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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 945/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO Dott.ssa VI NA ZZ Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa EN RI Consigliere rel. all'udienza del 2/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 945/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Parte_1 C.F._1
OL e domicilio eletto presso il loro studio di Castellammare di Stabia (NA), via Amato, 7,
-appellante- contro
(C.F. , in persona del Ministro in carica, con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano e domicilio eletto ex lege nei suoi uffici di
Milano, via Freguglia n. 1 (PEC , Email_1
-appellato-
Oggetto: impugnazione esclusione graduatorie ATA terza fascia triennio 2018/2021, profilo professionale di collaboratore scolastico – riconoscimento della validità del servizio svolto nel predetto triennio – impugnazione del conseguente licenziamento e condanna alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Riformare la Sentenza n. 1330/2025 pubbl. il 20/03/2025 resa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, Giudice del Lavoro Dott. Franco Caroleo, nella causa di primo grado iscritta al RG n. 14375/2024 e accogliere le domande formulate nel giudizio promosso con ricorso iscritto a ruolo generale 14375/2024 innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”; Per l'appellato: “Voglia la Corte adita confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e di competenze.”. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado ha convenuto innanzi al Parte_1 Cont Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, il , esponendo quanto segue: pagina 1 di 16 - di aver presentato, in data 28.10.2017, domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto 3^ fascia ATA della Provincia di Milano per il triennio 2018/2021 come Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT), O) e Collaboratore Scolastico (CS), indicando il servizio prestato in Per_1 qualità di Collaboratore Scolastico presso l'Istituto paritario “SA MI” di Nocera Superiore (SA) dal 1.9.2011 al 31.8.2015;
- di aver ottenuto, come collaboratore scolastico, un punteggio di 23,30 e di aver conseguentemente stipulato nel triennio i seguenti contratti a tempo determinato: a.s. 2018/2019 dal 6.5.2019 al 31.8.2019 presso l'I.C. “P. Thouar e L. Gonzaga” di Milano;
a.s. 2019/2020 dal 10.09.2019 al 31.08.2020 presso l'I.C. “P. Thouar e L. Gonzaga” di Milano;
- a.s. 2020/2021 dal 14.09.2020 al 31.08.2021 presso l'Istituto Comprensivo EM MO e RI Di Savoia - Carmelita Manara” di Milano;
- che, maturati i 24 mesi di servizio, a seguito d'inserimento nella graduatoria provinciale permanente ATA per l'a.s. 2021/2022, era stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo Statale EM MO e RI Di SA a decorrere dal 1.9.2021 con la mansione di;
Parte_2
- che l'USR per la Lombardia, ATP di Milano, con decreto prot. n. 6505 del 3.5.2023, aveva disposto il suo depennamento dalla graduatoria provinciale permanente e la conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato per mancanza del requisito d'accesso, rappresentato dai 24 mesi di servizio statale svolto nel triennio 2018/2021 con qualifica professionale dell'Istituto Voltaire di Napoli;
- che il Tribunale di Milano, dallo stesso adito per l'impugnazione di detti provvedimenti, con sentenza n. 523/2024, in accoglimento del ricorso, si era così pronunciato:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico, trienni 2018/2021 - 2021/24, in quanto munito di validi titoli di accesso;
dichiara il diritto all'inserimento nella graduatoria permanente (ATA 24 MESI) della provincia di Milano per l'a.s. 2021/2022, profilo di Collaboratore Scolastico, in quanto titolare di 24 mesi di servizio statale;
annulla il licenziamento intimato con decreto prot. 1202 del 05.05.2023 emesso dall
[...] di Milano di risoluzione del Controparte_3 contratto di lavoro a tempo indeterminato;
condanna l'Amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.”;
- che, tuttavia, successivamente, l di Milano con Controparte_4 nota prot. 9481 del 18.04.2024 (allegato n.16) aveva comunicato l'avvio di un secondo procedimento amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico e la conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato;
- che il menzionato procedimento amministrativo era stato generato dalla comunicazione dell
[...]
prot. 6581 del 13.3.2023, contenente un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, Parte_3 emessa in data 28.10.2022 nei confronti del gestore dell'Istituto paritario “SA MI” di Nocera Superiore (SA), nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P., incardinato presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
pagina 2 di 16 - che, in definitiva, l'USR Lombardia – ATP di Milano, rilevato che il nominativo del ricorrente risultava nella predetta ordinanza tra quelli dei dipendenti dell'istituto paritario e considerato che l'INPS di Nocera Inferiore aveva disconosciuto il rapporto di lavoro, nonostante lo scritto difensivo dallo stesso trasmesso in data 29.4.2024, con decreto prot. n. 1209 del 22.5.2024, aveva disposto la sua esclusione definitiva dalla graduatoria permanente della Provincia di Milano per l'a.s. 2021/2022 per carenza di almeno due annualità di servizio (24 mesi di servizio statale) e la conseguente risoluzione del contratto a tempo indeterminato;
- che, in sostanza, l'amministrazione scolastica con tale provvedimento, contestando la veridicità della dichiarazione dei titoli di servizio paritario svolto presso l'Istituto SA MI di Nocera Superiore, presente nella domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA del triennio 2018/2021, aveva ritenuto giuridicamente non validi i servizi statali prestati negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, requisito di accesso nella graduatoria permanente ATA 24 mesi. Ciò premesso l contestata la legittimità di detti provvedimenti sia sotto il profilo della Pt_1 tempestività della loro adozione e, segnatamente, per violazione dell'art. 21-nonies della l. 241/90, che nel merito in ragione della dedotta effettività dei servizi resi, nel periodo indicato, per 6 ore settimanali presso l'istituto paritario sopra indicato, come documentato dal certificato di servizio (doc. 19), dalle buste paga (doc. 20) e dal certificato C2 storico rilasciato dal Centro per l'Impiego (doc. 21), nonché dalla dichiarazione della Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Nocera Superiore (doc. 22), scuola statale che detiene gli archivi del cessato istituto paritario “SA MI” di Nocera Superiore (SA), confermativa della presenza del suo nominativo nel Registro del personale ATA n. I al n.2 tra i dipendenti in funzione di CS della Scuola Paritaria SA MI ed eccepito, nel contempo, sempre nel merito, che il maggior punteggio conseguito in virtù della dichiarazioni di tali servizi non sarebbe stato, comunque, decisivo ai fini del conseguimento dei 24 mesi di servizio statale nel triennio 2018-2021, con conseguente inoperatività della decadenza dai benefici, in quanto non conseguiti in virtù della non veridicità dei contenuti della dichiarazione ex art. 75 DPR 445/2000, ha chiesto: l'annullamento del decreto di esclusione dalla graduatoria permanente ATA (a.s. 2021/2022) per Collaboratore Scolastico;
il riconoscimento della validità del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; l'inserimento nella graduatoria permanente ATA;
l'annullamento del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1330/2025, richiamato il proprio precedente conforme di cui alla sentenza n. 10136/2024, ha rigettato il ricorso, condannando parte ricorrente a rifondere al le spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre al rimborso CP_1 forfettario delle spese generali, CPA e IVA. ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado con ricorso depositato in data 9.9.2025 Pt_1 articolando i motivi d'appello di seguito sintetizzati. Con il primo motivo d'appello, titolato “Illegittimità del licenziamento e violazione del giudicato favorevole precedente”, l censura la sentenza di primo grado per aver confermato il Pt_1 licenziamento allo stesso intimato malgrado l'esistenza di un giudicato anteriore formatosi tra le medesime parti sulla medesima vicenda, là dove con sentenza n. 523/2024, passata in giudicato, il Tribunale di Milano aveva già accertato il suo diritto all'inserimento nelle graduatorie (III fascia permanente) e dichiarato illegittimo il licenziamento comunicatogli nel maggio 2023, ordinando la sua reintegra nel posto di lavoro. Con il secondo motivo, recante “Violazione del principio del ne bis in idem disciplinare”, l'appellante ha lamentato che l'impugnata decisione trascurerebbe un ulteriore profilo d'illegittimità: l'azione disciplinare e amministrativa condotta nei suoi confronti risulterebbe duplicata vertendo sui medesimi pagina 3 di 16 fatti già oggetto di precedente accertamento e archiviazione, in violazione del principio del ne bis in idem. La questione dei servizi dal medesimo resi presso l'istituto paritario SA MI, infatti, era stata già vagliata dall'amministrazione (attraverso il dirigente dell'IC Thouar) nel 2018, all'atto della prima assunzione a tempo determinato da graduatoria, con conseguente decurtazione del punteggio e suo successivo ripristino per ordine del Tribunale di Milano, dallo stesso adito in via d'urgenza. Con il terzo motivo si contesta l'“Inutilizzabilità e inidoneità delle risultanze penali non definitive ai fini del giudizio civile” e, quindi, l'assenza di prova in ordine alla falsità delle dichiarazioni relative ai servizi resi presso l'istituto scolastico paritario SA MI di Nocera Superiore (SA). Con il quarto motivo, titolato “Validità del servizio statale svolto dal lavoratore e consolidamento delle supplenze 2018-2021”, l'appellante insiste nel riconoscimento dei 24 mesi di servizio statale resi nel triennio 2018/2021, ribadendo che lo stesso, anche in assenza del maggior punteggio conseguito in virtù dei servizi dichiarati con riferimento all'istituto paritario SA MI di Nocera Superiore, avrebbe, comunque, ottenuto incarichi di supplenza annuale e che difetterebbe, quindi, un collegamento causale tra il mendacio contestatogli dal e il conseguimento del beneficio CP_1 dell'assunzione a tempo indeterminato: “La sentenza impugnata ha negato qualsiasi efficacia ai 24 mesi di servizio statale prestati dal Sig. tra il 2018 e il 2021, qualificandoli come servizi resi “di Pt_1 fatto e non di diritto” in quanto conseguiti (a dire del primo giudice) grazie a dichiarazioni mendaci. Tale assunto va radicalmente rivisto. In punto di fatto, il Sig. ha effettivamente lavorato presso le Pt_1 scuole statali indicate, per l'intera durata dei contratti a tempo determinato stipulati. Le prestazioni lavorative sono state rese in favore dell'amministrazione scolastica, che ne ha tratto beneficio, e retribuite. Tali rapporti di lavoro si sono pienamente esauriti con la scadenza naturale (31.08.2019, 31.08.2020, 31.08.2021 rispettivamente) e non sono mai stati annullati né contestati in itinere. Si tratta dunque di servizi che hanno avuto una concreta efficacia giuridica, quantomeno sul piano contrattuale: il lavoratore ha acquisito il diritto alla retribuzione per l'attività prestata. La sentenza impugnata ha negato qualsiasi efficacia ai 24 mesi di servizio statale prestati dal Sig. tra il 2018 e il 2021, Pt_1 qualificandoli come servizi resi “di fatto e non di diritto” in quanto conseguiti (a dire del primo giudice) grazie a dichiarazioni mendaci. Tale assunto va radicalmente rivisto. In punto di fatto, il Sig. ha Pt_1 effettivamente lavorato presso le scuole statali indicate, per l'intera durata dei contratti a tempo determinato stipulati. Le prestazioni lavorative sono state rese in favore dell'amministrazione scolastica, che ne ha tratto beneficio, e retribuite. Tali rapporti di lavoro si sono pienamente esauriti con la scadenza naturale (31.08.2019, 31.08.2020, 31.08.2021 rispettivamente) e non sono mai stati annullati né contestati in itinere. Si tratta dunque di servizi che hanno avuto una concreta efficacia giuridica, quantomeno sul piano contrattuale: il lavoratore ha acquisito il diritto alla retribuzione per l'attività prestata. Sul piano strettamente pubblicistico, è vero che la normativa di riferimento (D.M. 640/2017 art. 7 co.7) prevede che il servizio svolto sulla base di dichiarazioni false sia considerato tamquam non esset ai fini del punteggio. Tuttavia, tale disciplina non può essere applicata automaticamente e retroattivamente in pregiudizio di rapporti ormai consolidati e di attività lavorative realmente svolte. Occorre accertare in concreto se – depurando il punteggio dai titoli controversi – il lavoratore avrebbe comunque ottenuto le supplenze e maturato i 24 mesi di servizio richiesti.”. Con il quinto motivo d'appello, recante “Irrilevanza delle irregolarità contributive e formali (INPS e Unilav) in assenza di dolo del lavoratore”, l si duole che “La motivazione della sentenza di primo Pt_1 grado attribuisce grande peso ad alcuni elementi formali: la mancanza di versamenti contributivi all'INPS per il servizio presso “SA MI” e l'assenza di comunicazioni obbligatorie (moduli Unilav) attestanti l'assunzione del Sig. presso tale istituto. Secondo il Tribunale, tali circostanze Pt_1
pagina 4 di 16 confermerebbero la natura fittizia del rapporto paritario. Questa valutazione non tiene conto del ruolo passivo e incolpevole del lavoratore rispetto a dette irregolarità amministrative. In assenza di dolo o collusione da parte di l'eventuale omissione contributiva o documentale è da imputare Pt_1 esclusivamente al datore di lavoro (la scuola paritaria) e non può pregiudicare il diritto del dipendente al riconoscimento del servizio effettivamente prestato paritario. … Si osservi anzitutto che il Sig. ha Pt_1 prodotto un'attestazione di servizio rilasciata dall'Istituto paritario, formale atto proveniente dal datore di lavoro, idoneo a ingenerare il suo legittimo affidamento sulla validità di quel periodo lavorativo.”. Con il sesto motivo l'appellante richiama “Giurisprudenza favorevole in casi analoghi (precedente e altri)”, lamentando che il primo giudice non ne avrebbe tenuto conto. Per_2
Con il settimo motivo, titolato “Illegittimità dell'esclusione in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990: tardività, difetto di motivazione rafforzata e carenza di interesse pubblico attuale”, l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver accolto i suoi rilievi in ordine al difetto dei presupposti che consentono alla PA di provvedere in via di autotutela, sostenendo, in particolare, che “Nel caso di specie, il provvedimento dell prot. 6505 del 03.05.2023 ha annullato in autotutela Parte_3
l'inserimento di nella graduatoria permanente 24 mesi 2021/22 (atto di attribuzione di Pt_1 vantaggio economico) e, per conseguenza, ha disposto la risoluzione del contratto a tempo indeterminato già stipulato. Tale provvedimento risulta temporalmente tardivo, carente di un'adeguata motivazione rafforzata e privo di un effettivo interesse pubblico attuale, in violazione dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 e dei correlati principi in materia alla violazione delle norme di diritto amministrativo che presiedono all'esercizio del potere di autotutela decisoria da parte della P.A.”. Con Il si è costituito con memoria difensiva depositata in data 21.11.2025, contestando ciascun motivo d'appello e richiamando, a tal fine, i precedenti resi in casi analoghi da questa Corte d'Appello e, segnatamente, quelli di cui alle sentenze n. 753/2025 (Pres. Est. ) e n. 919/2025. Per_3
All'udienza del 2.12.2025, alla quale è comparso esclusivamente il difensore dell'appellante, la causa è stata dallo stesso discussa e all'esito decisa da codesta Corte come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Per le ragioni di seguito esposte il gravame non può trovare accoglimento. Infondato è, innanzi tutto, il primo motivo d'appello, con il quale l oppone ex art. 2909 c.c., Pt_1 quale giudicato c.d. esterno rispetto alle questioni qui controverse, la portata decisoria della sentenza n. 523/2024 del Tribunale di Milano. Come evidenziato dal nelle sue difese, pur controvertendosi nuovamente della risoluzione CP_1 del medesimo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in ragione del disconoscimento del requisito dei 24 mesi di servizio e del conseguente depennamento dell'appellante dalla graduatoria provinciale permanente ATA della provincia di Milano per l'a.s. 2021/2022, tuttavia l'odierno giudizio ha per oggetto provvedimenti di cancellazione e di risoluzione del rapporto di lavoro distinti e successivi rispetto a quelli impugnati nel contenzioso giudiziale definito con la sopra menzionata sentenza, nonché, ciò che più rileva, fondati su presupposti fattuali e giuridici differenti, dibattendosi, in quel primo caso, della validità del titolo d'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il profilo di Collaboratore scolastico per il triennio 2018-2021 e, invece, in quello odierno, dell'effettività o meno dei servizi dichiarati ai fini di detto inserimento, con particolare riferimento a quelli indicati dall'odierno appellante come resi, nel periodo dal 2011 al 2015, presso l'Istituto paritario SA MI di Nocera Superiore. In particolare, nella causa definita con sentenza n. 523/2024, il Tribunale di Milano, esclusa la validità del diploma di qualifica conseguito dal ricorrente presso l'Istituto Voltaire nell'a.s. 2021/2022, ha ritenuto, invece, valido l'altro titolo di studio fatto valere dal ricorrente ai fini dell'inserimento nella III fascia delle graduatorie provinciali ATA per le supplenze, ossia il diploma quinquennale di tecnico della pagina 5 di 16 gestione aziendale conseguito presso l'Istituto Professionale di Stato per i Sevizi Commerciali e Turistici di Cava de' Tirreni e, accertato che questo secondo titolo di studio, pur con un punteggio inferiore, avrebbe comunque consentito al ricorrente di collocarsi in graduatoria in posizione utile per ottenere incarichi di supplenza nel triennio 2018-2021 e, quindi, di maturare in forza degli stessi i 24 mesi di servizio statale necessari per poter aver accesso alle graduatorie permanenti e, dunque, all'assunzione a tempo indeterminato e ravvisata, pertanto, l'illegittimità del decreto USR per la Lombardia, AT di Milano, n. 6505 del 3.5.2023, di depennamento dell dalla graduatoria permanente ATA Parte_4 provinciale, ha annullato il decreto prot. 1202 del 05.05.2023 emesso dall
[...] di Milano di risoluzione del Controparte_3 contratto di lavoro a tempo indeterminato e, in applicazione dell'art 63 comma 2 del d. lgs n. 165 del 2001, ha condannato l'Amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. I provvedimenti qui controversi sono stati, invece, adottati dall'USR per la Lombardia, ATP di Milano, Ufficio X;
con decreto prot. n. 1209 del 22.5.2024 (seguito da conforme decreto n. 322 del 23.5.2024 del DS dell'ICS MO – di Savoia), all'esito di un nuovo procedimento originato dalla comunicazione dell prot. 6581 del 1.3.2923 contenente un'ordinanza di applicazione di misure Parte_3 cautelari emessa in data 28.10.2022 nei confronti del gestore dell'Istituto paritario “SA MI di Nocera Superiore (SA) nel procedimento penale n. 4756/2018 RGNR e n. 4779/2018 RGGIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore, risultando l compreso nell'elenco dei dipendenti del menzionato Pt_1
Istituto scolastico il cui rapporto di lavoro, come riportato nell'ordinanza cautelare, era stato disconosciuto dall'INPS in quanto fittizio e avendo, pertanto, l'amministrazione scolastica, ravvisato il mendacio nella dichiarazione dei servizi indicato come svolti presso tale istituto paritario, resa dal ricorrente ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA del triennio 20182021 e, quindi, ritenuti privi di validità giuridica i servizi statali svolti dall negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e Pt_1
2020/2021 in virtù del punteggio conseguito grazie a tali titoli, con conseguente venir meno del requisito dei 24 mesi di servizi statali richiesto per l'accesso alla graduatoria permanente ATA, lo ha depennato dalla graduatoria permanente provinciale a.s. 2020/2021 – graduatoria a.s. 2021/2022, profilo Collaboratore Scolastico, in quanto non in possesso dei requisiti previsti per l'accesso e, per gli effetti, ha contestualmente risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra lo stesso e il Dirigente Scolastico dell'I.C. MO – Di Savoia - Manara di Milano, relativo all' a.s. 2021/2022. Avuto riguardo al precedente di cui alla sentenza n. 523/2024 del Tribunale di Milano, pertanto, pur essendovi coincidenza soggettiva, tuttavia, dal punto di vista oggettivo le due azioni non sono sovrapponibili;
né quella qui esaminata risulta pregiudicata dall'altra. Infatti, nonostante il rapporto dedotto in giudizio sia formalmente il medesimo, la causa petendi, ovvero le ragioni della pretesa azionata e le ragioni del depennamento e del successivo licenziamento, sono diverse. Da ciò l'infondatezza dell'eccezione di giudicato per la cui operatività è necessaria la coincidenza non solo dei soggetti, ma anche dell'oggetto dell'azione, come ribadito anche da ultimo dalla Cassazione, secondo cui: “L'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato” (Cass. 11887/2025).
pagina 6 di 16 Del pari infondata è la seconda censura, recante contestazione della “Violazione del principio del ne bis in idem disciplinare”. Fermo che la questione, come eccepito dal , che ne ha contestato, preliminarmente CP_1
l'ammissibilità, è stata sollevata per la prima volta solo nel presente giudizio d'appello, in ogni caso il motivo va disatteso anche nel merito, in quanto la risoluzione del contratto di lavoro è stata disposta dal non in via disciplinare, bensì in ragione dell'accertata insussistenza dei presupposti CP_1 giuridici richiesti per l'assunzione a tempo indeterminato dell (ossia dei 24 mesi di servizio pre- Pt_1 ruolo presso istituti statali, essendo stati gli stessi considerati come resi dall in via di fatto, ma Pt_1 senza alcuna valenza giuridica per via della falsa dichiarazione circa i servizi resi presso l'Istituto paritario SA MI grazie ai quali erano stati stipulati i contratti a tempo determinato nel triennio 2018-2021), accertamento comportante il depennamento dello stesso dalla graduatoria permanente provinciale e la conseguente nullità del contratto di lavoro a tempo indeterminato (v. tra le tante Cass. n. 18699/2019 e negli stessi termini Cass. n. 10854/2020). Inequivoco in tal senso è il tenore del decreto, di seguito trascritto per quanto di rilievo:
“VISTO il bando di concorso a titoli del Direttore Generale Regione Lombardia relativo alle graduatorie permanenti di cui al D. L.vo 297/94 art. 554, profilo professionale Collaboratore Scolastico prot. n. 863 del 15/04/2021, a.s. 2020/2021 - graduatorie a.s. 2021/2022; VISTA la graduatoria permanente definitiva del concorso di cui sopra, pubblicata all'Albo di questo Ufficio in data 21/07/2021 con prot. n. 2051 nella quale risulta inserito il nominativo del sig. Parte_1
nato il [...] (SA) alla posizione 230 con punti 18, in virtù della quale lo stesso ha
[...] conseguito il contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2021; VISTI gli artt. 9, co. 2 del bando di concorso a titoli del Direttore Generale Regione Lombardia relativo alle graduatorie permanenti di cui al D.Lvo 297/94 art. 554, profilo professionale Collaboratore Scolastico, prot. n. 863 del 15/04/2021, che così recita “Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti […]” e l'art. 8, co. 5 del medesimo bando di concorso, a norma del quale
“L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni […]”; VISTA la domanda di inclusione in graduatoria di circolo e di istituto terza fascia, personale ATA, profilo collaboratore scolastico, triennio 2017/2020, del Sig. in cui egli dichiarava di aver Parte_1 prestato servizio, in qualità di collaboratore scolastico, dall'01/09/2011 al 31/08/2015, presso l'Istituto paritario “Associazione SA MI”; VISTA la domanda di inclusione in graduatoria di circolo e di istituto terza fascia, personale ATA, profilo collaboratore scolastico, triennio 2021/2024, del predetto in cui egli parimenti dichiarava di aver prestato servizio in qualità di collaboratore scolastico, dall'01/09/2011 al 31/08/2015, presso l'Istituto paritario “Associazione SA MI”; VISTA l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa il 28.10.2022, nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P, incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore, in cui è riferito che il sig. “in data 28/10/2017 ha Parte_1 inviato presso all'Istituto Comprensivo Giusti, via Giusti 15, Milano, la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola SA MI dall'1/09/2011 al 31/08/2015. Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Comprensivo “E. MO e B. SA, via MO 11/13, Milano, dal 28/11/2018 al 02/05/2019.”; VISTA la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, con a margine dispone di archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari competente,
pagina 7 di 16 nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 2872/2021 iscritto nel registro notizie di reato ex art. 316ter, co. 2, c.p., nei confronti, tra altri, di in cui si osserva che “[…] Nel caso di Parte_1 specie, come rilevato dall'attività svolta dalla P.G., gli indagati inviavano la domanda di inserimento nella graduatoria di circolo agli istituti scolastici statali. Nella domanda dichiaravano di aver prestato servizio presso le scuole paritarie “Associazione SA MI” e “Associazione Centro Paideia” per un periodo dal 2011 al 2017, con comunicazione di assunzione (unilav) avvenuta in data successiva al 30/10/2017 e comunicazione INPS avvenuta dall'1/03/2018. Il servizio dichiarato presso le suddette scuole paritarie ha permesso agli indagati di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento della graduatoria ed è stato determinante per l'assunzione presso gli istituti scolastici statali indicati nell'informativa di P.G. La sede INPS di Nocera Inferiore con verbale ispettivo n. 2018001673 del 14/11/2019 disconosceva il rapporto di lavoro instauratosi tra la scuola paritaria “Associazione SA MI” e i lavoratori;
con verbale ispettivo n. 2018006665 del 24/10/2019 disconosceva il rapporto di lavoro instauratosi tra la scuola paritaria “Associazione Centro paideia” e i lavoratori. Dagli atti della P.G. è emerso che il fittizio rapporto di lavoro era stato instaurato al solo fine di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento”; VISTA la comunicazione prot. n. 17330 del 18/10/2023, con cui l'INPS, direzione di Nocera Inferiore (SA), riferiva di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la scuola paritaria Parte_1 denominata “Associazione SA MI”, per il periodo dal 01/09/2011 al 31/08/2015, e di aver notificato allo stesso il relativo provvedimento di disconoscimento avente prot. n. 0014836 del 22/01/2020; CONSIDERATO il fatto che i suddetti periodi di servizio, dichiarati dal sig. nella Parte_1 domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto relative al triennio 2017-2020, sono risultati utili per l'individuazione del medesimo come destinatario di contratti a tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; CONSIDERATO il fatto che alla luce della dichiarazione non veritiera resa dal sig. ai Parte_1 fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, i servizi svolti negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 presso Istituzioni scolastiche della provincia di Milano, ai sensi dell'art. 7 comma 7 DM 640/2017, si intendono prestati di fatto e non di diritto, con la conseguenza che per tali servizi non è riconosciuto alcun punteggio;
CONSIDERATO che
, per effetto di quanto sopra esposto, il sig. non ha maturato il Parte_1 requisito dei 24 mesi di servizio nel profilo di collaboratore scolastico, richiesto dall'art. 2, comma 2, del bando di concorso (decreto prot. n. 863 del 2021); VISTO l'avvio del procedimento amministrativo, prot. n. 9481 del 18/04/2024, finalizzato all'esclusione dalla graduatoria permanente provinciale art. 554 Decreto legislativo 297/94, profilo professionale Collaboratore Scolastico, e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato a.s. 2021/2022;
CONSIDERATO che
le osservazioni fatte pervenire dal sig. non sono ritenute sufficienti Parte_1 ed adeguate ad ottenere l'archiviazione del procedimento amministrativo per il depennamento dalla graduatoria di prima fascia Ata, profilo collaboratore scolastico;
DECRETA ART. 1 – Per quanto sopra, il sig. nato il [...] (SA) è depennato dalla Parte_1 graduatoria permanente provinciale a.s. 2020/2021 – graduatoria a.s. 2021/2022, profilo Collaboratore Scolastico, in quanto non in possesso dei requisiti previsti per l'accesso. ART. 2 – Per gli effetti è risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra lo stesso e il Dirigente Scolastico dell'I.C. MO – Di Savoia - Manara di Milano, relativo all' a.s. 2021/2022 e il servizio prestato sarà dichiarato di fatto e non di diritto.”.
pagina 8 di 16 Come già osservato da questa Corte d'Appello con sentenza n. 753/2025 (Pres. Est. ), che si Per_3 richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto vertente sulle medesime questioni di fatto e giuridiche qui controverse, “Tale decreto non può ritenersi, ad avviso del Collegio, espressione di un potere sanzionatorio alla luce dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi da questo collegio ed applicabili nella fattispecie , per i quali “ in tema di accesso al pubblico impiego la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.n. 445 del 2000 si verifica ogniqualvolta , in assenza della falsa dichiarazione , l'impiego non sarebbe stato ottenuto , ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio;
ne consegue che la decadenza in questione – risolvendosi in un vizio genetico del contratto , ossia nella nullità dello stesso – va apprezzata in termini di rifiuto dell'Amministrazione di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro , del quale , pertanto , non si potrà tener conto ai fini di successive assunzioni o avanzamento di carriera “ ( così ex plurimis Cass. Sez. Lav. ord. 22673/2020 ). Nella motivazione di tale ordinanza , la Corte di Cassazione ha ribadito “ il principio di diritto secondo cui «il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. » ( Cass. n. 18699/2019 e negli stessi termini Cass. n. 10854/2020 pronunciata in fattispecie nella quale, a seguito della falsa dichiarazione, era stato ottenuto l'inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA).“. Si legge ancora nell'ordinanza:
“con le richiamate pronunce si è evidenziato che l'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la «non veridicità del contenuto» comporta la decadenza del dichiarante «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera», opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio;
si è precisato, inoltre, che sul piano contrattuale la "decadenza dai benefici" si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e ciò è stato affermato in linea con l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, alla stregua del quale nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle Pubbliche Amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del d.P.R. n. 487/1994, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (cfr. fra le più recenti Cass. n. 30999/2019, Cass. n. 17002/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata); quanto ai poteri che la Pubblica Amministrazione può esercitare ove si avveda della falsità della dichiarazione e, più in generale, dell'illegittimità dell'assunzione si è evidenziato che l'atto con il quale l'amministrazione revochi l'incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria «equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento pagina 9 di 16 con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale» (Cass. nn. 8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019), ovverosia, secondo un più risalente ma pur sempre valido precedente, !a decadenza in questi casi va apprezzata «semplicemente in termini di rifiuto dell'amministrazione scolastica di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa» (Cass.13150/2006); dai richiamati principi, qui ribaditi perché condivisi dal Collegio, discende, inoltre, che il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum “. In materia ,peraltro , proprio in relazione al principio del ne bis in idem , la Corte di Cassazione ha inoltre avuto occasione di affermare espressamente che “ in tema di contratti conclusi per il conferimento di incarichi per le supplenze del personale docente ed educativo delle scuole pubbliche , la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato a causa della violazione delle disposizioni inerenti all'inserimento nelle graduatorie istituite a tal fine , non ha natura disciplinare e sanzionatoria , conseguendo all'accertata inosservanza di dette disposizioni , sicchè la successiva irrogazione nei confronti del titolare del contratto risolto di un licenziamento disciplinare , per gli stessi fatti posti a base della cessazione del rapporto , non contrasta con il principio del ne bis in idem “ ( Cass. Sez. Lav. ord. 30535/2024 )”. Né, peraltro, aveva natura disciplinare il provvedimento adottato dall'Amministrazione scolastica nel 2018, allorché, rilevato il mancato versamento della relativa contribuzione, la stessa, in data 12.11.2018, aveva provveduto a decurtare il punteggio attribuito all per i servizi pre-ruolo resi Pt_1 presso l'Istituto paritario “SA MI” di Nocera Superiore e a risolvere il contratto a tempo determinato stipulato dall'odierno appellante per l'a.s. 2018/2019 con il DS dell'Istituto Comprensivo P. THOUAR E L. GONZAGA MILANO. Tali provvedimenti, infatti, non erano stati adottati in via disciplinare per sanzionare il mendacio, bensì quali atti “dovuti” ossia nell'esercizio di un'attività amministrativa di carattere vincolato, a seguito dei Co controlli sollecitati dall di Milano con nota n. 16868 del 12.10.2018 sulle dichiarazioni dei canditati in ordine all'effettività dei servizi da questi dichiarati e valutabili ai fini delle assunzioni a tempo determinato e sulla relativa copertura contributiva (vd. ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Milano, est. Perillo, n. n. cronol. 10736/2019 del 26/04/2019 sub doc. 5 fascicolo di primo grado appellante). Nel presente giudizio non può poi certo fare stato il provvedimento giudiziale d'urgenza, emesso in data 24.4.2019 dal Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dall provvedimento con il quale, accertato il fumus dell'illegittimità di quanto disposto Pt_1 dall'amministrazione scolastica in conseguenza dei controlli posti in essere con riferimento alla prima assunzione a tempo determinato nell'a.s. 2018/2019 (per via del ravvisato difetto di prova della non effettività dei servizi, non desumibile dalla sola irregolarità contributiva), era stato ordinato il ripristino del punteggio indicato nella domanda d'inserimento nella graduatoria del 28.10.2017 e di riammettere in servizio il ricorrente. Si tratta, infatti, di una mera ordinanza cautelare, come tale insuscettibile di passare in giudicato e di produrre effetti vincolanti in un diverso processo ex art. 669-octies, comma IX, c.p.c. (a mente del quale
“L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo”). Il terzo e il quinto motivo d'appello, per la loro stretta connessione, si esaminano congiuntamente, in quanto riguardano, entrambi, la valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice ex art.
pagina 10 di 16 116 c.p.c. e denunciandosi, in particolare, con l'uno “l'inutilizzabilità e inidoneità delle risultanze penali non definitive ai fini del giudizio civile” e con l'altro l'”Irrilevanza delle irregolarità contributive e formali (INPS e Unilav) in assenza di dolo del lavoratore”. Tali motivi, per le ragioni già evidenziate da questa Corte con la sopra richiamata sentenza n. 753/2025, sono infondati, ritenendo l'odierno Collegio che, anche nel presente giudizio, la fittizietà dei servizi che l'odierno appellante ha dichiarato di aver reso presso l'Istituto paritario SA MI di Nocera Superiore, come dedotto dal , risulti provata dalle “analitiche risultanze delle indagini penali , CP_1 con riferimento anche agli accertamenti ispettivi dell'INPS , riportati nella ordinanza di custodia cautelare emessa il 28.10.2022 , nel procedimento penale n. 4756/2018 R.G.N.R. e nr.4799/2018 R.G.G.I.P. incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore “; infatti “a pagina 10 e ss. dell'ordinanza di custodia cautelare citata ( doc 2 fasc. primo grado ) sono CP_1 indicati gli elementi che inducono a ritenere provata la fittizietà degli asseriti rapporti di lavoro (omissis) Risulta in particolare : l'associazione SA MI risulta costituita in data 8.11.2010 ; l'attività esercitata è “ scuola primaria dell'infanzia ; i consulenti del lavoro sono stati dapprima e successivamente Persona_4 CP_6
.
[...]
Nell'ordinanza sono quindi riportati gli esiti dell'accertamento ispettivo INPS del 14.11.2019, L'Associazione SA MI ha gestito la scuola dell'infanzia paritaria con la denominazione scuola SA MI per il periodo 2011-2015 ; l'associazione risulta aver cessato l'unica attività gestita di scuola paritaria per l'infanzia in data 31.8.2015 . L'attività è stata realizzata esclusivamente presso la sede legale e operativa di via Grotti Campo n. 8 , Nocera Superiore ( Sa ) ; si tratta di locali di ridotte dimensioni , così come risultanti dalla planimetria allegata. L' Associazione , tramite il consulente del lavoro , a decorrere dal 31.8.2011, ha dato Persona_4 inizio all'attività di scuola dell'infanzia paritaria ed ha proceduto all'invio delle comunicazioni di assunzione ( UNILAV decorrenti dal 1 settembre 2011 ) per la costituzione del rapporto di lavoro. Dal 1.9.2011 al 7.7.2015 l'Associazione SA MI ha assunto alle proprie dipendenze 15 lavoratori ( specificamente indicati a pagina 15 dell'ordinanza ) ; il dr. , consulente del lavoro della SA Persona_5
MI , per i 15 lavoratori elencati ( E FRA I QUALI NON FIGURA ABATE SARA ) per assolvere all'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro , ha proceduto all'invio dell'unilav al Ministero del Lavoro , mentre , per la parte contributiva , ha proceduto mensilmente , così come previsto dalla normativa , a compilare i flussi uniemens per poi trasmetterli all'INPS. . E' risultata anche una perfetta corrispondenza fra le schede trasmesse al dal dr. e la forza CP_7 Per_4 lavoro denunciata all'INPS. L'attività di consulente della SA MI del dr. terminava il 31 Agosto 2015 con l'invio all'INPS Per_4 di Nocera Inferiore della richiesta di sospensione dell'attività da parte di SA MI . . A pagina 16 e ss. dell'ordinanza sono riportate le sommarie informazioni rese dal dr. ; Persona_4
ha fra l'altro dichiarato : “ Ribadisco che i quattro -cinque dipendenti mediamente in forza Per_4 dall'anno scolastico 2011-2012 a tutto l'anno scolastico 2013/2014 erano in numero congruo con le attività svolte e il numero dei bambini iscritti …diversamente nell'anno scolastico 2014/2015 vi sono stati solo 2 dipendenti ( 1 maestra e 1 bidello ) a causa della riduzione del numero dei bambini iscritti
….Ribadisco ancora una volta che i lavoratori in forza nel quinquennio 2011/2015 sono esclusivamente quelli da me comunicati , in numero complessivo pari a 15 unità . ..” Si legge quindi nell'ordinanza ( pag. 19 e ss. ) :
“In concomitanza dell'incarico avuto in data 1.9.2017, il dr. ha trasmesso Persona_6 retroattivamente comunicazioni Unilav per ben 419 soggetti dichiarati alle dipendenze dell'Associazione
pagina 11 di 16 SA MI …AP SV , …. ha effettuato dal 25.10.2017 al 21.1.2019 le assunzioni di 419 lavoratori comprendenti periodi di lavoro diversi per ogni singolo lavoratore, che vanno dal 2.1.2011 al 31.8.2017. …. (…) A una lettura integrata dei dati che descrivono la singolare impennata “ retroattiva “ dei livelli occupazionali , come in fasi successive comunicati al Ministero del Lavoro e poi all'INPS ….non può sfuggire la completa assenza di congruità e ragionevolezza nella attività gestorie dell'Associazione SA MI. Vi è una marcata discontinuità fra quanto trasmesso dal precedente consulente Per_4
con comunicazioni coeve ai periodi di occupazione al Ministero del Lavoro mediante
[...] comunicazioni Unilav e all'INPS con trasmissioni delle denunce periodiche uniemens per 15 lavoratori nel periodo 2011 -2015 e quanto (ben 419 assunzioni ) anni dopo ma per lo stesso periodo 2011 -2015 retroattivamente regolarizzato dal consulente con trasmissioni da questi inviate solo a CP_6 partire da ottobre 2017 … Anche le dichiarazioni e la documentazione nel tempo prodotte alle previste scadenze al Controparte_8
provincia di Salerno , dichiarazioni e documentazione inerenti gli anni scolastici
[...]
2011,/2012; 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 risultano esporre una ben contenuta forza lavoro“ (vd. sentenza CdA Milano n. 753/2025)”. Nell'ambito del procedimento penale, l'archiviazione nei confronti di indagato per il reato di Parte_1 cui all'art. 316-ter, comma 2, c.p. è stata, quindi, disposta non per via dell'insussistenza del fatto, ma per il mancato raggiungimento della soglia di punibilità richiesta dalla norma: invero, fermo il riconoscimento dell'illiceità della condotta, la stessa è stata derubricata da illecito penale a illecito amministrativo in ragione della misura del beneficio economico indebitamente percepito, rappresentato dall'ulteriore punteggio conseguito in graduatoria e stimato, come tale, in un valore economico inferiore a € 4.000,00 (vd. doc. 5 fascicolo primo grado parte appellata).
Quanto all'utilizzabilità nell'odierno contenzioso civile degli elementi di prova raccolti nelle sopra richiamate indagini penali, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, che “nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999) (così in motivazione Cass. Sez.
6-3 ord. n. 2947 del 1.2.2023). A fronte delle concludenti risultanze delle indagini penali, pienamente valutabili in sede civilistica quali prove atipiche, sarebbe stato onere dell'odierno appellante fornire prova rigorosa dei servizi dichiarati come resi presso il SA MI. Tale onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto, non essendo stato dallo stesso formulato nel ricorso introduttivo nessun capitolo di prova né indicato alcun testimone in grado di confermare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa dichiarata, là dove, nel descritto quadro collusivo, non si possono certo considerare riscontri documentali sufficienti a provare l'effettività dei servizi né le buste paga (mancando la prova del pagamento della retribuzione e della contribuzione relativa), né pagina 12 di 16 l'attestazione di servizio rilasciata dal suddetto istituto paritario (attestazione che, alla luce delle emergenze del procedimento penale, non appare attendibile). Quanto all'eccepita irrilevanza delle irregolarità contributive e formali in assenza di dolo del lavoratore, il rilievo al riguardo formulato è palesemente infondato, in quanto le evidenziate irregolarità (mancato pagamento dei contributi e assenza di comunicazioni obbligatorie -moduli Unilav- attestanti l'assunzione dell presso Pt_1
l'Istituto SA MI) concorrono a provare l'insussistenza dei servizi da questi falsamente dichiarati nella domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia ATA, con piena compartecipazione dolosa dell'appellante nella realizzazione dell'illecito, dal quale, in tal modo, aveva inteso trarre vantaggio.
Riguardo al quarto motivo d'appello, con lo stesso l ribadisce che i 24 mesi di servizio statale Pt_1 sarebbero stati dallo stesso raggiunti anche senza considerare il punteggio aggiuntivo derivante dal servizio paritario, come dimostrato dal fatto che lo stesso, nonostante la temporanea riduzione di punteggio operata nel 2018, era stato comunque chiamato a supplenza presso l'IC “E. MO – B. SA dal 28.11.2018 al 2.5.2019. La circostanza, secondo l'appellante, sarebbe segno che la sua posizione in graduatoria -anche epurata dei punti controversi- era rimasta abbastanza alta da consentirgli l'ottenimento degli incarichi di supplenza, potendosene, quindi, desumere che le supplenze statali 2018-2021 non dipendevano in modo necessario dal punteggio contestato. Tali censure, come già ritenuto da questa Corte nel precedente di cui alla sentenza n. 753/2025, “non colgono nel segno”, in quanto “ … fini della maturazione del requisito dei 24 mesi debbono essere valutati solo i contratti effettivamente stipulati dalla ricorrente: di fatto la ricorrente, senza il punteggio derivante dal servizio paritario, non avrebbe ottenuto i contratti che hanno determinato in concreto il raggiungimento del servizio necessario per accedere alle graduatorie permanenti ed è quindi del tutto irrilevante valutare se avrebbe potuto ottenere altri contratti. “. L'odierno Collegio, intendendo dar seguito a tale precedente, non può che condividere e confermare la sentenza di primo grado che, a tal riguardo, ha così statuito: “3. Come nel caso già affrontato da questo Tribunale, anche nella vicenda in esame il nominativo dell'attore non figura nell'elenco dei dipendenti dell'associazione rispetto ai quali erano state redatte le comunicazioni di assunzione/variazione/cessazione Unilav sulla base dei dati acquisiti a seguito dei sopralluoghi condotti presso la scuola “SA MI” e, da quanto riferito dal consulente del lavoro , emerge Persona_4 che l'attore non fosse in forze presso l'istituto per il periodo di tempo considerato (cfr. all. n. 2 alla memoria del ). CP_1
4. Ne consegue che i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalla parte attrice non potevano costituire valido titolo e, conseguentemente, non potevano essere considerati ai fini dell'inserimento all'interno della graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22. Correttamente pertanto l ha depennato l'attore dalla Controparte_9 graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, profilo professionale di Collaboratore Scolastico, in quanto non più in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dalla normativa in vigore, a cui è perciò seguita la risoluzione del contratto a tempo indeterminato stipulato. Così facendo, ha agito in applicazione delle norme previste dal bando di concorso (decreto del direttore generale dell prot. n. 863 del 15/04/2021) e anche in applicazione dell'art. 7, co. 7 del Parte_3
D.M. 640/2017 – che ha regolato la costituzione delle graduatorie di terza fascia per il triennio 2017/2020 – a norma del quale il servizio svolto sulla base di dichiarazioni mendaci deve essere considerato come reso di fatto e non diritto, e allo stesso non deve essere assegnato alcun punteggio.
5. La Corte di Cassazione con sentenza n. 8944/2023 ha stabilito che “per il personale della scuola assunto a tempo determinato si realizza una fisiologica continuità nel conferimento degli incarichi, dal momento che i contratti stipulati in passato hanno incidenza sull'assegnazione di quelli futuri, facendo maturare punteggio rilevante ai fini della formazione delle graduatorie”.
pagina 13 di 16 Per tale ragione devono essere valorizzati, da un lato, la pluralità degli incarichi ottenuti, in conseguenza della falsa attestazione, e, dall'altro, anche la condotta tenuta successivamente dal dipendente che non ha mai messo a conoscenza l'amministrazione della nullità dei servizi resi presso la scuola paritaria “SA MI”.
6. Con riguardo al possesso dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria permanente anno 2021/2022 non può poi essere accolto l'argomento sollevato dalla parte attrice, in virtù del quale avrebbe potuto comunque maturare i 24 mesi di servizio richiesti per accedere alla graduatoria permanente anche con un punteggio rettificato dai titoli del servizio prestato negli anni 2011-2015:
“Infatti, per essere correttamente inseriti nella graduatoria permanente non basta l'assegnabilità potenziale/ipotetica degli incarichi che altri hanno ottenuto sulla base di un punteggio inferiore assegnato loro in graduatoria di terza fascia, ma è necessaria la maturazione di due anni di servizio effettivamente e legittimamente prestato. Precisamente tale requisito non è stato soddisfatto nel caso di specie. Non ha quindi rilievo la circostanza evidenziata dalla ricorrente ossia che molteplici contratti di lavoro a tempo determinato siano stati stipulati da persone che nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio 2018/2021, della provincia di Milano si sono collocate in posizione pari o inferiore a quella corrispondente allo stesso punteggio a lei attribuito meno i punti assegnati per il servizio falsamente prestato come dipendente dell'Istituto “SA MI”” (così ancora la citata sentenza del Tribunale di Milano di cui al R.G. n. 10136/2024).” Ciò che rileva, infatti, sono i servizi resi in virtù dei contratti in concreto stipulati grazie al punteggio ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci, servizi valutabili solo in via di fatto e non ai fini giuridici, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non possono considerarsi ipotetici contratti che, in tesi, avrebbero potuto essere comunque stipulati, sulla base del minor punteggio, per i medesimi periodi. Ne resta assorbito anche il sesto motivo, che, in realtà, non costituisce un autonomo motivo d'appello, ma un mero richiamo di giurisprudenza a supporto.
E', infine, da superare il settimo motivo d'appello, con il quale l censura la sentenza di primo Pt_1 grado per non aver ravvisato la violazione delle norme di diritto amministrativo che presiedono all'esercizio del potere di autotutela decisoria da parte della P.A. Lamenta l'appellante che, nel caso esaminato, tra l'atto d'inserimento in graduatoria (estate 2021) e l'atto di esclusione (maggio 2023) sono intercorsi circa 22 mesi, là dove l'art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990 dispone che l'annullamento d'ufficio può avvenire “entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dall'adozione del provvedimento”, salvo il caso contemplato dal comma 2- bis del medesimo articolo, in cui i provvedimenti siano conseguiti a false dichiarazioni o false rappresentazioni di fatti “accertate con sentenza penale passata in giudicato”, ipotesi questa che non ricorre nel presente giudizio. Inoltre, a prescindere dal termine decadenziale, l'esercizio dell'autotutela avrebbe richiesto una motivazione approfondita e rafforzata circa le ragioni di pubblico interesse e il contemperamento con l'affidamento ormai maturato in capo al destinatario. Neppure tali censure risultano fondate. Il depennamento dalle graduatorie e la risoluzione del rapporto di lavoro, infatti, sono conseguiti all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti per l'inserimento nelle graduatorie stesse e per la stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e costituiscono, pertanto, attività vincolata di corretta gestione delle graduatorie e del rapporto di pubblico impiego privatizzato, come tale esulante dall'ambito di applicazione della disciplina sull'autotutela, che riguarda la sola attività amministrativa di carattere discrezionale.
pagina 14 di 16 Al riguardo questa Corte si è già espressa con la richiamata sentenza n. 753/2025, disattendendo il motivo sulla base dei seguenti rilievi: “In relazione alle questioni sollevate dall'appellante con il secondo motivo , il Collegio rileva che si limita solo a ribadire la illegittimità del provvedimento 1241 del CP_10
23.5.2024 per “ tardività dell'autotutela ; per violazione dell'art. 21 nonies l.241/1990 e del principio di affidamento “ . In altri termini l'appellante non muove invece alcuna specifica censura alla sentenza appellata laddove il Tribunale ha osservato come non sia applicabile la normativa richiamata al provvedimento oggetto di causa, atteso che l'esclusione dalla graduatoria e la risoluzione del contratto di lavoro non costituiscono espressione del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione, la quale, nella gestione del rapporto di lavoro agisce con i poter e le facoltà del datore di lavoro privato. Al di là di tale già dirimente rilievo, sul punto, ad avviso del Collegio, il Tribunale ha correttamente richiamato i principi – applicabili anche nella fattispecie in esame - affermati dalla giurisprudenza di legittimità per i quali "In tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l'atto con cui l'Amministrazione revochi un incarico, sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all'Amministrazione datrice di lavoro…. Si tratta infatti, di comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. 3047/2017, 3826/2016, 19626/20915, 1047/2014, 19425/2013, 8328/2010, 25761/2008). (così in motivazione Cass. Sez. Lav. 13800/2017 ). In relazione in particolare al depennamento dalla graduatorie operato dall'Amministrazione, il Tribunale ha pure correttamente richiamato quelle pronunce della giurisprudenza di legittimità ( cfr. in particolare Cassazione Sez. Lav. 8259/2022 Pres. Manna Est. Bellè ) che , in casi analoghi , hanno evidenziato che si è in presenza “ di un atto di gestione della disciplina delle graduatorie stabilmente riportato da questa S.C. nell'ambito dei diritti soggettivi (Cass. Sez. Unite 23 luglio 2014 n. 16756 ; Cass. 28 luglio 2009 n. 17466 ), che non si tratta “ di un intervento di autotutela amministrativa in senso proprio , ovverosia di un provvedere discrezionale in senso contrario ad una precedente decisione , sicchè non vi è luogo a richiamare le regole di cui alla legge 241/1990 “ , che si tratta solo “ della corretta applicazione delle regole di disciplina della procedura da cui dipende il diritto che la P.A. , gestendo le graduatorie , era chiamata a riconoscere e che ha ritenuto non essere sorto ….”. Tali pronunce richiamano espressamente il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale “ in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili “ ( così in motivazione Cass. Sez. Unite 1756/2014 ). …”.
pagina 15 di 16 Alla luce di tutte le considerazioni esposte, l'appello va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna Con dell'appellante a rifondere al le spese processuali del grado, liquidate, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificati da ultimo dal DM 147/2022 e tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria, in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014. Non si dà luogo al raddoppio del contributo, essendo l'appellante esentato dal suo pagamento.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1330/2025 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in €
3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%).
Milano, 2/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
EN RI VI NA ZZ
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO Dott.ssa VI NA ZZ Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa EN RI Consigliere rel. all'udienza del 2/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 945/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Parte_1 C.F._1
OL e domicilio eletto presso il loro studio di Castellammare di Stabia (NA), via Amato, 7,
-appellante- contro
(C.F. , in persona del Ministro in carica, con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano e domicilio eletto ex lege nei suoi uffici di
Milano, via Freguglia n. 1 (PEC , Email_1
-appellato-
Oggetto: impugnazione esclusione graduatorie ATA terza fascia triennio 2018/2021, profilo professionale di collaboratore scolastico – riconoscimento della validità del servizio svolto nel predetto triennio – impugnazione del conseguente licenziamento e condanna alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Riformare la Sentenza n. 1330/2025 pubbl. il 20/03/2025 resa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, Giudice del Lavoro Dott. Franco Caroleo, nella causa di primo grado iscritta al RG n. 14375/2024 e accogliere le domande formulate nel giudizio promosso con ricorso iscritto a ruolo generale 14375/2024 innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”; Per l'appellato: “Voglia la Corte adita confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e di competenze.”. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso introduttivo del processo di primo grado ha convenuto innanzi al Parte_1 Cont Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, il , esponendo quanto segue: pagina 1 di 16 - di aver presentato, in data 28.10.2017, domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto 3^ fascia ATA della Provincia di Milano per il triennio 2018/2021 come Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT), O) e Collaboratore Scolastico (CS), indicando il servizio prestato in Per_1 qualità di Collaboratore Scolastico presso l'Istituto paritario “SA MI” di Nocera Superiore (SA) dal 1.9.2011 al 31.8.2015;
- di aver ottenuto, come collaboratore scolastico, un punteggio di 23,30 e di aver conseguentemente stipulato nel triennio i seguenti contratti a tempo determinato: a.s. 2018/2019 dal 6.5.2019 al 31.8.2019 presso l'I.C. “P. Thouar e L. Gonzaga” di Milano;
a.s. 2019/2020 dal 10.09.2019 al 31.08.2020 presso l'I.C. “P. Thouar e L. Gonzaga” di Milano;
- a.s. 2020/2021 dal 14.09.2020 al 31.08.2021 presso l'Istituto Comprensivo EM MO e RI Di Savoia - Carmelita Manara” di Milano;
- che, maturati i 24 mesi di servizio, a seguito d'inserimento nella graduatoria provinciale permanente ATA per l'a.s. 2021/2022, era stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo Statale EM MO e RI Di SA a decorrere dal 1.9.2021 con la mansione di;
Parte_2
- che l'USR per la Lombardia, ATP di Milano, con decreto prot. n. 6505 del 3.5.2023, aveva disposto il suo depennamento dalla graduatoria provinciale permanente e la conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato per mancanza del requisito d'accesso, rappresentato dai 24 mesi di servizio statale svolto nel triennio 2018/2021 con qualifica professionale dell'Istituto Voltaire di Napoli;
- che il Tribunale di Milano, dallo stesso adito per l'impugnazione di detti provvedimenti, con sentenza n. 523/2024, in accoglimento del ricorso, si era così pronunciato:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico, trienni 2018/2021 - 2021/24, in quanto munito di validi titoli di accesso;
dichiara il diritto all'inserimento nella graduatoria permanente (ATA 24 MESI) della provincia di Milano per l'a.s. 2021/2022, profilo di Collaboratore Scolastico, in quanto titolare di 24 mesi di servizio statale;
annulla il licenziamento intimato con decreto prot. 1202 del 05.05.2023 emesso dall
[...] di Milano di risoluzione del Controparte_3 contratto di lavoro a tempo indeterminato;
condanna l'Amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.”;
- che, tuttavia, successivamente, l di Milano con Controparte_4 nota prot. 9481 del 18.04.2024 (allegato n.16) aveva comunicato l'avvio di un secondo procedimento amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico e la conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato;
- che il menzionato procedimento amministrativo era stato generato dalla comunicazione dell
[...]
prot. 6581 del 13.3.2023, contenente un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, Parte_3 emessa in data 28.10.2022 nei confronti del gestore dell'Istituto paritario “SA MI” di Nocera Superiore (SA), nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P., incardinato presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
pagina 2 di 16 - che, in definitiva, l'USR Lombardia – ATP di Milano, rilevato che il nominativo del ricorrente risultava nella predetta ordinanza tra quelli dei dipendenti dell'istituto paritario e considerato che l'INPS di Nocera Inferiore aveva disconosciuto il rapporto di lavoro, nonostante lo scritto difensivo dallo stesso trasmesso in data 29.4.2024, con decreto prot. n. 1209 del 22.5.2024, aveva disposto la sua esclusione definitiva dalla graduatoria permanente della Provincia di Milano per l'a.s. 2021/2022 per carenza di almeno due annualità di servizio (24 mesi di servizio statale) e la conseguente risoluzione del contratto a tempo indeterminato;
- che, in sostanza, l'amministrazione scolastica con tale provvedimento, contestando la veridicità della dichiarazione dei titoli di servizio paritario svolto presso l'Istituto SA MI di Nocera Superiore, presente nella domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA del triennio 2018/2021, aveva ritenuto giuridicamente non validi i servizi statali prestati negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, requisito di accesso nella graduatoria permanente ATA 24 mesi. Ciò premesso l contestata la legittimità di detti provvedimenti sia sotto il profilo della Pt_1 tempestività della loro adozione e, segnatamente, per violazione dell'art. 21-nonies della l. 241/90, che nel merito in ragione della dedotta effettività dei servizi resi, nel periodo indicato, per 6 ore settimanali presso l'istituto paritario sopra indicato, come documentato dal certificato di servizio (doc. 19), dalle buste paga (doc. 20) e dal certificato C2 storico rilasciato dal Centro per l'Impiego (doc. 21), nonché dalla dichiarazione della Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Nocera Superiore (doc. 22), scuola statale che detiene gli archivi del cessato istituto paritario “SA MI” di Nocera Superiore (SA), confermativa della presenza del suo nominativo nel Registro del personale ATA n. I al n.2 tra i dipendenti in funzione di CS della Scuola Paritaria SA MI ed eccepito, nel contempo, sempre nel merito, che il maggior punteggio conseguito in virtù della dichiarazioni di tali servizi non sarebbe stato, comunque, decisivo ai fini del conseguimento dei 24 mesi di servizio statale nel triennio 2018-2021, con conseguente inoperatività della decadenza dai benefici, in quanto non conseguiti in virtù della non veridicità dei contenuti della dichiarazione ex art. 75 DPR 445/2000, ha chiesto: l'annullamento del decreto di esclusione dalla graduatoria permanente ATA (a.s. 2021/2022) per Collaboratore Scolastico;
il riconoscimento della validità del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; l'inserimento nella graduatoria permanente ATA;
l'annullamento del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1330/2025, richiamato il proprio precedente conforme di cui alla sentenza n. 10136/2024, ha rigettato il ricorso, condannando parte ricorrente a rifondere al le spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre al rimborso CP_1 forfettario delle spese generali, CPA e IVA. ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado con ricorso depositato in data 9.9.2025 Pt_1 articolando i motivi d'appello di seguito sintetizzati. Con il primo motivo d'appello, titolato “Illegittimità del licenziamento e violazione del giudicato favorevole precedente”, l censura la sentenza di primo grado per aver confermato il Pt_1 licenziamento allo stesso intimato malgrado l'esistenza di un giudicato anteriore formatosi tra le medesime parti sulla medesima vicenda, là dove con sentenza n. 523/2024, passata in giudicato, il Tribunale di Milano aveva già accertato il suo diritto all'inserimento nelle graduatorie (III fascia permanente) e dichiarato illegittimo il licenziamento comunicatogli nel maggio 2023, ordinando la sua reintegra nel posto di lavoro. Con il secondo motivo, recante “Violazione del principio del ne bis in idem disciplinare”, l'appellante ha lamentato che l'impugnata decisione trascurerebbe un ulteriore profilo d'illegittimità: l'azione disciplinare e amministrativa condotta nei suoi confronti risulterebbe duplicata vertendo sui medesimi pagina 3 di 16 fatti già oggetto di precedente accertamento e archiviazione, in violazione del principio del ne bis in idem. La questione dei servizi dal medesimo resi presso l'istituto paritario SA MI, infatti, era stata già vagliata dall'amministrazione (attraverso il dirigente dell'IC Thouar) nel 2018, all'atto della prima assunzione a tempo determinato da graduatoria, con conseguente decurtazione del punteggio e suo successivo ripristino per ordine del Tribunale di Milano, dallo stesso adito in via d'urgenza. Con il terzo motivo si contesta l'“Inutilizzabilità e inidoneità delle risultanze penali non definitive ai fini del giudizio civile” e, quindi, l'assenza di prova in ordine alla falsità delle dichiarazioni relative ai servizi resi presso l'istituto scolastico paritario SA MI di Nocera Superiore (SA). Con il quarto motivo, titolato “Validità del servizio statale svolto dal lavoratore e consolidamento delle supplenze 2018-2021”, l'appellante insiste nel riconoscimento dei 24 mesi di servizio statale resi nel triennio 2018/2021, ribadendo che lo stesso, anche in assenza del maggior punteggio conseguito in virtù dei servizi dichiarati con riferimento all'istituto paritario SA MI di Nocera Superiore, avrebbe, comunque, ottenuto incarichi di supplenza annuale e che difetterebbe, quindi, un collegamento causale tra il mendacio contestatogli dal e il conseguimento del beneficio CP_1 dell'assunzione a tempo indeterminato: “La sentenza impugnata ha negato qualsiasi efficacia ai 24 mesi di servizio statale prestati dal Sig. tra il 2018 e il 2021, qualificandoli come servizi resi “di Pt_1 fatto e non di diritto” in quanto conseguiti (a dire del primo giudice) grazie a dichiarazioni mendaci. Tale assunto va radicalmente rivisto. In punto di fatto, il Sig. ha effettivamente lavorato presso le Pt_1 scuole statali indicate, per l'intera durata dei contratti a tempo determinato stipulati. Le prestazioni lavorative sono state rese in favore dell'amministrazione scolastica, che ne ha tratto beneficio, e retribuite. Tali rapporti di lavoro si sono pienamente esauriti con la scadenza naturale (31.08.2019, 31.08.2020, 31.08.2021 rispettivamente) e non sono mai stati annullati né contestati in itinere. Si tratta dunque di servizi che hanno avuto una concreta efficacia giuridica, quantomeno sul piano contrattuale: il lavoratore ha acquisito il diritto alla retribuzione per l'attività prestata. La sentenza impugnata ha negato qualsiasi efficacia ai 24 mesi di servizio statale prestati dal Sig. tra il 2018 e il 2021, Pt_1 qualificandoli come servizi resi “di fatto e non di diritto” in quanto conseguiti (a dire del primo giudice) grazie a dichiarazioni mendaci. Tale assunto va radicalmente rivisto. In punto di fatto, il Sig. ha Pt_1 effettivamente lavorato presso le scuole statali indicate, per l'intera durata dei contratti a tempo determinato stipulati. Le prestazioni lavorative sono state rese in favore dell'amministrazione scolastica, che ne ha tratto beneficio, e retribuite. Tali rapporti di lavoro si sono pienamente esauriti con la scadenza naturale (31.08.2019, 31.08.2020, 31.08.2021 rispettivamente) e non sono mai stati annullati né contestati in itinere. Si tratta dunque di servizi che hanno avuto una concreta efficacia giuridica, quantomeno sul piano contrattuale: il lavoratore ha acquisito il diritto alla retribuzione per l'attività prestata. Sul piano strettamente pubblicistico, è vero che la normativa di riferimento (D.M. 640/2017 art. 7 co.7) prevede che il servizio svolto sulla base di dichiarazioni false sia considerato tamquam non esset ai fini del punteggio. Tuttavia, tale disciplina non può essere applicata automaticamente e retroattivamente in pregiudizio di rapporti ormai consolidati e di attività lavorative realmente svolte. Occorre accertare in concreto se – depurando il punteggio dai titoli controversi – il lavoratore avrebbe comunque ottenuto le supplenze e maturato i 24 mesi di servizio richiesti.”. Con il quinto motivo d'appello, recante “Irrilevanza delle irregolarità contributive e formali (INPS e Unilav) in assenza di dolo del lavoratore”, l si duole che “La motivazione della sentenza di primo Pt_1 grado attribuisce grande peso ad alcuni elementi formali: la mancanza di versamenti contributivi all'INPS per il servizio presso “SA MI” e l'assenza di comunicazioni obbligatorie (moduli Unilav) attestanti l'assunzione del Sig. presso tale istituto. Secondo il Tribunale, tali circostanze Pt_1
pagina 4 di 16 confermerebbero la natura fittizia del rapporto paritario. Questa valutazione non tiene conto del ruolo passivo e incolpevole del lavoratore rispetto a dette irregolarità amministrative. In assenza di dolo o collusione da parte di l'eventuale omissione contributiva o documentale è da imputare Pt_1 esclusivamente al datore di lavoro (la scuola paritaria) e non può pregiudicare il diritto del dipendente al riconoscimento del servizio effettivamente prestato paritario. … Si osservi anzitutto che il Sig. ha Pt_1 prodotto un'attestazione di servizio rilasciata dall'Istituto paritario, formale atto proveniente dal datore di lavoro, idoneo a ingenerare il suo legittimo affidamento sulla validità di quel periodo lavorativo.”. Con il sesto motivo l'appellante richiama “Giurisprudenza favorevole in casi analoghi (precedente e altri)”, lamentando che il primo giudice non ne avrebbe tenuto conto. Per_2
Con il settimo motivo, titolato “Illegittimità dell'esclusione in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990: tardività, difetto di motivazione rafforzata e carenza di interesse pubblico attuale”, l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver accolto i suoi rilievi in ordine al difetto dei presupposti che consentono alla PA di provvedere in via di autotutela, sostenendo, in particolare, che “Nel caso di specie, il provvedimento dell prot. 6505 del 03.05.2023 ha annullato in autotutela Parte_3
l'inserimento di nella graduatoria permanente 24 mesi 2021/22 (atto di attribuzione di Pt_1 vantaggio economico) e, per conseguenza, ha disposto la risoluzione del contratto a tempo indeterminato già stipulato. Tale provvedimento risulta temporalmente tardivo, carente di un'adeguata motivazione rafforzata e privo di un effettivo interesse pubblico attuale, in violazione dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 e dei correlati principi in materia alla violazione delle norme di diritto amministrativo che presiedono all'esercizio del potere di autotutela decisoria da parte della P.A.”. Con Il si è costituito con memoria difensiva depositata in data 21.11.2025, contestando ciascun motivo d'appello e richiamando, a tal fine, i precedenti resi in casi analoghi da questa Corte d'Appello e, segnatamente, quelli di cui alle sentenze n. 753/2025 (Pres. Est. ) e n. 919/2025. Per_3
All'udienza del 2.12.2025, alla quale è comparso esclusivamente il difensore dell'appellante, la causa è stata dallo stesso discussa e all'esito decisa da codesta Corte come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Per le ragioni di seguito esposte il gravame non può trovare accoglimento. Infondato è, innanzi tutto, il primo motivo d'appello, con il quale l oppone ex art. 2909 c.c., Pt_1 quale giudicato c.d. esterno rispetto alle questioni qui controverse, la portata decisoria della sentenza n. 523/2024 del Tribunale di Milano. Come evidenziato dal nelle sue difese, pur controvertendosi nuovamente della risoluzione CP_1 del medesimo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in ragione del disconoscimento del requisito dei 24 mesi di servizio e del conseguente depennamento dell'appellante dalla graduatoria provinciale permanente ATA della provincia di Milano per l'a.s. 2021/2022, tuttavia l'odierno giudizio ha per oggetto provvedimenti di cancellazione e di risoluzione del rapporto di lavoro distinti e successivi rispetto a quelli impugnati nel contenzioso giudiziale definito con la sopra menzionata sentenza, nonché, ciò che più rileva, fondati su presupposti fattuali e giuridici differenti, dibattendosi, in quel primo caso, della validità del titolo d'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il profilo di Collaboratore scolastico per il triennio 2018-2021 e, invece, in quello odierno, dell'effettività o meno dei servizi dichiarati ai fini di detto inserimento, con particolare riferimento a quelli indicati dall'odierno appellante come resi, nel periodo dal 2011 al 2015, presso l'Istituto paritario SA MI di Nocera Superiore. In particolare, nella causa definita con sentenza n. 523/2024, il Tribunale di Milano, esclusa la validità del diploma di qualifica conseguito dal ricorrente presso l'Istituto Voltaire nell'a.s. 2021/2022, ha ritenuto, invece, valido l'altro titolo di studio fatto valere dal ricorrente ai fini dell'inserimento nella III fascia delle graduatorie provinciali ATA per le supplenze, ossia il diploma quinquennale di tecnico della pagina 5 di 16 gestione aziendale conseguito presso l'Istituto Professionale di Stato per i Sevizi Commerciali e Turistici di Cava de' Tirreni e, accertato che questo secondo titolo di studio, pur con un punteggio inferiore, avrebbe comunque consentito al ricorrente di collocarsi in graduatoria in posizione utile per ottenere incarichi di supplenza nel triennio 2018-2021 e, quindi, di maturare in forza degli stessi i 24 mesi di servizio statale necessari per poter aver accesso alle graduatorie permanenti e, dunque, all'assunzione a tempo indeterminato e ravvisata, pertanto, l'illegittimità del decreto USR per la Lombardia, AT di Milano, n. 6505 del 3.5.2023, di depennamento dell dalla graduatoria permanente ATA Parte_4 provinciale, ha annullato il decreto prot. 1202 del 05.05.2023 emesso dall
[...] di Milano di risoluzione del Controparte_3 contratto di lavoro a tempo indeterminato e, in applicazione dell'art 63 comma 2 del d. lgs n. 165 del 2001, ha condannato l'Amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. I provvedimenti qui controversi sono stati, invece, adottati dall'USR per la Lombardia, ATP di Milano, Ufficio X;
con decreto prot. n. 1209 del 22.5.2024 (seguito da conforme decreto n. 322 del 23.5.2024 del DS dell'ICS MO – di Savoia), all'esito di un nuovo procedimento originato dalla comunicazione dell prot. 6581 del 1.3.2923 contenente un'ordinanza di applicazione di misure Parte_3 cautelari emessa in data 28.10.2022 nei confronti del gestore dell'Istituto paritario “SA MI di Nocera Superiore (SA) nel procedimento penale n. 4756/2018 RGNR e n. 4779/2018 RGGIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore, risultando l compreso nell'elenco dei dipendenti del menzionato Pt_1
Istituto scolastico il cui rapporto di lavoro, come riportato nell'ordinanza cautelare, era stato disconosciuto dall'INPS in quanto fittizio e avendo, pertanto, l'amministrazione scolastica, ravvisato il mendacio nella dichiarazione dei servizi indicato come svolti presso tale istituto paritario, resa dal ricorrente ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA del triennio 20182021 e, quindi, ritenuti privi di validità giuridica i servizi statali svolti dall negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e Pt_1
2020/2021 in virtù del punteggio conseguito grazie a tali titoli, con conseguente venir meno del requisito dei 24 mesi di servizi statali richiesto per l'accesso alla graduatoria permanente ATA, lo ha depennato dalla graduatoria permanente provinciale a.s. 2020/2021 – graduatoria a.s. 2021/2022, profilo Collaboratore Scolastico, in quanto non in possesso dei requisiti previsti per l'accesso e, per gli effetti, ha contestualmente risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra lo stesso e il Dirigente Scolastico dell'I.C. MO – Di Savoia - Manara di Milano, relativo all' a.s. 2021/2022. Avuto riguardo al precedente di cui alla sentenza n. 523/2024 del Tribunale di Milano, pertanto, pur essendovi coincidenza soggettiva, tuttavia, dal punto di vista oggettivo le due azioni non sono sovrapponibili;
né quella qui esaminata risulta pregiudicata dall'altra. Infatti, nonostante il rapporto dedotto in giudizio sia formalmente il medesimo, la causa petendi, ovvero le ragioni della pretesa azionata e le ragioni del depennamento e del successivo licenziamento, sono diverse. Da ciò l'infondatezza dell'eccezione di giudicato per la cui operatività è necessaria la coincidenza non solo dei soggetti, ma anche dell'oggetto dell'azione, come ribadito anche da ultimo dalla Cassazione, secondo cui: “L'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato” (Cass. 11887/2025).
pagina 6 di 16 Del pari infondata è la seconda censura, recante contestazione della “Violazione del principio del ne bis in idem disciplinare”. Fermo che la questione, come eccepito dal , che ne ha contestato, preliminarmente CP_1
l'ammissibilità, è stata sollevata per la prima volta solo nel presente giudizio d'appello, in ogni caso il motivo va disatteso anche nel merito, in quanto la risoluzione del contratto di lavoro è stata disposta dal non in via disciplinare, bensì in ragione dell'accertata insussistenza dei presupposti CP_1 giuridici richiesti per l'assunzione a tempo indeterminato dell (ossia dei 24 mesi di servizio pre- Pt_1 ruolo presso istituti statali, essendo stati gli stessi considerati come resi dall in via di fatto, ma Pt_1 senza alcuna valenza giuridica per via della falsa dichiarazione circa i servizi resi presso l'Istituto paritario SA MI grazie ai quali erano stati stipulati i contratti a tempo determinato nel triennio 2018-2021), accertamento comportante il depennamento dello stesso dalla graduatoria permanente provinciale e la conseguente nullità del contratto di lavoro a tempo indeterminato (v. tra le tante Cass. n. 18699/2019 e negli stessi termini Cass. n. 10854/2020). Inequivoco in tal senso è il tenore del decreto, di seguito trascritto per quanto di rilievo:
“VISTO il bando di concorso a titoli del Direttore Generale Regione Lombardia relativo alle graduatorie permanenti di cui al D. L.vo 297/94 art. 554, profilo professionale Collaboratore Scolastico prot. n. 863 del 15/04/2021, a.s. 2020/2021 - graduatorie a.s. 2021/2022; VISTA la graduatoria permanente definitiva del concorso di cui sopra, pubblicata all'Albo di questo Ufficio in data 21/07/2021 con prot. n. 2051 nella quale risulta inserito il nominativo del sig. Parte_1
nato il [...] (SA) alla posizione 230 con punti 18, in virtù della quale lo stesso ha
[...] conseguito il contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2021; VISTI gli artt. 9, co. 2 del bando di concorso a titoli del Direttore Generale Regione Lombardia relativo alle graduatorie permanenti di cui al D.Lvo 297/94 art. 554, profilo professionale Collaboratore Scolastico, prot. n. 863 del 15/04/2021, che così recita “Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti […]” e l'art. 8, co. 5 del medesimo bando di concorso, a norma del quale
“L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni […]”; VISTA la domanda di inclusione in graduatoria di circolo e di istituto terza fascia, personale ATA, profilo collaboratore scolastico, triennio 2017/2020, del Sig. in cui egli dichiarava di aver Parte_1 prestato servizio, in qualità di collaboratore scolastico, dall'01/09/2011 al 31/08/2015, presso l'Istituto paritario “Associazione SA MI”; VISTA la domanda di inclusione in graduatoria di circolo e di istituto terza fascia, personale ATA, profilo collaboratore scolastico, triennio 2021/2024, del predetto in cui egli parimenti dichiarava di aver prestato servizio in qualità di collaboratore scolastico, dall'01/09/2011 al 31/08/2015, presso l'Istituto paritario “Associazione SA MI”; VISTA l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa il 28.10.2022, nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018 R.G.G.I.P, incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore, in cui è riferito che il sig. “in data 28/10/2017 ha Parte_1 inviato presso all'Istituto Comprensivo Giusti, via Giusti 15, Milano, la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola SA MI dall'1/09/2011 al 31/08/2015. Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Comprensivo “E. MO e B. SA, via MO 11/13, Milano, dal 28/11/2018 al 02/05/2019.”; VISTA la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, con a margine dispone di archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari competente,
pagina 7 di 16 nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 2872/2021 iscritto nel registro notizie di reato ex art. 316ter, co. 2, c.p., nei confronti, tra altri, di in cui si osserva che “[…] Nel caso di Parte_1 specie, come rilevato dall'attività svolta dalla P.G., gli indagati inviavano la domanda di inserimento nella graduatoria di circolo agli istituti scolastici statali. Nella domanda dichiaravano di aver prestato servizio presso le scuole paritarie “Associazione SA MI” e “Associazione Centro Paideia” per un periodo dal 2011 al 2017, con comunicazione di assunzione (unilav) avvenuta in data successiva al 30/10/2017 e comunicazione INPS avvenuta dall'1/03/2018. Il servizio dichiarato presso le suddette scuole paritarie ha permesso agli indagati di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento della graduatoria ed è stato determinante per l'assunzione presso gli istituti scolastici statali indicati nell'informativa di P.G. La sede INPS di Nocera Inferiore con verbale ispettivo n. 2018001673 del 14/11/2019 disconosceva il rapporto di lavoro instauratosi tra la scuola paritaria “Associazione SA MI” e i lavoratori;
con verbale ispettivo n. 2018006665 del 24/10/2019 disconosceva il rapporto di lavoro instauratosi tra la scuola paritaria “Associazione Centro paideia” e i lavoratori. Dagli atti della P.G. è emerso che il fittizio rapporto di lavoro era stato instaurato al solo fine di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento”; VISTA la comunicazione prot. n. 17330 del 18/10/2023, con cui l'INPS, direzione di Nocera Inferiore (SA), riferiva di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la scuola paritaria Parte_1 denominata “Associazione SA MI”, per il periodo dal 01/09/2011 al 31/08/2015, e di aver notificato allo stesso il relativo provvedimento di disconoscimento avente prot. n. 0014836 del 22/01/2020; CONSIDERATO il fatto che i suddetti periodi di servizio, dichiarati dal sig. nella Parte_1 domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto relative al triennio 2017-2020, sono risultati utili per l'individuazione del medesimo come destinatario di contratti a tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; CONSIDERATO il fatto che alla luce della dichiarazione non veritiera resa dal sig. ai Parte_1 fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, i servizi svolti negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 presso Istituzioni scolastiche della provincia di Milano, ai sensi dell'art. 7 comma 7 DM 640/2017, si intendono prestati di fatto e non di diritto, con la conseguenza che per tali servizi non è riconosciuto alcun punteggio;
CONSIDERATO che
, per effetto di quanto sopra esposto, il sig. non ha maturato il Parte_1 requisito dei 24 mesi di servizio nel profilo di collaboratore scolastico, richiesto dall'art. 2, comma 2, del bando di concorso (decreto prot. n. 863 del 2021); VISTO l'avvio del procedimento amministrativo, prot. n. 9481 del 18/04/2024, finalizzato all'esclusione dalla graduatoria permanente provinciale art. 554 Decreto legislativo 297/94, profilo professionale Collaboratore Scolastico, e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato a.s. 2021/2022;
CONSIDERATO che
le osservazioni fatte pervenire dal sig. non sono ritenute sufficienti Parte_1 ed adeguate ad ottenere l'archiviazione del procedimento amministrativo per il depennamento dalla graduatoria di prima fascia Ata, profilo collaboratore scolastico;
DECRETA ART. 1 – Per quanto sopra, il sig. nato il [...] (SA) è depennato dalla Parte_1 graduatoria permanente provinciale a.s. 2020/2021 – graduatoria a.s. 2021/2022, profilo Collaboratore Scolastico, in quanto non in possesso dei requisiti previsti per l'accesso. ART. 2 – Per gli effetti è risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra lo stesso e il Dirigente Scolastico dell'I.C. MO – Di Savoia - Manara di Milano, relativo all' a.s. 2021/2022 e il servizio prestato sarà dichiarato di fatto e non di diritto.”.
pagina 8 di 16 Come già osservato da questa Corte d'Appello con sentenza n. 753/2025 (Pres. Est. ), che si Per_3 richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto vertente sulle medesime questioni di fatto e giuridiche qui controverse, “Tale decreto non può ritenersi, ad avviso del Collegio, espressione di un potere sanzionatorio alla luce dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi da questo collegio ed applicabili nella fattispecie , per i quali “ in tema di accesso al pubblico impiego la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.n. 445 del 2000 si verifica ogniqualvolta , in assenza della falsa dichiarazione , l'impiego non sarebbe stato ottenuto , ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio;
ne consegue che la decadenza in questione – risolvendosi in un vizio genetico del contratto , ossia nella nullità dello stesso – va apprezzata in termini di rifiuto dell'Amministrazione di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro , del quale , pertanto , non si potrà tener conto ai fini di successive assunzioni o avanzamento di carriera “ ( così ex plurimis Cass. Sez. Lav. ord. 22673/2020 ). Nella motivazione di tale ordinanza , la Corte di Cassazione ha ribadito “ il principio di diritto secondo cui «il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. » ( Cass. n. 18699/2019 e negli stessi termini Cass. n. 10854/2020 pronunciata in fattispecie nella quale, a seguito della falsa dichiarazione, era stato ottenuto l'inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA).“. Si legge ancora nell'ordinanza:
“con le richiamate pronunce si è evidenziato che l'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la «non veridicità del contenuto» comporta la decadenza del dichiarante «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera», opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio;
si è precisato, inoltre, che sul piano contrattuale la "decadenza dai benefici" si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e ciò è stato affermato in linea con l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, alla stregua del quale nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle Pubbliche Amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del d.P.R. n. 487/1994, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (cfr. fra le più recenti Cass. n. 30999/2019, Cass. n. 17002/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata); quanto ai poteri che la Pubblica Amministrazione può esercitare ove si avveda della falsità della dichiarazione e, più in generale, dell'illegittimità dell'assunzione si è evidenziato che l'atto con il quale l'amministrazione revochi l'incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria «equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento pagina 9 di 16 con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale» (Cass. nn. 8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019), ovverosia, secondo un più risalente ma pur sempre valido precedente, !a decadenza in questi casi va apprezzata «semplicemente in termini di rifiuto dell'amministrazione scolastica di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa» (Cass.13150/2006); dai richiamati principi, qui ribaditi perché condivisi dal Collegio, discende, inoltre, che il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum “. In materia ,peraltro , proprio in relazione al principio del ne bis in idem , la Corte di Cassazione ha inoltre avuto occasione di affermare espressamente che “ in tema di contratti conclusi per il conferimento di incarichi per le supplenze del personale docente ed educativo delle scuole pubbliche , la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato a causa della violazione delle disposizioni inerenti all'inserimento nelle graduatorie istituite a tal fine , non ha natura disciplinare e sanzionatoria , conseguendo all'accertata inosservanza di dette disposizioni , sicchè la successiva irrogazione nei confronti del titolare del contratto risolto di un licenziamento disciplinare , per gli stessi fatti posti a base della cessazione del rapporto , non contrasta con il principio del ne bis in idem “ ( Cass. Sez. Lav. ord. 30535/2024 )”. Né, peraltro, aveva natura disciplinare il provvedimento adottato dall'Amministrazione scolastica nel 2018, allorché, rilevato il mancato versamento della relativa contribuzione, la stessa, in data 12.11.2018, aveva provveduto a decurtare il punteggio attribuito all per i servizi pre-ruolo resi Pt_1 presso l'Istituto paritario “SA MI” di Nocera Superiore e a risolvere il contratto a tempo determinato stipulato dall'odierno appellante per l'a.s. 2018/2019 con il DS dell'Istituto Comprensivo P. THOUAR E L. GONZAGA MILANO. Tali provvedimenti, infatti, non erano stati adottati in via disciplinare per sanzionare il mendacio, bensì quali atti “dovuti” ossia nell'esercizio di un'attività amministrativa di carattere vincolato, a seguito dei Co controlli sollecitati dall di Milano con nota n. 16868 del 12.10.2018 sulle dichiarazioni dei canditati in ordine all'effettività dei servizi da questi dichiarati e valutabili ai fini delle assunzioni a tempo determinato e sulla relativa copertura contributiva (vd. ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Milano, est. Perillo, n. n. cronol. 10736/2019 del 26/04/2019 sub doc. 5 fascicolo di primo grado appellante). Nel presente giudizio non può poi certo fare stato il provvedimento giudiziale d'urgenza, emesso in data 24.4.2019 dal Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dall provvedimento con il quale, accertato il fumus dell'illegittimità di quanto disposto Pt_1 dall'amministrazione scolastica in conseguenza dei controlli posti in essere con riferimento alla prima assunzione a tempo determinato nell'a.s. 2018/2019 (per via del ravvisato difetto di prova della non effettività dei servizi, non desumibile dalla sola irregolarità contributiva), era stato ordinato il ripristino del punteggio indicato nella domanda d'inserimento nella graduatoria del 28.10.2017 e di riammettere in servizio il ricorrente. Si tratta, infatti, di una mera ordinanza cautelare, come tale insuscettibile di passare in giudicato e di produrre effetti vincolanti in un diverso processo ex art. 669-octies, comma IX, c.p.c. (a mente del quale
“L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo”). Il terzo e il quinto motivo d'appello, per la loro stretta connessione, si esaminano congiuntamente, in quanto riguardano, entrambi, la valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice ex art.
pagina 10 di 16 116 c.p.c. e denunciandosi, in particolare, con l'uno “l'inutilizzabilità e inidoneità delle risultanze penali non definitive ai fini del giudizio civile” e con l'altro l'”Irrilevanza delle irregolarità contributive e formali (INPS e Unilav) in assenza di dolo del lavoratore”. Tali motivi, per le ragioni già evidenziate da questa Corte con la sopra richiamata sentenza n. 753/2025, sono infondati, ritenendo l'odierno Collegio che, anche nel presente giudizio, la fittizietà dei servizi che l'odierno appellante ha dichiarato di aver reso presso l'Istituto paritario SA MI di Nocera Superiore, come dedotto dal , risulti provata dalle “analitiche risultanze delle indagini penali , CP_1 con riferimento anche agli accertamenti ispettivi dell'INPS , riportati nella ordinanza di custodia cautelare emessa il 28.10.2022 , nel procedimento penale n. 4756/2018 R.G.N.R. e nr.4799/2018 R.G.G.I.P. incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore “; infatti “a pagina 10 e ss. dell'ordinanza di custodia cautelare citata ( doc 2 fasc. primo grado ) sono CP_1 indicati gli elementi che inducono a ritenere provata la fittizietà degli asseriti rapporti di lavoro (omissis) Risulta in particolare : l'associazione SA MI risulta costituita in data 8.11.2010 ; l'attività esercitata è “ scuola primaria dell'infanzia ; i consulenti del lavoro sono stati dapprima e successivamente Persona_4 CP_6
.
[...]
Nell'ordinanza sono quindi riportati gli esiti dell'accertamento ispettivo INPS del 14.11.2019, L'Associazione SA MI ha gestito la scuola dell'infanzia paritaria con la denominazione scuola SA MI per il periodo 2011-2015 ; l'associazione risulta aver cessato l'unica attività gestita di scuola paritaria per l'infanzia in data 31.8.2015 . L'attività è stata realizzata esclusivamente presso la sede legale e operativa di via Grotti Campo n. 8 , Nocera Superiore ( Sa ) ; si tratta di locali di ridotte dimensioni , così come risultanti dalla planimetria allegata. L' Associazione , tramite il consulente del lavoro , a decorrere dal 31.8.2011, ha dato Persona_4 inizio all'attività di scuola dell'infanzia paritaria ed ha proceduto all'invio delle comunicazioni di assunzione ( UNILAV decorrenti dal 1 settembre 2011 ) per la costituzione del rapporto di lavoro. Dal 1.9.2011 al 7.7.2015 l'Associazione SA MI ha assunto alle proprie dipendenze 15 lavoratori ( specificamente indicati a pagina 15 dell'ordinanza ) ; il dr. , consulente del lavoro della SA Persona_5
MI , per i 15 lavoratori elencati ( E FRA I QUALI NON FIGURA ABATE SARA ) per assolvere all'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro , ha proceduto all'invio dell'unilav al Ministero del Lavoro , mentre , per la parte contributiva , ha proceduto mensilmente , così come previsto dalla normativa , a compilare i flussi uniemens per poi trasmetterli all'INPS. . E' risultata anche una perfetta corrispondenza fra le schede trasmesse al dal dr. e la forza CP_7 Per_4 lavoro denunciata all'INPS. L'attività di consulente della SA MI del dr. terminava il 31 Agosto 2015 con l'invio all'INPS Per_4 di Nocera Inferiore della richiesta di sospensione dell'attività da parte di SA MI . . A pagina 16 e ss. dell'ordinanza sono riportate le sommarie informazioni rese dal dr. ; Persona_4
ha fra l'altro dichiarato : “ Ribadisco che i quattro -cinque dipendenti mediamente in forza Per_4 dall'anno scolastico 2011-2012 a tutto l'anno scolastico 2013/2014 erano in numero congruo con le attività svolte e il numero dei bambini iscritti …diversamente nell'anno scolastico 2014/2015 vi sono stati solo 2 dipendenti ( 1 maestra e 1 bidello ) a causa della riduzione del numero dei bambini iscritti
….Ribadisco ancora una volta che i lavoratori in forza nel quinquennio 2011/2015 sono esclusivamente quelli da me comunicati , in numero complessivo pari a 15 unità . ..” Si legge quindi nell'ordinanza ( pag. 19 e ss. ) :
“In concomitanza dell'incarico avuto in data 1.9.2017, il dr. ha trasmesso Persona_6 retroattivamente comunicazioni Unilav per ben 419 soggetti dichiarati alle dipendenze dell'Associazione
pagina 11 di 16 SA MI …AP SV , …. ha effettuato dal 25.10.2017 al 21.1.2019 le assunzioni di 419 lavoratori comprendenti periodi di lavoro diversi per ogni singolo lavoratore, che vanno dal 2.1.2011 al 31.8.2017. …. (…) A una lettura integrata dei dati che descrivono la singolare impennata “ retroattiva “ dei livelli occupazionali , come in fasi successive comunicati al Ministero del Lavoro e poi all'INPS ….non può sfuggire la completa assenza di congruità e ragionevolezza nella attività gestorie dell'Associazione SA MI. Vi è una marcata discontinuità fra quanto trasmesso dal precedente consulente Per_4
con comunicazioni coeve ai periodi di occupazione al Ministero del Lavoro mediante
[...] comunicazioni Unilav e all'INPS con trasmissioni delle denunce periodiche uniemens per 15 lavoratori nel periodo 2011 -2015 e quanto (ben 419 assunzioni ) anni dopo ma per lo stesso periodo 2011 -2015 retroattivamente regolarizzato dal consulente con trasmissioni da questi inviate solo a CP_6 partire da ottobre 2017 … Anche le dichiarazioni e la documentazione nel tempo prodotte alle previste scadenze al Controparte_8
provincia di Salerno , dichiarazioni e documentazione inerenti gli anni scolastici
[...]
2011,/2012; 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 risultano esporre una ben contenuta forza lavoro“ (vd. sentenza CdA Milano n. 753/2025)”. Nell'ambito del procedimento penale, l'archiviazione nei confronti di indagato per il reato di Parte_1 cui all'art. 316-ter, comma 2, c.p. è stata, quindi, disposta non per via dell'insussistenza del fatto, ma per il mancato raggiungimento della soglia di punibilità richiesta dalla norma: invero, fermo il riconoscimento dell'illiceità della condotta, la stessa è stata derubricata da illecito penale a illecito amministrativo in ragione della misura del beneficio economico indebitamente percepito, rappresentato dall'ulteriore punteggio conseguito in graduatoria e stimato, come tale, in un valore economico inferiore a € 4.000,00 (vd. doc. 5 fascicolo primo grado parte appellata).
Quanto all'utilizzabilità nell'odierno contenzioso civile degli elementi di prova raccolti nelle sopra richiamate indagini penali, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, che “nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999) (così in motivazione Cass. Sez.
6-3 ord. n. 2947 del 1.2.2023). A fronte delle concludenti risultanze delle indagini penali, pienamente valutabili in sede civilistica quali prove atipiche, sarebbe stato onere dell'odierno appellante fornire prova rigorosa dei servizi dichiarati come resi presso il SA MI. Tale onere probatorio, tuttavia, non è stato assolto, non essendo stato dallo stesso formulato nel ricorso introduttivo nessun capitolo di prova né indicato alcun testimone in grado di confermare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa dichiarata, là dove, nel descritto quadro collusivo, non si possono certo considerare riscontri documentali sufficienti a provare l'effettività dei servizi né le buste paga (mancando la prova del pagamento della retribuzione e della contribuzione relativa), né pagina 12 di 16 l'attestazione di servizio rilasciata dal suddetto istituto paritario (attestazione che, alla luce delle emergenze del procedimento penale, non appare attendibile). Quanto all'eccepita irrilevanza delle irregolarità contributive e formali in assenza di dolo del lavoratore, il rilievo al riguardo formulato è palesemente infondato, in quanto le evidenziate irregolarità (mancato pagamento dei contributi e assenza di comunicazioni obbligatorie -moduli Unilav- attestanti l'assunzione dell presso Pt_1
l'Istituto SA MI) concorrono a provare l'insussistenza dei servizi da questi falsamente dichiarati nella domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia ATA, con piena compartecipazione dolosa dell'appellante nella realizzazione dell'illecito, dal quale, in tal modo, aveva inteso trarre vantaggio.
Riguardo al quarto motivo d'appello, con lo stesso l ribadisce che i 24 mesi di servizio statale Pt_1 sarebbero stati dallo stesso raggiunti anche senza considerare il punteggio aggiuntivo derivante dal servizio paritario, come dimostrato dal fatto che lo stesso, nonostante la temporanea riduzione di punteggio operata nel 2018, era stato comunque chiamato a supplenza presso l'IC “E. MO – B. SA dal 28.11.2018 al 2.5.2019. La circostanza, secondo l'appellante, sarebbe segno che la sua posizione in graduatoria -anche epurata dei punti controversi- era rimasta abbastanza alta da consentirgli l'ottenimento degli incarichi di supplenza, potendosene, quindi, desumere che le supplenze statali 2018-2021 non dipendevano in modo necessario dal punteggio contestato. Tali censure, come già ritenuto da questa Corte nel precedente di cui alla sentenza n. 753/2025, “non colgono nel segno”, in quanto “ … fini della maturazione del requisito dei 24 mesi debbono essere valutati solo i contratti effettivamente stipulati dalla ricorrente: di fatto la ricorrente, senza il punteggio derivante dal servizio paritario, non avrebbe ottenuto i contratti che hanno determinato in concreto il raggiungimento del servizio necessario per accedere alle graduatorie permanenti ed è quindi del tutto irrilevante valutare se avrebbe potuto ottenere altri contratti. “. L'odierno Collegio, intendendo dar seguito a tale precedente, non può che condividere e confermare la sentenza di primo grado che, a tal riguardo, ha così statuito: “3. Come nel caso già affrontato da questo Tribunale, anche nella vicenda in esame il nominativo dell'attore non figura nell'elenco dei dipendenti dell'associazione rispetto ai quali erano state redatte le comunicazioni di assunzione/variazione/cessazione Unilav sulla base dei dati acquisiti a seguito dei sopralluoghi condotti presso la scuola “SA MI” e, da quanto riferito dal consulente del lavoro , emerge Persona_4 che l'attore non fosse in forze presso l'istituto per il periodo di tempo considerato (cfr. all. n. 2 alla memoria del ). CP_1
4. Ne consegue che i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalla parte attrice non potevano costituire valido titolo e, conseguentemente, non potevano essere considerati ai fini dell'inserimento all'interno della graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22. Correttamente pertanto l ha depennato l'attore dalla Controparte_9 graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, profilo professionale di Collaboratore Scolastico, in quanto non più in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dalla normativa in vigore, a cui è perciò seguita la risoluzione del contratto a tempo indeterminato stipulato. Così facendo, ha agito in applicazione delle norme previste dal bando di concorso (decreto del direttore generale dell prot. n. 863 del 15/04/2021) e anche in applicazione dell'art. 7, co. 7 del Parte_3
D.M. 640/2017 – che ha regolato la costituzione delle graduatorie di terza fascia per il triennio 2017/2020 – a norma del quale il servizio svolto sulla base di dichiarazioni mendaci deve essere considerato come reso di fatto e non diritto, e allo stesso non deve essere assegnato alcun punteggio.
5. La Corte di Cassazione con sentenza n. 8944/2023 ha stabilito che “per il personale della scuola assunto a tempo determinato si realizza una fisiologica continuità nel conferimento degli incarichi, dal momento che i contratti stipulati in passato hanno incidenza sull'assegnazione di quelli futuri, facendo maturare punteggio rilevante ai fini della formazione delle graduatorie”.
pagina 13 di 16 Per tale ragione devono essere valorizzati, da un lato, la pluralità degli incarichi ottenuti, in conseguenza della falsa attestazione, e, dall'altro, anche la condotta tenuta successivamente dal dipendente che non ha mai messo a conoscenza l'amministrazione della nullità dei servizi resi presso la scuola paritaria “SA MI”.
6. Con riguardo al possesso dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria permanente anno 2021/2022 non può poi essere accolto l'argomento sollevato dalla parte attrice, in virtù del quale avrebbe potuto comunque maturare i 24 mesi di servizio richiesti per accedere alla graduatoria permanente anche con un punteggio rettificato dai titoli del servizio prestato negli anni 2011-2015:
“Infatti, per essere correttamente inseriti nella graduatoria permanente non basta l'assegnabilità potenziale/ipotetica degli incarichi che altri hanno ottenuto sulla base di un punteggio inferiore assegnato loro in graduatoria di terza fascia, ma è necessaria la maturazione di due anni di servizio effettivamente e legittimamente prestato. Precisamente tale requisito non è stato soddisfatto nel caso di specie. Non ha quindi rilievo la circostanza evidenziata dalla ricorrente ossia che molteplici contratti di lavoro a tempo determinato siano stati stipulati da persone che nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio 2018/2021, della provincia di Milano si sono collocate in posizione pari o inferiore a quella corrispondente allo stesso punteggio a lei attribuito meno i punti assegnati per il servizio falsamente prestato come dipendente dell'Istituto “SA MI”” (così ancora la citata sentenza del Tribunale di Milano di cui al R.G. n. 10136/2024).” Ciò che rileva, infatti, sono i servizi resi in virtù dei contratti in concreto stipulati grazie al punteggio ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci, servizi valutabili solo in via di fatto e non ai fini giuridici, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non possono considerarsi ipotetici contratti che, in tesi, avrebbero potuto essere comunque stipulati, sulla base del minor punteggio, per i medesimi periodi. Ne resta assorbito anche il sesto motivo, che, in realtà, non costituisce un autonomo motivo d'appello, ma un mero richiamo di giurisprudenza a supporto.
E', infine, da superare il settimo motivo d'appello, con il quale l censura la sentenza di primo Pt_1 grado per non aver ravvisato la violazione delle norme di diritto amministrativo che presiedono all'esercizio del potere di autotutela decisoria da parte della P.A. Lamenta l'appellante che, nel caso esaminato, tra l'atto d'inserimento in graduatoria (estate 2021) e l'atto di esclusione (maggio 2023) sono intercorsi circa 22 mesi, là dove l'art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990 dispone che l'annullamento d'ufficio può avvenire “entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dall'adozione del provvedimento”, salvo il caso contemplato dal comma 2- bis del medesimo articolo, in cui i provvedimenti siano conseguiti a false dichiarazioni o false rappresentazioni di fatti “accertate con sentenza penale passata in giudicato”, ipotesi questa che non ricorre nel presente giudizio. Inoltre, a prescindere dal termine decadenziale, l'esercizio dell'autotutela avrebbe richiesto una motivazione approfondita e rafforzata circa le ragioni di pubblico interesse e il contemperamento con l'affidamento ormai maturato in capo al destinatario. Neppure tali censure risultano fondate. Il depennamento dalle graduatorie e la risoluzione del rapporto di lavoro, infatti, sono conseguiti all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti per l'inserimento nelle graduatorie stesse e per la stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e costituiscono, pertanto, attività vincolata di corretta gestione delle graduatorie e del rapporto di pubblico impiego privatizzato, come tale esulante dall'ambito di applicazione della disciplina sull'autotutela, che riguarda la sola attività amministrativa di carattere discrezionale.
pagina 14 di 16 Al riguardo questa Corte si è già espressa con la richiamata sentenza n. 753/2025, disattendendo il motivo sulla base dei seguenti rilievi: “In relazione alle questioni sollevate dall'appellante con il secondo motivo , il Collegio rileva che si limita solo a ribadire la illegittimità del provvedimento 1241 del CP_10
23.5.2024 per “ tardività dell'autotutela ; per violazione dell'art. 21 nonies l.241/1990 e del principio di affidamento “ . In altri termini l'appellante non muove invece alcuna specifica censura alla sentenza appellata laddove il Tribunale ha osservato come non sia applicabile la normativa richiamata al provvedimento oggetto di causa, atteso che l'esclusione dalla graduatoria e la risoluzione del contratto di lavoro non costituiscono espressione del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione, la quale, nella gestione del rapporto di lavoro agisce con i poter e le facoltà del datore di lavoro privato. Al di là di tale già dirimente rilievo, sul punto, ad avviso del Collegio, il Tribunale ha correttamente richiamato i principi – applicabili anche nella fattispecie in esame - affermati dalla giurisprudenza di legittimità per i quali "In tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l'atto con cui l'Amministrazione revochi un incarico, sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all'Amministrazione datrice di lavoro…. Si tratta infatti, di comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. 3047/2017, 3826/2016, 19626/20915, 1047/2014, 19425/2013, 8328/2010, 25761/2008). (così in motivazione Cass. Sez. Lav. 13800/2017 ). In relazione in particolare al depennamento dalla graduatorie operato dall'Amministrazione, il Tribunale ha pure correttamente richiamato quelle pronunce della giurisprudenza di legittimità ( cfr. in particolare Cassazione Sez. Lav. 8259/2022 Pres. Manna Est. Bellè ) che , in casi analoghi , hanno evidenziato che si è in presenza “ di un atto di gestione della disciplina delle graduatorie stabilmente riportato da questa S.C. nell'ambito dei diritti soggettivi (Cass. Sez. Unite 23 luglio 2014 n. 16756 ; Cass. 28 luglio 2009 n. 17466 ), che non si tratta “ di un intervento di autotutela amministrativa in senso proprio , ovverosia di un provvedere discrezionale in senso contrario ad una precedente decisione , sicchè non vi è luogo a richiamare le regole di cui alla legge 241/1990 “ , che si tratta solo “ della corretta applicazione delle regole di disciplina della procedura da cui dipende il diritto che la P.A. , gestendo le graduatorie , era chiamata a riconoscere e che ha ritenuto non essere sorto ….”. Tali pronunce richiamano espressamente il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale “ in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili “ ( così in motivazione Cass. Sez. Unite 1756/2014 ). …”.
pagina 15 di 16 Alla luce di tutte le considerazioni esposte, l'appello va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna Con dell'appellante a rifondere al le spese processuali del grado, liquidate, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificati da ultimo dal DM 147/2022 e tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria, in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014. Non si dà luogo al raddoppio del contributo, essendo l'appellante esentato dal suo pagamento.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1330/2025 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in €
3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%).
Milano, 2/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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