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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/03/2024, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 378 dell'anno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 378/2022, introdotta da:
(c.f. ), n. MILANO (MI) il 30/08/1983 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. DI COSTA CARMELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. P. (MI) il 31/05/1974 CP_1 C.F._2 CP_2
Con il patrocinio dell'Avv. BASILEO GIOVANNA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE: FOGLIO TELEMATICO DEL 6.3.2024
PARTE RESISTENTE: FOGLIO TELEMATICO DEL 13.3.2024
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette, per quanto interessa in questa sede, che:
− e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il giorno 4.9.2010 in S. IU LA (doc. 1 ); Pt_1
Pag. 1 − i coniugi si sono separati con decreto di omologa del 7-17.7.2020 di questo Tribunale, emesso a definizione del proc. n. RG 368/20, dopo essere comparsi il 26.5.2020 dinanzi al Presidente;
− le parti, nelle more del procedimento, hanno chiesto l'emissione di sentenza parziale soltanto sullo status e, in accoglimento di tale richiesta, è stato assegnato il termine ex art. 127-ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, limitatamente a tale domanda;
− la causa è stata in trattenuta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127-ter c.p.c. il 14.3.2024, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
− la camera di consiglio si è svolta il 15/03/2024.
2. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio/alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati nel 2020 (cfr. decreto innanzi citato). Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. La causa dev'essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, perché si provveda sulle ulteriori domande.
4. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1. DICHIARA cessati gli effetti civili del matrimonio contratto il 4.9.2010 in S. IU
LA da e;
Parte_1 CP_1
2. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. RIMETTE, come da separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore;
4. SPESE al merito.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 15/03/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 378/2022, introdotta da:
(c.f. ), n. MILANO (MI) il 30/08/1983 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. DI COSTA CARMELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. P. (MI) il 31/05/1974 CP_1 C.F._2 CP_2
Con il patrocinio dell'Avv. BASILEO GIOVANNA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE: FOGLIO TELEMATICO DEL 6.3.2024
PARTE RESISTENTE: FOGLIO TELEMATICO DEL 13.3.2024
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette, per quanto interessa in questa sede, che:
− e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il giorno 4.9.2010 in S. IU LA (doc. 1 ); Pt_1
Pag. 1 − i coniugi si sono separati con decreto di omologa del 7-17.7.2020 di questo Tribunale, emesso a definizione del proc. n. RG 368/20, dopo essere comparsi il 26.5.2020 dinanzi al Presidente;
− le parti, nelle more del procedimento, hanno chiesto l'emissione di sentenza parziale soltanto sullo status e, in accoglimento di tale richiesta, è stato assegnato il termine ex art. 127-ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, limitatamente a tale domanda;
− la causa è stata in trattenuta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127-ter c.p.c. il 14.3.2024, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
− la camera di consiglio si è svolta il 15/03/2024.
2. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio/alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati nel 2020 (cfr. decreto innanzi citato). Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. La causa dev'essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, perché si provveda sulle ulteriori domande.
4. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1. DICHIARA cessati gli effetti civili del matrimonio contratto il 4.9.2010 in S. IU
LA da e;
Parte_1 CP_1
2. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. RIMETTE, come da separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore;
4. SPESE al merito.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 15/03/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 2