Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 11/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00191/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00793/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2024, proposto da
APRL Energy one s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Pardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Roma, via Salaria, n. 89;
contro
- Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
- Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
nei confronti
Le Terre di Gio’ soc. agr. a r.l., non costituita in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza avente ad oggetto il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale;
per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla predetta istanza e per la conseguente condanna delle stesse a provvedere;
nonché per la condanna del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al pagamento dell’importo di € 8.219,85, pari al 50% degli oneri istruttori pagati dalla ricorrente a titolo di indennizzo per il mero ritardo ai sensi del combinato disposto degli artt. 2- bis , comma 1- bis , della l. n. 241/1990 e 25, comma 2- ter , del d.lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Danilo Cortellessa e uditi per le parti i difensori l'avv. dello Stato Enrico Giannattasio, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto cd. agri-fotovoltaico di potenza nominale complessiva pari a 36,892 MWp, da realizzarsi nel territorio del Comune di Foggia, ha agito in giudizio, ex art. 117 c.p.a, per chiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato e dell’obbligo delle amministrazioni intimate a provvedere in ordine alla istanza concernente il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), per la condanna delle stesse amministrazioni a provvedere, nonché per la condanna del Ministero dell’ambiente al pagamento dell’importo di € 8.219,85, pari al 50% degli oneri istruttori pagati dalla ricorrente a titolo di indennizzo per il mero ritardo ai sensi del combinato disposto degli artt. 2- bis , comma 1- bis , della l. n. 241/1990 e 25, comma 2- ter , del d.lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale).
Con dichiarazione depositata il 24.1.2025, la ricorrente ha manifestato di voler rinunciare al ricorso con ogni effetto di legge.
All’udienza del 28 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile, pur non potendosi affermare l’estinzione del processo. Infatti, ai sensi dell'art. 84 c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Prevede, inoltre, la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. Nel caso di specie, non risultano integrate le formalità richieste dal citato art. 84 c.p.a., in mancanza della tempestiva notifica dell’atto di rinuncia alle parti costituite. Deve, pertanto, ritenersi preclusa la possibilità di adottare una pronuncia estintiva del giudizio, per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.
Tuttavia, la previsione di cui all'art. 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso e altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa. Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza, una dichiarazione di rinuncia, seppur irrituale, costituisce comunque un qualificato ed univoco argomento di prova circa la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del gravame a norma del comma 4 del richiamato art. 84 c.p.a., posto che tale norma può applicarsi al caso dell'atto di rinuncia irrituale perché non notificato alle controparti ( cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7.4.2023, n. 3631 e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, 28.5.2024, n. 1624). Applicando tali principi anche al caso che qui occupa, può essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso con conseguente possibilità di definizione del giudizio mediante una sentenza dichiarativa dell'improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Per quanto detto, il ricorso va dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite avuto riguardo all’evoluzione processuale della vicenda, nonché alla natura in rito della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Cortellessa | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO