TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 5331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5331 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da in proprio e quale Parte_1 Parte_2 Parte_3 esercente la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1 [...]
, in proprio e quale esercente la Persona_2 Parte_4 Persona_3 responsabilità genitoriale sui minori , e Persona_4 Persona_5 Parte_5
, , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale
[...] Parte_6 Parte_7 sul minore , in proprio e quale esercente la Persona_6 Parte_8 responsabilità genitoriale sulla minore , Persona_7 Parte_9 Pt_10
e con l'avvocato Gabriele Maria Cuda
[...] Parte_11 ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_8
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
[...]
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “il sig. Persona_8 contraeva matrimonio in data 14/05/1890 a Brusque (SC) - Brasile con la sig.ra Persona_9
(cfr. doc. 05) e dalla loro unione nasceva a Brusque (SC) – Brasile, il 24/08/1894, il sig. Persona_10
(cfr. doc. 06);
3. il sig. contraeva matrimonio in data 14/07/1923 a Nova Trento (SC) - Persona_10
Brasile con (cfr. doc. 07) e dalla loro unione nasceva a Nova Trento (SC) - Brasile, il CP_2
07/01/1937, la sig.ra (cfr. doc. 08);
4. la sig.ra contraeva matrimonio Persona_11 Persona_11 il 21/01/1955 a Nova Trento (SC) – Brasile con (cfr. doc. 09) – assumendo, a seguito del Parte_11 matrimonio, il nominativo di – e dalla loro unione nascevano ad IT Persona_12
(SC) – Brasile, il 20/11/1955, il sig. (cfr. doc. 10), il 04/02/1957 la sig.ra Persona_13 [...]
(cfr. doc. 18), il 27/09/1961 la sig.ra (cfr. doc. 29), il 28/10/1963 il Per_14 Parte_12 sig. (cfr. doc. 34) e il 17/05/1967 il sig. (cfr. doc. 40);
5. il sig. Parte_13 Parte_14 contraeva matrimonio il 07/07/1979 ad AU (SC) – Brasile con Persona_13 Persona_15 (cfr. doc. 11) e dalla loro unione nascevano ad IT (SC) – Brasile, il 20/04/1981, la
[...] sig.ra (cfr. doc. 12) e il 16/01/1985 la sig.ra (cfr. doc. 14), entrambe Parte_4 Parte_3 odierne ricorrenti;
6. la sig.ra contraeva matrimonio il 19/02/2016 a Rio do Sul (SC) – Parte_4
Brasile con (cfr. doc. 13);
7. la sig.ra contraeva matrimonio il Persona_16 Parte_3
26/08/2008 ad IT (SC) – Brasile con UA (cfr. doc. 15) – assumendo, a Controparte_3 seguito del matrimonio, il nominativo di – e dalla loro unione nascevano Parte_3 ad IT (SC) – Brasile, il 19/01/2010, la sig.ra (cfr. doc. 16) e a Persona_1
AU (SC) – Brasile, il 31/10/2019, il sig. (cfr. doc. 17), Persona_2 nei cui interessi è formulato il presente ricorso;
8. la sig.ra contraeva matrimonio il Persona_14
20/01/1979 ad AU (SC) – Brasile con (cfr. doc. 19) e dalla loro unione nascevano ad Per_17
IT (SC) – Brasile, il 06/07/1980, il sig. (cfr. doc. 20), il 05/08/1984 il sig. Persona_3 Pt_7
(cfr. doc. 25) e il 26/06/1995 la sig.ra (cfr. doc. 28), gli ultimi tre odierni
[...] Parte_10 ricorrenti;
9. il sig. contraeva matrimonio il 04/05/2013 ad IT (SC) – Brasile con Persona_3
(cfr. doc. 21) e dalla loro unione nascevano ad IT (SC) – Brasile, Persona_18 il 13/04/2014, il sig. (cfr. doc. 22), il 16/02/2018 il sig. (cfr. doc. Persona_4 Persona_5
23) e il 17/12/2019 la sig.ra (cfr. doc. 24), nei cui interessi è formulato il presente Parte_5 ricorso;
10. il sig. contraeva matrimonio il 23/10/2010 ad IT (SC) – Brasile con Parte_7
(cfr. doc. 26) e dalla loro unione nasceva ad IT (SC) – Brasile, il Parte_15
22/03/2021, il sig. (cfr. doc. 27), nel cui interesse è formulato il presente ricorso;
Persona_6
11. la sig.ra contraeva matrimonio il 25/04/1981 ad IT (SC) – Brasile Parte_12 con (cfr. doc. 30) – assumendo, a seguito del matrimonio, il nominativo di Controparte_4 [...]
– e dalla loro unione nasceva ad IT (SC) – Brasile, il 30/10/1981, il sig. Controparte_5
(cfr. doc. 31), odierno ricorrente;
12. il sig. contraeva Parte_8 Parte_8 matrimonio il 12/08/2005 ad IT (SC) – Brasile con (cfr. doc. 32) e dalla loro Persona_19 unione nasceva a Rio do Sul (SC) – Brasile, il 23/11/2013, la sig.ra (cfr. Persona_7 doc. 33), nel cui interesse è formulato il presente ricorso;
13. il sig. contraeva Parte_13 matrimonio il 17/01/1987 a Porto União (SC) – Brasile con (cfr. doc. 35) e dalla Controparte_6 loro unione nascevano a Porto União (SC) – Brasile, il 02/10/1989, il sig. (cfr. doc. Parte_11
36), e ad União da Vitória (PR) – Brasile, il 01/03/1992, il sig. (cfr. doc. 37), e il Parte_1
26/08/2000 la sig.ra (cfr. doc. 39), tutti e tre odierni ricorrenti;
14. il sig. Parte_2 Parte_1 contraeva matrimonio il 19/01/2019 ad União da Vitória (PR) – Brasile con
[...] Per_20
(cfr. doc. 38); 15. il sig. contraeva matrimonio il 25/02/1994 ad
[...] Parte_14
ÂN (SC) – Brasile con (cfr. doc. 41) e dalla loro unione nascevano ad Persona_21
IT (SC) – Brasile, il 14/12/1994, il sig. (cfr. doc. 42) e il 30/04/1996 il sig. Parte_9
(cfr. doc. 44), entrambi odierni ricorrenti;
16. il sig. contraeva Parte_6 Parte_9 matrimonio il 25/08/2023 ad IT (SC) – Brasile con (cfr. doc. 43). Il sig. Persona_22
pertanto, ha trasmesso jure sanguinis la sua cittadinanza italiana al Persona_8 figlio il quale, a sua volta, l'ha trasmessa alla figlia che l'ha trasmessa Persona_10 Persona_11 ai figli: la quale, a sua volta, l'ha trasmessa alle figlie: odierna Persona_23 Parte_4 ricorrente;
odierna ricorrente, che l'ha trasmessa ai figli Parte_3 Persona_1
e nei cui interessi è formulato il presente ricorso;
Persona_2 CP_7 che l'ha trasmessa ai figli: , odierno ricorrente, che, a sua volta, l'ha trasmessa
[...] Persona_3 ai figli , e , nei cui interessi è formulato Persona_4 Persona_5 Parte_5 il presente ricorso;
• , odierno ricorrente, che l'ha trasmessa al figlio Parte_7 Persona_6
, nel cui interesse è formulato il presente ricorso;
• , odierna ricorrente;
[...] Parte_10 [...]
che l'ha trasmessa al figlio odierno ricorrente, il quale, a sua Controparte_8 Parte_8 volta, l'ha trasmessa alla figlia nel cui interesse è formulato il presente Persona_7 Parte_8 ricorso;
che l'ha trasmessa ai figli Controparte_9 Parte_11 Parte_1
e gli ultimi tre odierni ricorrenti;
E. che l'ha trasmessa ai Parte_2 Parte_14 figli e entrambi odierni ricorrenti”. Parte_9 Parte_6
Il non si è costituito a seguito della regolare notificazione degli atti. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co.
3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983, n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009, n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n. 58 A del
15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt.
3,4,16 Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
||
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti indicati sopra emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il [...] Persona_8
(doc. 3 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione resistente abbia dato causa all'affare.
La compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del resistente. CP_1
Per questi motivi
1. Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli Controparte_1 adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 4.12.2025
Il giudice
ST OL