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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1189/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/12/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
AT IU, Relatore
VENTURA EZIO, Giudice
in data 16/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 183/2019 depositato il 09/01/2019
proposto da
Comune di Priolo Gargallo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2347/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 22/05/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 17394 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto datato 17.12.2018, il Comune di Priolo Gargallo, C.F.: P.IVA_1, rappresentato dal Sindaco pro tempore Rappresentante_1, nato a [...] il Data_Nascita_1, con elezione di domicilio presso la sede del Comune in Priolo Gargallo, domiciliato, per la carica, nel palazzo di città Indirizzo_1 ., rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Nominativo_1 nella qualità di responsabile dei servizi tributari, elettivamente domiciliata nel palazzo di Città, Indirizzo_1., nei locali del servizio, proponeva ricorso in appello, nei confronti della signora Nominativo_2, nata a [...] il Data_Nascita_2 e residente in [...], Indirizzo_2, C.F.: CF_1, avverso la sentenza n° 2347/3/18 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, sez. 3 il 27/4/2018 e depositata il 25/5/2018, mai notificata.
L'appellante premetteva che:
- con ricorso notificato in data 10/06/2016 la Sig.ra Nominativo_2 impugnava dinanzi la C.T.P. di Siracusa l'avviso di accertamento n. 17394 relativo ad ICI anno 2011, per l'importo di € 269,62 comprensivo di interessi e sanzioni pecuniarie emesso dal Comune di Priolo Gargallo;
- l'impugnazione era supportata dai seguenti motivi: l) in via pregiudiziale per inesistenza della notificazione per violazione delle norme contenute nell'art. l, c.161, l. 296/2006 e art. 149 c.p.c; 2) difetto di motivazione, in palese violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e art. l, c.161 della L. 296/2006; 3) Illegittimità dell'avviso per incompetenza della giunta a deliberare il valore delle aree;
4) Violazione art.13 del regolamento IMU;
5)
Illegittima applicazione dei valori delle aree edificabili;
6) Illegittimità delle sanzioni irrogate;
- il Comune di Priolo Gargallo si costituiva in giudizio contestando analiticamente i motivi di ricorso;
- la sentenza impugnata accoglieva il ricorso per insufficiente motivazione e compensava le spese del giudizio.
Ciò premesso formulava i seguenti motivi di appello:
1) Violazione di legge - Difetto e/o insufficiente motivazione;
2) Insufficiente motivazione;
3) Errata qualificazione del terreno.
In sintesi il Comune, con ampie argomentazioni, riteneva non sufficientemente motivata la sentenza impugnata nella parte in cui attribuendo al terreno oggetto di tassazione un valore diverso da quello contenuto nel provvedimento impugnato, supportato da perizia di stima, non esplicitava adeguatamente il procedimento di determinazione del nuovo valore.
Riproponeva, poi, tutte le argomentazioni già illustrate in primo grado avverso i motivi di ricorso.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione di annullare e/o riformare la sentenza impugnata e per l'effetto ritenere e dichiarare la legittimità della pretesa impositiva del Comune di Priolo Gargallo relativa all'ICI anno
2011, con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese processuali dei due gradi di giudizio e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
All'udienza del 23 settembre 2024 era presente per la contribuente la dott.ssa Difensore_1 la quale comunicava che era in corso la definizione stragiudiziale del contenzioso con il Comune appellante e chiedeva, pertanto, un rinvio. La Corte rinviava all'udienza del 16.12.2024.
Nessuno si costituiva per la signora Nominativo_2.
All'udienza del 16.12.2024 nessuna delle parti era presente e la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della signora Nominativo_2 non costituitasi nonostante avesse ricevuto la notifica del ricorso in appello. Non risulta, infatti, agli atti del giudizio alcuna comparsa di costituzione di parte appellata.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il Comune ricorrente lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata perché non ha condiviso la determinazione del valore dell'area edificabile accertata come base imponibile nell'avviso n. 17394, impugnato con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio
Invero nessun difetto di motivazione vizia la sentenza impugnata.
Il Giudice di prime cure ha chiaramente illustrato perché ritiene inattendibile la valutazione del terreno edificabile in questione indicata dal Comune nel suddetto avviso.
Nella sentenza impugnata è specificatamente indicato che l'elaborato “Stima valore venale in comune commercio area fabbricabile” allegato dal Comune per determinare l'imponibile accertato non è corretto perché basato sui valori OMI.
Sul punto, anche nel merito, la sentenza impugnata non è censurabile perché allineata all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso anche da questa Corte, secondo il quale “la rettifica del valore di un bene immobile non può basarsi esclusivamente sugli indici dell'Osservatorio dei valori medi di mercato di immobili similari siti nella medesima zona di quello considerato (OMI). Infatti, tali indici hanno una valenza puramente orientativa e di larga massima (tra le tante, cfr. Cass. Sez. 5, n. 11439 dell'11/5/2018), così da necessitare di adeguati riscontri probatori mirati su evenienze estimative di tipo non generale e statistico, ma concreto e specificamente concernente l'immobile oggetto di rettifica (da ultimo, v. Cass., Sez. 5, n.3202 del 5/2/2024)” (Cassazione civile sez. trib., sentenza n° 22146 del 06/08/2024)
Nella sentenza impugnata si è, invece, correttamente, preferito valorizzare degli elementi indicati dalla contribuente ovvero la mancanza di opere di urbanizzazione nel terreno in questione e la circostanza che il valore venale in comune commercio dello stesso terreno, indicato in € 24,70 al mq., era stato in tale misura dichiarato in sede di dichiarazione di successione e mai contestato dall'Agenzia delle Entrate e dal Comune di Priolo.
Nulla va disposto sulle spese in mancanza di costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso in appello di cui in premessa e conferma la sentenza impugnata, nulla disponendo sulle spese.
Siracusa lì 16.12.2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
SE CA ID AL
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/12/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
AT IU, Relatore
VENTURA EZIO, Giudice
in data 16/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 183/2019 depositato il 09/01/2019
proposto da
Comune di Priolo Gargallo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2347/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 22/05/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 17394 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto datato 17.12.2018, il Comune di Priolo Gargallo, C.F.: P.IVA_1, rappresentato dal Sindaco pro tempore Rappresentante_1, nato a [...] il Data_Nascita_1, con elezione di domicilio presso la sede del Comune in Priolo Gargallo, domiciliato, per la carica, nel palazzo di città Indirizzo_1 ., rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Nominativo_1 nella qualità di responsabile dei servizi tributari, elettivamente domiciliata nel palazzo di Città, Indirizzo_1., nei locali del servizio, proponeva ricorso in appello, nei confronti della signora Nominativo_2, nata a [...] il Data_Nascita_2 e residente in [...], Indirizzo_2, C.F.: CF_1, avverso la sentenza n° 2347/3/18 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, sez. 3 il 27/4/2018 e depositata il 25/5/2018, mai notificata.
L'appellante premetteva che:
- con ricorso notificato in data 10/06/2016 la Sig.ra Nominativo_2 impugnava dinanzi la C.T.P. di Siracusa l'avviso di accertamento n. 17394 relativo ad ICI anno 2011, per l'importo di € 269,62 comprensivo di interessi e sanzioni pecuniarie emesso dal Comune di Priolo Gargallo;
- l'impugnazione era supportata dai seguenti motivi: l) in via pregiudiziale per inesistenza della notificazione per violazione delle norme contenute nell'art. l, c.161, l. 296/2006 e art. 149 c.p.c; 2) difetto di motivazione, in palese violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e art. l, c.161 della L. 296/2006; 3) Illegittimità dell'avviso per incompetenza della giunta a deliberare il valore delle aree;
4) Violazione art.13 del regolamento IMU;
5)
Illegittima applicazione dei valori delle aree edificabili;
6) Illegittimità delle sanzioni irrogate;
- il Comune di Priolo Gargallo si costituiva in giudizio contestando analiticamente i motivi di ricorso;
- la sentenza impugnata accoglieva il ricorso per insufficiente motivazione e compensava le spese del giudizio.
Ciò premesso formulava i seguenti motivi di appello:
1) Violazione di legge - Difetto e/o insufficiente motivazione;
2) Insufficiente motivazione;
3) Errata qualificazione del terreno.
In sintesi il Comune, con ampie argomentazioni, riteneva non sufficientemente motivata la sentenza impugnata nella parte in cui attribuendo al terreno oggetto di tassazione un valore diverso da quello contenuto nel provvedimento impugnato, supportato da perizia di stima, non esplicitava adeguatamente il procedimento di determinazione del nuovo valore.
Riproponeva, poi, tutte le argomentazioni già illustrate in primo grado avverso i motivi di ricorso.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione di annullare e/o riformare la sentenza impugnata e per l'effetto ritenere e dichiarare la legittimità della pretesa impositiva del Comune di Priolo Gargallo relativa all'ICI anno
2011, con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese processuali dei due gradi di giudizio e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
All'udienza del 23 settembre 2024 era presente per la contribuente la dott.ssa Difensore_1 la quale comunicava che era in corso la definizione stragiudiziale del contenzioso con il Comune appellante e chiedeva, pertanto, un rinvio. La Corte rinviava all'udienza del 16.12.2024.
Nessuno si costituiva per la signora Nominativo_2.
All'udienza del 16.12.2024 nessuna delle parti era presente e la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della signora Nominativo_2 non costituitasi nonostante avesse ricevuto la notifica del ricorso in appello. Non risulta, infatti, agli atti del giudizio alcuna comparsa di costituzione di parte appellata.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il Comune ricorrente lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata perché non ha condiviso la determinazione del valore dell'area edificabile accertata come base imponibile nell'avviso n. 17394, impugnato con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio
Invero nessun difetto di motivazione vizia la sentenza impugnata.
Il Giudice di prime cure ha chiaramente illustrato perché ritiene inattendibile la valutazione del terreno edificabile in questione indicata dal Comune nel suddetto avviso.
Nella sentenza impugnata è specificatamente indicato che l'elaborato “Stima valore venale in comune commercio area fabbricabile” allegato dal Comune per determinare l'imponibile accertato non è corretto perché basato sui valori OMI.
Sul punto, anche nel merito, la sentenza impugnata non è censurabile perché allineata all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso anche da questa Corte, secondo il quale “la rettifica del valore di un bene immobile non può basarsi esclusivamente sugli indici dell'Osservatorio dei valori medi di mercato di immobili similari siti nella medesima zona di quello considerato (OMI). Infatti, tali indici hanno una valenza puramente orientativa e di larga massima (tra le tante, cfr. Cass. Sez. 5, n. 11439 dell'11/5/2018), così da necessitare di adeguati riscontri probatori mirati su evenienze estimative di tipo non generale e statistico, ma concreto e specificamente concernente l'immobile oggetto di rettifica (da ultimo, v. Cass., Sez. 5, n.3202 del 5/2/2024)” (Cassazione civile sez. trib., sentenza n° 22146 del 06/08/2024)
Nella sentenza impugnata si è, invece, correttamente, preferito valorizzare degli elementi indicati dalla contribuente ovvero la mancanza di opere di urbanizzazione nel terreno in questione e la circostanza che il valore venale in comune commercio dello stesso terreno, indicato in € 24,70 al mq., era stato in tale misura dichiarato in sede di dichiarazione di successione e mai contestato dall'Agenzia delle Entrate e dal Comune di Priolo.
Nulla va disposto sulle spese in mancanza di costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso in appello di cui in premessa e conferma la sentenza impugnata, nulla disponendo sulle spese.
Siracusa lì 16.12.2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
SE CA ID AL