Provvedimento: […] Pertanto, la circostanza che, a norma dell'art 22 della legge 5 marzo 1963 n 246, dall'incremento di valore delle aree fabbricabili soggetto all'imposta debba essere detratto l'incremento relativo allo stesso periodo assoggettato al contributo di miglioria specifica, non postula la conseguenza che il comune non possa far precedere l'imposizione sull'incremento di valore a quella sul contributo di miglioria, ne alcuna alternativita tra le due imposte, tra loro distinte e, percio, cumulabili, cosi da escludere la imponibilita per contributo di miglioria ove risulti gia tassato l'incremento di valore delle aree fabbricabili.*
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