Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1021
CASS
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Natura della condotta: truffa contrattuale vs inadempimento civilistico

    La Corte ha ritenuto che la presentazione di una falsa fideiussione e la simulazione del versamento del deposito cauzionale abbiano costituito un inganno idoneo a indurre in errore il locatore, inducendolo a stipulare il contratto di locazione. Pertanto, non si tratta di un mero inadempimento civilistico, ma di una frode penalmente rilevante.

  • Rigettato
    Qualificazione della condotta: truffa vs insolvenza fraudolenta

    La Corte ha escluso la configurabilità dell'insolvenza fraudolenta, poiché tale reato presuppone una mera dissimulazione dell'insolvenza, mentre nel caso di specie la persona offesa è stata tratta in inganno mediante una condotta attiva (produzione di falsa fideiussione e simulazione bonifico).

  • Rigettato
    Richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto non meritevole delle attenuanti generiche l'imputato, evidenziando la sua significativa capacità a delinquere e la reiterazione della condotta fraudolenta. La Corte ha inoltre chiarito che l'errore materiale nell'indicazione del cognome (RI invece di GR PA) non inficia la correttezza della motivazione, che si riferisce inequivocabilmente al ricorrente, e ha confermato la sussistenza di una condizione di recidiva reiterata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1021
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1021
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo