Articolo 22 della Legge 5 marzo 1963, n. 246
Articolo 21Articolo 23
Versione
5 aprile 1963
Art. 22.
Dall'incremento di valore soggetto all'imposta e' detratto l'incremento relativo allo stesso periodo assoggettato al contributo di miglioria specifica.
Entrata in vigore il 5 aprile 1963
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