Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 02/05/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00949/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2025, proposto da
Laboratorio Analisi Cliniche Dott.ssa Crivello Paola S.a.s. di Tomasello Agostino Gabriele Benito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Stallone, Filippo Gallina, Filippo Ficano e Francesco Di Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, non costituita in giudizio;
nei confronti
di L.A.C. Balistreri Rosalia S.a.s., non costituita in giudizio;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento
serbato dall’ASP Palermo sull’istanza trasmessa dalla ricorrente il 24 ottobre 2024 con la quale è stato chiesto:
- di individuare, con riferimento al 2019, le economie di spesa discendenti dalla minore produzione di attività e, conseguentemente, di ripartire tali risorse con la ricorrente fino a concorrenza con il valore delle prestazioni extra budget dalla stessa effettuate;
- di avviare, con riferimento all’anno 2020, il procedimento volto alla ricognizione delle “risorse residue dell'aggregato provinciale” e alla loro ripartizione con la ricorrente fino a concorrenza con il valore delle prestazioni extra budget dalla stessa effettuate.
e per la condanna
- dell’Amministrazione resistente a provvedere su tutte le richieste formulate dalla ricorrente con la predetta istanza;
- con contestuale nomina di un commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Maria Cappellano nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025, e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame, notificato il 20 febbraio 2025 e depositato il 25 febbraio, l’odierna istante – nella qualità di titolare di una struttura laboratoristica accreditata e contrattualizzata, sita nella provincia di Palermo, che da anni eroga “prestazioni ambulatoriali” per conto del S.S.R. – ha impugnato il silenzio asseritamente formatosi sull’istanza, inoltrata il 24 ottobre 2024, con la quale ha chiesto all’ASP di Palermo l’assegnazione dei fondi residui dell’aggregato di spesa per la copertura delle prestazioni rese in extra budget per gli anni 2019 e 2020.
Premette in punto di fatto che:
- negli anni 2019 e 2020 ha erogato prestazioni sanitarie in eccesso rispetto al budget assegnato;
- con il D.A. n. 2087/2018, e il successivo D.A. n. 429/2022, l’Assessorato regionale della Salute ha previsto la redistribuzione delle economie di spesa in favore delle strutture che, come la ricorrente, hanno erogato prestazioni in eccesso rispetto al budget assegnato;
- a fronte dell’inerzia della ASP di Palermo – la quale non ha quantificato l’ammontare delle economie di spesa da assegnare – la struttura ricorrente in data 24 ottobre 2024 ha chiesto all’Azienda di procedere senza ulteriore ritardo alla quantificazione e all’assegnazione dei fondi residui per gli anni 2019 e 2020, corredando tale richiesta della produzione delle fatture attestanti il valore delle prestazioni rese;
- il T.A.R. Sicilia ha deciso in senso favorevole al privato in un caso analogo con sentenza n. 2620/2024, condannando l’Azienda a provvedere con contestuale nomina di un Commissario ad acta ; quindi, tale iter è stato riavviato grazie a tale intervento sostitutivo del Commissario, il quale, con verbale del 24 gennaio 2025, ha dato atto dell’inadempimento e delle attività preliminari all’esecuzione.
Perdurando il silenzio dell’Amministrazione, parte ricorrente ha proposto l’azione avverso il silenzio, deducendo l’articolata censura di VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI PROVVEDERE; VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L. 241/90; VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, ARBITRARIETÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA .
Ha, quindi, chiesto – previa declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi in relazione alla suddetta istanza – l’accertamento dell’obbligo dell’ASP di Palermo a provvedere sull’istanza del 24 ottobre 2024.
Con lo stesso mezzo, ha chiesto la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di inerzia; con vittoria di spese.
B. – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, seppure ritualmente intimata, non si è costituita.
C. – Alla camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025, presente il difensore di parte ricorrente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
D. – Il ricorso è fondato nei sensi che saranno appresso precisati, come già ritenuto da questa Sezione con le recentissime sentenze n. 118 del 12 gennaio 2024 e n. 2620 del 25 settembre 2024, dalle cui motivazioni il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.
D.1. – Per quanto attiene al silenzio serbato dall’ASP di Palermo sull’istanza volta a quantificare l’ammontare delle eventuali economie prodotte nel corso del 2019, va richiamato l’art. 8 del D.A. n. 2087/2018, il quale delinea il procedimento finalizzato all’assegnazione del 50% di tali eventuali economie alle strutture che – come dichiarato dalla ricorrente anche nell’istanza – hanno realizzato nel 2019 prestazioni extra budget, previa stipula di appositi accordi integrativi.
Tale disposizione prevede, per quanto di specifico interesse, che: “ In relazione alla maggiore domanda di prestazioni specialistiche, i Direttori Generali delle ASP devono destinare il 50% delle economie di spesa, discendenti dalla minore produzione di attività eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica convenzionata da privato, diverse dalle prestazioni di “Emodialisi” e “Radioterapia”, come segue:
1. prioritariamente al riconoscimento, previa verifica dell‘effettiva produzione, delle prestazioni erogate in extra budget per la medesima branca;
2. le ulteriori eventuali economie, al riequilibrio tra le branche della medesima provincia, in categorie di branche per le quali si registra una maggiore domanda di prestazioni .
(…omissis…)
Per tutte quanto previsto ai precedenti commi, le AA.SS.PP. dovranno stipulare con i centri privati operanti sul territorio di competenza appositi accordi integrativi, senza che questo influenzi o determini automatismi nella definizione del budget per l’anno successivo ”.
Dal tenore letterale della disposizione si evince come le Aziende Sanitarie abbiano l’obbligo di determinare le eventuali economie di spesa e, una volta effettuata tale quantificazione, debbano destinare il 50% di tali economie di spesa per il riconoscimento dell’extra-budget, senza che questo – come espressamente indicato nello stesso D.A. – possa, naturalmente, influenzare la definizione del budget per l’anno successivo.
D.2. – Per le stesse ragioni, è fondata, negli stessi termini, la domanda tesa alla ripartizione delle risorse residue relative all’anno 2020, in quanto:
- per tale annualità il D.A. n. 429/2022 prevede di “ assegnare le eventuali risorse residue dell’aggregato provinciale, proporzionalmente, alle strutture che nell’anno 2020 hanno erogato maggiori prestazioni rispetto ai budget assegnati con i criteri di cui al punto a) ”;
- rispetto a tale annualità, la ricorrente ha dichiarato, anche nell’istanza, di avere erogato prestazioni di importo superiore al budget assegnato.
D.3. – L’azione ex art. 117 cod. proc. amm., quindi, è fondata e deve essere accolta, avendo l’ASP intimata, in forza di tali disposizioni, l’obbligo di pronunciarsi, positivamente o negativamente sull’istanza di parte ricorrente e, in particolare: a) quanto all’anno 2019, sulla sussistenza di eventuali economie residue da destinare, tramite accordi integrativi, al riconoscimento delle prestazioni erogate in extra budget per la medesima branca, o per le branche per le quali si fosse registrata una maggiore domanda; e, quindi, eventualmente, da impiegare in favore della struttura ricorrente sussistendone tutti i presupposti e secondo i criteri indicati dal su riportato art. 8; b) quanto all’anno 2020, sulla sussistenza – previa definizione del relativo iter – di eventuali risorse residue dell’aggregato provinciale, proporzionalmente, alle strutture che (come indicato dalla ricorrente) nell’anno 2020 hanno erogato maggiori prestazioni rispetto ai budget assegnati.
L’ASP, pertanto, è tenuta ad avviare e definire tali procedimenti entro novanta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza.
Deve al riguardo precisarsi che – come risulta dal verbale di insediamento del Commissario ad acta nominato con la su citata sentenza n. 2620/2024 – l’Azienda ha svolto la seguente attività: a) per l’anno 2019, l’attività di individuazione e quantificazione dell’ammontare delle economie di spesa discendenti dalla minore produzione di altre branche; b) per l’anno 2020, il procedimento di ricognizione delle “risorse residue dell’aggregato provinciale” per l’assegnazione alle strutture che nel 2020 hanno erogato maggiori prestazioni rispetto ai budget assegnati (v. verbale di insediamento del 24 gennaio 2025).
Ne consegue che, allo stato, non si ritiene necessario procedere alla nomina del commissario ad acta, che si fa riserva di nominare in caso di persistente inadempimento dell’Azienda e su richiesta di parte ricorrente.
E. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato:
- il ricorso ex art. 117 cod. proc. amm., in quanto fondato nei sensi di cui in motivazione, va accolto nei sensi sopra precisati;
- le spese di giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo ponendole a carico dell’intimata Azienda, tenendo conto della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito; le stesse possono, invece, essere compensate con la parte privata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie nei sensi di cui in motivazione;
- condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge, in favore della parte ricorrente; spese compensate con la parte privata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Cappellano | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO