TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/11/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8768/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 05/08/2025 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. DI MAURO ORNELLA, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 13/10/2022 – decr. om. dd. 28/10/2022 e depositato il 31/10/2022);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 30/09/2009) e (il Per_1 Per_2
28/10/2011) e accertato che le condizioni corrispondono agli interessi dei minori;
1
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
AR (UD) il 02/09/2000 tra , nata a [...] Parte_1
(UD) il 19/07/1976, e , nato a [...] il Parte_2
25/01/1968, alle seguenti condizioni:
1) dispone l'affidamento dei figli minori ai genitori congiuntamente, con collocamento prevalente di entrambi presso l'abitazione materna in
BA RS loc. Michieli 13.
2) Pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Pt_2
figli minori nella misura di euro 150,00 per ciascun figlio, da versarsi alla signora entro il 15 di ogni mese, fino al mese di giugno 2026; a Pt_1
partire dal mese di luglio 2026, il contributo diverrà di euro 200,00 per ciascun figlio, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, secondo il protocollo Ondif, visionato dai ricorrenti. Dà atto che le detrazioni fiscali saranno al 50%.
3) Prende atto che il sig. continuerà ad onorare il debito nei confronti Pt_2
della signora versando alla stessa l'importo mensile di euro Pt_1
100,00 fino al 31.12.2026, a concorrenza del residuo.
4) Dà atto che l'assegno unico familiare per entrambi i figli continuerà ad essere percepito integralmente dalla signora Pt_1
5) Prende atto che i figli godranno di libero accesso presso la casa del padre e dispone che egli potrà vederli quando vorrà e tenerli presso di sé anche
2
disgiuntamente, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e scolastici e salvo miglior accordo, un fine settimana ogni due, dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera dopo cena, quando saranno riaccompagnati dal padre alla casa materna entro le 22 in periodo scolastico.
Dispone che, quanto alle festività sacre, salvo miglior accordo, ad anni alterni i figli trascorreranno con ciascun genitore, congiuntamente o disgiuntamente, o il Natale o il Capodanno, suddividendo l'intero periodo festivo in due periodi, indicativamente dalla chiusura della scuola a fine anno e da fine anno/Capodanno all'Epifania. Analogamente avverrà per
Pasqua e Pasquetta.
Dispone che, salvo miglior accordo, ed trascorreranno i Per_2 Per_1
ponti e le altre festività alternativamente con l'uno o l'altro genitore.
Dispone, altresì, che durante i mesi estivi trascorreranno, congiuntamente o disgiuntamente, con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi entro il 31 maggio precedente.
Prende atto che e sono iscritti entrambi all'istituto di Per_1 Per_2
formazione professionale a Cividale. Prende atto che attualmente CP_1
i minori non praticano attività sportive. Gli accompagnamenti saranno gestiti equamente compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
6) Dà atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche in favore dei figli minori.
7) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 10, parte II – Serie A del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2000.
3
Udine, li 18/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8768/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 05/08/2025 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. DI MAURO ORNELLA, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 13/10/2022 – decr. om. dd. 28/10/2022 e depositato il 31/10/2022);
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 30/09/2009) e (il Per_1 Per_2
28/10/2011) e accertato che le condizioni corrispondono agli interessi dei minori;
1
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
AR (UD) il 02/09/2000 tra , nata a [...] Parte_1
(UD) il 19/07/1976, e , nato a [...] il Parte_2
25/01/1968, alle seguenti condizioni:
1) dispone l'affidamento dei figli minori ai genitori congiuntamente, con collocamento prevalente di entrambi presso l'abitazione materna in
BA RS loc. Michieli 13.
2) Pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Pt_2
figli minori nella misura di euro 150,00 per ciascun figlio, da versarsi alla signora entro il 15 di ogni mese, fino al mese di giugno 2026; a Pt_1
partire dal mese di luglio 2026, il contributo diverrà di euro 200,00 per ciascun figlio, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, secondo il protocollo Ondif, visionato dai ricorrenti. Dà atto che le detrazioni fiscali saranno al 50%.
3) Prende atto che il sig. continuerà ad onorare il debito nei confronti Pt_2
della signora versando alla stessa l'importo mensile di euro Pt_1
100,00 fino al 31.12.2026, a concorrenza del residuo.
4) Dà atto che l'assegno unico familiare per entrambi i figli continuerà ad essere percepito integralmente dalla signora Pt_1
5) Prende atto che i figli godranno di libero accesso presso la casa del padre e dispone che egli potrà vederli quando vorrà e tenerli presso di sé anche
2
disgiuntamente, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e scolastici e salvo miglior accordo, un fine settimana ogni due, dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera dopo cena, quando saranno riaccompagnati dal padre alla casa materna entro le 22 in periodo scolastico.
Dispone che, quanto alle festività sacre, salvo miglior accordo, ad anni alterni i figli trascorreranno con ciascun genitore, congiuntamente o disgiuntamente, o il Natale o il Capodanno, suddividendo l'intero periodo festivo in due periodi, indicativamente dalla chiusura della scuola a fine anno e da fine anno/Capodanno all'Epifania. Analogamente avverrà per
Pasqua e Pasquetta.
Dispone che, salvo miglior accordo, ed trascorreranno i Per_2 Per_1
ponti e le altre festività alternativamente con l'uno o l'altro genitore.
Dispone, altresì, che durante i mesi estivi trascorreranno, congiuntamente o disgiuntamente, con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi entro il 31 maggio precedente.
Prende atto che e sono iscritti entrambi all'istituto di Per_1 Per_2
formazione professionale a Cividale. Prende atto che attualmente CP_1
i minori non praticano attività sportive. Gli accompagnamenti saranno gestiti equamente compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
6) Dà atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche in favore dei figli minori.
7) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 10, parte II – Serie A del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2000.
3
Udine, li 18/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
4