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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/12/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 850/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. RD AP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 850 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(già , in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Grammatico Pietro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte appellante–
CONTRO
cod. fisc. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
25.05.1983, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti. Di Lorenzo
IO e ST US NC, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
–parte appellata –
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di OR n. 132/2019
(depositata il 26.09.2019).
Pag. 1 di 12 R.G. n. 850/2022
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24.07.2025.
FATTO ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di OR CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29620189010392019000, emessa da e notificata via posta elettronica certificata in data Parte_2
14.01.2019.
L'opposizione era circoscritta alla partita di ruolo n. 2016/577, riferita alla cartella di pagamento n. 29620160017038731000, originata da sanzioni amministrative elevate dalla Polizia Urbana del Comune di Palermo per violazioni del codice della strada.
L'opponente aveva chiesto l'annullamento parziale dell'atto impugnato, sostenendo che il credito riportato nella cartella presupposta fosse ormai prescritto e che l'intimazione non indicasse in modo idoneo le modalità di calcolo degli interessi. Aveva, altresì, evidenziato irregolarità nella notifica dell'intimazione, osservando come l'atto fosse stato trasmesso via pec in formato pdf anziché p7m e, pertanto, privo delle garanzie di autenticità e integrità proprie della sottoscrizione digitale.
Si era costituita in giudizio l'agente della riscossione, eccependo, in via preliminare, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore e contestando l'ammissibilità dell'opposizione. Nel merito, la società aveva difeso la legittimità del proprio operato, affermando la regolarità della notifica e la piena validità dell'atto impugnato.
Pag. 2 di 12 R.G. n. 850/2022
Il Giudice di Pace di OR, con sentenza n. 132/2019 depositata il 26.09.2019, ha accolto l'opposizione, dichiarando la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento limitatamente alla partita di ruolo n. 2016/577. La decisione si fonda sulla constatazione che il file trasmesso non recasse estensione p7m, ma solo pdf.
L'agente della riscossione è stato conseguentemente condannato al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dell'opponente.
Avverso tale decisione, l' (già Parte_1 [...]
ha tempestivamente proposto appello, deducendo, da un lato, Parte_2
l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto invalida l'intimazione di pagamento per il solo fatto che l'allegato non fosse in formato p7m, e, dall'altro, la violazione dell'art. 91 c.p.c. nella liquidazione delle spese, nonché l'omessa motivazione sulle eccezioni sollevate in primo grado.
Si è costituito con comparsa del 23.07.2020, chiedendo la CP_1
dichiarazione di inammissibilità dell'appello, per asserita violazione degli artt. 342
e 345 c.p.c., o, in subordine, il suo rigetto, sostenendo che l'appellante abbia sollevato solo in questa sede ulteriori questioni, quali la richiesta di condanna alle spese del primo grado, ed evidenziando il deposito in appello di documenti ulteriori rappresentati da pronunce della Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano e di Benevento.
All'udienza del 25.03.2021, su richiesta concorde delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, il procedimento è stato assegnato ad altro Giudice e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni mediante il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.07.2025; sicché, con ordinanza del 25.07.2025,
Pag. 3 di 12 R.G. n. 850/2022
la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato.
La deduzione secondo cui l' avrebbe introdotto Parte_1
temi non affrontati nel giudizio di primo grado, con particolare riferimento alla disciplina normativa della notificazione a mezzo pec degli atti della riscossione, non merita adesione.
L'argomentazione difensiva dell'appellato appare, infatti, non conforme alla disciplina processuale che governa il giudizio di impugnazione, dal momento che il divieto dei motivi nuovi (art. 345, comma 1, c.p.c.) concerne esclusivamente le ragioni poste a fondamento della domanda originaria.
Va poi aggiunto che le mere difese, volte a contrastare le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, com'è noto, non sono mai precluse in appello, ancorché “nuove”, poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non indistintamente tutte le difese comunque svolte dalle parti (cfr., ex multis, Cass., Sez. VI, 01.10.2018, n. 23796/2018).
Nel caso in esame, è di tutta evidenza che l'appellante non ha introdotto domande o eccezioni nuove in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c., bensì ha riportato e sviluppato mere argomentazioni giuridiche con cui si è limitata a negare e contestare la fondatezza delle pretese avversarie accolte dal Giudice di Pace.
Pag. 4 di 12 R.G. n. 850/2022
Quanto, poi, alla richiesta di condanna alle spese del primo grado di giudizio formulata dall'odierna appellante, quest'ultima non è da considerarsi una domanda nuova, posto che, com'è noto, il regime delle spese ex art. 91 c.p.c. — che è conseguenziale ed accessorio rispetto alla pronuncia sul merito della lite — rientra nei poteri officiosi del Giudice il quale, salvo espressa rinuncia della parte, statuisce sulle spese processuali indipendentemente dalla formulazione di un'apposita domanda.
Stessa sorte, inoltre, merita la censura in ordine all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per violazione dell'obbligo di specificazione, chiarezza e concretezza dei motivi, dal momento che il gravame proposto presenta senz'altro i requisiti di forma e sostanza oggi richiesti dalla legge, indicando in modo preciso le parti della sentenza ritenute errate, rivolgendo specifiche censure all'applicazione delle norme di diritto e formulando una proposta di soluzione alternativa della controversia alla luce dei vizi evidenziati.
Parimenti priva di fondamento è la doglianza dell'appellato in ordine alla produzione, da parte dell' di precedenti Parte_1
giurisprudenziali.
La censura è inconferente, poiché i richiami giurisprudenziali non costituiscono documenti in senso tecnico, non attengono ai fatti oggetto di causa e non introducono elementi probatori nuovi.
Si tratta esclusivamente di arresti interpretativi che la parte ha inteso porre all'attenzione del Tribunale, senza con ciò ampliare il thema decidendum o incidere sul materiale istruttorio.
Ad ogni modo, occorre ricordare che, in virtù del principio iura novit curia,
l'individuazione, la selezione e l'applicazione delle norme giuridiche e il richiamo
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ai pertinenti orientamenti interpretativi non dipendono dall'iniziativa delle parti, né sono condizionate dall'eventuale deposito di pronunce giudiziarie. La produzione di tali precedenti, pertanto, è del tutto ininfluente ai fini della decisione.
Chiariti i profili preliminari, il gravame risulta fondato nel merito, alla luce delle seguenti considerazioni, che rivestono carattere assorbente.
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione sul presupposto che l'atto notificato mediante posta elettronica certificata, recando estensione “pdf” e non “p7m”, non consentisse di verificarne l'integrità, l'immodificabilità e la paternità, sicché la notificazione doveva ritenersi invalida.
L'assunto non può essere condiviso.
La giurisprudenza ha chiarito in modo univoco che, ai fini della validità della notifica telematica, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES”, rispettivamente associate ai formati “p7m” e “pdf”, sono pienamente equipollenti ed egualmente idonee ad assolvere la funzione di certificazione dell'autore e del contenuto dell'atto (v., in particolare, Cass., Sez. Un., 21.04.2018, n. 10266; v. anche Cons. Stato, Sez. V, 4.12.2020, n. 7691).
Non può trovare ingresso neppure la tesi dell'appellato secondo cui l'intimazione sarebbe nulla perché priva di firma digitale o di attestazione di conformità all'originale.
La tesi non persuade in quanto non può seriamente dubitarsi che una cartella o un'intimazione di pagamento (ovvero la scansione dell'originale cartaceo), ancorché priva della firma digitale, costituisca comunque un documento autentico riferibile al soggetto che l'ha formato qualora la sua notificazione sia stata effettuata da un soggetto pubblico (quale è, nel caso di specie, l'agente della riscossione)
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tramite pec proveniente dal suo indirizzo istituzionale (cfr. Cons. St., Sez. III,
18.12.2020, n. 8148).
La provenienza dell'atto dall'indirizzo pec istituzionale dell'Amministrazione, invero, rende inequivoca la sua riconducibilità allo stesso soggetto pubblico mittente.
Né l'appellato ha dedotto elementi idonei a mettere in discussione l'autenticità o la provenienza dell'atto.
In altre parole, in caso di notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo posta elettronica certificata da parte dell'agente della riscossione dal suo indirizzo istituzionale, non è necessaria la sottoscrizione con firma digitale dell'intimazione
(sia essa un file nativo digitale sia essa una copia informatica per immagine), atteso che la riferibilità dell'intimazione all'agente della riscossione non dipende dalla sua sottoscrizione, quanto dal fatto che tale atto sia chiaramente attribuibile all'organo titolare del potere di emetterlo.
Si tratta, dunque, di una presunzione iuris tantum, incombendo sul destinatario che contesti la validità della notificazione, la falsità dell'intimazione o la sua emissione da parte di un soggetto non legittimato, l'onere di fornire la prova contraria.
Né può esigersi l'evocata attestazione di conformità quando l'atto notificato nasce come documento informatico (“nativo digitale”) e, come tale, è stato trasmesso via pec all'appellato, non rinvenendosi, dunque, un originale cartaceo cui parametrare la conformità.
Può soggiungersi, per completezza, che ai sensi dell'art. 22, comma 3, CAD — come modificato dal D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1 — “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa
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efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”. Sicché, in tesi, quandanche esistesse un originale cartaceo (circostanza non emersa nel presente procedimento), non potrebbe comunque negarsi efficacia probatoria alla copia notificata poiché
l'appellato avrebbe dovuto disconoscere espressamente e puntualmente la conformità della copia informatica allegata alla pec all'originale cartaceo in possesso dell'agente della riscossione.
In conclusione, pertanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di cartelle di pagamento — con principio evidentemente estendibile, data l'eadem ratio, alla notifica dell'intimazione di pagamento — “si tratti di invio di copia digitale di originale analogico, ovvero di invio (dell'unico) originale digitale, comunque trasmessi in formato “pdf”, ciò non muta i termini della questione: la cartella allegata al messaggio PEC in formato “pdf” non deve essere né firmata, né se ne deve attestare la conformità all'originale” (così Cass., Sez. VI, 11.11.2022,
n. 33384).
Si osserva, inoltre, che non sussiste alcun dubbio che l'intimazione di pagamento sia stata portata a conoscenza dell'appellato mediante notifica a mezzo pec del
14.01.2019 (come risulta dalla documentazione prodotta dall'appellante), sicché la notifica deve considerarsi perfezionata, trovando comunque applicazione il principio di raggiungimento dello scopo (cfr. art. 156 c.p.c.).
Tale principio, com'è noto, postula che la notifica deve considerarsi perfezionata qualora vi sia la prova che l'atto è giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, indipendentemente da eventuali vizi formali che non abbiano compromesso tale risultato. La funzione della notifica è, infatti, strumentale al principio del
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contraddittorio e alla garanzia della difesa: principi che, nel caso di specie non risultano essere stati pregiudicati in alcun modo.
La natura sostanziale e non processuale dell'intimazione di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina di settore. Il rinvio disposto dal
D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 5, (in tema di notifica della cartella di pagamento) al D.P.R. n. 600/1973, art. 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento e di altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente)
— il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile — comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento e degli atti successivi, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (così Cass. n. 16826/2022; v. anche Cass. n.
6417/2019 e Cass. n. 27561/2018).
Da ultimo, priva di fondamento è anche la doglianza inerente all'irregolarità della notifica dell'intimazione di pagamento perché effettuata da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri, essendo chiaramente evincibile il mittente.
Sul punto, basta richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione
(v. Cass., Sez. Un., n. 15979/2022), con cui è stato osservato che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto.
È evidente poi che, se ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 (richiamato, per le intimazioni di pagamento, dall'art. 50 del medesimo decreto) — che, sul punto, rinvia all'art. 60-ter del D.P.R. n. 600/1973 — la notifica può essere eseguita a
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mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dai pubblici elenchi, nulla è espressamente previsto in merito all'indirizzo pec dell'ente mittente, al quale nessuna disposizione impone, a pena di nullità, che la notificazione provenga da un indirizzo pec risultante dai pubblici registri. Una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è infatti richiesta solo per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente della propria casella di posta, ma non anche del mittente.
Restano assorbiti gli altri motivi di appello.
Alla riforma della sentenza impugnata consegue il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado.
Non essendo state riproposte in questa sede le domande sulle quali il primo giudice non si è espressamente pronunciato, esse devono conseguentemente ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c..
Per tutto quanto illustrato, risulta ampiamente giustificata la condanna di parte appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, nonché al pagamento delle spese prenotate a debito.
Non può disporsi, invece la condanna dell'appellato al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite da quest'ultima sostenute in primo grado, poiché
l'agente della riscossione era difeso da un proprio dipendente e non da un avvocato, non avendo neppure affrontato spese vive (cfr. Cass., n. 11389 del 2011; Cass., n.
2872 del 2007; Cass., n. 12232 del 2003; Cass., n. 7597 del 2001; Cass., n. 6898 del 1998, Cass., n. 9365 del 1997; Cass., n. 8678 del 1993; Cass. 29 novembre 2013
n. 26855).
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Né può farsi applicazione della normativa speciale relativa al processo tributario (v. art. 15, comma 2-sexies, D.lgs. del 31.12.1992, n. 546), trattandosi di una norma speciale relativa a quel determinato processo, ed essendo “evidente che, in materia tributaria, il processo ha una sua autonomia, non solo per specifiche disposizioni normative, ma anche, evidentemente, per la gestione del processo stesso, che, al di là di quello che avviene nel contesto di altri procedimenti, richiede una particolare competenza nella trattazione, sia che ci si trovi in presenza di difesa tecnica, sia che questa difesa, sulla base delle stesse norme procedurali, sia svolta da un funzionario o dipendente all'uopo delegato” (Cass., Sez. VI, 16.01.2023, n. 1027).
Ai fini della liquidazione delle spese vive, che rappresentano qualcosa di diverso dalle spese generali di organizzazione del servizio per la difesa della singola amministrazione, è necessario che le stesse siano indicate in una apposita nota da parte dell'Ente che ne chiede la liquidazione. Nel caso di specie, tuttavia, nessuna nota risulta prodotta in giudizio per le spese ed esborsi relativi al primo grado.
In considerazione dell'esito del processo, rimane comunque fermo, in capo all'appellato, l'obbligo alla restituzione delle eventuali somme già percepite per le spese e competenze del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso Pt_1 Parte_1
la sentenza n. 132/2019 del Giudice di Pace di OR, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da CP_1
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CONDANNA alla rifusione delle spese del secondo grado di CP_1
giudizio, nei confronti dell' (già Controparte_2 [...]
, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali al 15%, Parte_2
IVA e CPA come per legge, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito;
NULLA sulle spese del primo grado, rimanendo comunque fermo, in capo a
[...]
l'obbligo alla restituzione delle eventuali somme già percepite — anche CP_1
indirettamente a mezzo del procuratore distrattario — per le spese e competenze relative a quel giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, in data 16/12/2025.
Il Giudice
RD AP
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RD AP, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. RD AP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 850 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(già , in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Grammatico Pietro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte appellante–
CONTRO
cod. fisc. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
25.05.1983, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti. Di Lorenzo
IO e ST US NC, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti
–parte appellata –
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di OR n. 132/2019
(depositata il 26.09.2019).
Pag. 1 di 12 R.G. n. 850/2022
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24.07.2025.
FATTO ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di OR CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29620189010392019000, emessa da e notificata via posta elettronica certificata in data Parte_2
14.01.2019.
L'opposizione era circoscritta alla partita di ruolo n. 2016/577, riferita alla cartella di pagamento n. 29620160017038731000, originata da sanzioni amministrative elevate dalla Polizia Urbana del Comune di Palermo per violazioni del codice della strada.
L'opponente aveva chiesto l'annullamento parziale dell'atto impugnato, sostenendo che il credito riportato nella cartella presupposta fosse ormai prescritto e che l'intimazione non indicasse in modo idoneo le modalità di calcolo degli interessi. Aveva, altresì, evidenziato irregolarità nella notifica dell'intimazione, osservando come l'atto fosse stato trasmesso via pec in formato pdf anziché p7m e, pertanto, privo delle garanzie di autenticità e integrità proprie della sottoscrizione digitale.
Si era costituita in giudizio l'agente della riscossione, eccependo, in via preliminare, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore e contestando l'ammissibilità dell'opposizione. Nel merito, la società aveva difeso la legittimità del proprio operato, affermando la regolarità della notifica e la piena validità dell'atto impugnato.
Pag. 2 di 12 R.G. n. 850/2022
Il Giudice di Pace di OR, con sentenza n. 132/2019 depositata il 26.09.2019, ha accolto l'opposizione, dichiarando la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento limitatamente alla partita di ruolo n. 2016/577. La decisione si fonda sulla constatazione che il file trasmesso non recasse estensione p7m, ma solo pdf.
L'agente della riscossione è stato conseguentemente condannato al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dell'opponente.
Avverso tale decisione, l' (già Parte_1 [...]
ha tempestivamente proposto appello, deducendo, da un lato, Parte_2
l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto invalida l'intimazione di pagamento per il solo fatto che l'allegato non fosse in formato p7m, e, dall'altro, la violazione dell'art. 91 c.p.c. nella liquidazione delle spese, nonché l'omessa motivazione sulle eccezioni sollevate in primo grado.
Si è costituito con comparsa del 23.07.2020, chiedendo la CP_1
dichiarazione di inammissibilità dell'appello, per asserita violazione degli artt. 342
e 345 c.p.c., o, in subordine, il suo rigetto, sostenendo che l'appellante abbia sollevato solo in questa sede ulteriori questioni, quali la richiesta di condanna alle spese del primo grado, ed evidenziando il deposito in appello di documenti ulteriori rappresentati da pronunce della Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano e di Benevento.
All'udienza del 25.03.2021, su richiesta concorde delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, il procedimento è stato assegnato ad altro Giudice e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni mediante il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.07.2025; sicché, con ordinanza del 25.07.2025,
Pag. 3 di 12 R.G. n. 850/2022
la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato.
La deduzione secondo cui l' avrebbe introdotto Parte_1
temi non affrontati nel giudizio di primo grado, con particolare riferimento alla disciplina normativa della notificazione a mezzo pec degli atti della riscossione, non merita adesione.
L'argomentazione difensiva dell'appellato appare, infatti, non conforme alla disciplina processuale che governa il giudizio di impugnazione, dal momento che il divieto dei motivi nuovi (art. 345, comma 1, c.p.c.) concerne esclusivamente le ragioni poste a fondamento della domanda originaria.
Va poi aggiunto che le mere difese, volte a contrastare le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, com'è noto, non sono mai precluse in appello, ancorché “nuove”, poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non indistintamente tutte le difese comunque svolte dalle parti (cfr., ex multis, Cass., Sez. VI, 01.10.2018, n. 23796/2018).
Nel caso in esame, è di tutta evidenza che l'appellante non ha introdotto domande o eccezioni nuove in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c., bensì ha riportato e sviluppato mere argomentazioni giuridiche con cui si è limitata a negare e contestare la fondatezza delle pretese avversarie accolte dal Giudice di Pace.
Pag. 4 di 12 R.G. n. 850/2022
Quanto, poi, alla richiesta di condanna alle spese del primo grado di giudizio formulata dall'odierna appellante, quest'ultima non è da considerarsi una domanda nuova, posto che, com'è noto, il regime delle spese ex art. 91 c.p.c. — che è conseguenziale ed accessorio rispetto alla pronuncia sul merito della lite — rientra nei poteri officiosi del Giudice il quale, salvo espressa rinuncia della parte, statuisce sulle spese processuali indipendentemente dalla formulazione di un'apposita domanda.
Stessa sorte, inoltre, merita la censura in ordine all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per violazione dell'obbligo di specificazione, chiarezza e concretezza dei motivi, dal momento che il gravame proposto presenta senz'altro i requisiti di forma e sostanza oggi richiesti dalla legge, indicando in modo preciso le parti della sentenza ritenute errate, rivolgendo specifiche censure all'applicazione delle norme di diritto e formulando una proposta di soluzione alternativa della controversia alla luce dei vizi evidenziati.
Parimenti priva di fondamento è la doglianza dell'appellato in ordine alla produzione, da parte dell' di precedenti Parte_1
giurisprudenziali.
La censura è inconferente, poiché i richiami giurisprudenziali non costituiscono documenti in senso tecnico, non attengono ai fatti oggetto di causa e non introducono elementi probatori nuovi.
Si tratta esclusivamente di arresti interpretativi che la parte ha inteso porre all'attenzione del Tribunale, senza con ciò ampliare il thema decidendum o incidere sul materiale istruttorio.
Ad ogni modo, occorre ricordare che, in virtù del principio iura novit curia,
l'individuazione, la selezione e l'applicazione delle norme giuridiche e il richiamo
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ai pertinenti orientamenti interpretativi non dipendono dall'iniziativa delle parti, né sono condizionate dall'eventuale deposito di pronunce giudiziarie. La produzione di tali precedenti, pertanto, è del tutto ininfluente ai fini della decisione.
Chiariti i profili preliminari, il gravame risulta fondato nel merito, alla luce delle seguenti considerazioni, che rivestono carattere assorbente.
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione sul presupposto che l'atto notificato mediante posta elettronica certificata, recando estensione “pdf” e non “p7m”, non consentisse di verificarne l'integrità, l'immodificabilità e la paternità, sicché la notificazione doveva ritenersi invalida.
L'assunto non può essere condiviso.
La giurisprudenza ha chiarito in modo univoco che, ai fini della validità della notifica telematica, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES”, rispettivamente associate ai formati “p7m” e “pdf”, sono pienamente equipollenti ed egualmente idonee ad assolvere la funzione di certificazione dell'autore e del contenuto dell'atto (v., in particolare, Cass., Sez. Un., 21.04.2018, n. 10266; v. anche Cons. Stato, Sez. V, 4.12.2020, n. 7691).
Non può trovare ingresso neppure la tesi dell'appellato secondo cui l'intimazione sarebbe nulla perché priva di firma digitale o di attestazione di conformità all'originale.
La tesi non persuade in quanto non può seriamente dubitarsi che una cartella o un'intimazione di pagamento (ovvero la scansione dell'originale cartaceo), ancorché priva della firma digitale, costituisca comunque un documento autentico riferibile al soggetto che l'ha formato qualora la sua notificazione sia stata effettuata da un soggetto pubblico (quale è, nel caso di specie, l'agente della riscossione)
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tramite pec proveniente dal suo indirizzo istituzionale (cfr. Cons. St., Sez. III,
18.12.2020, n. 8148).
La provenienza dell'atto dall'indirizzo pec istituzionale dell'Amministrazione, invero, rende inequivoca la sua riconducibilità allo stesso soggetto pubblico mittente.
Né l'appellato ha dedotto elementi idonei a mettere in discussione l'autenticità o la provenienza dell'atto.
In altre parole, in caso di notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo posta elettronica certificata da parte dell'agente della riscossione dal suo indirizzo istituzionale, non è necessaria la sottoscrizione con firma digitale dell'intimazione
(sia essa un file nativo digitale sia essa una copia informatica per immagine), atteso che la riferibilità dell'intimazione all'agente della riscossione non dipende dalla sua sottoscrizione, quanto dal fatto che tale atto sia chiaramente attribuibile all'organo titolare del potere di emetterlo.
Si tratta, dunque, di una presunzione iuris tantum, incombendo sul destinatario che contesti la validità della notificazione, la falsità dell'intimazione o la sua emissione da parte di un soggetto non legittimato, l'onere di fornire la prova contraria.
Né può esigersi l'evocata attestazione di conformità quando l'atto notificato nasce come documento informatico (“nativo digitale”) e, come tale, è stato trasmesso via pec all'appellato, non rinvenendosi, dunque, un originale cartaceo cui parametrare la conformità.
Può soggiungersi, per completezza, che ai sensi dell'art. 22, comma 3, CAD — come modificato dal D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1 — “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa
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efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”. Sicché, in tesi, quandanche esistesse un originale cartaceo (circostanza non emersa nel presente procedimento), non potrebbe comunque negarsi efficacia probatoria alla copia notificata poiché
l'appellato avrebbe dovuto disconoscere espressamente e puntualmente la conformità della copia informatica allegata alla pec all'originale cartaceo in possesso dell'agente della riscossione.
In conclusione, pertanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di cartelle di pagamento — con principio evidentemente estendibile, data l'eadem ratio, alla notifica dell'intimazione di pagamento — “si tratti di invio di copia digitale di originale analogico, ovvero di invio (dell'unico) originale digitale, comunque trasmessi in formato “pdf”, ciò non muta i termini della questione: la cartella allegata al messaggio PEC in formato “pdf” non deve essere né firmata, né se ne deve attestare la conformità all'originale” (così Cass., Sez. VI, 11.11.2022,
n. 33384).
Si osserva, inoltre, che non sussiste alcun dubbio che l'intimazione di pagamento sia stata portata a conoscenza dell'appellato mediante notifica a mezzo pec del
14.01.2019 (come risulta dalla documentazione prodotta dall'appellante), sicché la notifica deve considerarsi perfezionata, trovando comunque applicazione il principio di raggiungimento dello scopo (cfr. art. 156 c.p.c.).
Tale principio, com'è noto, postula che la notifica deve considerarsi perfezionata qualora vi sia la prova che l'atto è giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, indipendentemente da eventuali vizi formali che non abbiano compromesso tale risultato. La funzione della notifica è, infatti, strumentale al principio del
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contraddittorio e alla garanzia della difesa: principi che, nel caso di specie non risultano essere stati pregiudicati in alcun modo.
La natura sostanziale e non processuale dell'intimazione di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina di settore. Il rinvio disposto dal
D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 5, (in tema di notifica della cartella di pagamento) al D.P.R. n. 600/1973, art. 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento e di altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente)
— il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile — comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento e degli atti successivi, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (così Cass. n. 16826/2022; v. anche Cass. n.
6417/2019 e Cass. n. 27561/2018).
Da ultimo, priva di fondamento è anche la doglianza inerente all'irregolarità della notifica dell'intimazione di pagamento perché effettuata da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri, essendo chiaramente evincibile il mittente.
Sul punto, basta richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione
(v. Cass., Sez. Un., n. 15979/2022), con cui è stato osservato che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto.
È evidente poi che, se ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 (richiamato, per le intimazioni di pagamento, dall'art. 50 del medesimo decreto) — che, sul punto, rinvia all'art. 60-ter del D.P.R. n. 600/1973 — la notifica può essere eseguita a
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mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dai pubblici elenchi, nulla è espressamente previsto in merito all'indirizzo pec dell'ente mittente, al quale nessuna disposizione impone, a pena di nullità, che la notificazione provenga da un indirizzo pec risultante dai pubblici registri. Una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è infatti richiesta solo per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente della propria casella di posta, ma non anche del mittente.
Restano assorbiti gli altri motivi di appello.
Alla riforma della sentenza impugnata consegue il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado.
Non essendo state riproposte in questa sede le domande sulle quali il primo giudice non si è espressamente pronunciato, esse devono conseguentemente ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c..
Per tutto quanto illustrato, risulta ampiamente giustificata la condanna di parte appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, nonché al pagamento delle spese prenotate a debito.
Non può disporsi, invece la condanna dell'appellato al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite da quest'ultima sostenute in primo grado, poiché
l'agente della riscossione era difeso da un proprio dipendente e non da un avvocato, non avendo neppure affrontato spese vive (cfr. Cass., n. 11389 del 2011; Cass., n.
2872 del 2007; Cass., n. 12232 del 2003; Cass., n. 7597 del 2001; Cass., n. 6898 del 1998, Cass., n. 9365 del 1997; Cass., n. 8678 del 1993; Cass. 29 novembre 2013
n. 26855).
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Né può farsi applicazione della normativa speciale relativa al processo tributario (v. art. 15, comma 2-sexies, D.lgs. del 31.12.1992, n. 546), trattandosi di una norma speciale relativa a quel determinato processo, ed essendo “evidente che, in materia tributaria, il processo ha una sua autonomia, non solo per specifiche disposizioni normative, ma anche, evidentemente, per la gestione del processo stesso, che, al di là di quello che avviene nel contesto di altri procedimenti, richiede una particolare competenza nella trattazione, sia che ci si trovi in presenza di difesa tecnica, sia che questa difesa, sulla base delle stesse norme procedurali, sia svolta da un funzionario o dipendente all'uopo delegato” (Cass., Sez. VI, 16.01.2023, n. 1027).
Ai fini della liquidazione delle spese vive, che rappresentano qualcosa di diverso dalle spese generali di organizzazione del servizio per la difesa della singola amministrazione, è necessario che le stesse siano indicate in una apposita nota da parte dell'Ente che ne chiede la liquidazione. Nel caso di specie, tuttavia, nessuna nota risulta prodotta in giudizio per le spese ed esborsi relativi al primo grado.
In considerazione dell'esito del processo, rimane comunque fermo, in capo all'appellato, l'obbligo alla restituzione delle eventuali somme già percepite per le spese e competenze del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso Pt_1 Parte_1
la sentenza n. 132/2019 del Giudice di Pace di OR, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da CP_1
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CONDANNA alla rifusione delle spese del secondo grado di CP_1
giudizio, nei confronti dell' (già Controparte_2 [...]
, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali al 15%, Parte_2
IVA e CPA come per legge, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito;
NULLA sulle spese del primo grado, rimanendo comunque fermo, in capo a
[...]
l'obbligo alla restituzione delle eventuali somme già percepite — anche CP_1
indirettamente a mezzo del procuratore distrattario — per le spese e competenze relative a quel giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, in data 16/12/2025.
Il Giudice
RD AP
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RD AP, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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