questo, sosteneva di essere stato portato dalla sig.ra a credere che i minori - attualmente collocati presso la madre in un piccolo CP_3
monolocale – potessero essere figli suoi, essendoci stati degli incontri occasionali con la convenuta in un periodo compatibile con il concepimento.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza del 5/11/2025 per la rimessione in decisione e assegnava alle parti il termine per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni.
La domanda merita accoglimento in quanto fondata in fatto e in diritto.
L'art. 263 c.c. consente al padre che abbia riconosciuto un figlio di impugnare tale riconoscimento per difetto di veridicità.
Dalla consulenza genetica agli atti è emersa la non compatibilità genetica, per ipotesti di paternità, tra i pagina 4 di 5 campioni del ricorrente e dei minori e il CTU nominato dal Giudice ha concluso CP_2 CP_3
che “Dal confronto diretto dei profili dei soggetti interessati è emerso che non vi è compatibilità
genetica fra il profilo di e quello relativo a e in altre parole Parte_1 CP_2 CP_3
è possibile affermare che e non sono figli biologici di ”. CP_2 CP_3 Parte_1
Nella fattispecie l'accoglimento della domanda risulta anche rispondente al favor minoris, avendo i minori diritto ad ottenere l'allineamento tra la situazione di fatto e la situazione di diritto in considerazione della tenera età e del fatto che non hanno instaurato alcun rapporto, né alcuna relazione affettiva con il padre legale, tale da giustificare la modifica dello status.
La natura della controversia e la mancata costituzione in giudizio della convenuta per contestare la domanda giustificano l'integrale irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
1) accerta e dichiara che e , Controparte_2 Controparte_3
nati a Milano il 7/6/2023, non sono figli di Parte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato del Comune di Milano di procedere all'annotazione della sentenza a margine degli atti di nascita dei minori;
3) dispone che la presente sentenza, a cura del Cancelliere, sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Milano per le conseguenziali annotazioni negli atti di nascita;
4) dichiara integralmente irripetibili le spese processuali.
Così deciso a Milano nella camera di consiglio del 4/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo dott.ssa Maria Rita Cordova
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Rita Cordova Presidente dott.ssa Lorenza Zuffada Giudice dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15088/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Milano presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. GIORGETTI MARIA CARLA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata il [...] a [...]ù), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], 20124-Milano (MI)
CONVENUTA CONTUMANCE
e contro
(C.F. ), nato il 7 giugno Controparte_2 C.F._3
2023 a Milano e (C.F. ), Controparte_3 C.F._4
pagina 1 di 5 nata a [...] il [...], residenti residente in [...], 20124-Milano (MI) con il curatore speciale dell'avv. LAURA MARIA PIETRASANTA
CONVENUTI
e con l'intervento obbligatorio del P.M.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente;
IN VIA PRINCIPALE
-) accertata l'incompatibilità genetica tra il Signor ed i gemelli Parte_1 [...]
e , dichiarare che il primo non è padre Controparte_2 Controparte_3
biologico dei secondi e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di effettuare la prescritta annotazione nei relativi atti di nascita, per le ragioni tutte in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso;
IN VIA ISTRUTTORIA
-) con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie, a prova diretta e contraria, nei modi e nei termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., per le ragioni tutte in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso;
IN OGNI CASO
-) con vittoria di spese di lite, IVA, CPA e rimborso delle spese generali.
Per il curatore speciale dei minori:
accertare e dichiarare che il signor non è il padre biologico dei gemelli Parte_1 CP_2
e e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Controparte_3
pagina 2 di 5 di Milano di eseguire la prescritta annotazione nei relativi atti di nascita. Vinte le spese di lite oltre oneri di legge e rimborso spese generali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
di lei figli al fine di vedere dichiarato il disconoscimento di paternità dei minori Controparte_2
e , entrambi nati a Milano il 7/6/2023.
[...] Controparte_3
In particolare, il ricorrente allegava di essere affetto sin dalla nascita da una grave patologia del sistema riproduttivo, conosciuta con il nome di Sindrome di Klinefelter, a causa della quale era scientificamente impossibile per lo stesso essere il padre biologico dei minori, impossibilità di procreare che il ricorrente deduceva anche dall'esito di diverse analisi cui si era sottoposto negli anni,
ossia un'analisi citogenetica ed analisi molecolare della Regione AZF eseguita il 15/1/2014 presso la struttura sanitaria TOMA Advanced Biomedical Assays Spa di Busto Arsizio, nonché uno spermiogramma effettuato il 12/3/2024 presso l'Ospedale Niguarda di Milano.
Specificava altresì il ricorrente di non avere ad oggi alcun rapporto significativo con i minori, di non essere coniugato con la resistente e di non aver mai convissuto more uxorio con la stessa.
Nel corso del giudizio veniva nominato l'avv. Laura Maria Pietrasanta quale curatore speciale dei minori e si costituiva in giudizio affermando il diritto degli stessi ad ottenere un allineamento tra la situazione di fatto e la situazione di diritto, anche in considerazione dell'assenza di una relazione affettiva con il padre tale da giustificare la conservazione dello status.
All'udienza del 22/1/2025 veniva dichiarata la contumacia di;
Controparte_1 [...]
chiariva che la motivazione - per la quale aveva riconosciuto i minori nati nel 2023 Parte_1
pagina 3 di 5 nonostante la sua impossibilità di procreare fosse già emersa da un esame effettuato nel 2014 – era che
“aveva creduto in un miracolo”, ricredendosi subito dopo aver appreso che la convenuta si era sottoposta a fecondazione assistita in Grecia.
Veniva dunque disposta CTU genetica e, viste le dichiarazioni in udienza del ricorrente, venivano incaricati i Servizi Sociali presso il Comune di Milano di effettuare un'indagine sull'eventuale progetto genitoriale esistente tra il ricorrente e la convenuta, sulla qualità della relazione tra gli stessi e i minori,
nonché sulla stabilità del nucleo familiare.
Dalla relazione depositata in data 14/5/2025 dai Sevizi Sociali del Comune di Milano emergeva l'assenza di un progetto genitoriale tra l'attore e la convenuta e che la sig.ra aveva deciso di CP_3
avvalersi della procreazione medicalmente assista solo per assecondare un suo intimo desiderio di maternità e di aver accettato che riconoscesse i minori in quanto desiderosa che gli Parte_1
stressi potessero avere un padre, mentre il ricorrente, ignaro di questo, sosteneva di essere stato portato dalla sig.ra a credere che i minori - attualmente collocati presso la madre in un piccolo CP_3
monolocale – potessero essere figli suoi, essendoci stati degli incontri occasionali con la convenuta in un periodo compatibile con il concepimento.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza del 5/11/2025 per la rimessione in decisione e assegnava alle parti il termine per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni.
La domanda merita accoglimento in quanto fondata in fatto e in diritto.
L'art. 263 c.c. consente al padre che abbia riconosciuto un figlio di impugnare tale riconoscimento per difetto di veridicità.
Dalla consulenza genetica agli atti è emersa la non compatibilità genetica, per ipotesti di paternità, tra i pagina 4 di 5 campioni del ricorrente e dei minori e il CTU nominato dal Giudice ha concluso CP_2 CP_3
che “Dal confronto diretto dei profili dei soggetti interessati è emerso che non vi è compatibilità
genetica fra il profilo di e quello relativo a e in altre parole Parte_1 CP_2 CP_3
è possibile affermare che e non sono figli biologici di ”. CP_2 CP_3 Parte_1
Nella fattispecie l'accoglimento della domanda risulta anche rispondente al favor minoris, avendo i minori diritto ad ottenere l'allineamento tra la situazione di fatto e la situazione di diritto in considerazione della tenera età e del fatto che non hanno instaurato alcun rapporto, né alcuna relazione affettiva con il padre legale, tale da giustificare la modifica dello status.
La natura della controversia e la mancata costituzione in giudizio della convenuta per contestare la domanda giustificano l'integrale irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
1) accerta e dichiara che e , Controparte_2 Controparte_3
nati a Milano il 7/6/2023, non sono figli di Parte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato del Comune di Milano di procedere all'annotazione della sentenza a margine degli atti di nascita dei minori;
3) dispone che la presente sentenza, a cura del Cancelliere, sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Milano per le conseguenziali annotazioni negli atti di nascita;
4) dichiara integralmente irripetibili le spese processuali.
Così deciso a Milano nella camera di consiglio del 4/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo dott.ssa Maria Rita Cordova
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