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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/12/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marcello BUSCEMA Presidente
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
Dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 4595 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno
2025 avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ugo Di Pietro Paolo e domiciliati come in atti, giusta procura da intendersi in calce al ricorso introduttivo e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione d'udienza in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I sigg.ri e hanno depositato in data 23.09.2025 ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto per ottenere dal Tribunale di Frosinone pronuncia di separazione con la quale si prenda atto degli accordi intervenuti tra loro in relazione alle condizioni che ne regoleranno i rapporti.
In particolare, essi hanno esposto di aver contratto matrimonio in RO (RM) il 11.10.2003 trascritto nel registro dello Stato civile del medesimo Comune al n. 9 parte I Anno 2003) dal quale non sono nati figli;
che l'unione, un tempo soddisfacente per entrambi, si è progressivamente deteriorata a cagione di insuperabili incompatibilità caratteriali sicchè, avendo perso ogni comunione materiale e spirituale e non ritenendo possibile riconciliazione alcuna, si sono determinati ad addivenire a separazione personale alle condizioni esposte nel ricorso congiuntamente sottoscritto e che devono intendersi quivi integralmente richiamate e ritrascritte.
Fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. su istanza di parte, acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 16.10.2025, acquisita dalle parti la dichiarazione di non intendere riconciliarsi e di conferma delle condizioni di separazione convenute, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni formulate di omologa delle condizioni di separazione come convenute.
2. Preliminarmente, va rilevato che la domanda viene oggi proposta da due coniugi che sono entrambi cittadini italiani ed entrambi residenti all'estero e segnatamente in Arabia Saudita, come risulta dalle certificazioni anagrafiche allegate al ricorso.
Si deve dunque primariamente individuare il Giudice munito di giurisdizione a conoscere la presente domanda. Ai sensi della Direttiva CE n. 2201 del 2003, sono competenti a decidere sulla domanda di separazione, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova:
a) - la residenza abituale dei coniugi, o - l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
o - la residenza abituale del convenuto, o - in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio "domicile";
b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi. Tale disciplina non è derogata dalla disciplina di diritto internazionale privato italiano, di cui alla L. n.
218 del 1995, che prevede la sussistenza della giurisdizione italiana oltre che nei citati casi dell'art. 3 anche
“quando uno dei coniugi è cittadino italiano e il matrimonio è stato celebrato in territorio italiano” (Cass.
Civ., sez. un., 17/02/2010, n.3680); in specie, entrambi i coniugi sono cittadini italiani e il matrimonio è stato celebrato in territorio italiano.
Considerato che in primo luogo devesi affermare la giurisdizione del giudice italiano, al quale ai sensi dello art. 3 del Reg UE 2201/2003 sono devolute in via esclusiva (secondo il criterio di collegamento residuale) i procedimenti di separazione e divorzio dei coniugi, quali quelli in esame, non aventi (nessuno dei due) la residenza abituale nello Stato Italiano, ma sono entrambi cittadini dello stesso, quale stato membro dell'UE.
In merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, deve trovare applicazione il criterio di cui all'articolo 473-bis.47, 1 comma, ultima parte del cod. proc. civ. che stabilisce che in caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'attore o, nel caso in cui questo sia residente all'estero, qualunque Tribunale della Repubblica (v. Trib. Gorizia, 31 gennaio 2025 n. 22).
Rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che i coniugi sono ambedue emigrati in Arabia Saudita, sulla base dei criteri di competenza sopra individuati, sussiste la competenza del Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione dei coniugi, considerato che dalla comune prospettazione delle parti e dal tenore delle domande formulate congiuntamente, nonché dalla comune dichiarazione di non intendere riconciliarsi è possibile evincere che la comunione materiale e spirituale tra essi sia venuta meno e che la convivenza non sia ulteriormente proseguibile.
4. Esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti, va rilevato che gli accordi raggiunti tra i coniugi con riferimento alle questioni personali e patrimoniali non presentano profili di contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
essi invocano a ben guardare la sola pronuncia di status, laddove si dichiarano entrambi autosufficienti sotto il profilo economico e nessuna domanda si rivolgono reciprocamente.
Osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066);
il Collegio ritiene di omologare la separazione alle condizioni convenute dai coniugi come da accordo.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura consensuale della controversia e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4595/2025 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
, avente ad oggetto separazione consensuale dei coniugi, così decide:
[...]
- OMOLOGA la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Parte_2 matrimonio in SACROFANO (RM) il 11.10.2003 trascritto nel registro dello Stato civile del medesimo
Comune al n. 9 parte I Anno 2003 alle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il 23.09.2025;
- MANDA la Cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396 ordinamento dello stato civile, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SACROFANO (RM) (atto n. 9 parte I Anno 2003);
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 02.12.2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Marcello Buscema dott.ssa Simona Di Nicola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marcello BUSCEMA Presidente
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
Dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice
sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n° 4595 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno
2025 avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ugo Di Pietro Paolo e domiciliati come in atti, giusta procura da intendersi in calce al ricorso introduttivo e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione d'udienza in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I sigg.ri e hanno depositato in data 23.09.2025 ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto per ottenere dal Tribunale di Frosinone pronuncia di separazione con la quale si prenda atto degli accordi intervenuti tra loro in relazione alle condizioni che ne regoleranno i rapporti.
In particolare, essi hanno esposto di aver contratto matrimonio in RO (RM) il 11.10.2003 trascritto nel registro dello Stato civile del medesimo Comune al n. 9 parte I Anno 2003) dal quale non sono nati figli;
che l'unione, un tempo soddisfacente per entrambi, si è progressivamente deteriorata a cagione di insuperabili incompatibilità caratteriali sicchè, avendo perso ogni comunione materiale e spirituale e non ritenendo possibile riconciliazione alcuna, si sono determinati ad addivenire a separazione personale alle condizioni esposte nel ricorso congiuntamente sottoscritto e che devono intendersi quivi integralmente richiamate e ritrascritte.
Fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. su istanza di parte, acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 16.10.2025, acquisita dalle parti la dichiarazione di non intendere riconciliarsi e di conferma delle condizioni di separazione convenute, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni formulate di omologa delle condizioni di separazione come convenute.
2. Preliminarmente, va rilevato che la domanda viene oggi proposta da due coniugi che sono entrambi cittadini italiani ed entrambi residenti all'estero e segnatamente in Arabia Saudita, come risulta dalle certificazioni anagrafiche allegate al ricorso.
Si deve dunque primariamente individuare il Giudice munito di giurisdizione a conoscere la presente domanda. Ai sensi della Direttiva CE n. 2201 del 2003, sono competenti a decidere sulla domanda di separazione, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova:
a) - la residenza abituale dei coniugi, o - l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
o - la residenza abituale del convenuto, o - in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio "domicile";
b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi. Tale disciplina non è derogata dalla disciplina di diritto internazionale privato italiano, di cui alla L. n.
218 del 1995, che prevede la sussistenza della giurisdizione italiana oltre che nei citati casi dell'art. 3 anche
“quando uno dei coniugi è cittadino italiano e il matrimonio è stato celebrato in territorio italiano” (Cass.
Civ., sez. un., 17/02/2010, n.3680); in specie, entrambi i coniugi sono cittadini italiani e il matrimonio è stato celebrato in territorio italiano.
Considerato che in primo luogo devesi affermare la giurisdizione del giudice italiano, al quale ai sensi dello art. 3 del Reg UE 2201/2003 sono devolute in via esclusiva (secondo il criterio di collegamento residuale) i procedimenti di separazione e divorzio dei coniugi, quali quelli in esame, non aventi (nessuno dei due) la residenza abituale nello Stato Italiano, ma sono entrambi cittadini dello stesso, quale stato membro dell'UE.
In merito alla competenza per territorio del Tribunale adito, deve trovare applicazione il criterio di cui all'articolo 473-bis.47, 1 comma, ultima parte del cod. proc. civ. che stabilisce che in caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'attore o, nel caso in cui questo sia residente all'estero, qualunque Tribunale della Repubblica (v. Trib. Gorizia, 31 gennaio 2025 n. 22).
Rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che i coniugi sono ambedue emigrati in Arabia Saudita, sulla base dei criteri di competenza sopra individuati, sussiste la competenza del Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione dei coniugi, considerato che dalla comune prospettazione delle parti e dal tenore delle domande formulate congiuntamente, nonché dalla comune dichiarazione di non intendere riconciliarsi è possibile evincere che la comunione materiale e spirituale tra essi sia venuta meno e che la convivenza non sia ulteriormente proseguibile.
4. Esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti, va rilevato che gli accordi raggiunti tra i coniugi con riferimento alle questioni personali e patrimoniali non presentano profili di contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
essi invocano a ben guardare la sola pronuncia di status, laddove si dichiarano entrambi autosufficienti sotto il profilo economico e nessuna domanda si rivolgono reciprocamente.
Osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066);
il Collegio ritiene di omologare la separazione alle condizioni convenute dai coniugi come da accordo.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la natura consensuale della controversia e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4595/2025 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2
, avente ad oggetto separazione consensuale dei coniugi, così decide:
[...]
- OMOLOGA la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Parte_2 matrimonio in SACROFANO (RM) il 11.10.2003 trascritto nel registro dello Stato civile del medesimo
Comune al n. 9 parte I Anno 2003 alle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il 23.09.2025;
- MANDA la Cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396 ordinamento dello stato civile, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SACROFANO (RM) (atto n. 9 parte I Anno 2003);
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 02.12.2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Marcello Buscema dott.ssa Simona Di Nicola