TAR Palermo, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 349
TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata attribuzione punteggio per corso CLIL

    Il Collegio ha ritenuto che il titolo non fosse valutabile poiché rilasciato da un'istituzione (Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento) che, pur essendo stata autorizzata per specifici corsi accademici di primo livello, non aveva l'autorizzazione generale per il rilascio di corsi CLIL ai sensi della normativa di riferimento (D.M. 249/2010 e D.P.R. 212/2005). La sentenza del Consiglio di Stato n. 10065/2022 è stata richiamata a supporto della tassatività delle autorizzazioni AFAM. Inoltre, si è affermato che l'eventuale errata valutazione di altri candidati non giustificherebbe l'illegittima attribuzione di punteggio al ricorrente.

  • Rigettato
    Mancata attribuzione punteggio per corso CLIL

    Il Collegio ha ritenuto che il titolo non fosse valutabile poiché rilasciato da un'istituzione (Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento) che, pur essendo stata autorizzata per specifici corsi accademici di primo livello, non aveva l'autorizzazione generale per il rilascio di corsi CLIL ai sensi della normativa di riferimento (D.M. 249/2010 e D.P.R. 212/2005). La sentenza del Consiglio di Stato n. 10065/2022 è stata richiamata a supporto della tassatività delle autorizzazioni AFAM. Inoltre, si è affermato che l'eventuale errata valutazione di altri candidati non giustificherebbe l'illegittima attribuzione di punteggio al ricorrente.

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    Il Collegio ha ritenuto che il titolo non fosse valutabile poiché rilasciato da un'istituzione (Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento) che, pur essendo stata autorizzata per specifici corsi accademici di primo livello, non aveva l'autorizzazione generale per il rilascio di corsi CLIL ai sensi della normativa di riferimento (D.M. 249/2010 e D.P.R. 212/2005). La sentenza del Consiglio di Stato n. 10065/2022 è stata richiamata a supporto della tassatività delle autorizzazioni AFAM. Inoltre, si è affermato che l'eventuale errata valutazione di altri candidati non giustificherebbe l'illegittima attribuzione di punteggio al ricorrente.

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    Il Collegio ha ritenuto che il titolo non fosse valutabile poiché rilasciato da un'istituzione (Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento) che, pur essendo stata autorizzata per specifici corsi accademici di primo livello, non aveva l'autorizzazione generale per il rilascio di corsi CLIL ai sensi della normativa di riferimento (D.M. 249/2010 e D.P.R. 212/2005). La sentenza del Consiglio di Stato n. 10065/2022 è stata richiamata a supporto della tassatività delle autorizzazioni AFAM. Inoltre, si è affermato che l'eventuale errata valutazione di altri candidati non giustificherebbe l'illegittima attribuzione di punteggio al ricorrente.

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    Il Collegio ha ritenuto che il titolo non fosse valutabile poiché rilasciato da un'istituzione (Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento) che, pur essendo stata autorizzata per specifici corsi accademici di primo livello, non aveva l'autorizzazione generale per il rilascio di corsi CLIL ai sensi della normativa di riferimento (D.M. 249/2010 e D.P.R. 212/2005). La sentenza del Consiglio di Stato n. 10065/2022 è stata richiamata a supporto della tassatività delle autorizzazioni AFAM. Inoltre, si è affermato che l'eventuale errata valutazione di altri candidati non giustificherebbe l'illegittima attribuzione di punteggio al ricorrente.

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    Mancata attribuzione punteggio per corso CLIL

    Il Collegio ha ritenuto che il titolo non fosse valutabile poiché rilasciato da un'istituzione (Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento) che, pur essendo stata autorizzata per specifici corsi accademici di primo livello, non aveva l'autorizzazione generale per il rilascio di corsi CLIL ai sensi della normativa di riferimento (D.M. 249/2010 e D.P.R. 212/2005). La sentenza del Consiglio di Stato n. 10065/2022 è stata richiamata a supporto della tassatività delle autorizzazioni AFAM. Inoltre, si è affermato che l'eventuale errata valutazione di altri candidati non giustificherebbe l'illegittima attribuzione di punteggio al ricorrente.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, ha esaminato il ricorso proposto da un docente avverso diversi provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, relativi all'approvazione e rettifica delle graduatorie di merito per la classe di concorso A026 "Matematica". Il ricorrente lamenta di essere stato inserito nell'elenco integrativo con un punteggio di 211,25 punti, anziché nella graduatoria dei vincitori con un punteggio di 213,75 punti, a causa della mancata valutazione di 2,5 punti spettanti per un corso di perfezionamento CLIL. Nello specifico, il ricorrente impugna il decreto di approvazione della graduatoria, il decreto di rettifica, il decreto di integrazione a seguito di rinunce, la valutazione dei titoli pubblicata, il silenzio-rigetto sulla sua istanza di reclamo e gli atti della Commissione giudicatrice. I motivi di ricorso si concentrano sulla violazione e falsa applicazione del D.M. 205/2023 e del relativo allegato B, sulla disparità di trattamento, sull'eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché sulla violazione della normativa AFAM e del sistema universitario. Si contesta, in particolare, la valutazione del corso CLIL conseguito presso l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento, ritenuto erroneamente non valutabile, nonostante l'Accademia fosse autorizzata dal Ministero per il periodo di conseguimento del titolo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi dedotti. In via preliminare, ha ritenuto di poter prescindere dall'integrazione del contraddittorio per ragioni di economia processuale, dato l'esito nel merito. Nel merito, ha considerato che il titolo di perfezionamento CLIL valutabile 2,5 punti deve essere conseguito ai sensi dell'art. 14 del D.M. 249/2010, e che il relativo diploma deve essere rilasciato da una struttura universitaria o ente di alta formazione legalmente parificato. Ha accertato che l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento, pur essendo stata autorizzata come Istituzione AFAM per specifici corsi di primo livello tra il 2017/2018 e il 20 marzo 2023, non aveva un'autorizzazione generale al rilascio di diplomi accademici di secondo livello, né specificamente per corsi CLIL. La revoca dell'accreditamento nel marzo 2023 ha ulteriormente precluso la validità dei titoli rilasciati successivamente. Il Collegio ha richiamato precedenti giurisprudenziali, inclusa una sentenza del Consiglio di Stato e una precedente decisione dello stesso TAR Palermo, che hanno confermato la natura tassativa e restrittiva delle autorizzazioni AFAM. Pertanto, la valutazione dell'Amministrazione è stata ritenuta corretta, poiché il titolo vantato dal ricorrente non rientrava tra quelli per cui l'Accademia era accreditata AFAM nel periodo di rilascio. Le spese di giudizio sono state compensate, stante l'assenza di difese nel merito da parte dell'Avvocatura erariale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 349
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 349
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo