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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 21/07/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1506/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE in persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
resa nella causa civile iscritta al n. 1506/2022 R.G. avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato in [...] il [...] e , nata ad [...] il [...], Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a d.i., dall'avv. Giovanni
Nardo presso il cui studio professionale, in Isernia L.go Padre Giacinto n. 1/G, sono elettivamente domiciliati;
OPPONENTI
CONTRO
e, per essa, la mandataria , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura alle liti del 4.11.2022 del Notaio Persona_1 di Mestre, dall'Avvocato Antonio Christian Faggella Pellegrino elettivamente domiciliata in
Campobasso via Cardarelli n. 23, presso lo studio professionale dell'Avvocato Mauro Luciani;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.9.2022, e Parte_1 Parte_2
spiegavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 365/2022 del 22.7.2022, notificatogli il
3.8.2022, con il quale il Tribunale di Campobasso ingiungeva loro di pagare la somma di euro
41.501,15, quanto al SI. e limitatamente ad euro 36.390,52, quanto alla coobbligata Pt_1 Pt_2
pagina 1 di 10 , oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, in favore di Parte_2 Controparte_1
per il mancato pagamento di quanto dovuto in forza dei contratti di finanziamento sottoscritti il
26.8.2008 e il 12.7.2010, originariamente stipulati con la cedente e pervenuto alla Controparte_3
ricorrente a seguito di una operazione di cartolarizzazione da parte della società Controparte_4
Eccepivano gli opponenti, in particolare, la inesistenza del rapporto contrattuale intercorso con la SI.ra che ha disconosciuto le firme apposte sui contratti di finanziamento oggetto del Parte_2
ricorso monitorio, la prescrizione quinquennale del credito azionato per sorte ed interessi, la prescrizione decennale e la insufficienza probatoria delle risultanze dell'estratto conto.
Si costituiva ritualmente esponendo che la somma di euro 41.510,15 andava Controparte_1
riferita anche alla coobbligata e non limitatamente alla somma ingiunta, Parte_2
l'inammissibilità dell'operato disconoscimento della SI.ra l'infondatezza Parte_2
dell'eccepita prescrizione quinquennale risultando, al contratto, applicabile la sola prescrizione ordinaria, l'infondatezza della prescrizione decennale dovendosi porre il die a quo della prescrizione con riferimento alla data di scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento , quanto al contratto di finanziamento personale, e dall'ultimo movimento, quanto al contratto di apertura della revolving e, infine, la idoneità della documentazione prodotta per sostenere la pretesa creditoria ingiunta.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo della mediazione obbligatoria, dopo l'assegnazione della causa in epigrafe al sottoscritto giudicante,
all'udienza del 17 gennaio 2025 veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va premesso che devono ritenersi acquisiti in causa, perché risultanti documentalmente e non contestati, alcuni elementi di fatto: 1) che con contratti del 26.8.2008 e del 12.7.2010 CP_3
(cfr. doc. n. 3 e n. 8 del fascicolo del monitorio), ha concesso due finanziamenti al , Parte_1
garantiti dalla SI.ra , con l'impegno assunto di restituire la somma di euro 6.984,93, Parte_2
pagina 2 di 10 quanto al finanziamento personale del 26.8.2008, mediante 84 rate mensili di euro 83,15 ciascuna nonché euro 53.520,00, quanto al finanziamento del 12.7.2010, da restituire tramite 120 rate mensili di euro 446,00 ciascuna;
2) che con atto di cessione pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 152/2013 (cfr.
doc. 4 del fascicolo monitorio) cedeva pro soluto tali crediti a e Controparte_3 Controparte_4
quest'ultima, con atto del 30.11.2015 (cfr,. doc. 5 del monitorio), cedeva gli stessi crediti a CP_5
3) che l'opposta allegava l'inadempimento dei debitori nel versamento delle residue rate dei finanziamenti indicando un saldo debitore di euro 36.390,52, quanto al contratto di finanziamento del
12.7.2010 ed euro 5.119,63, quanto al contratto di finanziamento del 26.8.2008 (cfr. estratto conto doc.
8 e doc. 10 del monitorio);
Premesso che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (Cass. n. 3984 del 18.03.2003; Cass. Sez. Unite n. 7447 del 07.07.1993), con riferimento al riparto dell'onere probatorio in materia di inadempimento di una obbligazione, si osserva che il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., cass. civ., sez. un., n.
13533/2001).
Ciò premesso, mentre parte opposta ha ampiamente assolto l'onere probatorio su di essa gravante,
essendo fondato il decreto ingiuntivo su fatti circostanziati, accompagnati per di più da documentazione probante il credito vantato (cfr. fascicolo della fase monitoria), parte opponente non ha contestato in maniera specifica i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria, provocando così l'effetto che detti fatti devono ritenersi ammessi ex art. 115 c.p.c.. Parte opponente, difatti, avendo genericamente dedotto alcune censure in merito ai contratti di finanziamento (mancata sottoscrizione del contratto da pagina 3 di 10 parte della SI.ra e prescrizione del credito), ha assunto una posizione processuale Pt_2
incompatibile con la negazione dell'esistenza del rapporto contrattuale fatto valere in via monitoria dall'opposta.
Parte opposta, dunque, ha fornito sufficiente prova del credito azionato, prova, peraltro, accompagnata da dettagliati estratti conto (cfr. doc. 7 e 9 del fascicolo monitorio) dai quali è possibile ricavare il saldo delle rate ancora dovute (estratto conto mai oggetto di contestazione e che, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria, può senz'altro costituire prova del credito anche nel giudizio di opposizione). Parte opponente, invece, nulla ha dimostrato circa l'avvenuto adempimento dell'obbligazione assunta risultando, pertanto, del tutto infondato l'ultimo motivo di opposizione sull'asserita insufficienza probatoria delle risultanze dell'estratto conto.
Infatti, dall'art. 1832 c.c. si desume che la mancata tempestiva comunicazione dell'opposizione all'estratto conto determina la irretrattabilità del saldo riportato tuttavia ciò è vero solo se la banca o altro intermediario prova di aver inviato l'estratto conto al correntista. Pertanto, in mancanza di prova della ricezione degli estratti conti, spetta all'istituto di credito fornire le giustificazioni alle operazioni contestate dal correntista in giudizio (cfr. Cass. n. 17679/2009). La banca o altro intermediario peraltro sono chiamati a provare i movimenti di conto specificamente contestati non potendo altrimenti richiedersi la giustificazione di tutti i movimenti di conto (cfr. Cass. n. 10860/2011).
Parte opponente, oltre una generica contestazione, non ha dedotto nel proprio atto di opposizione specifiche censure contabili. Ne deriva che l'importo del credito riportato nei documenti allegati da parte opposta deve intendersi definitivamente accertato e provato.
E' stata eccepita la prescrizione del credito vantato sul presupposto che sarebbe decorso il termine decennale dalla data della seconda rata scaduta e non pagata rispettivamente per i due contratti dal
20.9.2011 e dall'1.8.2012.
La questione è infondata.
pagina 4 di 10 Al contratto di finanziamento, al pari del mutuo bancario, quale contratto di durata, è connaturata la restituzione sulla base di piani di ammortamento che consentano alla banca mutuante un adeguato guadagno tramite la periodica percezione degli interessi corrispettivi. Ma l'obbligazione principale rimane sempre quella di restituzione dell'unico capitale mutuato, e degli interessi al tasso pattuito quali frutti civili di questo per cui, la previsione di un piano di pagamento di lunga durata, non vale a dare luogo a più distinte obbligazioni, ma costituisce solo una modalità di adempimento della medesima obbligazione originaria. Pertanto, la prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento che, nella specie, pur a non voler considerare la racc. a.r. del 2015 inviata al SI. Pt_1
considerato il numero di rate previste per il contratto di finanziamento del 12.7.2010 (120 rate) e considerato il numero di rate per il contratto di finanziamento del 26.8.2008 (84 rate), per il primo la prescrizione è cominciata a decorrere dall'anno 2020 e per il secondo dall'anno 2015.
Ebbene, il decorso della prescrizione è stato utilmente interrotto per entrambi i rapporti con la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 28.7.2022 (cfr. Cass., 6 febbraio 2004 n. 2301; Cass., 30 agosto
2011 n.17798; Trib. Trieste, 20/03/2018).
Stesso discorso vale per l'eccepita prescrizione quinquennale del credito azionato per sorte ed interessi dovendosi ritenere condivisibile la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'opposta: “la
prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 4, c.c., opera con riguardo ai debiti che
devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla
previsione della citata norma l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici;
la
prescrizione quinquennale non si applica, quindi, ai ratei di mutuo o di finanziamento ed ai relativi
interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche dovute ad un'unica causa continuativa, bensì degli
adempimenti parziali e frazionati nel corso del tempo dell'unico debito derivante dal medesimo
contratto e caratterizzati da un'unica causa debendi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12707/2002, Id. n.
802/1999, n. 1110/1994, n. 25047/2009, n. 2086/2008, n. 26161/2006). Quanto appena precisato vale,
giova ribadire, anche con riferimento agli interessi (sia corrispettivi che moratori) maturati sulle rate pagina 5 di 10 insolute inerenti alla sorte capitale, atteso che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico
debito nascente da un mutuo o da un contratto di finanziamento (quale a, per l'appunto, quello oggetto
di giudizio) non ne determina frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento
agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo,
od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica
imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c.
sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e
indipendenti (cfr. Cass. n. 18951/2013)”. Nel caso che ci occupa, essendo stata validamente interrotta la prescrizione decennale, anche quest'ultima censura non può trovare accoglimento.
Quanto al disconoscimento della SI.ra della firma apposta sui due contratti di Parte_2
finanziamento, sia il contratto del 26.8.2008 e sia quello del 12.7.2010, le cui firme sono state apposte contestualmente sia dal SI. e sia dalla moglie SI.ra riportano specifici dati personali di Pt_1 Pt_2
entrambi (residenza, codice fiscale, numero telefono, estremi documento, busta paga della SI.ra
. Trattasi di documenti che costituiscono circostanza univoca per ritenere che la SI.ra Pt_2 Pt_2
non potesse non essere a conoscenza dei contratti di finanziamento a favore del marito e dalla stessa sottoscritti in qualità di garante. Non vi è dubbio che la produzione di detti documenti era necessaria per concludere una operazione economicamente rilevante, e nella specie per ottenere un finanziamento.
La stessa contestualità delle firme apposte dal debitore principale e dalla coobbligata, il loro rapporto di coniugio e la busta paga della SI.ra consegnata all'istituto finanziatore (cfr. doc. 20 della Pt_2
memoria di parte opposta), già fanno apparire estremamente improbabile quanto scritto nell'atto di opposizione, ossia “l' inesistenza del rapporto contrattuale intercorso con la SI.ra
[...]
”, con apocrifia delle sottoscrizioni da lei apposte in calce ad entrambi i contratti. Parte_2
Peraltro, si osserva che la SI.ra che solo in occasione dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha Pt_2
disconosciuto la propria sottoscrizione, non ha mai contestato l'erogazione dei finanziamenti e l'esecuzione dei contratti medesimi e, inoltre, l'operato disconoscimento non appare coerente con la pagina 6 di 10 linea difensiva dalla stessa adottata, avendo proposto eccezioni relative al merito del rapporto di credito
(prescrizione e inidoneità dei documenti prodotti ai fini della prova del credito ingiunto), eccezioni che non avrebbe avuto interesse a sollevare se l'obbligazione non fosse a lei riferibile. Il disconoscimento della propria sottoscrizione doveva avvenire in modo formale ed inequivoco e non frammista ad altre difese, come in effetti è avvenuto nella fattispecie dove le contestazioni relative anche al merito contenute nell'atto di opposizione, debbono intendersi riferibili anche alla SInora la quale tra Pt_2
l'altro deduce di non aver mai ricevuto le lettere datate 30.11.2015 ai fini di avvalorare la tesi dell'intervenuta prescrizione.
Il disconoscimento così come dalla stessa operato appare pertanto del tutto inammissibile, apparendo,
altresì, inverosimile che le firme della SI.ra possano essere state apposte “da altro soggetto”, Pt_2
quando, considerata la contestualità delle sottoscrizioni del debitore principale e del garante, il SI.
nulla ha dedotto per rafforzare la tesi della estraneità della moglie all'obbligazione dedotta in Pt_1
giudizio.
Risulta agli atti che gli opponenti istanti hanno provveduto al pagamento di alcune rate dei finanziamenti, dando ulteriore prova del riconoscimento delle obbligazioni derivanti dai rapporti contrattuali, non condividendo questo Tribunale la tesi degli opponenti secondo cui i pagamenti dei ratei furono eseguiti dal solo , atteso che il rimborso delle rate avveniva a mezzo addebito diretto Pt_1
sul conto corrente n. 10774 della del quale non si conosce il nominativo Controparte_6
dell'intestatario o dei cointestatari.
Ebbene, in tema di disconoscimento di scrittura privata, la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto una scrittura non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerla, sicché la controparte, a seguito dell'avvenuto disconoscimento, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione (cfr. Cass. n. 10849/2012).
La circostanza che gli opponenti non hanno contestato l'avvenuta esecuzione parziale dei contratti di finanziamento per cui è causa va interpretata alla stregua di un tacito riconoscimento stragiudiziale pagina 7 di 10 delle medesime sottoscrizioni, con conseguente impossibilità di un disconoscimento giudiziale ex art. 214 c.p.c. (cfr. Cass. n. 22460/2017: "il riconoscimento della scrittura privata può essere anche
implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede
la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o
tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria
stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio
del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente,
compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta
nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla
revoca della confessione").
In mancanza di specifiche contestazioni sulla suindicata condotta e rimasto indimostrato l'asserito pagamento del solo dei ratei dei finanziamenti, tale condotta è idonea a costituire tacito Pt_1
riconoscimento stragiudiziale della medesima scrittura privata della coobbligata, con conseguente effetto preclusivo rispetto all'ammissione del disconoscimento giudiziale previsto dagli artt.li 214 e 215
c.p.c.
Provata, per le ragioni sopra esposte, l'esistenza del debito principale va ritenuta esistente anche l'obbligazione accessoria di garanzia della SI.ra . Parte_2
Come è noto, l'assunzione di garanzia personale non richiede l'impiego di forme solenni ma solo la natura inequivoca ed oggettiva della manifestazione di volontà di obbligarsi al pagamento del debito altrui, tanto che anche la semplice sottoscrizione del contratto di mutuo e/o finanziamento da erogare a favore di altri, pur in assenza di ulteriori dichiarazioni, è stata ritenuta sufficiente a far sorgere la garanzia (in tal senso Cass. civ. n. 3429/2002). Nella specie, il contestuale intervento della coobbligata alla stipula del contratto di finanziamento e la sottoscrizione delle relative clausole, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., con le quali la SI.ra si assumeva la responsabilità nel pagamento della Pt_2
pagina 8 di 10 somma indicata nei contratti di finanziamenti, è univocamente indicativa della volontà della stessa di voler garantire personalmente il pagamento del debito contratto dal marito . Parte_1
Provata, in virtù della copiosa documentazione depositata già in occasione della richiesta del decreto ingiuntivo, l'esistenza del debito principale e provata documentalmente la relativa garanzia della coobbligata, era onere della SI.ra dimostrare l'eventuale estinzione del debito principale, onere Pt_2
che nel presente giudizio non è stato assolto.
Alla luce delle superiori considerazioni, accertato che non sono state sollevate contestazioni sui costi del finanziamento e sul debito residuo e, infine, accertato che dai documenti contrattuali la SI.ra si è obbligata al pagamento del debito nella sua interezza, il decreto ingiuntivo va Parte_2
revocato e gli opponenti condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 41.510,15
oltre interessi di mora al tasso legale dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo effettivo.
Le spese di lite, in considerazione del rigetto totale dei motivi di opposizione, vanno poste interamente a carico degli opponenti in solido.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.365/2022 proposta da e Parte_1 [...]
nei riguardi di e, per essa, così Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
provvede:
- rigetta l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 365/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso il
22.7.2022 e, per l'effetto, condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 41.510,15 oltre interessi di mora al tasso legale dalla Controparte_1
data del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo effettivo;
condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che determina in complessivi euro pagina 9 di 10 6.100,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge nonchè euro 286,00 per esborsi della fase monitoria.
Così deciso in Campobasso, il 18 luglio 2025.
Il Giudice Onorario
- Michele Dentale -
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE in persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
resa nella causa civile iscritta al n. 1506/2022 R.G. avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato in [...] il [...] e , nata ad [...] il [...], Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a d.i., dall'avv. Giovanni
Nardo presso il cui studio professionale, in Isernia L.go Padre Giacinto n. 1/G, sono elettivamente domiciliati;
OPPONENTI
CONTRO
e, per essa, la mandataria , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura alle liti del 4.11.2022 del Notaio Persona_1 di Mestre, dall'Avvocato Antonio Christian Faggella Pellegrino elettivamente domiciliata in
Campobasso via Cardarelli n. 23, presso lo studio professionale dell'Avvocato Mauro Luciani;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.9.2022, e Parte_1 Parte_2
spiegavano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 365/2022 del 22.7.2022, notificatogli il
3.8.2022, con il quale il Tribunale di Campobasso ingiungeva loro di pagare la somma di euro
41.501,15, quanto al SI. e limitatamente ad euro 36.390,52, quanto alla coobbligata Pt_1 Pt_2
pagina 1 di 10 , oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, in favore di Parte_2 Controparte_1
per il mancato pagamento di quanto dovuto in forza dei contratti di finanziamento sottoscritti il
26.8.2008 e il 12.7.2010, originariamente stipulati con la cedente e pervenuto alla Controparte_3
ricorrente a seguito di una operazione di cartolarizzazione da parte della società Controparte_4
Eccepivano gli opponenti, in particolare, la inesistenza del rapporto contrattuale intercorso con la SI.ra che ha disconosciuto le firme apposte sui contratti di finanziamento oggetto del Parte_2
ricorso monitorio, la prescrizione quinquennale del credito azionato per sorte ed interessi, la prescrizione decennale e la insufficienza probatoria delle risultanze dell'estratto conto.
Si costituiva ritualmente esponendo che la somma di euro 41.510,15 andava Controparte_1
riferita anche alla coobbligata e non limitatamente alla somma ingiunta, Parte_2
l'inammissibilità dell'operato disconoscimento della SI.ra l'infondatezza Parte_2
dell'eccepita prescrizione quinquennale risultando, al contratto, applicabile la sola prescrizione ordinaria, l'infondatezza della prescrizione decennale dovendosi porre il die a quo della prescrizione con riferimento alla data di scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento , quanto al contratto di finanziamento personale, e dall'ultimo movimento, quanto al contratto di apertura della revolving e, infine, la idoneità della documentazione prodotta per sostenere la pretesa creditoria ingiunta.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo della mediazione obbligatoria, dopo l'assegnazione della causa in epigrafe al sottoscritto giudicante,
all'udienza del 17 gennaio 2025 veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va premesso che devono ritenersi acquisiti in causa, perché risultanti documentalmente e non contestati, alcuni elementi di fatto: 1) che con contratti del 26.8.2008 e del 12.7.2010 CP_3
(cfr. doc. n. 3 e n. 8 del fascicolo del monitorio), ha concesso due finanziamenti al , Parte_1
garantiti dalla SI.ra , con l'impegno assunto di restituire la somma di euro 6.984,93, Parte_2
pagina 2 di 10 quanto al finanziamento personale del 26.8.2008, mediante 84 rate mensili di euro 83,15 ciascuna nonché euro 53.520,00, quanto al finanziamento del 12.7.2010, da restituire tramite 120 rate mensili di euro 446,00 ciascuna;
2) che con atto di cessione pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 152/2013 (cfr.
doc. 4 del fascicolo monitorio) cedeva pro soluto tali crediti a e Controparte_3 Controparte_4
quest'ultima, con atto del 30.11.2015 (cfr,. doc. 5 del monitorio), cedeva gli stessi crediti a CP_5
3) che l'opposta allegava l'inadempimento dei debitori nel versamento delle residue rate dei finanziamenti indicando un saldo debitore di euro 36.390,52, quanto al contratto di finanziamento del
12.7.2010 ed euro 5.119,63, quanto al contratto di finanziamento del 26.8.2008 (cfr. estratto conto doc.
8 e doc. 10 del monitorio);
Premesso che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (Cass. n. 3984 del 18.03.2003; Cass. Sez. Unite n. 7447 del 07.07.1993), con riferimento al riparto dell'onere probatorio in materia di inadempimento di una obbligazione, si osserva che il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., cass. civ., sez. un., n.
13533/2001).
Ciò premesso, mentre parte opposta ha ampiamente assolto l'onere probatorio su di essa gravante,
essendo fondato il decreto ingiuntivo su fatti circostanziati, accompagnati per di più da documentazione probante il credito vantato (cfr. fascicolo della fase monitoria), parte opponente non ha contestato in maniera specifica i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria, provocando così l'effetto che detti fatti devono ritenersi ammessi ex art. 115 c.p.c.. Parte opponente, difatti, avendo genericamente dedotto alcune censure in merito ai contratti di finanziamento (mancata sottoscrizione del contratto da pagina 3 di 10 parte della SI.ra e prescrizione del credito), ha assunto una posizione processuale Pt_2
incompatibile con la negazione dell'esistenza del rapporto contrattuale fatto valere in via monitoria dall'opposta.
Parte opposta, dunque, ha fornito sufficiente prova del credito azionato, prova, peraltro, accompagnata da dettagliati estratti conto (cfr. doc. 7 e 9 del fascicolo monitorio) dai quali è possibile ricavare il saldo delle rate ancora dovute (estratto conto mai oggetto di contestazione e che, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria, può senz'altro costituire prova del credito anche nel giudizio di opposizione). Parte opponente, invece, nulla ha dimostrato circa l'avvenuto adempimento dell'obbligazione assunta risultando, pertanto, del tutto infondato l'ultimo motivo di opposizione sull'asserita insufficienza probatoria delle risultanze dell'estratto conto.
Infatti, dall'art. 1832 c.c. si desume che la mancata tempestiva comunicazione dell'opposizione all'estratto conto determina la irretrattabilità del saldo riportato tuttavia ciò è vero solo se la banca o altro intermediario prova di aver inviato l'estratto conto al correntista. Pertanto, in mancanza di prova della ricezione degli estratti conti, spetta all'istituto di credito fornire le giustificazioni alle operazioni contestate dal correntista in giudizio (cfr. Cass. n. 17679/2009). La banca o altro intermediario peraltro sono chiamati a provare i movimenti di conto specificamente contestati non potendo altrimenti richiedersi la giustificazione di tutti i movimenti di conto (cfr. Cass. n. 10860/2011).
Parte opponente, oltre una generica contestazione, non ha dedotto nel proprio atto di opposizione specifiche censure contabili. Ne deriva che l'importo del credito riportato nei documenti allegati da parte opposta deve intendersi definitivamente accertato e provato.
E' stata eccepita la prescrizione del credito vantato sul presupposto che sarebbe decorso il termine decennale dalla data della seconda rata scaduta e non pagata rispettivamente per i due contratti dal
20.9.2011 e dall'1.8.2012.
La questione è infondata.
pagina 4 di 10 Al contratto di finanziamento, al pari del mutuo bancario, quale contratto di durata, è connaturata la restituzione sulla base di piani di ammortamento che consentano alla banca mutuante un adeguato guadagno tramite la periodica percezione degli interessi corrispettivi. Ma l'obbligazione principale rimane sempre quella di restituzione dell'unico capitale mutuato, e degli interessi al tasso pattuito quali frutti civili di questo per cui, la previsione di un piano di pagamento di lunga durata, non vale a dare luogo a più distinte obbligazioni, ma costituisce solo una modalità di adempimento della medesima obbligazione originaria. Pertanto, la prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento che, nella specie, pur a non voler considerare la racc. a.r. del 2015 inviata al SI. Pt_1
considerato il numero di rate previste per il contratto di finanziamento del 12.7.2010 (120 rate) e considerato il numero di rate per il contratto di finanziamento del 26.8.2008 (84 rate), per il primo la prescrizione è cominciata a decorrere dall'anno 2020 e per il secondo dall'anno 2015.
Ebbene, il decorso della prescrizione è stato utilmente interrotto per entrambi i rapporti con la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 28.7.2022 (cfr. Cass., 6 febbraio 2004 n. 2301; Cass., 30 agosto
2011 n.17798; Trib. Trieste, 20/03/2018).
Stesso discorso vale per l'eccepita prescrizione quinquennale del credito azionato per sorte ed interessi dovendosi ritenere condivisibile la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'opposta: “la
prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 4, c.c., opera con riguardo ai debiti che
devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla
previsione della citata norma l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici;
la
prescrizione quinquennale non si applica, quindi, ai ratei di mutuo o di finanziamento ed ai relativi
interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche dovute ad un'unica causa continuativa, bensì degli
adempimenti parziali e frazionati nel corso del tempo dell'unico debito derivante dal medesimo
contratto e caratterizzati da un'unica causa debendi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12707/2002, Id. n.
802/1999, n. 1110/1994, n. 25047/2009, n. 2086/2008, n. 26161/2006). Quanto appena precisato vale,
giova ribadire, anche con riferimento agli interessi (sia corrispettivi che moratori) maturati sulle rate pagina 5 di 10 insolute inerenti alla sorte capitale, atteso che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico
debito nascente da un mutuo o da un contratto di finanziamento (quale a, per l'appunto, quello oggetto
di giudizio) non ne determina frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento
agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo,
od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica
imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c.
sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e
indipendenti (cfr. Cass. n. 18951/2013)”. Nel caso che ci occupa, essendo stata validamente interrotta la prescrizione decennale, anche quest'ultima censura non può trovare accoglimento.
Quanto al disconoscimento della SI.ra della firma apposta sui due contratti di Parte_2
finanziamento, sia il contratto del 26.8.2008 e sia quello del 12.7.2010, le cui firme sono state apposte contestualmente sia dal SI. e sia dalla moglie SI.ra riportano specifici dati personali di Pt_1 Pt_2
entrambi (residenza, codice fiscale, numero telefono, estremi documento, busta paga della SI.ra
. Trattasi di documenti che costituiscono circostanza univoca per ritenere che la SI.ra Pt_2 Pt_2
non potesse non essere a conoscenza dei contratti di finanziamento a favore del marito e dalla stessa sottoscritti in qualità di garante. Non vi è dubbio che la produzione di detti documenti era necessaria per concludere una operazione economicamente rilevante, e nella specie per ottenere un finanziamento.
La stessa contestualità delle firme apposte dal debitore principale e dalla coobbligata, il loro rapporto di coniugio e la busta paga della SI.ra consegnata all'istituto finanziatore (cfr. doc. 20 della Pt_2
memoria di parte opposta), già fanno apparire estremamente improbabile quanto scritto nell'atto di opposizione, ossia “l' inesistenza del rapporto contrattuale intercorso con la SI.ra
[...]
”, con apocrifia delle sottoscrizioni da lei apposte in calce ad entrambi i contratti. Parte_2
Peraltro, si osserva che la SI.ra che solo in occasione dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha Pt_2
disconosciuto la propria sottoscrizione, non ha mai contestato l'erogazione dei finanziamenti e l'esecuzione dei contratti medesimi e, inoltre, l'operato disconoscimento non appare coerente con la pagina 6 di 10 linea difensiva dalla stessa adottata, avendo proposto eccezioni relative al merito del rapporto di credito
(prescrizione e inidoneità dei documenti prodotti ai fini della prova del credito ingiunto), eccezioni che non avrebbe avuto interesse a sollevare se l'obbligazione non fosse a lei riferibile. Il disconoscimento della propria sottoscrizione doveva avvenire in modo formale ed inequivoco e non frammista ad altre difese, come in effetti è avvenuto nella fattispecie dove le contestazioni relative anche al merito contenute nell'atto di opposizione, debbono intendersi riferibili anche alla SInora la quale tra Pt_2
l'altro deduce di non aver mai ricevuto le lettere datate 30.11.2015 ai fini di avvalorare la tesi dell'intervenuta prescrizione.
Il disconoscimento così come dalla stessa operato appare pertanto del tutto inammissibile, apparendo,
altresì, inverosimile che le firme della SI.ra possano essere state apposte “da altro soggetto”, Pt_2
quando, considerata la contestualità delle sottoscrizioni del debitore principale e del garante, il SI.
nulla ha dedotto per rafforzare la tesi della estraneità della moglie all'obbligazione dedotta in Pt_1
giudizio.
Risulta agli atti che gli opponenti istanti hanno provveduto al pagamento di alcune rate dei finanziamenti, dando ulteriore prova del riconoscimento delle obbligazioni derivanti dai rapporti contrattuali, non condividendo questo Tribunale la tesi degli opponenti secondo cui i pagamenti dei ratei furono eseguiti dal solo , atteso che il rimborso delle rate avveniva a mezzo addebito diretto Pt_1
sul conto corrente n. 10774 della del quale non si conosce il nominativo Controparte_6
dell'intestatario o dei cointestatari.
Ebbene, in tema di disconoscimento di scrittura privata, la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto una scrittura non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerla, sicché la controparte, a seguito dell'avvenuto disconoscimento, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione (cfr. Cass. n. 10849/2012).
La circostanza che gli opponenti non hanno contestato l'avvenuta esecuzione parziale dei contratti di finanziamento per cui è causa va interpretata alla stregua di un tacito riconoscimento stragiudiziale pagina 7 di 10 delle medesime sottoscrizioni, con conseguente impossibilità di un disconoscimento giudiziale ex art. 214 c.p.c. (cfr. Cass. n. 22460/2017: "il riconoscimento della scrittura privata può essere anche
implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede
la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o
tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria
stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio
del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente,
compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta
nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla
revoca della confessione").
In mancanza di specifiche contestazioni sulla suindicata condotta e rimasto indimostrato l'asserito pagamento del solo dei ratei dei finanziamenti, tale condotta è idonea a costituire tacito Pt_1
riconoscimento stragiudiziale della medesima scrittura privata della coobbligata, con conseguente effetto preclusivo rispetto all'ammissione del disconoscimento giudiziale previsto dagli artt.li 214 e 215
c.p.c.
Provata, per le ragioni sopra esposte, l'esistenza del debito principale va ritenuta esistente anche l'obbligazione accessoria di garanzia della SI.ra . Parte_2
Come è noto, l'assunzione di garanzia personale non richiede l'impiego di forme solenni ma solo la natura inequivoca ed oggettiva della manifestazione di volontà di obbligarsi al pagamento del debito altrui, tanto che anche la semplice sottoscrizione del contratto di mutuo e/o finanziamento da erogare a favore di altri, pur in assenza di ulteriori dichiarazioni, è stata ritenuta sufficiente a far sorgere la garanzia (in tal senso Cass. civ. n. 3429/2002). Nella specie, il contestuale intervento della coobbligata alla stipula del contratto di finanziamento e la sottoscrizione delle relative clausole, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., con le quali la SI.ra si assumeva la responsabilità nel pagamento della Pt_2
pagina 8 di 10 somma indicata nei contratti di finanziamenti, è univocamente indicativa della volontà della stessa di voler garantire personalmente il pagamento del debito contratto dal marito . Parte_1
Provata, in virtù della copiosa documentazione depositata già in occasione della richiesta del decreto ingiuntivo, l'esistenza del debito principale e provata documentalmente la relativa garanzia della coobbligata, era onere della SI.ra dimostrare l'eventuale estinzione del debito principale, onere Pt_2
che nel presente giudizio non è stato assolto.
Alla luce delle superiori considerazioni, accertato che non sono state sollevate contestazioni sui costi del finanziamento e sul debito residuo e, infine, accertato che dai documenti contrattuali la SI.ra si è obbligata al pagamento del debito nella sua interezza, il decreto ingiuntivo va Parte_2
revocato e gli opponenti condannati, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 41.510,15
oltre interessi di mora al tasso legale dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo effettivo.
Le spese di lite, in considerazione del rigetto totale dei motivi di opposizione, vanno poste interamente a carico degli opponenti in solido.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.365/2022 proposta da e Parte_1 [...]
nei riguardi di e, per essa, così Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
provvede:
- rigetta l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 365/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso il
22.7.2022 e, per l'effetto, condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 41.510,15 oltre interessi di mora al tasso legale dalla Controparte_1
data del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo effettivo;
condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che determina in complessivi euro pagina 9 di 10 6.100,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge nonchè euro 286,00 per esborsi della fase monitoria.
Così deciso in Campobasso, il 18 luglio 2025.
Il Giudice Onorario
- Michele Dentale -
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