Articolo 19 della Legge 3 gennaio 1981, n. 1
Articolo 18Articolo 20
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20 gennaio 1981
Art. 19.
Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , e' sostituito dal seguente:
"E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere".
Entrata in vigore il 20 gennaio 1981
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