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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 739/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 739 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Antonio Di Giandomenico
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dagli avv. Arturo Maresca e Tiziana La Verghetta
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 22.5.2023 esponeva: Parte_1
che era dipendente di con mansioni di Capo treno/Capo servizi treno”; Controparte_1
che prestava servizio presso la sede operativa della Stazione di Sulmona;
che il rapporto di lavoro era regolamentato dal CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie del
20.07.2012 e dal Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.07.12;
che dalla data di assunzione, prestava la mansione di “Capo Treno”, svolgendo attività lavorativa a bordo dei treni su linee ferroviarie e impianti, con responsabilità sul convoglio;
che dall'anno 2007 durante il periodo di ferie, non gli corrispondeva una retribuzione paragonabile CP_1
a quella degli ordinari periodi di lavoro, con inclusione di tutte quelle indennità riconosciute durante il periodo di lavoro;
che, in particolare, non aveva percepito la seguenti indennità:
a) indennità scorta vetture eccedenti, pari ad €.1,15 per ogni carrozza;
b) Iup Pdb Scorta Diurna Ga;
c) Iup Pdb Scorta Notturna Ga;
d) Iup Pdb Scorta Diurna;
e) Iup Pdb Scorta Notturna;
f) Iup Pdb Scorta Diurna Eq. Ag.;
g) Iup Pdb Scorta Notturna Eq. Ag. Solo (Indennità utilizzazione professionale per scorta);
che le predette indennità erano regolate dall'art. 31 p.
4 -tab. B del Contratto Aziendale;
che, inoltre, non aveva percepito la somma di €.4,50 giornaliera e non quella effettivamente dovuta per le seguenti indennità: a) Iup Riserva/Disponibili attività/Traghettamento/Manovra/Tragitto (Indennità utilizzazione professionale nelle giornate di presenza in servizio in riserva, disponibilità, traghettamento, tragitto e manovra);
b) Iup Pdm Assenze-Formazione (Indennità utilizzazione professionale in caso di assenze, corsi formazione,
aggiornamento);
che le predette indennità erano regolate dall'art. 31 p. 5 del Contratto Aziendale;
che sempre durante il periodo di ferie non aveva percepito le seguenti indennità:
a) Assenza dalla residenza senza riposo fuori residenza;
b) Assenza dalla residenza con riposo fuori residenza;
che le predette indennità erano previste dall'art. 77 p. 2 del CCNL del 20.07.12;
che nei giorni di ferie, non aveva percepito neanche le seguenti indennità:
a) Indennità utilizzazione;
b) Incremento utilizzazione;
che le predette indennità erano regolate dall'art. 34 p.8 del Contratto aziendale ed accordo di confluenza del
16.04.2003;
che la mancata integrale inclusione di dette voci nella base di computo della retribuzione feriale era in contrasto con il diritto comunitario (art. 31 c. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e con l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute:
a) nell'art. 31 p. 4 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16 dicembre 2016, nella parte in cui esclude dalla retribuzione dovuta durante le giornate di ferie, tutte le indennità di utilizzazione professionale per condotta;
b) nell'art. 31 p. 5 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16 dicembre 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale per riserva, disponibilità attiva, traghettamento, manovra, tragitto-
Assenze, formazione, lavoro, da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €.12,80;
c) nell'art. 77 p. 2 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 e 2016, nella parte in cui esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
d) nell'art. 22 p.
2.13 del CCNL del 16.04.2003 nella parte in cui esclude l'indennità per completamento fine corsa dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
e) nell'art. 34 p.8 del Contratto Aziendale e Accordo di Confluenza al CCNL delle attività ferroviarie, del
16.4.2003, nella parte in cui esclude l'indennità per utilizzazione ed il relativo incremento percentuale, dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
f) nell'art. 25 c. 6 del CCNL del 2003, nella parte in cui esclude tutte le indennità richieste nel presente ricorso,
durante le giornate di ferie, perché tutte in contrasto con le disposizioni imperative di legge e dell'Unione
Europea, per le causali di cui in premessa come descritto nel dettaglio della descrizione in fatto e diritto;
di conseguenza accertare e dichiarare che il ricorrente, ha maturato il diritto di percepire, durante le giornate di ferie tutte le indennità descritte nei punti 5-6-7-8-9 del presente ricorso, e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la somma di Controparte_1
€.10.419,15, a titolo di differenze retributive maturate dall'anno 2007 al giorno 31.12.2022, come descritto nel ricorso o al pagamento di quella differente somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo, così come calcolata nei conteggi analitici in allegato con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori. In caso di contestazione dei conteggi depositati si chiede disporsi CTU contabile finalizzata a verificare la correttezza delle somme richieste>>.
SI . CP_1
Con sentenza del 13 febbraio 2025 il Tribunale di Roma respingeva il ricorso.
3. Così il primo giudice argomentava la decisione: <
occasione delle ferie debba essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Non può ritenersi, sulla base dell'orientamento dell'Unione una retribuzione di importo appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie.
Pertanto la retribuzione corrisposta per le ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, ma non deve neppure scendere al di sotto di un livello tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie>>;
<< Più recentemente La S.C. ha affermato che : “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività
lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale.” (Cfr. Cass. N. 13932/2024).
Tutte le sopra estese considerazioni inducono al rigetto del ricorso>>.
4. Con ricorso del 2 aprile 2025 il interponeva appello. Pt_1
resisteva. CP_1
5. Con il primo motivo, l'appellante denuncia “Contraddittorietà e/o illogicità della motivazione della sentenza. Le argomentazioni della sentenza sono in contrasto tra loro in modo tale da non comprendere la
“ratio decidendi”.
Deduce il Pt_1
<
13932/2024 (pienamente aderenti alle richieste del lavoratore e che avrebbero portato all'accoglimento del ricorso), e, poi nel dispositivo, ha disatteso gli stessi, illegittimamente ed arbitrariamente, senza motivare il suo discostamento, e, la circostanza risulta evidente>.
6. Con il secondo motivo l'appellante lamenta “errata e/o omessa applicazione dei principi della Corte di giustizia europea contenuti nella sentenza della Corte di cassazione sez. lavoro n. 13932/2024 facente parte della motivazione della sentenza ed a cui il giudice di primo grado ha aderito”.
Assume la parte:
omette il Tribunale <
del lavoratore, e, che quindi il ricorso andava accolto, e, non vi erano motivi per rigettare la domanda>>;
<
utilizzazione professionale e l'assenza dalla residenza, richieste nella domanda, costituiscono parti variabili della retribuzione e costituiscono elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che ricadono sul lavoratore in forza del contratto di lavoro. Tali indennità sono prive del carattere dell'occasionalità perché sono corrisposte con continuità e non hanno una funzione di rimborso spese,
essendo volte a compensare il disagio, del personale mobile connesso allo svolgimento tipico delle mansioni che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e sede di lavoro. In ordine alle indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro,
se la stessa viene corrisposta in misura ridotta nel periodo di ferie, in base ad una verifica ex ante, è
potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuità dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. In ordine all'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è già stata ritenuta, dalla Corte di Cassazione da includere nella retribuzione feriale (Cass. Sez. lav. N. 14089/2024 e Cass. Sez. lav. N. 18160/2023>>.
7. L'appello è fondato.
Afferma Cass. 27253/2025: La S.C. ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7,
n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, nonché, con riguardo al CP_2
personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE
13.12.2018, C-385/17, ). Parte_2
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro
Per_ salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. ).
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali,
ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021); atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea,
non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)>>.
Orbene, le indennità che l'appellante deduce illegittimamente non ricomprese nella base di computo della retribuzione feriale sono voci ordinariamente corrisposte per i periodi di lavoro (così ha statuito, in fattispecie analoga, Cass. 13932/2024).
La società appellata, significativamente, non ha negato la circostanza con la memoria di costituzione nel presente grado del giudizio.
La erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse,
tenuto conto dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
A differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile, poiché, in definitiva,
deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Come emerge dai conteggi dei ricorrenti, la riduzione è consistente (circa il 20%).
L'appellante ha contestato l'ammontare di tale riduzione, ma sul rilievo - come detto, errato - che l'incidenza percentuale va parametrata sulla retribuzione annuale.
E che, invece, la differenza sia significativa lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate dal ricorrente, mediamente pari, all'incirca, secondo i propri conteggi a circa €.600-700 l'anno e secondo i conteggi predisposti dalla stessa appellata, a €.400 l'anno (comunque, superiore al 10%).
Ciò posto, deve rammentarsi che la disciplina eurounitaria trova il proprio limite di applicazione nelle quattro settimane di ferie annue (ex art. 7 Direttiva 2003/88/CE), con la conseguenza che per i giorni di ferie eccedenti tale periodo, non può essere invocata la medesima garanzia. Orbene, ai sensi dell'art. art. 30 del CCNL, ai lavoratori spetta per ogni anno di servizio, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio:
• 20 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.;
• 24 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg.;
b) per i lavoratori con più di 8 anni di servizio:
• 25 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.;
• 29 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg.
Nella specie, l'articolazione dell'orario di servizio è su 5 gg., sicché il aveva diritto a 25 giorni di ferie Pt_1
(che non valica il limite di quattro settimane) una volta conseguita un'anzianità maggiore di 8 anni.
Il ricalcolo delle competenze è stato eseguito dal ricorrente “determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno precedente in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicando poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta”.
Il diverso conteggio predisposto da trae origine da differenze da calcolarsi sul 20 giorni di ferie, nel CP_1
mentre i giorni di ferie da retribuire in maggior misura ammontavano a 20 solo per i primi 8 anni di servizio.
Non vi sono ragioni, pertanto, per ritenere errato il calcolo delle differenze reclamate dal Pt_1
In ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, la S.C. ha ripetutamente affermato che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012
e poi dal D.Lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. Conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, sono sorti dopo l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 o non sono prescritti al momento della sua entrata in vigore, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.
26246/2022; 27253/2025).
Nella specie, i crediti vantati dal dal 2007 non si erano prescritti alla data di entrata in vigore della Pt_1
legge “Fornero”.
8. In conclusione, in accoglimento dell'appello, va condannata a corrispondere al la CP_1 Pt_1
somma di €.10.419,15, a titolo di differenze retributive maturate dal 2007 al 2022, oltre agli accessori come per legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 2 aprile 2025, da nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 13 febbraio 2025 e, per Controparte_1
l'effetto, in riforma di detta sentenza, condanna a corrispondere al la somma di Controparte_1 Pt_1
€.10.419,15, a titolo di differenze retributive maturate dal 2007 al 2022, oltre agli accessori come per legge.
Condanna la società appellata al pagamento, in favore del difensore distrattario del delle spese Pt_1
del doppio grado del giudizio che liquida, per ciascun grado, in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025 Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 739 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Antonio Di Giandomenico
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dagli avv. Arturo Maresca e Tiziana La Verghetta
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 22.5.2023 esponeva: Parte_1
che era dipendente di con mansioni di Capo treno/Capo servizi treno”; Controparte_1
che prestava servizio presso la sede operativa della Stazione di Sulmona;
che il rapporto di lavoro era regolamentato dal CCNL Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie del
20.07.2012 e dal Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.07.12;
che dalla data di assunzione, prestava la mansione di “Capo Treno”, svolgendo attività lavorativa a bordo dei treni su linee ferroviarie e impianti, con responsabilità sul convoglio;
che dall'anno 2007 durante il periodo di ferie, non gli corrispondeva una retribuzione paragonabile CP_1
a quella degli ordinari periodi di lavoro, con inclusione di tutte quelle indennità riconosciute durante il periodo di lavoro;
che, in particolare, non aveva percepito la seguenti indennità:
a) indennità scorta vetture eccedenti, pari ad €.1,15 per ogni carrozza;
b) Iup Pdb Scorta Diurna Ga;
c) Iup Pdb Scorta Notturna Ga;
d) Iup Pdb Scorta Diurna;
e) Iup Pdb Scorta Notturna;
f) Iup Pdb Scorta Diurna Eq. Ag.;
g) Iup Pdb Scorta Notturna Eq. Ag. Solo (Indennità utilizzazione professionale per scorta);
che le predette indennità erano regolate dall'art. 31 p.
4 -tab. B del Contratto Aziendale;
che, inoltre, non aveva percepito la somma di €.4,50 giornaliera e non quella effettivamente dovuta per le seguenti indennità: a) Iup Riserva/Disponibili attività/Traghettamento/Manovra/Tragitto (Indennità utilizzazione professionale nelle giornate di presenza in servizio in riserva, disponibilità, traghettamento, tragitto e manovra);
b) Iup Pdm Assenze-Formazione (Indennità utilizzazione professionale in caso di assenze, corsi formazione,
aggiornamento);
che le predette indennità erano regolate dall'art. 31 p. 5 del Contratto Aziendale;
che sempre durante il periodo di ferie non aveva percepito le seguenti indennità:
a) Assenza dalla residenza senza riposo fuori residenza;
b) Assenza dalla residenza con riposo fuori residenza;
che le predette indennità erano previste dall'art. 77 p. 2 del CCNL del 20.07.12;
che nei giorni di ferie, non aveva percepito neanche le seguenti indennità:
a) Indennità utilizzazione;
b) Incremento utilizzazione;
che le predette indennità erano regolate dall'art. 34 p.8 del Contratto aziendale ed accordo di confluenza del
16.04.2003;
che la mancata integrale inclusione di dette voci nella base di computo della retribuzione feriale era in contrasto con il diritto comunitario (art. 31 c. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e con l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute:
a) nell'art. 31 p. 4 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16 dicembre 2016, nella parte in cui esclude dalla retribuzione dovuta durante le giornate di ferie, tutte le indennità di utilizzazione professionale per condotta;
b) nell'art. 31 p. 5 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16 dicembre 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale per riserva, disponibilità attiva, traghettamento, manovra, tragitto-
Assenze, formazione, lavoro, da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €.12,80;
c) nell'art. 77 p. 2 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 e 2016, nella parte in cui esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
d) nell'art. 22 p.
2.13 del CCNL del 16.04.2003 nella parte in cui esclude l'indennità per completamento fine corsa dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
e) nell'art. 34 p.8 del Contratto Aziendale e Accordo di Confluenza al CCNL delle attività ferroviarie, del
16.4.2003, nella parte in cui esclude l'indennità per utilizzazione ed il relativo incremento percentuale, dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
f) nell'art. 25 c. 6 del CCNL del 2003, nella parte in cui esclude tutte le indennità richieste nel presente ricorso,
durante le giornate di ferie, perché tutte in contrasto con le disposizioni imperative di legge e dell'Unione
Europea, per le causali di cui in premessa come descritto nel dettaglio della descrizione in fatto e diritto;
di conseguenza accertare e dichiarare che il ricorrente, ha maturato il diritto di percepire, durante le giornate di ferie tutte le indennità descritte nei punti 5-6-7-8-9 del presente ricorso, e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la somma di Controparte_1
€.10.419,15, a titolo di differenze retributive maturate dall'anno 2007 al giorno 31.12.2022, come descritto nel ricorso o al pagamento di quella differente somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo, così come calcolata nei conteggi analitici in allegato con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori. In caso di contestazione dei conteggi depositati si chiede disporsi CTU contabile finalizzata a verificare la correttezza delle somme richieste>>.
SI . CP_1
Con sentenza del 13 febbraio 2025 il Tribunale di Roma respingeva il ricorso.
3. Così il primo giudice argomentava la decisione: <
occasione delle ferie debba essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Non può ritenersi, sulla base dell'orientamento dell'Unione una retribuzione di importo appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie.
Pertanto la retribuzione corrisposta per le ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, ma non deve neppure scendere al di sotto di un livello tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie>>;
<< Più recentemente La S.C. ha affermato che : “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività
lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale.” (Cfr. Cass. N. 13932/2024).
Tutte le sopra estese considerazioni inducono al rigetto del ricorso>>.
4. Con ricorso del 2 aprile 2025 il interponeva appello. Pt_1
resisteva. CP_1
5. Con il primo motivo, l'appellante denuncia “Contraddittorietà e/o illogicità della motivazione della sentenza. Le argomentazioni della sentenza sono in contrasto tra loro in modo tale da non comprendere la
“ratio decidendi”.
Deduce il Pt_1
<
13932/2024 (pienamente aderenti alle richieste del lavoratore e che avrebbero portato all'accoglimento del ricorso), e, poi nel dispositivo, ha disatteso gli stessi, illegittimamente ed arbitrariamente, senza motivare il suo discostamento, e, la circostanza risulta evidente>.
6. Con il secondo motivo l'appellante lamenta “errata e/o omessa applicazione dei principi della Corte di giustizia europea contenuti nella sentenza della Corte di cassazione sez. lavoro n. 13932/2024 facente parte della motivazione della sentenza ed a cui il giudice di primo grado ha aderito”.
Assume la parte:
omette il Tribunale <
del lavoratore, e, che quindi il ricorso andava accolto, e, non vi erano motivi per rigettare la domanda>>;
<
utilizzazione professionale e l'assenza dalla residenza, richieste nella domanda, costituiscono parti variabili della retribuzione e costituiscono elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che ricadono sul lavoratore in forza del contratto di lavoro. Tali indennità sono prive del carattere dell'occasionalità perché sono corrisposte con continuità e non hanno una funzione di rimborso spese,
essendo volte a compensare il disagio, del personale mobile connesso allo svolgimento tipico delle mansioni che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e sede di lavoro. In ordine alle indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro,
se la stessa viene corrisposta in misura ridotta nel periodo di ferie, in base ad una verifica ex ante, è
potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuità dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. In ordine all'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è già stata ritenuta, dalla Corte di Cassazione da includere nella retribuzione feriale (Cass. Sez. lav. N. 14089/2024 e Cass. Sez. lav. N. 18160/2023>>.
7. L'appello è fondato.
Afferma Cass. 27253/2025: La S.C. ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7,
n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, nonché, con riguardo al CP_2
personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE
13.12.2018, C-385/17, ). Parte_2
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro
Per_ salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. ).
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali,
ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021); atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea,
non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)>>.
Orbene, le indennità che l'appellante deduce illegittimamente non ricomprese nella base di computo della retribuzione feriale sono voci ordinariamente corrisposte per i periodi di lavoro (così ha statuito, in fattispecie analoga, Cass. 13932/2024).
La società appellata, significativamente, non ha negato la circostanza con la memoria di costituzione nel presente grado del giudizio.
La erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse,
tenuto conto dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
A differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile, poiché, in definitiva,
deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Come emerge dai conteggi dei ricorrenti, la riduzione è consistente (circa il 20%).
L'appellante ha contestato l'ammontare di tale riduzione, ma sul rilievo - come detto, errato - che l'incidenza percentuale va parametrata sulla retribuzione annuale.
E che, invece, la differenza sia significativa lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate dal ricorrente, mediamente pari, all'incirca, secondo i propri conteggi a circa €.600-700 l'anno e secondo i conteggi predisposti dalla stessa appellata, a €.400 l'anno (comunque, superiore al 10%).
Ciò posto, deve rammentarsi che la disciplina eurounitaria trova il proprio limite di applicazione nelle quattro settimane di ferie annue (ex art. 7 Direttiva 2003/88/CE), con la conseguenza che per i giorni di ferie eccedenti tale periodo, non può essere invocata la medesima garanzia. Orbene, ai sensi dell'art. art. 30 del CCNL, ai lavoratori spetta per ogni anno di servizio, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio:
• 20 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.;
• 24 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg.;
b) per i lavoratori con più di 8 anni di servizio:
• 25 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.;
• 29 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg.
Nella specie, l'articolazione dell'orario di servizio è su 5 gg., sicché il aveva diritto a 25 giorni di ferie Pt_1
(che non valica il limite di quattro settimane) una volta conseguita un'anzianità maggiore di 8 anni.
Il ricalcolo delle competenze è stato eseguito dal ricorrente “determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno precedente in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicando poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta”.
Il diverso conteggio predisposto da trae origine da differenze da calcolarsi sul 20 giorni di ferie, nel CP_1
mentre i giorni di ferie da retribuire in maggior misura ammontavano a 20 solo per i primi 8 anni di servizio.
Non vi sono ragioni, pertanto, per ritenere errato il calcolo delle differenze reclamate dal Pt_1
In ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, la S.C. ha ripetutamente affermato che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012
e poi dal D.Lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. Conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, sono sorti dopo l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 o non sono prescritti al momento della sua entrata in vigore, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.
26246/2022; 27253/2025).
Nella specie, i crediti vantati dal dal 2007 non si erano prescritti alla data di entrata in vigore della Pt_1
legge “Fornero”.
8. In conclusione, in accoglimento dell'appello, va condannata a corrispondere al la CP_1 Pt_1
somma di €.10.419,15, a titolo di differenze retributive maturate dal 2007 al 2022, oltre agli accessori come per legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 2 aprile 2025, da nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 13 febbraio 2025 e, per Controparte_1
l'effetto, in riforma di detta sentenza, condanna a corrispondere al la somma di Controparte_1 Pt_1
€.10.419,15, a titolo di differenze retributive maturate dal 2007 al 2022, oltre agli accessori come per legge.
Condanna la società appellata al pagamento, in favore del difensore distrattario del delle spese Pt_1
del doppio grado del giudizio che liquida, per ciascun grado, in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025 Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis