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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02- Sezione seconda civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in data 23.02.2024 al N° di R.G.A.C. 2276/2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. AIAZZI Manuela del Foro di Massa Parte_1
Carrara
-Opponente- contro
Controparte_1 presso la Corte di Appello di Firenze, in persona del Presidente p.t. -
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
-Opposto-
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione del 18.1.2024/25.1.2024
Conclusioni
Per l'opponente: Voglia il Tribunale di Firenze accogliere il ricorso e annullare l'ordinanza detta, con vittoria di compensi e di spese di lite.
Per l'opposto: Voglia il Tribunale adito respingere l'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Esposizione delle ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
candidatosi alla carica di Sindaco per le elezioni amministrative che Parte_1 si sono svolte nel Comune di Massa nelle giornate del 14 e 15 maggio 2023, pur non venendo eletto, inviava al COLLEGIO REGIONALE di GARANZIA
ELETTORALE istituito presso la Corte di Appello di Firenze la dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, oltre alla dichiarazione di valore per ciascuno dei contributi elettorali ricevuti con relativo rendiconto, ivi compresi i nr. 3 bonifici ricevuti da tre società: DE-MO. CP_2
e Controparte_3 Controparte_4
Nell'ottobre del 2023, il invitava a produrre le delibere CP_5 Pt_1 dell'organo sociale competente delle tre società commerciali con l'attestazione dell'avvenuta iscrizione in bilancio dell'operazione riportata nelle rispettive pagine dei libri sociali, oltre alle schede contabili e alle pagine del libro giornale di ciascuna società, al fine di documentare che i contributi elettorali erano stati erogati in conformità alla legge nr. 195 del 2.5.1974.
ispondeva inviando i verbali delle assemblee dei soci delle società Pt_1 [...]
e mentre, in relazione al contributo erogatogli alla Parte_2 Controparte_3 società inviava una dichiarazione dell'amministratore unico Controparte_4
(che non è unico socio).
Il CO.RE.GE. rilevava che il contributo ricevuto da Controparte_4 non era “regolare”, in quanto la società non risultava aver deliberato il contributo attraverso l'assemblea dei soci, nemmeno in ratifica, per cui, ritenendo la violazione dell'art. 7 della legge 2.5.1974 nr. 1951 e dell'art. 4 comma 1° della legge 659/19812, il
Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la Regione applicava la sanzione CP_1 amministrativa pecuniaria di € 5.200; ciò sulla scorta del fatto che l'art. 7 della legge nr.
195/1974 richiede che la spesa (nel quale ambito va inscritto il contributo elettorale) debba essere “deliberata” [difatti l'unico organo sociale atto a deliberare è l'assemblea dei soci - salvo il caso in cui la società sia unipersonale e l'unico socio sia anche amministratore], escludendo che l'amministratore della società possa gestire operazioni ed esercitare poteri gestori per operazioni che non attengono ad attuare l'oggetto sociale ex art. 2380 bis c.c.; in questo caso, conclude il Co.Re.Ge., l'erogazione di un contributo economico ad un candidato politico non può ritenersi un atto mediante il quale si attua l'oggetto sociale di una società commerciale. Di tal modo veniva emessa l'ordinanza ingiunzione nr. prot.
25/172024.0000961.U. notificata a l 25.1.2024 a mezzo PEC. Pt_1
Con ricorso depositato in cancelleria in data 23.2.2024, ha impugnato Pt_1 detto provvedimento confutando le argomentazioni sostenute dal rilevando CP_5 che il termine può essere inteso anche come atto dell'amministratore CP_ unico della specie, come nel caso di specie, quando è anche socio con un capitale sociale pari al 90%; nel caso di specie l'atto consisteva in una delibera del 10.5.2023 disponente l'erogazione della somma di euro 3500 che era stata (implicitamente) ratificata dall'assemblea dei soci nel momento in cui era stato approvato il bilancio
(condividendo in toto la voce di spesa, nel pieno rispetto dei principi di tracciabilità e trasparenza. Inoltre, il ricorrente assume che le elargizioni possono essere intese anche come “spese di rappresentanza” astrattamente idonee a determinare anche un potenziale, anche se indiretto ed astratto, beneficio economico per la società; conclusivamente all'assemblea dei soci sarebbero riservate solo le decisioni che importano una modifica non formale ma sostanziale dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo, mentre agli amministratori spetterebbero quegli atti che, sebbene estranei all'oggetto sociale, non ne comportano una sua modifica, come l'atto decisionale per cui è processo.
Fissata l'udienza per la trattazione del ricorso e sospesa l'esecutività del provvedimento inaudita altera parte, a seguito di rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, si è costituito in giudizio il Controparte_6 presso la Corte di Appello di Firenze contestando le censure mosse dal ricorrente.
La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa ex art. 429 c.p.c.
0o0o0
La ratio sottesa alle norme in esame (art. 7 legge n. 195 del 1974 e art. 4 legge n.
659 del 19813) è di impedire che vengano effettuati a partiti o a soggetti politici finanziamenti economici quando gli stessi non sono trasparenti, condivisi e, soprattutto, approvati da parte dell'organo più rappresentativo della persona giuridica in questione
(società commerciale) che, in quanto tale può slegare il contributo “politico” – da qualificare come atto di “liberalità” ex art. 809 c.c. - dall'obiettivo di attuare l'oggetto
3La gravissima crisi che investì la classe politica agli inizi degli anni '90 contribuì all'iniziativa referendaria che nel 1993 comportò, con voto plebiscitario, l'abrogazione di una parte consistente della legge del 1974 che però sopravvisse proprio nella parte delle contribuzioni erogate a titolo di rimborso delle spese elettorali;
si pervenne così all'approvazione della legge 10.12.1993 nr 515, che ridefinì la disciplina del finanziamento pubblico nell'ambito di una più ampia normativa delle campagne elettorali;
si mantenne il meccanismo del rimborso delle spese elettorali stabilendo i limiti delle spese effettuabili, l'obbligo di rendicontazione e l'intervento di organi di controllo presso le Corti di Appello. CP_5
3 sociale, al quale invece, inderogabilmente, sono connessi funzionalmente i poteri dell'amministratore unico: ciò proprio perché è l'assemblea l'organo sociale deputato a modificare l'oggetto sociale della compagine societaria e ad adottare decisioni
“straordinarie”.
Più nello specifico: l'erogazione di un contributo elettorale non deve avere alcuna contropartita né deve fornire qualche vantaggio, nemmeno indiretto, alla società commerciale che lo dispone (del resto è una liberalità) ed è per tale motivo che deve essere esaminata ed approvata dall'assemblea dei soci ed iscritta nella contabilità della società erogante, al fine di evitare i c.d. finanziamenti occulti.
L'art. 7 citato considera, dunque, illecito il finanziamento, diretto o indiretto, posto in essere da società private in assenza dei due diversi requisiti sopra indicati, entrambi necessari ed imprescindibili, ovvero l'approvazione da parte dell'assemblea della disposizione economica e l'iscrizione della stessa elargizione nei registri contabili
(tant'è che Cass. sent. n. 47856/2001 e Cass. sent. n. 14791/2000 hanno qualificato come illecito un finanziamento erogato da una società ed iscritto nel bilancio ma non preceduto da una dalla delibera dell'organo societario competente).
Tale norma deve coordinarsi necessariamente con le finalità di cui al d.l. 149/2013, conv. con legge nr. 13 del 2014, il quale - con l'intento di aumentare la trasparenza e ridurre il rischio di interferenza esterna ai partiti - ha previsto: ---l'abolizione del finanziamento pubblico in tutte le sue forme e la sua sostituzione con il finanziamento privato volontario secondo cui ciascun contribuente può destinare in favore di un partito politico il 2 per mille della propria Imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF); ---le detrazioni fiscali e un limite massimo (di 100.000 euro) in relazione alle erogazioni liberali a favore dei partiti;
---il divieto, per gli organi della P.A., degli enti pubblici e delle società con partecipazione pubblica superiore al 20% di finanziare i titolari di cariche elettive, i partiti e i gruppi parlamentari.
E' lo stesso Giudice di legittimità a ricordarci, poi, che “Con la fattispecie di finanziamento societario occulto il legislatore …ha inteso tutelare la trasparenza delle fonti di finanziamento dei partiti politici a garanzia di un corretto esercizio del potere sovrano di concorrere a determinare la politica nazionale;
la ratio della fattispecie è ravvisabile nell'interesse dei cittadini a conoscere i reali rapporti tra
i detentori del potere economico e i partiti o i singoli membri del Parlamento” (da ultimo Cass. sent.
223/2022; v, anche Cassazione II^ Penale 21.3.2000 nr. 14791, per cui occorre garantire la trasparenza dei rapporti tra detentori del potere economico e partiti o membri del
Parlamento o membri del Consiglio regionale).
4 Da tale assetto normativo si giunge agevolmente ad affermare che le erogazioni liberali effettuate da una società privata a favore di un movimento politico e/o di un candidato esulano in quanto tali dall'oggetto sociale (che è un'attività lucrativa che l'impresa si propone di svolgere e che deve essere determinata, lecita e possibile).
Lo scopo sociale rappresenta l'obiettivo cui la società tende e che può essere raggiunto solo attraverso la specifica attività che i soci, stipulando il contratto di società, decidono di esercitare in comune e che la società si propone di svolgere (attraverso l'organo di amministrazione) per la realizzazione di un risultato economico a vantaggio esclusivo di questi attraverso il compimento di una o più attività preordinate al suo conseguimento e rientranti nell'oggetto sociale.
E' pur vero che l'art. 2086 c.c., secondo comma, chiarisce come la gestione dell'impresa spetti agli amministratori, ma questi debbono compiere solo le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale [vedi artt. 2257 c.c. (in materia di società di persone), gli artt. 2380-bis e 2409-novies c.c. (in materia di S.p.A.) e l'art. 2475 c.c. (in materia di S.r.l.)] ponendo quindi in essere quegli atti necessari alla realizzazione dello scopo sociale;
di tal modo l'oggetto sociale è il limite che l'amministratore non può valicare ( “i quali non possono perseguire l'interesse della società (lo scopo di lucro) operando indifferentemente in qualsiasi settore economico, ma devono rispettare la scelta fatta nell'atto costitutivo dai soci, che hanno indicato una specifica attività (o più specifiche attività), nella quale soltanto hanno inteso rischiare il capitale investito ed ai quali rimane attribuita la competenza alla sua determinazione non essendo delegabile - né esplicitamente, né implicitamente - all'organo amministrativo (ex plurimis
Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2002, n. 16416).
Ciò consente di desumere l'esistenza, nel sistema, di un generale divieto per gli amministratori di compiere operazioni straordinarie che vadano oltre l'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o che comportino la dazione di denaro a terzi senza un beneficio ESPRESSO per l'attività commerciale espletata.
Ecco allora che, dal momento in cui la società deve rendere conto ai propri soci delle attività che pone in essere attraverso i propri amministratori, laddove queste esulino dall'oggetto sociale - come nel caso della decisione di corrispondere un contributo ad un soggetto politico (candidato persona fisica o gruppo politico) - dovrà essere chiamata l'assemblea dei soci ad esprimere democraticamente la propria volontà ed a deliberare nel merito.
Infatti, solo l'assemblea dei soci è l'organo collegiale titolare della funzione deliberativa di ogni tipo di società regolata dal codice civile nel quale viene espressa la volontà degli stessi – che sono in fondo i veri proprietari dell'ente - in relazione alla
5 gestione della società, attuata, poi, dall'organo amministrativo nella figura dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione.
La stessa natura del contributo elettorale, quale atto di liberalità, giustifica tale interpretazione in quanto lo stesso determina l'impoverimento della società che lo compie ed il correlativo arricchimento del partito politico e/o candidato che lo riceve, senza che ciò derivi dall'adempimento di un'obbligazione, neanche naturale, ma semplicemente da una condivisione di idee e prospettive.
Non si ritiene che un contributo elettorale sia atto consono al raggiungimento dello scopo sociale perché non assimilabile agli atti di liberalità che la società pone in essere a fini di ritorno di immagine o di pubblicità, come le sponsorizzazioni, in quanto le erogazioni elettorali devono essere scevre da qualsiasi finalità latu sensu sinallgmatica, diretta o indiretta.
l Consiglio di Amministrazione non può essere preferita rispetto all'interpretazione rigorosa fatta dal Co.Re.Ge.., oggi condivisa, né costituire fonte di una sostanziale buona fede da parte della ricorrente quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa.
Si tenga altresì conto che la Corte di Cassazione sez. pen. VI, sez. 16.10.1997 nr.
9354 ebbe a precisare che “la sanzione prevista per la sua inosservanza non vale certo a rendere inoperante il disposto dell'art. 7 III co. della legge 195 del 1974, perché, mentre l'art. 4, VI co. della legge 659 del 1981 si riferisce esclusivamente a contributi erogati dalle società di cui all'art. 7 II co. della legge 195 del 1974 (oltre che da altre figure soggettive) regolarmente deliberati ed iscritti in bilancio e in cui manchi soltanto la dichiarazione congiunta, la norma della legge del 1974 riguarda proprio la violazione di quei precetti posti a tutela della trasparenza e che giustifica un regime esclusivo per la società, rispetto alle quali hanno motivo di porsi sia la delibera assembleare sia l'iscrizione in bilancio”.
Relativamente alle spese processuali, deve darsi atto che nel vademecum leggibile sul sito massa.ms.it http://storico.comune.massa.ms.it>default>files per le elezioni comunali del 2023 si legge:
“I contributi provenienti dalle società commerciali devono essere deliberati dagli organi sociali competenti e regolarmente iscritti in bilancio. L'organo sociale competente alla deliberazione è l'assemblea dei soci, salvo che la società da cui il contributo proviene abbia un unico socio che sia anche amministratore. Al fine di documentare la regolare attribuzione del contributo (deliberazione dell'assemblea e iscrizione a bilancio) devono essere obbligatoriamente prodotti per tutti i contributi provenienti da società quale che sia l'importo: • la delibera dell'organo societario competente (l'assemblea, salvo che per le società a socio unico che sia anche amministratore) riportata sulla rispettiva pagina del
6 libro sociale • la scheda contabile e la pagina del libro giornale nella quale è annotata la relativa scrittura contabile. Della pagina del libro giornale può essere prodotta anche una stampa provvisoria ove non sia scaduto il termine (di tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) previsto dalla legge per la stampa del libro giornale.
Poiché l'amministratore unico della non è Controparte_4 unico socio, non vi erano dubbi sugli adempimenti che era tenuto a curare il mandatario elettorale e ciò comporta l'applicazione del principio della soccombenza;
al contempo, stante l'agevole attività difensiva espletata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si ritiene di liquidare nel medio le fasi di studio ed introduttiva di cui al DM 147/2022 relativamente alle cause di valore fino ad euro 5200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda, rigetta l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione nr. prpt. 25/1/2024.0000961.U. emessa dal Collegio
Regionale di Garanzia elettorale presso la Corte di Appello di Firenze del 18.12.2024, notificata il 25.1.2024.
Pone le spese di lite di parte convenuta a carico di parte ricorrente e le liquida in euro
850 per compenso professionale, oltre spese accessorie di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 2 marzo 2025
la giudice on.
Liliana Anselmo
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 l'art. 7 dispone "1. Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.
2. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
3. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al comma 2, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge"; 2 la norma ha esteso il divieto previsto per il partito o la sua articolazione politica organizzativa o gruppo parlamentare, anche ai candidati delle Elezioni Regionali.
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