Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00349/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01976/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1976 del 2025, proposto da AT NC, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Ministeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
di CA LV, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 35633 del 23 luglio 2025, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A026 "MATEMATICA" per la Regione Sicilia, nella parte in cui il ricorrente risulta inserito nell'elenco integrativo del 30% alla posizione n. 60 con punteggio di 211,25 punti anziché nella graduatoria di merito dei vincitori con il punteggio di 213,75 punti (211,25 + 2,5) che gli spetterebbe;
- del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 35847 del 24 luglio 2025 di rettifica della graduatoria di merito e dell'elenco integrativo ex art. 2 c. 1 D.L. 45/2025 del concorso per la classe di concorso A026 "MATEMATICA" per la Regione Sicilia, nella parte in cui il ricorrente risulta collocato alla posizione n. 61 dell'elenco integrativo anziché nella graduatoria di merito dei vincitori;
- del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 38040 del 05 agosto 2025 di integrazione della graduatoria di merito per la Regione Sicilia a seguito delle rinunce, nella parte in cui il ricorrente, pur beneficiando dello scorrimento che lo ha portato alla posizione n. 61 della graduatoria di merito, non risulta inserito con il punteggio corretto di 213,75 punti che gli consentirebbe il collocamento alla 47ª posizione tra i vincitori di merito;
- della valutazione dei titoli pubblicata in data 17 luglio 2025 sul portale "Istanze OnLine" del Ministero dell'Istruzione e del Merito, relativa al concorso per la classe di concorso A026 "MATEMATICA", codice fiscale del candidato [...], nella parte in cui non sono stati riconosciuti i 2,5 punti spettanti per il corso di perfezionamento CLIL "Certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera" che risulta erroneamente valutato come "non valutabile" nella sezione B.4.11.2 della scheda di valutazione titoli, quando invece doveva essere valutato secondo il punto B.4.11 dell'Allegato B al D.M. 205/2023;
- del silenzio-rigetto formatosi sulla istanza di reclamo presentata dal ricorrente in data 25 luglio 2025 tramite PEC all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia relativa alla mancata attribuzione del punteggio per il corso CLIL, rimasta priva di qualsiasi riscontro da parte dell'amministrazione;
- dei verbali e degli atti della Commissione giudicatrice relativi alla valutazione dei titoli del ricorrente, nella parte in cui hanno disconosciuto la validità del corso di perfezionamento CLIL conseguito presso l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento senza fornire adeguata motivazione specifica e senza considerare che tale titolo è stato conseguito durante il periodo di autorizzazione ministeriale dell'Istituzione AFAM (dall'anno accademico 2017/2018 fino al 20 marzo 2023);
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi eventuali atti endoprocedimentali, deliberazioni della commissione giudicatrice, verbali di valutazione dei titoli e ogni altro provvedimento adottato nell'ambito della procedura concorsuale in questione;
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, previo e per l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati,
ad ottenere una nuova valutazione dei titoli secondo i criteri di legge, con conseguente attribuzione del punteggio corretto di 2,5 punti per il corso di perfezionamento CLIL (punto B.4.11 della tabella di valutazione allegata al D.M. 205/2023), per un incremento del punteggio titoli da 26,25 a 28,75 punti e del punteggio totale da 211,25 a 213,75 punti, con conseguente inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito dei vincitori per la classe A026 "MATEMATICA" per la Regione Sicilia alla 47ª posizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa NA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente – partecipante alla procedura per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per il posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A026 "matematica" per la Regione Siciliana – è insorto avverso l’atto di approvazione della graduatoria di merito della citata procedura, successivamente rettificata, nella quale è collocato alla posizione n. 61 con punteggio di 211,25 punti. Il ricorrente contesta la mancata attribuzione di 2,5 punti ulteriori che gli consentirebbero di avanzare in graduatoria con un punteggio complessivo di 213,75 punti.
In particolare, il ricorrente nella propria domanda di partecipazione alla procedura, al punto B.4.11.2 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023 che prevede 2,5 punti per la " positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.4.12 ", ha dichiarato di aver frequentato il corso di perfezionamento “ insegnare con la metodologia CLIL ” presso l’Accademia delle Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento e di aver conseguito il relativo titolo in data 14/6/2021 (titolo da valutarsi unitamente alla certificazione C2 della lingua inglese rilasciata il 13.12.2019 dalla Giuliana&Associati Italia).
2. Nel ricorso si afferma l’illegittimità dell’omessa valutazione del predetto titolo deducendo i seguenti motivi.
2.1. “ Violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e dell'allegato B - tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente - violazione degli artt. 3 e 97 della costituzione, dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 51 della costituzione -eccesso di potere - disparità di trattamento, contraddittorietà e irragionevolezza -difetto di istruttoria nella procedura concorsuale ”, atteso che commissioni diverse hanno valutato in modo diametralmente opposto candidati che si trovano in situazioni identiche per lo stesso titolo, nonostante il medesimo quadro normativo di riferimento. Tale disparità di trattamento costituisce un chiaro indice di carenza istruttoria ed eccesso di potere.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 e dell'allegato b - punto B.4.11 - violazione della normativa CLIL e del sistema AFAM - eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria nella valutazione dei corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL ”, atteso che il titolo della ricorrente rientra nel punto B.4.11 della tabella di valutazione dei titoli perché è un corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL da 60 CFU, conseguito senza tirocinio, è congiunto alla certificazione linguistica C2 posseduta e non ha finalità abilitanti ma di perfezionamento metodologico.
2.3. “ Violazione e falsa applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, del d.p.r. 8 luglio 2005, n. 212, della direttiva Miur n. 170/2016 e del d.m. 205/2023 - eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e carenza di motivazione - difetto di istruttoria nella valutazione dei titoli conseguiti presso istituzioni AFAM ”, atteso che dall’a.a. 2017/2018 e fino al 20/03/2023 l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento è rientrata a pieno titolo tra le Istituzioni AFAM riconosciute dal Miur, pertanto il titolo di cui si rivendica la valutazione è stato conseguito durante il periodo di attività dell’Accademia quale Istituzione AFAM regolarmente accreditata.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con una memoria di mera forma e ha prodotto documentazione in data 10.11.2025.
4. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Pregiudizialmente, il Collegio ritiene che, per evidenti ragioni di economia processuale, possa prescindersi dalla richiesta di integrazione del contraddittorio attraverso la notifica per pubblici proclami nei confronti degli altri candidati utilmente collocati nella graduatoria della classe di concorso A026 "matematica" per la Regione Sicilia, atteso che il ricorso deve essere rigettato nel merito.
2. I motivi di diritto sono infondati e possono essere trattati congiuntamente, attesa la fallacia del presupposto della ricostruzione di parte ricorrente, ossia il rilascio del titolo rivendicato da parte di un’istituzione AFAM accreditata presso il Miur.
Giova aver riguardo di quanto rappresentato nelle note Miur n. 6740 del 13.4.2023 e n. 11276 dell’11.6.2024, per ricostruire le vicende che riguardano l’accreditamento AFAM dell’Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento.
In base alla tabella di valutazione allegata alla lex specialis della procedura, il titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL valutabile 2,5 punti (corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera) deve essere conseguito ai sensi dell’articolo 14 del D.M. n. 249/2010 e il Diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, deve essere rilasciato da una struttura universitaria, caratteristica non posseduta dall’Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento, ente che ha rilasciato la certificazione fatta valere dal ricorrente.
Infatti, l’art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che i corsi CLIL possono essere erogati esclusivamente delle Università o da enti di alta formazione legalmente parificati.
Ebbene, l’Accademia ha fatto parte del sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) in veste di Istituzione privata autorizzata ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 212/2005 limitatamente al rilascio di titoli accademici di primo livello in “Pittura” (DAPL 01), “Scultura” (DAPL02), “Decorazione” (DAPL 03), “Scenografia” (DAPL 05)”, in virtù di decreto ministeriale n. 78 del 31 gennaio 2018, con decorrenza dall’anno accademico 2017/2018.
Il decreto ministeriale n. 175 del 20 marzo 2023 ha revocato il suddetto accreditamento e ha determinato la perdita del requisito soggettivo di Istituzione autorizzata ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 212/05 a decorrere dalla data di emissione dello stesso.
Al riguardo l’art. 11 del d.P.R. 212/2005 prevede che “ l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro ”; pertanto sul piano giuridico, l’attività formativa intrapresa in assenza di un previo ed espresso decreto ministeriale volto ad indicarne la denominazione, la tipologia, di primo o secondo livello, la decorrenza accademica del corso autorizzato, è priva di legale riconoscimento nel sistema AFAM.
Si sottolinea che, anche negli anni di costanza di accreditamento AFAM, l’Accademia poteva vantare il requisito esclusivamente con riferimento ai titoli accademici sopra indicati in quanto non ha mai detenuto un’autorizzazione ministeriale di natura generale al rilascio dei diplomi accademici di secondo livello, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R 212/2005.
A tale riguardo, in un ricorso promosso dall’Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento, il Consiglio di Stato, con la sentenza, sez. VII, n. 10065 del 16.11.2022, si è pronunciata sottolineando proprio la natura tassativa dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 11 del d.P.R n. 212/2005, che deve intendersi restrittivamente rilasciata esclusivamente per il singolo corso e anno accademico ivi indicati.
La superiore ricostruzione è stata di recente affermata anche dal precedente di questa sezione in relazione a un titolo identico rilasciato dall’Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento, fatto valere in una diversa procedura in ambito scolastico (cfr. T.a.r. Palermo, sez. II, sent. 2109 del 20.9.2025).
Da ultimo, il Collegio ritiene di alcun pregio ogni doglianza relativa alla presunta disparità di trattamento operata da diverse commissioni esaminatrici su titoli rilasciati da medesimo ente in quanto l’eventuale erroneo riconoscimento di titoli non valutabili nei confronti di altri soggetti, non giustifica comunque la loro illegittima attribuzione anche al ricorrente.
In definitiva, essendo il titolo vantato dal ricorrente non incluso tra quelli per i quali l’Accademia era accreditata AFAM nel periodo di rilascio dello stesso, la valutazione dell’Amministrazione risulta corretta.
3. Per le superiori ragioni, il ricorso va rigettato e le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti in ragione dell’assenza di difese nel merito da parte della difesa erariale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA IN, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
NA AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AR | CA IN |
IL SEGRETARIO