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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 912/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 808/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2374/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210062926757 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 147/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Resistente_1 impugnava la cartella n. 29620210062926757 (notificata il 17/11/2022) di € 362,88 di cui € 234,09 per Tassa Auto - Anno 2015:deduceva l' omessa notifica del processo verbale prodromico e la conseguente prescrizione (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva l'Agenzia delle entrate la quale contro deduceva.
Il primo Collegio - con sentenza n. 2374 del 2023 - ha accolto il ricorso ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita il contribuente il quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- Dalla documentazione offerta dall'Agenzia delle entrate si evince che il processo verbale tassa auto n. 15010856 relativo al recupero della relativa tassa, anno 2015, sul veicolo targato Targa_1 – prodromico alla cartella - è stato notificato presso il domicilio del contribuente in data 05/12/2018 tramite messo comunale (cfr. documentazione in atti).
In tali casi non e prevista alcuna ulteriore raccomandata A/R bensì ma una semplice “raccomandata bianca”
(Decreto Ministro Comunicazioni 9 aprile 2001 “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”)
e non deve essere redatta alcuna relata.
L'atto così notificato si presume consegnato al destinatario (art. 1335 cod. civ.).
Nessuna prova contraria è stata offerta.
2.- In tema di “tasse auto” l'art. 5 D.L. 953/82 prevede che l'azione per il recupero della tassa si prescrive
“ … con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva effettuarsi il pagamento …”.
La Giurisprudenza ha ritenuto che i tre anni decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello previsto per il pagamento (Cassazione, Ordinanza n. 20425 del 25.08.2017). Pertanto, nessuna prescrizione può ritenersi maturata.
3.- La Cartella, notificata nel 2022, deve ritenersi “tempestiva”: in ragione delle disposizioni emergenziali
COVID-19 che ha sospeso i termini per la notifica delle cartelle.
L'art. 5, c. 51, D. L. n. 953 del 1982, dispone che l'azione per il recupero della tassa auto si prescrive
“ … con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento …'': pertanto il termine prescrizionale si conclude entro il 31 dicembre del terzo anno per la notifica dell'Avviso di accertamento ed entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di notifica di quest'ultimo per la notifica della cartella di pagamento.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese del doppio grado compensate.
Agrigento, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO RO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 808/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2374/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210062926757 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 147/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Resistente_1 impugnava la cartella n. 29620210062926757 (notificata il 17/11/2022) di € 362,88 di cui € 234,09 per Tassa Auto - Anno 2015:deduceva l' omessa notifica del processo verbale prodromico e la conseguente prescrizione (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva l'Agenzia delle entrate la quale contro deduceva.
Il primo Collegio - con sentenza n. 2374 del 2023 - ha accolto il ricorso ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita il contribuente il quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- Dalla documentazione offerta dall'Agenzia delle entrate si evince che il processo verbale tassa auto n. 15010856 relativo al recupero della relativa tassa, anno 2015, sul veicolo targato Targa_1 – prodromico alla cartella - è stato notificato presso il domicilio del contribuente in data 05/12/2018 tramite messo comunale (cfr. documentazione in atti).
In tali casi non e prevista alcuna ulteriore raccomandata A/R bensì ma una semplice “raccomandata bianca”
(Decreto Ministro Comunicazioni 9 aprile 2001 “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”)
e non deve essere redatta alcuna relata.
L'atto così notificato si presume consegnato al destinatario (art. 1335 cod. civ.).
Nessuna prova contraria è stata offerta.
2.- In tema di “tasse auto” l'art. 5 D.L. 953/82 prevede che l'azione per il recupero della tassa si prescrive
“ … con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva effettuarsi il pagamento …”.
La Giurisprudenza ha ritenuto che i tre anni decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello previsto per il pagamento (Cassazione, Ordinanza n. 20425 del 25.08.2017). Pertanto, nessuna prescrizione può ritenersi maturata.
3.- La Cartella, notificata nel 2022, deve ritenersi “tempestiva”: in ragione delle disposizioni emergenziali
COVID-19 che ha sospeso i termini per la notifica delle cartelle.
L'art. 5, c. 51, D. L. n. 953 del 1982, dispone che l'azione per il recupero della tassa auto si prescrive
“ … con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento …'': pertanto il termine prescrizionale si conclude entro il 31 dicembre del terzo anno per la notifica dell'Avviso di accertamento ed entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di notifica di quest'ultimo per la notifica della cartella di pagamento.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese del doppio grado compensate.
Agrigento, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO RO