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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/05/2024, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 963 2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 14/05/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, è comparso per il ricorrente l'avv SALCICCIA LUCA il quale chiede la decisione con vittoria di spese di lite.
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 963 2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. SALCICCIA LUCA ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in AVEZZANO Via Liguria 26 CP_1 P.IVA_1
con l'avv. LUCA MAYORANO ( ), dal quale è rappresentato e C.F._3
difeso
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento rendita ai superstiti ex T.U. 1124/65 e succ. modif.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.10.2022 coniuge del signor Parte_1 [...]
deceduto in data 17.5.2022 ed affetto in vita dalla malattia professionale CP_2
“SILICOSI POLMONARE” già indennizzata dall' adiva l'intestato Tribunale, in CP_1
funzione di Giudice del Lavoro e, assumendo che aveva inoltrato all' CP_1
- 2 - domanda di liquidazione di rendita ai superstiti e lamentando che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi relativi alla costituzione della rendita di reversibilità erano stati respinti, chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere della rendita ai superstiti e la condanna dell' convenuto al pagamento, in suo favore, CP_3
dell'importo dei ratei maturati e maturandi, a far data dalla data del decesso del signor con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo, vittoria di spese. CP_2
L' chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio dott.ssa così concludeva la propria Persona_1
consulenza tecnica appare del tutto ragionevole ipotizzare come l'exitus sia stato determinato da un insieme di patologie da ritenersi concause di una preesistente tecnopatia che fu valutata dagli stessi sanitari dell , in termini percentualistici, CP_1
nell'ordine del 24% e che quindi rappresenta patologia che non può essere espunta dalla concatenazione di eventi che condusse all'exitus il signor vieppiù in CP_2
ragione della sua realtà evolutiva ed ingravescente nel corso degli anni e del suo significativo documentato aggravamento, non più apprezzato da un punto di vista valutativo ma da un punto di vista clinico (vedi i più recenti accertamenti radiologici e spirometrici). Peraltro, nel certificato medico ISTAT datato redatto dai sanitari del
di L'Aquila, datato 27 dicembre Organizzazione_1
2022, veniva inserita, quale causa di morte “BPCO in soggetto silicotico. TIA. Grave deficit respiratorio. Terapia domiciliare. Arresto cardiorespiratorio” dimostrazione che l'affezione polmonare ebbe a giuocare un ruolo rilevante nella dinamica letifera.
E dunque, anche da un punto di vista dottrinario appare piuttosto arduo immaginare che una situazione clinica, quale quella descritta, non possa non rappresentare una concausa validamente sufficiente e determinante quantomeno nei confronti di un più rapido peggioramento clinico delle condizioni. Le possibilità di resistenza organica ad una affezione patogena sono peraltro direttamente proporzionali alle buone condizioni generali del paziente, dovendo per converso ammettersi che la situazione
- 3 - meiopragica può aver influenzato negativamente e non di poco, un prognostico per quanto severo esso possa essere. In conclusione il sottoscritto ritiene di poter affermare che alla vedova del de cuius, sig.ra competono tutti i Parte_1
benefici di legge previsti nella fattispecie, con particolare riguardo per la reversibilità della rendita goduta in vita dal coniuge, in quanto la morte del signor CP_1 CP_2
appare quantomeno in rapporto concausale alla tecnopatia preesistente di cui il soggetto era portatore in vita”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa CP_1
trarsi un diverso convincimento.
Ne consegue che, alla ricorrente erede di , deve Parte_1 CP_2
essere riconosciuto il diritto a percepire la richiesta rendita ai superstiti con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte del de cuius, secondo la disposizione di cui all'art. 105, secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
L' dovrà, di conseguenza, corrispondere i ratei maturati e maturandi con gli CP_1
interessi legali come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la sussistenza di un rapporto di concausalità tra la tecnopatia di origine professionale cui era affetto in vita il sig. e il suo decesso, riconoscendo CP_2
pertanto la ricorrente, coniuge ed erede del de cuius, titolare del diritto a beneficiare della rendita ai superstiti con decorrenza dal giorno successivo il decesso del signor
Persona_2
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente la rendita di cui CP_1
all'art. 85 T.U. 1124/65 con decorrenza dal giorno successivo alla morte di Per_2
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[...] Croce e a pagare a quest'ultima i ratei maturati, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l al pagamento, in favore del procuratore antistatario di CP_1
parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in € 2.600,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone anche le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 14.5.2024
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza
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