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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/09/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3124/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3124 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, co. 1, c.p.c.), pendente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Roma, al viale Regina Margherita n. 125, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, dall'Avv. Stefano D'Ercole (C.F. ), CodiceFiscale_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via in Arcione n. 71;
OPPONENTE
E
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Ospedaletto d'Alpinolo (AV), alla via Circumvallazione n. 53, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Raffaello Caldarazzo (C.F. ), presso il CodiceFiscale_2 cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Dante n. 50;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., l'opponente ha concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
R.G. n. 3124/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione al precetto notificatole in data 20 luglio 2020, con cui le è stato intimato di consegnare l'estratto della certificazione emessa da Parte_1 in favore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Dogana d Benevento, con riferimento al periodo 8.6.2018-11.7.2019, in virtù della sentenza n. 42/2022 del Giudice di
Pace di Avellino pubblicata in data 11 gennaio 2022 all'esito del procedimento recante R.G. n. 1072/2022.
2. L'opponente ha premesso in fatto:
a) che, in data 12 gennaio 2018, ha aderito, tramite canale telefonico, al CP_1 contratto di fornitura di gas naturale n. 11669359J, per l'utenza sita in
Ospedaletto D'Alpinolo (AV), alla via Circonvallazione n. 53, identificata con PDR
e numero cliente 614128586; PartitaIVA_3
b) che la fornitura è stata attiva con dal 1.4.2018 sino al Parte_1
30.9.2019, data in cui è avvenuto il passaggio ad altro trader;
c) che, in data 5.6.2019, la ha richiesto l'applicazione dell'accisa ridotta per CP_1 usi industriali per l'esercizio dell'attività alberghiera;
d) che tale richiesta, per legge, avrebbe dovuto essere corredata dei documenti necessari per la dimostrazione del possesso dei requisiti per l'applicazione dell'accisa ridotta, tra i quali la licenza per l'esercizio di attività alberghiera, il certificato C.C.I.A.A e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
e) che l'accisa ridotta per usi industriali è stata introdotta dall'art. 10 del decreto- legge del 7 febbraio 1977 n. 15, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile
1977 n. 102 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30.07.1977);
f) che, in data 7 giugno 2019, è stata lavorata la richiesta presentata dalla CP_1 con conseguente applicazione delle accise ridotte con decorrenza dall'8.6.2019, così come si evince dalla fattura n. 3046950616 emessa in data 11.7.2019 ed in possesso del cliente;
g) che, in data 27.8.2020, in riscontro alla comunicazione del 2.7.2020, Parte_1 ha evidenziato l'impossibilità di fornire la certificazione richiesta;
[...]
h) che, in data 16.4.2020, è stato rappresentata alla al fine di ottenere le CP_1 agevolazioni fiscali, la necessità della presentazione da parte dell'intestatario della fornitura di una richiesta all'azienda erogatrice sulla base di apposita modulistica, ossia la dichiarazione sostitutiva per gli “Impieghi del gas naturale per usi R.G. n. 3124/2022
Industriali” , essendo possibile applicare la tariffa agevolata dell'imposta di consumo solo a partire dalla data di presentazione della domanda senza effetto retroattivo;
i) che, di poi, con ricorso per decreto ingiuntivo la ha richiesto al Giudice di CP_1
Pace di Avellino l'ingiunzione affinché fornisse l'estratto della Parte_1 certificazione emessa da a favore dell'Agenzia delle Entrate, Parte_1
Ufficio Dogana di Benevento, ai sensi dell'art. 53 comma 1-2 del decreto legislativo 505/95 del 26.10.95, relativa al periodo 8.6.2018-11.7.2019, per i consumi di CP_1
j) che, con decreto ingiuntivo n. 703/2020, il Giudice di Pace ha ingiunto all'odierna opponente di fornire l'estratto di cui sopra;
k) che ha interposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, Parte_1 preliminarmente eccependo l'incompetenza per valore ai sensi degli artt. 7 e 9
c.p.c. e per territorio in virtù di quanto disposto dall'art. 16 delle Condizioni
Generali di Fornitura e dell'art. 19 c.p.c. dell'Ufficio del Giudice di pace in favore del Tribunale di Roma e, nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa;
l) che il Giudice di Pace di Avellino ha rigettato l'opposizione spiegata da
[...] ed ha confermato l'ingiunzione monitoria n. 703 del 2020. Parte_1
La ha contestato la sussistenza del diritto della di Parte_1 CP_1 procedere all'esecuzione stante la nullità e/o inesistenza del titolo esecutivo ai sensi degli artt. 132 e 161 c.p.c. per essere la sentenza affetta da inesistenza, in quanto il Giudice di Pace di Avellino ha travisato il thema decidendum, riconducendo la fattispecie sottoposta al suo esame al tema delle addizionali provinciali alle accise anziché a quello (corretto) delle accise usi industriali, rendendo di fatto una motivazione apparente, illogica ed incomprensibile;
che la non ha alcun diritto ad ottenere la consegna del documento richiesto con CP_1 il precetto opposto ossia l'estratto della certificazione emessa a favore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Dogana di Benevento, ai sensi dell'art. 53 CO 1-2 D.lvo
504/95, relativa al periodo 08.06.2018, 11.07.2019 per i consumi di in CP_1 quanto ha presentato la richiesta per l'applicazione dell'accisa ridotta CP_1 relativa agli usi industriali per i consumi di gas naturale relativi all'utenza: 1.
Codice Cliente 614128586- Matricola Contatore 3553877 solo nel giugno 2019 ed
è, dunque, a partire da quella data che è decorso il diritto all'applicazione dell'accisa ridotta;
che, pertanto, non sussiste il diritto dell'odierna opposta al R.G. n. 3124/2022
rilascio del citato documento facendo la richiesta riferimento ad un periodo antecedente (dall' 8.6.2018 sino all'11.7.2019); che comunque il documento oggetto di ingiunzione non può esser prodotto da , poiché inesistente, Parte_1 non esistendo alcuna certificazione specifica emessa da la Parte_1 quale inoltra telematicamente sul sito web dell' una Parte_2 dichiarazione annuale delle accise valida per tutto il territorio nazionale e quindi relativa a circa 104 province e ad un numero considerevole di clienti;
che, essendo riportati nella dichiarazione dati globali in forma aggregata delle singole province e dei singoli comuni, distinti per utilizzi, quantità ed importi, comunque non si potrebbe risalire ai dati che ritiene essenziali per la ricostruzione della CP_1 propria posizione cliente;
che, peraltro, tale file sarebbe visionabile soltanto tramite un apposito software ministeriale e non sarebbe producibile in giudizio;
che tale accesso contrasterebbe con il diritto di riservatezza delle parti controinteressate;
che nel periodo dall'8.6.2018 sino all'11.7.2019 la non CP_1 aveva diritto all'applicazione dell'accisa usi industriali e conseguentemente non era neppure presente né in fattura né negli archivi dell'esponente, alcuna distinzione tra “consumo gas per riscaldamento e quello di gas da cucina per uso industriale”.
L'opponente ha, pertanto, concluso chiedendo “in via Parte_1 preliminare, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ovvero della sentenza n. 42/2022 del Giudice di Pace di
Avellino pubblicata in data 11.1.2022 all'esito del procedimento recante R.G. n.
1072/2022 e in ogni caso dell'esecuzione intimata ove nelle more avviata da controparte;
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità/annullamento e/o l'inefficacia del precetto notificato a in Parte_1 data 20.07.2022 relativo ad obblighi di facere, e che non ha diritto a CP_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in virtù di Parte_1 sentenza n. 42/2022 del Giudice di Pace di Avellino pubblicata in data 11.1.2022 all'esito del procedimento recante R.G. n. 1072/2022 per tutti i motivi esposti in narrativa”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 novembre 2022, eccependo l'inammissibilità della spiegata opposizione, CP_1 atteso che, nell'ambito dell'opposizione a precetto fondata su titolo giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione R.G. n. 3124/2022
stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo.
L'opposta ha aggiunto che, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino, è stato proposto appello, senza che sia stata richiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, con la conseguenza che la sentenza, munita di formulata esecutiva, è valida ed efficace, ancorchè appellata.
Ha dedotto, quanto alla doglianza relativa alla insussistenza del diritto di CP_1
a procedere all'esecuzione, che l'art. 26 comma 1 del d.lgs. 26.10.95 prevede l'applicazione dell'accisa comune all'erogazione del gas, con aliquota dimezzata in caso di attività di ristorazione e con aliquota ordinaria in caso di alberghi;
che, quanto all'impossibilità di fornire la richiesta certificazione in quanto contenente dati di più utenti aggregati, tale contestazione è infondata atteso che l'ente può scomporre tali dati;
che con l'estrapolazione dei dati richiesti è Parte_1 al riparo da ogni eventuale azione per violazione delle norme sulla conservazione e sul trattamento dei dati personali;
che oltre ad avere un diritto volto CP_1 anche alla sola mera conoscenza di quanto versato dall all' Parte_1 [...]
e quindi di quanto ripetuto nei sui confronti, necessita dei dati Parte_2 contabili per chiedere un rimborso alla ovvero per instaurare Parte_2 un giudizio volto alla restituzione della accise non dovute e detta azione è esperibile entro un arco di tempo assai ristretto, ragion per cui una sospensione danneggerebbe ulteriormente l'opposta CP_1
4. Ciò posto, rigettata, con ordinanza emessa in data 30 gennaio 2023, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. Orbene, l'opposizione a precetto proposta da è infondata e Parte_1 deve, pertanto, esser rigettata, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
L'opponente ha articolato contestazioni di nullità della sentenza n. 42 del 2022, posta alla base del precetto notificato, per illogicità della motivazione ai sensi degli artt. 132 e 161 c.p.c., in quanto il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ricondotto la fattispecie in esame al tema delle addizionali provinciali anziché al R.G. n. 3124/2022
tema delle accise usi industriali ed avrebbe, altresì, ritenuto erroneamente sussistenti i presupposti per ottenere l'agevolazione fiscale delle accise nel periodo antecedente a quello in cui è stata proposta l'istanza per ottenere l'agevolazione
(i.e. dall'8.6.2018 sino all'11.7.2019).
Orbene, come è noto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 3 Ordinanza, 18-02- 2015, n. 3277).
Inoltre, come è noto, il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione" (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3667 del 14/02/2013).
Nel caso di specie, i motivi di opposizione attengono, non già all'inesistenza del titolo esecutivo, quanto ad una sua eventuale nullità, da farsi valere con l'atto di gravame.
D'altronde, l'appello è stato proposto da (cfr. all. n. 15 atto di Parte_1 citazione), la quale, introducendo innanzi al Tribunale di Avellino il procedimento recante R.G. n. 2912/2022 (tuttora pendente), ha articolato i medesimi motivi di opposizione formulati nella presente sede e tanto a riprova dell'infondatezza dell'opposizione a precetto. R.G. n. 3124/2022
Ne consegue che, non essendo stato dedotto alcun motivo specifico di opposizione all'esecuzione nel senso voluto dalla giurisprudenza surrichiamata, l'opposizione a precetto proposta da va rigettata. Parte_1
6. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 Parte_1
c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(cause di valore indeterminato-complessità bassa) e facendo applicazione dei valori tabellari minimi, in ragione della non particolare complessità della controversia, di carattere documentale, in difetto di particolari oneri ricostruttivi o interpretativi e della limitata durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sulla opposizione a precetto proposta da in persona del legale Parte_1
Con rappresentante pro tempore, nei confronti di disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'opposizione a precetto proposta da Parte_1
-condanna l'opponente a rifondere all'opposta le Parte_1 CP_1 spese processuali relative al presente giudizio, che si liquidano in complessivi €
3.809,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % del compenso.
Così deciso in data 12 settembre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3124 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, co. 1, c.p.c.), pendente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Roma, al viale Regina Margherita n. 125, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, dall'Avv. Stefano D'Ercole (C.F. ), CodiceFiscale_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via in Arcione n. 71;
OPPONENTE
E
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Ospedaletto d'Alpinolo (AV), alla via Circumvallazione n. 53, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Raffaello Caldarazzo (C.F. ), presso il CodiceFiscale_2 cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Dante n. 50;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., l'opponente ha concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
R.G. n. 3124/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione al precetto notificatole in data 20 luglio 2020, con cui le è stato intimato di consegnare l'estratto della certificazione emessa da Parte_1 in favore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Dogana d Benevento, con riferimento al periodo 8.6.2018-11.7.2019, in virtù della sentenza n. 42/2022 del Giudice di
Pace di Avellino pubblicata in data 11 gennaio 2022 all'esito del procedimento recante R.G. n. 1072/2022.
2. L'opponente ha premesso in fatto:
a) che, in data 12 gennaio 2018, ha aderito, tramite canale telefonico, al CP_1 contratto di fornitura di gas naturale n. 11669359J, per l'utenza sita in
Ospedaletto D'Alpinolo (AV), alla via Circonvallazione n. 53, identificata con PDR
e numero cliente 614128586; PartitaIVA_3
b) che la fornitura è stata attiva con dal 1.4.2018 sino al Parte_1
30.9.2019, data in cui è avvenuto il passaggio ad altro trader;
c) che, in data 5.6.2019, la ha richiesto l'applicazione dell'accisa ridotta per CP_1 usi industriali per l'esercizio dell'attività alberghiera;
d) che tale richiesta, per legge, avrebbe dovuto essere corredata dei documenti necessari per la dimostrazione del possesso dei requisiti per l'applicazione dell'accisa ridotta, tra i quali la licenza per l'esercizio di attività alberghiera, il certificato C.C.I.A.A e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
e) che l'accisa ridotta per usi industriali è stata introdotta dall'art. 10 del decreto- legge del 7 febbraio 1977 n. 15, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile
1977 n. 102 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30.07.1977);
f) che, in data 7 giugno 2019, è stata lavorata la richiesta presentata dalla CP_1 con conseguente applicazione delle accise ridotte con decorrenza dall'8.6.2019, così come si evince dalla fattura n. 3046950616 emessa in data 11.7.2019 ed in possesso del cliente;
g) che, in data 27.8.2020, in riscontro alla comunicazione del 2.7.2020, Parte_1 ha evidenziato l'impossibilità di fornire la certificazione richiesta;
[...]
h) che, in data 16.4.2020, è stato rappresentata alla al fine di ottenere le CP_1 agevolazioni fiscali, la necessità della presentazione da parte dell'intestatario della fornitura di una richiesta all'azienda erogatrice sulla base di apposita modulistica, ossia la dichiarazione sostitutiva per gli “Impieghi del gas naturale per usi R.G. n. 3124/2022
Industriali” , essendo possibile applicare la tariffa agevolata dell'imposta di consumo solo a partire dalla data di presentazione della domanda senza effetto retroattivo;
i) che, di poi, con ricorso per decreto ingiuntivo la ha richiesto al Giudice di CP_1
Pace di Avellino l'ingiunzione affinché fornisse l'estratto della Parte_1 certificazione emessa da a favore dell'Agenzia delle Entrate, Parte_1
Ufficio Dogana di Benevento, ai sensi dell'art. 53 comma 1-2 del decreto legislativo 505/95 del 26.10.95, relativa al periodo 8.6.2018-11.7.2019, per i consumi di CP_1
j) che, con decreto ingiuntivo n. 703/2020, il Giudice di Pace ha ingiunto all'odierna opponente di fornire l'estratto di cui sopra;
k) che ha interposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, Parte_1 preliminarmente eccependo l'incompetenza per valore ai sensi degli artt. 7 e 9
c.p.c. e per territorio in virtù di quanto disposto dall'art. 16 delle Condizioni
Generali di Fornitura e dell'art. 19 c.p.c. dell'Ufficio del Giudice di pace in favore del Tribunale di Roma e, nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa;
l) che il Giudice di Pace di Avellino ha rigettato l'opposizione spiegata da
[...] ed ha confermato l'ingiunzione monitoria n. 703 del 2020. Parte_1
La ha contestato la sussistenza del diritto della di Parte_1 CP_1 procedere all'esecuzione stante la nullità e/o inesistenza del titolo esecutivo ai sensi degli artt. 132 e 161 c.p.c. per essere la sentenza affetta da inesistenza, in quanto il Giudice di Pace di Avellino ha travisato il thema decidendum, riconducendo la fattispecie sottoposta al suo esame al tema delle addizionali provinciali alle accise anziché a quello (corretto) delle accise usi industriali, rendendo di fatto una motivazione apparente, illogica ed incomprensibile;
che la non ha alcun diritto ad ottenere la consegna del documento richiesto con CP_1 il precetto opposto ossia l'estratto della certificazione emessa a favore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Dogana di Benevento, ai sensi dell'art. 53 CO 1-2 D.lvo
504/95, relativa al periodo 08.06.2018, 11.07.2019 per i consumi di in CP_1 quanto ha presentato la richiesta per l'applicazione dell'accisa ridotta CP_1 relativa agli usi industriali per i consumi di gas naturale relativi all'utenza: 1.
Codice Cliente 614128586- Matricola Contatore 3553877 solo nel giugno 2019 ed
è, dunque, a partire da quella data che è decorso il diritto all'applicazione dell'accisa ridotta;
che, pertanto, non sussiste il diritto dell'odierna opposta al R.G. n. 3124/2022
rilascio del citato documento facendo la richiesta riferimento ad un periodo antecedente (dall' 8.6.2018 sino all'11.7.2019); che comunque il documento oggetto di ingiunzione non può esser prodotto da , poiché inesistente, Parte_1 non esistendo alcuna certificazione specifica emessa da la Parte_1 quale inoltra telematicamente sul sito web dell' una Parte_2 dichiarazione annuale delle accise valida per tutto il territorio nazionale e quindi relativa a circa 104 province e ad un numero considerevole di clienti;
che, essendo riportati nella dichiarazione dati globali in forma aggregata delle singole province e dei singoli comuni, distinti per utilizzi, quantità ed importi, comunque non si potrebbe risalire ai dati che ritiene essenziali per la ricostruzione della CP_1 propria posizione cliente;
che, peraltro, tale file sarebbe visionabile soltanto tramite un apposito software ministeriale e non sarebbe producibile in giudizio;
che tale accesso contrasterebbe con il diritto di riservatezza delle parti controinteressate;
che nel periodo dall'8.6.2018 sino all'11.7.2019 la non CP_1 aveva diritto all'applicazione dell'accisa usi industriali e conseguentemente non era neppure presente né in fattura né negli archivi dell'esponente, alcuna distinzione tra “consumo gas per riscaldamento e quello di gas da cucina per uso industriale”.
L'opponente ha, pertanto, concluso chiedendo “in via Parte_1 preliminare, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ovvero della sentenza n. 42/2022 del Giudice di Pace di
Avellino pubblicata in data 11.1.2022 all'esito del procedimento recante R.G. n.
1072/2022 e in ogni caso dell'esecuzione intimata ove nelle more avviata da controparte;
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità/annullamento e/o l'inefficacia del precetto notificato a in Parte_1 data 20.07.2022 relativo ad obblighi di facere, e che non ha diritto a CP_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in virtù di Parte_1 sentenza n. 42/2022 del Giudice di Pace di Avellino pubblicata in data 11.1.2022 all'esito del procedimento recante R.G. n. 1072/2022 per tutti i motivi esposti in narrativa”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 novembre 2022, eccependo l'inammissibilità della spiegata opposizione, CP_1 atteso che, nell'ambito dell'opposizione a precetto fondata su titolo giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione R.G. n. 3124/2022
stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo.
L'opposta ha aggiunto che, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino, è stato proposto appello, senza che sia stata richiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, con la conseguenza che la sentenza, munita di formulata esecutiva, è valida ed efficace, ancorchè appellata.
Ha dedotto, quanto alla doglianza relativa alla insussistenza del diritto di CP_1
a procedere all'esecuzione, che l'art. 26 comma 1 del d.lgs. 26.10.95 prevede l'applicazione dell'accisa comune all'erogazione del gas, con aliquota dimezzata in caso di attività di ristorazione e con aliquota ordinaria in caso di alberghi;
che, quanto all'impossibilità di fornire la richiesta certificazione in quanto contenente dati di più utenti aggregati, tale contestazione è infondata atteso che l'ente può scomporre tali dati;
che con l'estrapolazione dei dati richiesti è Parte_1 al riparo da ogni eventuale azione per violazione delle norme sulla conservazione e sul trattamento dei dati personali;
che oltre ad avere un diritto volto CP_1 anche alla sola mera conoscenza di quanto versato dall all' Parte_1 [...]
e quindi di quanto ripetuto nei sui confronti, necessita dei dati Parte_2 contabili per chiedere un rimborso alla ovvero per instaurare Parte_2 un giudizio volto alla restituzione della accise non dovute e detta azione è esperibile entro un arco di tempo assai ristretto, ragion per cui una sospensione danneggerebbe ulteriormente l'opposta CP_1
4. Ciò posto, rigettata, con ordinanza emessa in data 30 gennaio 2023, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. Orbene, l'opposizione a precetto proposta da è infondata e Parte_1 deve, pertanto, esser rigettata, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
L'opponente ha articolato contestazioni di nullità della sentenza n. 42 del 2022, posta alla base del precetto notificato, per illogicità della motivazione ai sensi degli artt. 132 e 161 c.p.c., in quanto il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ricondotto la fattispecie in esame al tema delle addizionali provinciali anziché al R.G. n. 3124/2022
tema delle accise usi industriali ed avrebbe, altresì, ritenuto erroneamente sussistenti i presupposti per ottenere l'agevolazione fiscale delle accise nel periodo antecedente a quello in cui è stata proposta l'istanza per ottenere l'agevolazione
(i.e. dall'8.6.2018 sino all'11.7.2019).
Orbene, come è noto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto pieno sviluppo ed è stata in esame (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 3 Ordinanza, 18-02- 2015, n. 3277).
Inoltre, come è noto, il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione" (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3667 del 14/02/2013).
Nel caso di specie, i motivi di opposizione attengono, non già all'inesistenza del titolo esecutivo, quanto ad una sua eventuale nullità, da farsi valere con l'atto di gravame.
D'altronde, l'appello è stato proposto da (cfr. all. n. 15 atto di Parte_1 citazione), la quale, introducendo innanzi al Tribunale di Avellino il procedimento recante R.G. n. 2912/2022 (tuttora pendente), ha articolato i medesimi motivi di opposizione formulati nella presente sede e tanto a riprova dell'infondatezza dell'opposizione a precetto. R.G. n. 3124/2022
Ne consegue che, non essendo stato dedotto alcun motivo specifico di opposizione all'esecuzione nel senso voluto dalla giurisprudenza surrichiamata, l'opposizione a precetto proposta da va rigettata. Parte_1
6. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 Parte_1
c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(cause di valore indeterminato-complessità bassa) e facendo applicazione dei valori tabellari minimi, in ragione della non particolare complessità della controversia, di carattere documentale, in difetto di particolari oneri ricostruttivi o interpretativi e della limitata durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando sulla opposizione a precetto proposta da in persona del legale Parte_1
Con rappresentante pro tempore, nei confronti di disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'opposizione a precetto proposta da Parte_1
-condanna l'opponente a rifondere all'opposta le Parte_1 CP_1 spese processuali relative al presente giudizio, che si liquidano in complessivi €
3.809,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % del compenso.
Così deciso in data 12 settembre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani