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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/08/2025, n. 12021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12021 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * *
Il Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XII CIVILE
Il Giudice designato Dott. GI OT ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 28954 Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, ritenuta in decisione a seguito di precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 25 febbraio 2025, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Parte_1
RO NA e l'avv. Valerio NA e la dott.ssa Isotta De Carli;
APPELLANTE
APPELLATA IN VIA INCDENTALE
E
HD ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv.
Flavio degli Abbati;
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
E
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO appello avverso la sentenza n. 5390/2021, del Giudice di Pace pubblicata in data 04.03.2021
CONCLUSIONI: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La aveva convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Roma Parte_1
l'HD AS.ni S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito del
1 sinistro stradale occorso presso il Porto di Villa San Giovanni (RC) presso Imbaro traghetti l'11.08. 2018.
Aveva dedotto parte attrice che nelle predette circostanze di tempo e di luogo,
[...]
conducente del veicolo Nissan tg FK513ZP di proprietà della CP_2 Parte_1
e assicurata con l'HD AS.ni S.p.A. mentre era fermo, all'imbarco per Messina,
[...] era stato tamponato da che, nel tentativo di cambiare corsia, aveva Controparte_1 effettuato la manovra di retromarcia urtando lievemente il veicolo attoreo. A seguito dell'urto il suddetto aveva subito danni quantificati da preventivo di parte in € 2.715.83.
Si era costituita in giudizio l'HD AS.ni spa, contestando la domanda attorea sia sotto il profilo dell' an che del quantum ritenuta non fondata in fatto e in diritto, mentre il IG.
rimaneva contumace. Controparte_1
Espletata la fase istruttoria con produzioni documentali, il Giudice di Pace, emetteva la sentenza riportata in epigrafe rigettando la domanda e compensando le spese.
La interponeva appello innanzi il Tribunale di Roma chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza e per l'effetto il risarcimento del danno sul presupposto dell'erronea interpretazione del compendio probatorio.
Si costituiva l'HD AS.ni S.p.A. resistendo al gravame e spiegando appello incidentale sulla compensazione delle spese di lite, mentre il IG. rimaneva Controparte_1 contumace.
Acquisito il fascicolo d'ufficio, all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel primo motivo di gravame l'appellante rileva la nullità della testimonianza della IG. terzo trasportato sulla vettura condotta dal responsabile civile Testimone_1 sulla base del disposto normativo ex art. 246 cpc “non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. Le doglianze di parte appellante attengono al valore dirimente di detta testimonianza attribuita dal Gdp per la risoluzione della controversia posta alla sua valutazione, avendo il predetto giudicante precisato quanto segue: “Nel caso in esame viene valorizzata la prova teste della signora la Testimone_1 ricostruzione effettuata da parte attrice è inattendibile, in contrasto con le risultanze processuali, stante anche la prova testimoniale”.
2 1.1. Si osserva in merito che l'incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, ovvero nella prima istanza a questa successiva (se la parte non è presente) detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della stessa (cfr. Cass., SS.UU., n. 9456).
Dall'esame dei verbali di ammissione ed escussione della prova testimoniale (datate
05.02.2020; 08.02.2021) la contestazione de qua non è stata eccepita da parte appellante così come riferito negli atti di parte.
1.2. Sotto diverso profilo in merito alle dichiarazioni della IG.ra deve Tes_1 escludersi la nullità per incapacità a testimoniare considerato il tenore dell'art. 246
c.p.c..
Sul punto controverso è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che nell'interpretazione dell'art 141 cda (risarcimento del terzo trasportato) ha chiarito che in caso di sinistro stradale l'incapacità sussiste solo per il terzo trasportato che abbia riportato danni in conseguenza del medesimo;
se il danno interessa solo il veicolo o il conducente, il passeggero non ha un interesse proprio ed è a tutti gli effetti una valida prova testimoniale ai fini della risoluzione del sinistro stradale (Cass. n. 19121/2019).
Preme precisare per quanto su riferito che né la IG.ra né il IG. , Tes_1 CP_1 conducente del veicolo antagonista abbiano mai formulato istanze di risarcimento per danni materiali al veicolo o lesioni personali conseguenti al sinistro di cui è causa.
Pertanto, si palesa destituite di ogni fondamento l'eccezione formulata.
2. In merito al profilo sulla responsabilità, su cui si incentrano gli altri motivi di appello, si osserva quanto segue.
2.1. Dall'esame del seppur esiguo compendio probatorio emerge chiaramente che l'evento per cui è causa non è oggetto di contestazione tra le parti, sia il teste di parte appellante sia quello di parte appellata confermano che i veicoli di riferimento erano in fila presso l'imbarco traghetti nel giorno e nell'ora del sinistro contestato. Depositato agli atti vi è tra l'altro a riprova di ciò il localizzatore satellitare installato sulla vettura attorea che colloca il medesimo sul luogo dell'evento. Tuttavia, le risultanze probatorie acquisite non appaiono in grado di fornire una prova affidabile del fatto che l'evento si sia verificato con le modalità prospettate dall'attore e soprattutto circa la responsabilità
3 esclusiva del conducente contumace. I testimoni su richiamati riferiscono dinamiche opposte.
Il IG. , rispondendo ai capitoli di prova testimoniale, dichiara che la Testimone_2 vettura di parte attrice veniva tamponata sulla parte anteriore dal IG , CP_1 nell'effettuare una manovra in retromarcia per tentare di cambiare corsia;
di contro, la
IG.ra afferma che la loro vettura era ferma quando veniva urtata da tergo dalla Tes_1 vettura attorea, precisando altresì: “Il sig. era fermo è stato urtato dalla CP_1 vettura Nissan di colore nero”.
Pertanto, questo Giudice ritiene di non condividere il valore dirimente della testimonianza della IG.ra attribuita dal Giudice di prime cure e, alla luce del Tes_1 contesto probatorio, deve riconoscersi altrettanta rilevanza al teste IG.
[...]
, estraneo al sinistro stesso che in sede di escussione. Tes_2
Sotto diverso profilo, relativamente alla censura dell'omessa valutazione della mancata risposta all'interrogatorio formale del IG. (conducente del veicolo Controparte_1 antagonista), va osservato che il giudice può negare qualsiasi valore a tale circostanza, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro. senza che ciò comporti un'automatica fictio confessoria. (cfr. Cass. n. 5240/2006).
2.2. L'attore-appellante è tenuto a provare i fatti posti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c. ovvero che si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente. A fronte di un quadro probatorio che non restituisce evidenze tale prova risulta mancante. Le parti coinvolte non hanno richiesto l'intervento sul posto degli agenti di polizia né si è proceduto alla compilazione del modello CAI e le testimonianze riferiscono dinamiche e responsabilità del tutto divergenti.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, ritiene il giudicante non superata la presunzione di colpa concorrente ex art 2054, c. 2, c.c. e che alla causazione del sinistro, attese le risultanze istruttorie, come sopra esaminate abbiano contribuito entrambi i conducenti.
4 Va, infatti, rammentato che “In caso di scontro tra veicoli, l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2 c.c. è una regola sussidiaria, legittimamente applicabile per ripartire le responsabilità non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni” (cfr. Cass. n. 15376/2022).
2.3. Applicando gli enunciati principi di diritto alle esaminate risultanze istruttorie è, pertanto, possibile attribuire in base alle norme che regolano la circolazione stradale un profilo di imprudenza e inosservanza alla condotta di entrambi i conducenti.
All'attore è addebitabile la violazione dell'art. 141 Cds (velocità), secondo cui “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
non di meno, un profilo di imprudenza ex art 154 Cds
(Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre) è da attribuire al convenuto
. CP_1
Per tali ragioni si ritiene, in applicazione del disposto ex art. 2054, c. 2, Cds che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
3. Passando alla quantificazione dei danni,
Va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua il preventivo di € 2.715,83 prodotto da parte attrice riveste carattere unilaterale, proveniente dalla medesima parte avente un interesse a sovrastimare il danno.
Occorre rilevare che i preventivi e le fatture di riparazione non costituiscono di per sé prova del danno, soprattutto se privi di quietanza o accettazione.
Al contrario, le violazioni, di cui all'articolo 112 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di pace rigetta l'istanza di nomina di un consulente tecnico d'ufficio appaiono del tutto destituite di fondamento. Il principio costituisce omissione quando il giudice ometta di pronunciarsi su una domanda, non su una istanza istruttoria (cfr. Cass. n.
5 13716/2016): il diritto alla prova non comporta il diritto delle parti ad ottenere sempre e comunque l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio; questa ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, mentre le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.
Per tanto ai fini del risarcimento richiesto, in considerazione della lieve entità del sinistro e del preventivo di parte appellata procedendo ad una valutazione equitativa si ritiene di diminuire di circa la metà il già menzionato preventivo e stimare il danno risarcibile nella somma di € 1.500.00, risarcibile al 50% dai convenuti i solido nella misura di € 750,00 all'attualità.
4. Conclusivamente, in riforma della gravata sentenza, la responsabilità nella causazione del sinistro va rideterminata nella misura del 50 % a carico del conducente del veicolo Nissan Navarag. FK531ZP, e nella misura del 50% a carico del conducente del veicolo Hyundai ix35 tg. EH944DZ e per l'effetto, va ricalcolato il danno, in favore di parte appellante, nella misura che appare equa di € 750.00 all'attualità.
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto. Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1
c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente: - a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi
6 legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva. Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
5. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno compensate nella misura del
50% e nel rimanente 50% seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il D.M. n. 55/2014, tenendo conto del risarcimento effettivamente riconosciuto.
L'appello incidentale in materia di liquidazione delle spese giudiziali va respinto all'esito della riforma della sentenza di primo grado, dovendosi peraltro osservare che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle medesime (cfr. Cass. n. 1775/2017).
Relativamente all'appello incidentale, sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228 (“Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”), entrata in vigore in data 1.01.2013 ed applicabile dall'1.02.2013 ai giudizi iscritti in grado di appello dal 31.01.2013.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese in riforma della gravata sentenza così provvede
1. accerta la responsabilità del sinistro occorso in data 11. 08. 2018 e dichiara la responsabilità per cui è causa in via paritaria e concorrente a carico di entrambi i conducenti dei veicoli;
7 2. condanna in solido la HD AS.ni spa e al risarcimento Controparte_1 del danno in favore di che quantifica in via equitativa in € Parte_1
750,00 all'attualità, oltre interessi e lucro cessante come in parte motiva;
3. compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio per la metà e condanna in solido la HD AS.ni spa e al pagamento del Controparte_1 danno in favore di per la rimanente metà, che liquida - per il Parte_1 primo grado di giudizio - in osservanza del D.M n.55/2014 in € 633.00 per compensi ed € 62,50 per esborsi e - per il secondo grado di giudizio - in €
1.278.00 per compensi ed in € 87,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi anticipatari;
4. respinge l'appello incidentale;
5. dichiara che sussistono – in riferimento all'appello incidentale - i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U.
D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17
Lg. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma addì 28/08/2025.
Il giudice
(GI De RO OT)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * *
Il Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XII CIVILE
Il Giudice designato Dott. GI OT ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 28954 Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, ritenuta in decisione a seguito di precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 25 febbraio 2025, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Parte_1
RO NA e l'avv. Valerio NA e la dott.ssa Isotta De Carli;
APPELLANTE
APPELLATA IN VIA INCDENTALE
E
HD ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv.
Flavio degli Abbati;
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
E
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO appello avverso la sentenza n. 5390/2021, del Giudice di Pace pubblicata in data 04.03.2021
CONCLUSIONI: come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La aveva convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Roma Parte_1
l'HD AS.ni S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito del
1 sinistro stradale occorso presso il Porto di Villa San Giovanni (RC) presso Imbaro traghetti l'11.08. 2018.
Aveva dedotto parte attrice che nelle predette circostanze di tempo e di luogo,
[...]
conducente del veicolo Nissan tg FK513ZP di proprietà della CP_2 Parte_1
e assicurata con l'HD AS.ni S.p.A. mentre era fermo, all'imbarco per Messina,
[...] era stato tamponato da che, nel tentativo di cambiare corsia, aveva Controparte_1 effettuato la manovra di retromarcia urtando lievemente il veicolo attoreo. A seguito dell'urto il suddetto aveva subito danni quantificati da preventivo di parte in € 2.715.83.
Si era costituita in giudizio l'HD AS.ni spa, contestando la domanda attorea sia sotto il profilo dell' an che del quantum ritenuta non fondata in fatto e in diritto, mentre il IG.
rimaneva contumace. Controparte_1
Espletata la fase istruttoria con produzioni documentali, il Giudice di Pace, emetteva la sentenza riportata in epigrafe rigettando la domanda e compensando le spese.
La interponeva appello innanzi il Tribunale di Roma chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza e per l'effetto il risarcimento del danno sul presupposto dell'erronea interpretazione del compendio probatorio.
Si costituiva l'HD AS.ni S.p.A. resistendo al gravame e spiegando appello incidentale sulla compensazione delle spese di lite, mentre il IG. rimaneva Controparte_1 contumace.
Acquisito il fascicolo d'ufficio, all'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel primo motivo di gravame l'appellante rileva la nullità della testimonianza della IG. terzo trasportato sulla vettura condotta dal responsabile civile Testimone_1 sulla base del disposto normativo ex art. 246 cpc “non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. Le doglianze di parte appellante attengono al valore dirimente di detta testimonianza attribuita dal Gdp per la risoluzione della controversia posta alla sua valutazione, avendo il predetto giudicante precisato quanto segue: “Nel caso in esame viene valorizzata la prova teste della signora la Testimone_1 ricostruzione effettuata da parte attrice è inattendibile, in contrasto con le risultanze processuali, stante anche la prova testimoniale”.
2 1.1. Si osserva in merito che l'incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, ovvero nella prima istanza a questa successiva (se la parte non è presente) detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della stessa (cfr. Cass., SS.UU., n. 9456).
Dall'esame dei verbali di ammissione ed escussione della prova testimoniale (datate
05.02.2020; 08.02.2021) la contestazione de qua non è stata eccepita da parte appellante così come riferito negli atti di parte.
1.2. Sotto diverso profilo in merito alle dichiarazioni della IG.ra deve Tes_1 escludersi la nullità per incapacità a testimoniare considerato il tenore dell'art. 246
c.p.c..
Sul punto controverso è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che nell'interpretazione dell'art 141 cda (risarcimento del terzo trasportato) ha chiarito che in caso di sinistro stradale l'incapacità sussiste solo per il terzo trasportato che abbia riportato danni in conseguenza del medesimo;
se il danno interessa solo il veicolo o il conducente, il passeggero non ha un interesse proprio ed è a tutti gli effetti una valida prova testimoniale ai fini della risoluzione del sinistro stradale (Cass. n. 19121/2019).
Preme precisare per quanto su riferito che né la IG.ra né il IG. , Tes_1 CP_1 conducente del veicolo antagonista abbiano mai formulato istanze di risarcimento per danni materiali al veicolo o lesioni personali conseguenti al sinistro di cui è causa.
Pertanto, si palesa destituite di ogni fondamento l'eccezione formulata.
2. In merito al profilo sulla responsabilità, su cui si incentrano gli altri motivi di appello, si osserva quanto segue.
2.1. Dall'esame del seppur esiguo compendio probatorio emerge chiaramente che l'evento per cui è causa non è oggetto di contestazione tra le parti, sia il teste di parte appellante sia quello di parte appellata confermano che i veicoli di riferimento erano in fila presso l'imbarco traghetti nel giorno e nell'ora del sinistro contestato. Depositato agli atti vi è tra l'altro a riprova di ciò il localizzatore satellitare installato sulla vettura attorea che colloca il medesimo sul luogo dell'evento. Tuttavia, le risultanze probatorie acquisite non appaiono in grado di fornire una prova affidabile del fatto che l'evento si sia verificato con le modalità prospettate dall'attore e soprattutto circa la responsabilità
3 esclusiva del conducente contumace. I testimoni su richiamati riferiscono dinamiche opposte.
Il IG. , rispondendo ai capitoli di prova testimoniale, dichiara che la Testimone_2 vettura di parte attrice veniva tamponata sulla parte anteriore dal IG , CP_1 nell'effettuare una manovra in retromarcia per tentare di cambiare corsia;
di contro, la
IG.ra afferma che la loro vettura era ferma quando veniva urtata da tergo dalla Tes_1 vettura attorea, precisando altresì: “Il sig. era fermo è stato urtato dalla CP_1 vettura Nissan di colore nero”.
Pertanto, questo Giudice ritiene di non condividere il valore dirimente della testimonianza della IG.ra attribuita dal Giudice di prime cure e, alla luce del Tes_1 contesto probatorio, deve riconoscersi altrettanta rilevanza al teste IG.
[...]
, estraneo al sinistro stesso che in sede di escussione. Tes_2
Sotto diverso profilo, relativamente alla censura dell'omessa valutazione della mancata risposta all'interrogatorio formale del IG. (conducente del veicolo Controparte_1 antagonista), va osservato che il giudice può negare qualsiasi valore a tale circostanza, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro. senza che ciò comporti un'automatica fictio confessoria. (cfr. Cass. n. 5240/2006).
2.2. L'attore-appellante è tenuto a provare i fatti posti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c. ovvero che si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente. A fronte di un quadro probatorio che non restituisce evidenze tale prova risulta mancante. Le parti coinvolte non hanno richiesto l'intervento sul posto degli agenti di polizia né si è proceduto alla compilazione del modello CAI e le testimonianze riferiscono dinamiche e responsabilità del tutto divergenti.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, ritiene il giudicante non superata la presunzione di colpa concorrente ex art 2054, c. 2, c.c. e che alla causazione del sinistro, attese le risultanze istruttorie, come sopra esaminate abbiano contribuito entrambi i conducenti.
4 Va, infatti, rammentato che “In caso di scontro tra veicoli, l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2 c.c. è una regola sussidiaria, legittimamente applicabile per ripartire le responsabilità non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni” (cfr. Cass. n. 15376/2022).
2.3. Applicando gli enunciati principi di diritto alle esaminate risultanze istruttorie è, pertanto, possibile attribuire in base alle norme che regolano la circolazione stradale un profilo di imprudenza e inosservanza alla condotta di entrambi i conducenti.
All'attore è addebitabile la violazione dell'art. 141 Cds (velocità), secondo cui “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
non di meno, un profilo di imprudenza ex art 154 Cds
(Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre) è da attribuire al convenuto
. CP_1
Per tali ragioni si ritiene, in applicazione del disposto ex art. 2054, c. 2, Cds che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
3. Passando alla quantificazione dei danni,
Va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua il preventivo di € 2.715,83 prodotto da parte attrice riveste carattere unilaterale, proveniente dalla medesima parte avente un interesse a sovrastimare il danno.
Occorre rilevare che i preventivi e le fatture di riparazione non costituiscono di per sé prova del danno, soprattutto se privi di quietanza o accettazione.
Al contrario, le violazioni, di cui all'articolo 112 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di pace rigetta l'istanza di nomina di un consulente tecnico d'ufficio appaiono del tutto destituite di fondamento. Il principio costituisce omissione quando il giudice ometta di pronunciarsi su una domanda, non su una istanza istruttoria (cfr. Cass. n.
5 13716/2016): il diritto alla prova non comporta il diritto delle parti ad ottenere sempre e comunque l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio; questa ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, mentre le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.
Per tanto ai fini del risarcimento richiesto, in considerazione della lieve entità del sinistro e del preventivo di parte appellata procedendo ad una valutazione equitativa si ritiene di diminuire di circa la metà il già menzionato preventivo e stimare il danno risarcibile nella somma di € 1.500.00, risarcibile al 50% dai convenuti i solido nella misura di € 750,00 all'attualità.
4. Conclusivamente, in riforma della gravata sentenza, la responsabilità nella causazione del sinistro va rideterminata nella misura del 50 % a carico del conducente del veicolo Nissan Navarag. FK531ZP, e nella misura del 50% a carico del conducente del veicolo Hyundai ix35 tg. EH944DZ e per l'effetto, va ricalcolato il danno, in favore di parte appellante, nella misura che appare equa di € 750.00 all'attualità.
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto. Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1
c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente: - a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi
6 legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva. Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
5. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno compensate nella misura del
50% e nel rimanente 50% seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il D.M. n. 55/2014, tenendo conto del risarcimento effettivamente riconosciuto.
L'appello incidentale in materia di liquidazione delle spese giudiziali va respinto all'esito della riforma della sentenza di primo grado, dovendosi peraltro osservare che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle medesime (cfr. Cass. n. 1775/2017).
Relativamente all'appello incidentale, sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228 (“Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”), entrata in vigore in data 1.01.2013 ed applicabile dall'1.02.2013 ai giudizi iscritti in grado di appello dal 31.01.2013.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese in riforma della gravata sentenza così provvede
1. accerta la responsabilità del sinistro occorso in data 11. 08. 2018 e dichiara la responsabilità per cui è causa in via paritaria e concorrente a carico di entrambi i conducenti dei veicoli;
7 2. condanna in solido la HD AS.ni spa e al risarcimento Controparte_1 del danno in favore di che quantifica in via equitativa in € Parte_1
750,00 all'attualità, oltre interessi e lucro cessante come in parte motiva;
3. compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio per la metà e condanna in solido la HD AS.ni spa e al pagamento del Controparte_1 danno in favore di per la rimanente metà, che liquida - per il Parte_1 primo grado di giudizio - in osservanza del D.M n.55/2014 in € 633.00 per compensi ed € 62,50 per esborsi e - per il secondo grado di giudizio - in €
1.278.00 per compensi ed in € 87,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi anticipatari;
4. respinge l'appello incidentale;
5. dichiara che sussistono – in riferimento all'appello incidentale - i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U.
D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17
Lg. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma addì 28/08/2025.
Il giudice
(GI De RO OT)
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