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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 14980/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
E CP_1 Controparte_2
alle ore 10.40 sono comparsi: l'avv. Sissi Termini in sostituzione TO AV per parte ricorrente, la quale si riporta agli atti e verbali di causa.
Il Giudice
Rilevato che è pendente innanzi a questo giudice il procedimento n. 15053/2024 e il procedimento n. 15098/2024, chiamato tra le stesse parti, all'odierna udienza;
Ritenuta la sussistenza di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva con il presente procedimento e la conseguente opportunità di riunione per motivi di economia processuale;
Visto l'art. 274 c.p.c.
Dispone la riunione al presente procedimento di quelli iscritti ai nn. 15053/2024 e
15098/2024.
È altresì presente per l' l'avv. Ciancimino nell'interesse dell' . CP_1 CP_1
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa.
L'avv. Termini insiste nella distrazione delle spese in favore del procuratore costituito Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.39 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente,
ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale,
quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott. ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai nn. 14980/2024-15053/2024-15098 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
(P.IVA. in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Pt_1 C.F._1
dall'Avv TO AV, per mandato in atti
RR
RO
, con sede legale centrale a Roma nella via Ciro il Controparte_3
Grande n. 21, C.F , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'Avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti
SI
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_4
sede in Roma, nella Via G. Grezar 14,
Convenuto contumace
oggetto: Opposizione intimazione pagamento
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/06/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_2
che qui si dichiara:
- Dichiara prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59620140007527886000, n.
59620150000076852000, n. 59620150004725135000 e conseguentemente annulla l'intimazione di pagamento impugnata n.29620249032721815000 nella parte relativa ai suddetti crediti.
- Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €.2540,00 oltre
CU, spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. TO AV,
dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati rispettivamente in data 18.10.2024,19.10/2024 e 20.10.2024, parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.29620249032721815000,
notificata l'11 settembre 2024 nella parte relativa agli avvisi di addebito n. 59620140007527886000
di euro 7.306,86, avente ad oggetto contributi previdenziali degli anni 2013-2014, asseritamente notificato il 14 febbraio 2015, avviso n. 59620150000076852000 di euro 6.658,07 avente ad oggetto contributi previdenziali degli anni 2014- 2015, asseritamente notificato il 30 aprile 2015 e avviso n.
59620150004725135000 di euro € 6.441,00 avente ad oggetto contributi previdenziali anno 2015,
asseritamente notificato l'11 novembre 2015.
A sostegno dell'opposizione deduceva la mancata notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione dei crediti sottesi per decorso del termine quinquennale ex art. 3, co. 9, L. 335/1995, chiedeva pertanto dichiararsi la nullità e l'inefficacia - “in parte qua” - dell'impugnata intimazione, con vittoria delle spese del giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, benché evocato in giudizio, l' non si costituiva nel CP_1
giudizio RG n.14980/2024, avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 59620140007527886000, e neppure nel giudizio RG n.15098/2024, avente ad oggetto l'avviso di addebito n.
59620150004725135000.
L' invece si costituiva nel giudizio RGN. 15053/2024 avente ad oggetto l'avviso di addebito CP_3 n 59620150000076852000, contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, ai sensi 24 del decreto legislativo n. 46 del 1999, atteso che l'avviso di addebito in oggetto era stato regolarmente notificato via pec, in data 30 aprile 2015, e non era stato opposto tempestivamente, invocava l'esclusiva responsabilità di nel caso di prescrizione maturatasi successivamente alla notifica dell'avviso CP_4
di addebito. Precisava che l'avviso di addebito iscritto per euro 5.189,70 ai sensi del DL 119/2018 e
DL 41/2021, risultava stralciato di euro 994,27 relativo la periodo 11/2014, pertanto presentava un residuo di euro 4.191,32.
L' benchè ritualmente evocata in giudizio non si costituiva, Controparte_2
pertanto ne va qui dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza i tre giudizi sono stati riuniti stante l'evidente connessione soggettiva e parzialmente oggettiva e la causa, senza alcuna istruttoria, sulle conclusioni delle parti viene decisa.
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito impugnati e la prescrizione dei crediti sottesi deducendo che il termine quinquennale sarebbe decorso sia in caso mancata notifica degli atti impositivi sia, in caso di prova della notifica, nel periodo successivo alla medesima.
Invero dalla documentazione in atti non emerge la prova della notifica degli avvisi di addebito n.59620140007527886000 e n. 59620150004725135000 atteso che l' , su cui gravava l'onere, CP_1
rimanendo contumace nei relativi giudizi, non ha depositato documentazione attestante la rituale notifica.
Parimenti non risulta, ex actis, ritualmente notificato l'avviso di addebito n. 59620150000076852000
in quanto l'Ente previdenziale ha depositato esclusivamente la ricevuta in formato “xml”.
Ora, come già osservato da questo Tribunale in diversa composizione, dalla semplice ricevuta in formato “.xml” – attestante solo la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio,
l'indirizzo pec del mittente e del destinatario- non emerge né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, "ne vi è di alcun riferimento numerico relativo all'atto impugnato, informazioni che si sarebbero potute ricavare unicamente dalla produzione della ricevuta di accettazione e di consegna in formato “.eml” o “.msg.” della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ.
Sez. III, Ordinanza, n. 16189 dell'8/06/2023) che, seppur intervenuta in una fattispecie diversa
(prova della notifica di un atto giudiziario mediante deposito in PCT), ha avuto modo di precisare
che l'omesso deposito «[..] delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e
dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml" –, previste in
funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della
stessa legge n. 53 del 1994), determina la nullità della notificazione. Atteso, per un verso, che soltanto
il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la
presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere
provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza
della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale,
ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario
[..]».
Ne consegue che gli avvisi di addebito impugnati non possa ritenersi validamente notificati e i crediti ad esso sottesi, inerenti a contributi anni 2013, 2014 e 2015 appaiono irrimediabilmente prescritti per decorso del termine quinquennale.
Infatti , come è noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –
comma 9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni” .Invero il diritto di credito azionato dall' mediante Controparte_5
l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L.
335/1995 atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”.
Orbene, anche nel caso in cui si volesse assumere che la notifica degli avvisi di addebito sia effettivamente avvenuta rispettivamente alla data del 14 febbraio 2015, del 30 aprile 2015 e dell' 11
novembre 2015 non vi è dubbio che, in assenza di atti interruttivi, il termine di prescrizione risulta comunque decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata dell'11.9.2024.
Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59620150000076852000, n. 59620140007527886000 e n. 59620150004725135000 sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 13.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile