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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1450/2018 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Sergio Piccione che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. , con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina presso la sede dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Francesco Gramuglia del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: trattenute fiscali su assegno ordinario di invalidità.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 13 marzo 2018 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1
premesso di aver ottenuto con decreto di omologa del 23 giugno 2016 emesso da questo ufficio nel giudizio n. 5702/2014 r.g. l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il mantenimento dell'assegno ordinario di invalidità in precedenza goduto, con decorrenza dalla data di revoca (1 ottobre
2013), lamentava l'illegittimità delle trattenute fiscali operate dall' con provvedimento di liquidazione CP_1
del 1 agosto 2016, per l'importo di 6.554,45 euro su una somma lorda di 31.097,86 euro, non avendo egli mai superato il limite reddituale annuo di 7.500 euro, di cui all'art. 13 TUIR n. 917/1986. Precisava che l' aveva erroneamente applicato il sistema della tassazione separata e, dunque, il criterio cd. di cassa, CP_2
in luogo di quello di competenza già previsto dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 12796/2005
e ne chiedeva, pertanto - vista anche l'infruttuosità del ricorso amministrativo del 27 ottobre 2017, rimasto privo di riscontro - la condanna al pagamento in proprio favore della somma illegittimamente trattenuta, oltre interessi di legge dalla data delle singole rate al soddisfo. Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 16 gennaio 2025 dal deposito telematico di note CP_2
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità delle trattenute fiscali (IRPEF) operate dall' , sulla CP_1
base del principio di diritto, stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.
12796/2005, secondo cui “in tema di erogazione di tutti i benefici previdenziali ed assistenziali collegati al reddito, per la determinazione del limite reddituale devono essere considerati anche gli arretrati non nel loro importo complessivo (c.d. criterio di cassa) ma nelle quote maturate per ogni anno di competenza (c.d. criterio di competenza)”. Ha eccepito, in particolare, che gli importi arretrati così ripartiti entro la soglia di reddito di 7.500 euro annui, al di sotto della quale, in forza dell'art. 13 TUIR n. 917/1986, non vanno operate trattenute fiscali (cd. no tax area).
L'applicazione di questi principi al caso di specie è stata contestata dal resistente, il quale ha eccepito, in via generica, che il cd. principio di competenza non troverebbe applicazione in relazione alle prestazioni di natura previdenziale quale l'assegno ordinario di invalidità ex l. n. 222/1984, trattandosi di prestazione non collegata al reddito percepito.
Ciò posto, va tuttavia precisato che contrariamente a quanto sostenuto dall' , i principi enucleati CP_2
dalla S.C. nella richiamata sentenza del 2005 hanno portata generale, sicché essi, pur espressi in relazione alla diversa fattispecie della determinazione del limite reddituale ai fini dell'erogazione di benefici previdenziali o assistenziali, ben possono essere utilizzati anche nel caso di specie.
La Corte, infatti, muovendo dalle opposte posizioni espresse da dottrina e giurisprudenza quanto all'applicazione del cd. criterio di cassa, ha chiarito che le due componenti della previdenza e dell'assistenza pubblica, presenti nell'art. 38 Cost., pur differenziandosi quanto ai rispettivi ambiti soggettivi di applicazione e ai relativi sistemi di finanziamento (prevalentemente mutualistico la prima e più decisamente fiscale la seconda), hanno in comune l'obiettivo - costituzionalmente perseguito - di liberare dal bisogno ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, assicurando, in particolare, ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, nonché di disoccupazione involontaria.
Trattasi di un obiettivo “che richiede necessariamente il ricorso a strumenti di solidarietà - generale
o categoriale - comparabili, per più versi, a quelli tipici della fiscalità, nei quali assumono un rilievo centrale, da una parte, la capacità contributiva di ciascuno dei soggetti obbligati, e dall'altra il grado di bisogno della persona protetta”.
Tale rilievo di carattere generale consente, dunque, di comprendere “la ragione per la quale in situazioni particolari allo stesso soggetto beneficiario della prestazione può essere chiesto di concorrere alla spesa previdenziale o assistenziale, allorché, per effetto di un incremento del proprio reddito abbia acquisito egli stesso una maggiore capacità contributiva (…) In questi termini, il riferimento alla capacità contributiva, connesso con le possibili conseguenze sulla erogazione dei benefici nei confronti dello stesso assicurato, rende del tutto insoddisfacente il ricorso al criterio di "cassa" il quale, attribuendo valore decisivo ad un evento (nel nostro caso, la percezione, in ritardo, di arretrati maturati in tempi diversi) del tutto casuale, oltre che dipendente dall'inadempimento dell'obbligato, e per sua natura non destinato a riprodursi nel tempo successivo, non può essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti di reddito”.
I medesimi effetti distorsivi – “contrari all' equità contributiva ed alla parità di trattamento” - potrebbero verificarsi anche in relazione alla specifica materia tributaria “per il contribuente che dopo aver maturato consistenti incrementi di reddito non ne subisce gli effetti per una ragione meramente casuale”.
La stessa Corte, infatti, richiamando gli artt. 12 lett. d) e 13 d.P.R. n. 597/1973 nella parte in cui assoggettano al meccanismo della tassazione separata gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente, ha precisato che già la Corte Costituzionale “chiamata a decidere se contrastassero con gli artt. 3 e 53 della Costituzione le norme appena citate, nella parte in cui non prevedevano la esclusione della tassazione separata dei redditi costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente quando tali redditi cumulati con gli altri percepiti dal contribuente nei singoli anni di riferimento non superassero il minimo imponibile (…) riconobbe che quella lacuna generava una discriminazione priva di giustificazione tra chi percepisce gli stessi emolumenti a titolo di pensione, a seconda che essi vengano corrisposti subito o negli anni successivi sotto forma di arretrati, e violava altresì il principio della corrispondenza tra capacità contributiva ed onere fiscale (sent. 16.4.1985, n. 104).
Secondo il Giudice delle leggi, quest'ultimo principio impone al legislatore di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorché sia dato riscontrare per essi una identità della situazione di fatto presa in considerazione dalla legge ai fini dell'imposizione del tributo (v. pure sent. n. 92 del 1963). E non v'é dubbio che nel caso in esame identica è la situazione del pensionato che riceve gli emolumenti dovutigli anno per anno e di chi invece li percepisce in modo cumulato sotto forma di arretrati negli anni successivi. Nell'uno e nell'altro caso, infatti, la capacità contributiva dei due soggetti è perfettamente equivalente, sicché è priva di ogni giustificazione la eventuale maggiore onerosità del tributo dovuto in relazione agli stessi redditi da chi li abbia percepiti in ritardo”.
Nel caso di specie, è pacifico e comunque documentalmente provato che abbia Parte_1
percepito gli arretrati a titolo di assegno ordinario di invalidità sulla base del decreto di omologa del 23 giugno 2016 (rg. n. 5702/2014) con cui il Tribunale ha accertato il possesso in capo al ricorrente del requisito sanitario con decorrenza dalla data di revoca dello stesso (1 ottobre 2013).
E', altresì, pacifico che per l'intero periodo considerato (2014-2016) il non ha mai superato CP_3
il limite reddituale annuale previsto per l'esenzione dei lavoratori dipendenti dal pagamento dell'IRPEF
(pari a 8.000 euro) e che tale limite non risultera superato neppure considerando l'ammontare degli arretrati dovuti a titolo di assegno di invalidità per i singoli periodi di competenza. Ne deriva che non si ravvisano nella specie valide ragioni di fatto e di diritto per discostarsi dai principi già espressi dalla Suprema Corte.
In definitiva, va dichiarata l'illegittimità delle trattenute fiscali operate dall' sulla pensione CP_1
categoria IO n. 15049870 per l'importo di 5.558,96 euro (risultante dalla comunicazione mensile al pensionato del 28 febbraio 2018), con conseguente condanna dell' alla restituzione di tali somme, CP_2
oltre interessi di legge dalla data della trattenuta all'effettivo soddisfo.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 3.727 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara l'illegittimità delle trattenute fiscali operate dall' sugli arretrati corrisposti in favore CP_1
di a titolo di pensione cat. IO n. 15049870 con decorrenza dal 1 ottobre 2013; Parte_1
2) condanna, pertanto, l' a restituire al ricorrente la somma di 5.558,96 euro, oltre interessi CP_2
legali dalla data della trattenuta a quella di effettivo soddisfo;
3) condanna, altresì, detto Istituto a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in 3.727 euro, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 17.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro