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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3403 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Assunta d'Amore Presidente est.
Dott. Giorgio Sensale Consigliere
Dott. Francesco Notaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 480 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2010/2019 del Tribunale di Napoli nord, pubblicata in data 9 luglio 2019, vertente
TRA
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla via Diaz 11 elettivamente domicilia appellante
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Frezza ed CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trentola Ducenta alla via Ambra n. 43 appellato
NONCHE'
( , con sede in Roma alla via Grezar Controparte_2 P.IVA_1
n.14, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro
Luca Brandi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via dei Mille n.40 appellata
NONCHÈ
, in persona del pro-tempore della Campania CP_3 Controparte_4 appellata contumace
NONCHÈ
( , in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_5 P.IVA_2 appellato contumace CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.07.2016 presso il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro e
Previdenza, proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione n. CP_1
02820169008945648000 notificato in data 1.06.2016 da Controparte_6 relativamente a diverse cartelle esattoriali per chiederne l'annullamento. Si costituivano l'
[...]
(già , il Controparte_2 Controparte_6 Parte_1
l' , l' e l' spiegando le proprie
[...] Controparte_7 CP_3 CP_5 difese.
Il giudice del lavoro, in data 2.3.2018, disponeva “la separazione del giudizio per la parte relativa alla cartella n. 0282006/0014620456000 con la formazione di un autonomo fascicolo”. Detto fascicolo, contraddistinto con R.G. n. 4213/2018, veniva assegnato alla Sezione Civile del Tribunale che, acquisita documentazione varia e accolta la domanda di estromissione dal giudizio dell' in CP_3 quanto lo stralcio non riguardava domande proposte nei suoi confronti, pronunciava la sentenza n.
2010/2019 in data 9 luglio 2019 con cui, premesso che “la doglianza relativa alla mancata notifica della cartella costituisce motivo di opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c, mentre la doglianza inerente la prescrizione costituisce motivo di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.”, riteneva che “il motivo relativo alla mancata notifica della cartella n. 02820060014620456000 è inammissibile in quanto tardivo.
L'opposizione, infatti, per la parte ad essa relativa, andava proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'avviso di intima zione, avvenuta l'1.06.2016. Invece, l'opposizione, come detto, è stata depositata l'11.07.2016, oltre il termine perentorio previsto dalla norma”, mentre, riteneva fondato il motivo relativo alla prescrizione del credito per cui accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava l'illegittimità del ruolo 2006/3128 di cui alla cartella n. 02820060014620456000 per sopravvenuta prescrizione del credito e, conseguentemente, dell'intimazione n.
02820169008945648000 per la parte ad esso relativa, condannava l Controparte_2
e l' al pagamento in favore di delle
[...] Controparte_7 CP_1 spese di giudizio e compensava integralmente le spese di giudizio tra l'opponente, l' , l CP_3 CP_5
e il Parte_1
Avverso detta decisione, non notificata, proponeva appello l'odierno
[...]
onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) in via Parte_1 principale, accertare la legittimità dell'operato di competenza della PA appellante e, per l'effetto: - confermare, ad ogni effetto di legge, il credito erariale sotteso alla impugnata cartella;
b) in subordine, nella ipotesi in cui dovesse essere confermata la statuizione di primo grado in punto di intervenuta prescrizione, statuire il difetto di legittimazione passiva della PA appellante atteso che, giusta quanto argomentato nel motivo di appello, la prescrizione è imputabile, in via esclusiva, all'operato di competenza dell'Agente di
Riscossione e, per l'effetto: -) riformare la sentenza di primo grado anche nella parte in cui condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado l' e l'Amministrazione appellante;
al Controparte_8 contrario, giusta il difetto di legittimazione passiva della PA appellante ed essendo imputabile l'intervenuta prescrizione all'operato esclusivo dell'Agente per la Riscossione, solo quest'ultimo avrebbe dovuto essere condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”. CP_ Nella contumacia dell' e dell' si costituivano in giudizio , il quale eccepiva CP_3 CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c. e l'infondatezza nel merito, nonché
l condividendo, solo in parte, le doglianze dell'appellante. Controparte_9
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
quindi, il procedimento veniva riassegnato alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025.
All'udienza del 24 aprile 2025, la Corte, sottoponendo alle parti la questione della tempestività dell'appello, riservava la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa riduzione a venticinque giorni del termine per il deposito delle comparse conclusionali.
L'appello va dichiarato inammissibile.
Occorre premettere che la regola della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del
1969, art. 1 non soffre, quanto alla materia civile, altre eccezioni se non quelle dell'art. 3 (e quelle previste da norme di settore, come le norme relative alla procedura fallimentare) e tra le eccezioni di cui all'art. 3 vi sono le "cause" o i "procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario
30 gennaio 1941 n. 12". Quest'ultima norma contempla espressamente le opposizioni all'esecuzione ed è stata interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono sospesi, non solo per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2, (vale a dire per le opposizioni cd. esecutive, cioè successive all'inizio dell'esecuzione) e di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., comma 1, (vale a dire per le opposizioni cd. pre-esecutive, cioè precedenti l'inizio dell'esecuzione, dette anche opposizioni a precetto: cfr. Cass. ord. n. 17440/02), nonchè per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all'esecuzione (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 9998/10), ma anche per i giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo nell'espropriazione dei crediti (cfr., da ultimo, Cass. n. 1030/12), per le controversie distributive (cfr. Cass. S.U. n.
10617/10) e per i giudizi di divisione endoesecutiva (cfr. Cass. ord. n. 1801/10, Cass. 19269/2015).
La pendenza di ognuno di questi giudizi determina il protrarsi dell'esecuzione e procrastina la realizzazione dei crediti in esso fatti valere e, di conseguenza, sfuggono alla sospensione feriale dei termini processuali.
Quindi, l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014).
Ciò posto e premessa la qualificazione dell'opposizione de qua nei termini di una opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, come accertato dal giudice di prime cure, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 10.2.2020 (cfr., in atti, ricevute di avvenuta consegna) mentre la sentenza è stata pronunciata in data 9.7.2019 e, quindi, oltre il termine di cui all'art.327 c.p.c. di sei mesi ed escludendosi dal relativo computo, per le ragioni innanzi indicate, il periodo di 31 giorni di sospensione feriale dei termini.
Va, poi, precisato che l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile e rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. S.U. n. 6983/05, n. 12781/06, n. 12993/06, n.
23907/09, n. 11666/15).
Attenendo alla formazione del giudicato e alla correlata verifica che spetta d'ufficio al giudice dell'impugnazione (cfr. anche Cass. S.U. n. 16/2000), quest'ultimo non incorre nel vizio di ultrapetizione se, pur in mancanza di eccezione di parte, dichiara l'inammissibilità del gravame per inosservanza dei termini ad impugnare.
Non sussiste nemmeno violazione degli artt. 24 e 111 Cost., trattandosi di questione che la parte deve considerare nel proporre l'impugnazione. Invero, l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini: la tardività del gravame non configura cioè quello "sviluppo inatteso" per il quale è necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante assegnazione di un termine ad hoc per memorie difensive (specificamente, Cass. 18/11/2019, n. 29803 e Cass. 19/7/2023
n.21467). Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'importo della cartella n. 02820060014620456000 impugnata mentre vengono compensate nei confronti dell' stante la comunanza di Controparte_9 interessi.
Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile,
l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello
Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016).
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n. 2010/2019 del Tribunale di Napoli nord, pubblicata in data 9 luglio 2019, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di che si CP_1 liquidano in complessivi € 673,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
c) compensa le spese nei confronti dell . Controparte_9
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
La Presidente est. dott.ssa Assunta d'Amore