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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 332/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6299/2022 depositato il 24/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1812/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 02/05/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 1992
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento iscritto al n. R.G.A. 006299/2022 tra Ricorrente_1 e Agenzia delle Entrate – DP Siracusa, l'appellante impugnava la sentenza n. 1812/01/22 della CTP di Siracusa che aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso ex art. 9, co. 17, L. 289/2002 per IRPEF e ILOR anni
1991-1992. In appello, l'appellante ha rinunciato alle pretese su IVA e ritenute, limitando la domanda al rimborso del 90% delle imposte IRPEF e ILOR per complessivi € 79.619,38, allegando documentazione integrativa a sostegno del regime de minimis.
All'udienza del 03/07/2025, il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di riconoscere la spettanza del rimborso sotto il profilo dell'an, avendo l'appellante rispettato i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla normativa UE, riservandosi di definire il quantum e gli oneri accessori in sede amministrativa.
La Corte, con ordinanza interlocutoria, ha rinviato la trattazione per consentire tale attività.
All'udienza del 11/12/25 il rappresentante dell'Ufficio si riportava alle controdeduzioni con cui originariamente aveva chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dichiarazione resa dall'Ufficio in udienza, con cui è stata riconosciuta la spettanza del rimborso sotto il profilo dell'an, costituisce elemento dirimente che conferma la fondatezza dell'appello, restando controverso solo il quantum e le modalità di erogazione. Alla luce della documentazione prodotta e della normativa UE sul regime de minimis, l'appello è fondato e va accolto.
Pertanto va dichiarato il diritto dell'appellante al rimborso del 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate per gli anni 1991 e 1992, per l'importo complessivo di € 79.619,38, oltre interessi legali dalla data dell'istanza
(01.03.2010) sino all'effettivo pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia :
1. Accoglie l'appello proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza n. 1812/01/22 della CTP di Siracusa;
2. Accerta e dichiara il diritto dell'appellante al rimborso del 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate per gli anni 1991 e 1992, per l'importo complessivo di € 79.619,38, oltre interessi legali dalla data dell'istanza
(01.03.2010) sino all'effettivo pagamento;
3. Ordina all'Agenzia delle Entrate – DP Siracusa di procedere al rimborso nei termini di cui sopra, nel rispetto dei limiti di spesa e delle procedure vigenti;
Compensa le spese del doppio grado di giudizio
Palermo, 11.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6299/2022 depositato il 24/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1812/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 02/05/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 1992
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento iscritto al n. R.G.A. 006299/2022 tra Ricorrente_1 e Agenzia delle Entrate – DP Siracusa, l'appellante impugnava la sentenza n. 1812/01/22 della CTP di Siracusa che aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso ex art. 9, co. 17, L. 289/2002 per IRPEF e ILOR anni
1991-1992. In appello, l'appellante ha rinunciato alle pretese su IVA e ritenute, limitando la domanda al rimborso del 90% delle imposte IRPEF e ILOR per complessivi € 79.619,38, allegando documentazione integrativa a sostegno del regime de minimis.
All'udienza del 03/07/2025, il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di riconoscere la spettanza del rimborso sotto il profilo dell'an, avendo l'appellante rispettato i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla normativa UE, riservandosi di definire il quantum e gli oneri accessori in sede amministrativa.
La Corte, con ordinanza interlocutoria, ha rinviato la trattazione per consentire tale attività.
All'udienza del 11/12/25 il rappresentante dell'Ufficio si riportava alle controdeduzioni con cui originariamente aveva chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dichiarazione resa dall'Ufficio in udienza, con cui è stata riconosciuta la spettanza del rimborso sotto il profilo dell'an, costituisce elemento dirimente che conferma la fondatezza dell'appello, restando controverso solo il quantum e le modalità di erogazione. Alla luce della documentazione prodotta e della normativa UE sul regime de minimis, l'appello è fondato e va accolto.
Pertanto va dichiarato il diritto dell'appellante al rimborso del 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate per gli anni 1991 e 1992, per l'importo complessivo di € 79.619,38, oltre interessi legali dalla data dell'istanza
(01.03.2010) sino all'effettivo pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia :
1. Accoglie l'appello proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza n. 1812/01/22 della CTP di Siracusa;
2. Accerta e dichiara il diritto dell'appellante al rimborso del 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate per gli anni 1991 e 1992, per l'importo complessivo di € 79.619,38, oltre interessi legali dalla data dell'istanza
(01.03.2010) sino all'effettivo pagamento;
3. Ordina all'Agenzia delle Entrate – DP Siracusa di procedere al rimborso nei termini di cui sopra, nel rispetto dei limiti di spesa e delle procedure vigenti;
Compensa le spese del doppio grado di giudizio
Palermo, 11.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE