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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/07/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3107/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to NASO Parte_1
DOMENICO giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, Controparte_1
Convenuto
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 08.06.2024 la ricorrente, docente in servizio presso l'IS AS NO (Sa), esponeva di aver stipulato con il contratti di lavoro fino al termine delle Controparte_1 attività didattiche -ossia il 30 giugno- nelle annualità 2018/2019
(dall'11.09.2018 al 30.06.2019), 2019/2020 ( dal 4.09.2019 al 30.06.2020),
2022/2023 ( dal 14.09.2022 al 30.06.2023). Rappresentava di aver maturato durante tali periodi di servizio giorni di ferie sulla base dei giorni di lavoro nel corso di ogni anno scolastico, calcolando in aggiunta per ogni annualità quattro giorni di festività soppresse e sottraendo i giorni festivi riconosciuti dalla normativa statale, segnatamente 17.08 giornate per il primo anno,
17.66 per il secondo e 16.83 per l'anno 2022/2023, per un totale di 54,57 giorni di ferie maturate e non godute.
Evidenziava che benchè il diritto alle ferie sia diritto di rango costituzionale e sia riconosciuto a livello comunitario, era prassi consolidata degli istituti scolastici porre in ferie d'ufficio i docenti a tempo determinato durante la sospensione delle attività scolastiche, senza mettere i medesimi nelle condizioni di esercitare il proprio diritto volontario alle ferie;
nè la ricorrente, docente precaria in virtù di contratti a tempo determinato, ha avuto la possibilità di fruire dei giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico nei periodi di conclusione delle attività didattiche, ossia nei mesi di luglio ed agosto, con evidente discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ed in violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Sottolineava che alla cessazione del rapporto di lavoro, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile, facendo nascere il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti a prescindere dal motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato.
Riferiva che la normativa italiana non permette ai docenti a tempo determinato di poter usufruire delle ferie né durante l'anno scolastico né nei mesi estivi, avendo un contratto di lavoro con scadenza al 30 giugno.
Sottolineava, altresì, di non aver mai ricevuto alcuna informazione adeguata dal datore di lavoro in merito alla fruizione delle ferie né di essere stata posta in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, in violazione della normativa comunitaria prevista dall'art. 7 par.2 della direttiva 2003/88/CE, sì da avere conseguentemente diritto a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute negli anni scolastici indicati calcolata in € 3.312,17 totali.
Per i suesposti motivi la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” Accogliere il ricorso e per l'effetto - ACCERTARE E
DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE; - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato Cont servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35
CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO - CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss. 2018/19 –
2019/20 e 2022/23, per complessivi € 3.312,17 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge. - IN VIA ISTRUTTORIA in caso di contestazione dei conteggi relativi alla monetizzazione delle ferie questa difesa si riserva la richiesta di ammissione di C.T.U. contabile ”.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio.
Il Giudice, sulle conclusioni del procuratore di parte attrice contenute nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 16.07.2025, decideva come da sentenza.
Stante la mancata prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, deve essere esaminata la procedibilità del ricorso.
Osserva preliminarmente il giudicante che alla prima udienza del
15.01.2025, rilevato che parte attrice aveva depositato, come prova della notifica alla convenuta, una ricevuta di avvenuta consegna ed accettazione del 21.12.2023 - dunque precedente alla stessa instaurazione del presente giudizio e relativa ad altro procedimento, ossia rg 6809/2023 (giudice Cantillo
A.), onerava la stessa a dar prova della notifica del ricorso e pedissequo decreto alla convenuta e, in caso di mancata notifica, onerava fin d'ora la stessa alla rinotifica del ricorso, decreto e presente provvedimento nel termine perentorio di legge, rinviando la causa all'udienza del 07.05.2025.
Nelle successive note di trattazione scritta parte attrice si riportava integralmente “agli scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate si contesta e si impugna ogni ex adversa deduzione e conclusione si rassegnano le proprie conclusioni insistendo nell'accoglimento delle conclusioni in atti con il favore delle spese ed onorari di lite da distrarsi a favore dello scrivente difensore”, richiamando la normativa e la giurisprudenza in tema di riconoscimento della cd carta docenti.
All'udienza del 7.05.2025, stante la mancata prova della notifica del ricorso, lo scrivente rinviava nuovamente all'udienza del 16.07.2025 per consentire il deposito della detta documentazione.
Nelle note di trattazione scritta sostitutive della detta udienza parte attrice nuovamente si limitava a chiedere l'accoglimento delle conclusioni in atti con il favore delle spese ed onorari di lite da distrarsi, nulla depositando, richiamando nuovamente la normativa in tema di carta docenti, sebbene l'oggetto del contendere fosse il riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Ebbene, non sfugge al giudicante – che anzi condivide- l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (cfr Cass. 27 gennaio 2015 n.
1483).
Tuttavia, l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, che nel caso in esame non vi è stato, avendo al contrario la ricorrente non depositato la prova della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza del procedimento in esame, nonostante la richiesta del giudicante, limitandosi con più di un atto a riportarsi alle conclusioni del ricorso.
A ben vedere, in conformità ai principi generali di conservazione degli atti processuali, di economia dei giudizi e di strumentalità del processo, ove il vizio di un atto processuale sia sanabile, la chiusura in rito del processo può avvenire solo dopo che la parte sia stata invitata dal giudice a porvi rimedio,
e non lo abbia fatto, perché il processo deve tendere, laddove possibile, ad una decisione di merito e occorre limitare le pronunce di mero rito ai casi strettamente necessari.
Nel caso che ci occupa, come visto, nonostante la richiesta dello scrivente di documentare l'avvenuta notifica del ricorso in esame, la parte non ha inteso porre rimedio alla sua omissione.
Ciò nonostante, lo scrivente ha anche onerato parte attrice alla rinotifica del ricorso, laddove non vi avesse già provveduto, ma nemmeno tale rinotifica è stata documentata.
Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese processuali.
P.Q.M.
1. - dichiara l'improcedibilità del ricorso;
2. nulla per le spese processuali
Salerno, 17.07.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino