Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3450 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARROZZA C.F._1
CARLO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMO C.F._2
MAZZULLO, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 04/09/2023, , nato a Parte_1
MESSINA (ME) il 31/10/1988, premetteva:
1
Comune di MESSINA, con nata a [...] Controparte_1
(ME) il 19/10/1993, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il detto Comune al numero 137, parte 1;
- che dall'unione era nata, in data 05/04/2018, la figlia;
Per_1
- che tra le parti era intervenuta sentenza non definitiva n. 1495/2020 emessa dal Tribunale di Messina e pubblicata il 19/10/2020 con la quale era stata pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
- che con sentenza del Tribunale di Messina n. 2056/2022, pubbl. il
02/12/2022 era stato definito il giudizio di separazione giudiziale;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni meglio specificate in ricorso, con emissione in via d'urgenza di provvedimento indifferibile ex art. 473bis.15 c.p.c. e/o 473- bis.22 c.p.c. al fine di ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della figlia.
Con provvedimento reso ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c. depositato il 22/09/2023, il Giudice relatore rideterminava la misura del mantenimento dovuto dal ricorrente nell'interesse della figlia, fissando l'udienza del
09/10/2023 per la conferma, modifica o revoca del predetto provvedimento.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
la quale chiedeva la revoca dei provvedimenti adottati con decreto del
22/09/2023 o, in subordine, la sua modifica.
2 All'udienza del 27/11/2023, il Giudice relatore rivedeva i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi ai sensi dell'art. 473 bis.15
c.p.c., recependo l'accordo raggiunto delle parti in udienza, e fissava l'udienza di comparizione ex art. 473 bis.14 c.p.c. del 26 febbraio 2024.
Con comparsa depositata il 26/01/2024, la resistente aderiva alla domanda di divorzio, rinunciava alla richiesta di assegno divorzile e chiedeva di voler confermare l'affidamento condiviso della figlia ai genitori, con collocazione privilegiato della stessa presso la madre e assegnazione in via esclusiva alla stessa dell'assegno unico universale.
All'udienza del 18/03/2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice relatore rivedeva i provvedimenti provvisori emessi nel senso concordato all'udienza dai genitori in ordine ai tempi di permanenza del padre e rimetteva la causa al collegio per la decisione non definitiva di divorzio ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c.
Con sentenza n. 817/2024, pubblicata il 03/04/2024, il Tribunale pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in data 15/07/2017 nel Comune di MESSINA, ordinava all'ufficiale di Stato
Civile del Comune di MESSINA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e rimetteva la causa davanti al Giudice relatore per l'ulteriore corso.
All'udienza del 10/06/2024 le parti precisavano le conclusioni e veniva fissata l'udienza per la remissione della causa in decisione del 9 settembre 2024, con termine per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Successivamente al deposito degli scritti difensivi conclusivi, e nelle more dell'udienza di decisione, con istanza depositata il 22/10/2024 le parti
3 dichiaravano di voler trasformare il divorzio da giudiziale in congiunto alle condizioni di cui all'accordo datato 21/10/2024.
Alla successiva udienza del 23/12/2024, il Giudice delegato prendeva atto dell'intervenuto accordo e, stante la mancata comparizione personale dei coniugi, rinviava la causa all'udienza del 13/01/2025.
Alla suddetta udienza, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione e dichiaravano di insistere nelle condizioni di cui all'accordo in atti ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Richiamata la sentenza non definitiva n. 817/2024, pubblicata il
03/04/2024, che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 Controparte_1
MESSINA in data 15/07/2017, rileva il Collegio che in merito alle ulteriori domande avanzate dalle parti possono recepirsi gli accordi raggiunti dai coniugi e depositati in data 22/10/2024, in quanto non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Tenuto conto dell'esito e della natura della causa nonché della concorde richiesta dei coniugi in tal senso, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3450/2023
R.G. e richiamata la propria sentenza non definitiva n. 817/2024, pubblicata il 03/04/2024, così provvede:
1. Recepisce l'accordo raggiunto dai coniugi sulle condizioni di divorzio, contenuto nell'istanza di trasformazione depositata il 22/10/2024;
4 2. Spese compensate.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 16/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
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