Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 3487/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. CALAFIORE Parte_1
CLAUDIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. AMARI AUGUSTO ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Azienda sito in PALERMO, VIA GAETANO LA
LOGGIA n. 1.
- resistente -
e nei confronti
, rappresentata e difesa dall'avv. VISALLI Controparte_2
PIETRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in
INDIRIZZO TELEMATICO
S E N T E N Z A
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/03/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara
indetta con deliberazione n. 1423 del 14/12/2022 dell resistente e il CP_1
diritto del ricorrente al passaggio dalla Categoria D3 alla Categoria D4, con decorrenza giuridica ed economica, a far data dal 1/01/2022.
Condanna l Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma
[...]
complessiva di € 3.010,06, oltre interessi legali, per differenze retributive, relativamente al periodo dal 1/01/2022 al 28/02/2025.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CALAFIORE CLAUDIO, antistatario, compensando quelle del rapporto processuale costituito con
. Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/03/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' Controparte_1
e deducendo:
[...] Controparte_3
“Il dott. è un dipendente dell' Parte_1 Parte_2
il quale ha partecipato alla procedura selettiva per la professione
[...]
economica orizzontale (PEO) del personale di comparto con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, inserito per le fasce per l'anno 2022, come da apposito avviso bando pubblicato da detta in data 06.12.2022 (vedasi ALL. 1). Controparte_1
Il dott. odierno ricorrente, per partecipare alla selezione, per l'esattezza presentava Pt_1
regolare domanda come da schema predisposto dall'Amministrazione datoriale con allegati tutti i documenti richiesti ed i titoli necessari alla valutazione (vedasi ALL. 2).
Con suo sommo stupore al momento della pubblicazione dell'esito provvisorio della procedura selettiva, doveva, però, rilevare come, erroneamente, l , suo Controparte_1
datore di lavoro, non avesse esattamente considerato i propri punteggi e, conseguentemente, egli non risultava essere fra i dipendenti passati dalla posizione economica D3 a quella D4 (vedasi
ALL. 3, relativo alla prima graduatoria provvisoria).
Andando ad esaminare, per tale ragione, le motivazioni di detto inatteso, ed invero errato, punteggio, si accorgeva che non tutti i suoi titoli erano stati considerati, come dovuto, con il relativo punteggio spettante, bensì, vi erano stati dei palesi errori che imponevano la presentazione del ricorso interno, appositamente previsto nel “bando - avviso”, da presentarsi al medesimo datore di lavoro da parte dei dipendenti proprio per consentire loro una ulteriore rivalutazione dei propri titoli in caso di contestazione e la conseguente attribuzione di una nuova corretta votazione (vedasi
ALL. 4).
Purtroppo nell'ambito del verbale n. 5 del 27.10.2023 la seconda sottocommissione esaminatrice nominata per l'espletamento delle procedure selettive, istituto con delibera del Commissario
Straordinario n. 993 del 17.07.2023, nel valutare nuovamente la domanda di concorso, con i suoi allegati, al punto 6 di pag. 2 scriveva quanto: ”valutazione istanza di riesame valutazione
PEO del dott. nato il [...], matricola 114150, inviata con PEC Parte_1
del 17.10.2023, acclarata al ns. prot. N. 0063292. …Riguardo l'anzianità di servizio si comunica che l'azienda certifica per il lavoratore anzianità di servizio di anni 4, con punteggio attribuibile di 5. Riguardo i titoli di diploma di scuola superiore e laurea infermieristica, questi sono necessari quali requisito minimo per l'espletamento della sua attività lavorativa, non potendosi assegnare come punteggio aggiuntivo. Riguardo i master di I livello, il ricorrente comunica master di I livello presso Università LUSPIO di Roma, conseguito in data 2014. A conoscenza della Commissione tale Università non risulta tra quelle accreditate dal
[...]
. Riguardo la cartella 3 corsi di formazione, il Controparte_4
ricorrente satura la valutazione massima attribuibile riguardo corsi di formazione ECM e di aggiornamento breve, con punteggio assegnato complessivo di 4 (2.5 più 1,5). Il ricorrente aggiunge i corsi di aggiornamento dell'anno 2002 quindi non valutabile. Riguardo l'incarico di referente di sala operatoria il ricorrente esibisce segnalazione di referenza del personale infermieristico del
01.08.2018, con attribuzioni nuova di punti 4. Il punteggio finale viene quindi variato in 23”
(VEDASI ALL. 5).
Come si può ben rilevare da quanto appena esposto ed inserito nel succitato verbale n. 5 del
27.10.2023, il ricorso interno dell'odierno ricorrente al datore di lavoro, presentato per far riesaminare il punteggio, riceveva solo un parziale accoglimento, mentre, per talune valutazioni errate ed infondate, l' , amministrazione datrice, insisteva in alcuni errori Controparte_1
connessi, talora aggiungendo nuovi ed ulteriori elementi che, come si vedrà anche nel prosieguo del presente ricorso, risultano essere altrettanto errati.
Conseguentemente, a seguito di detto parziale accoglimento del ricorso, l'odierno ricorrente avanzava in graduatoria, ma rimaneva pur sempre al di fuori dei posti per i quali era previsto la posizione di “vincitore” della selezione.
L'Amministrazione datrice, pertanto, continuava a valutare erroneamente alcuni dei titoli presentati con ciò addivenendo ad una graduatoria definitiva (VEDASI ALL. 6, seconda graduatoria) illegittima e da dichiararsi nulla o annullare in quanto errata ed infondata”.
Concludeva, quindi, chiedendo:
“1-Accertare e dichiarare l'illegittimità e la civilistica illiceità della condotta del datore di lavoro
, in persona del suo Parte_2
rapp.te legale pro-tempore in relazione alle procedure selettive per la progressione economica orizzontale (PEO)del personale di comparto con rapporto di lavoro dipendete a tempo indeterminato inserito nelle fasce per l'anno 2022
2-Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la modifica e correzione della graduatoria delle succitate procedure selettive per la progressione economica orizzontale (PEO) del personale di comparto con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato nelle fasce per l'anno 2022 con un ricalcolo che comporta un punteggio di complessivi punti 38,09 o quello che codesto On.le Tribunale del Lavoro vorrà, anche equitativamente, determinare, con inclusione nella graduatoria definitiva degli ammessi-vincitori della selezione area sanitaria D3-D4 in cui deve inserirsi il ricorrente, matr. 114150,per l'attribuzione della PEO 2022 nella posizione di vincitore derivante da tale ricalcolo;
3-Ritenere e dichiarare la nullità o disapplicare o pronunciare l'annullamento dei seguenti atti del datore di lavoro resistente nella parte in cui non riconoscono al ricorrente tutti i punteggi superiormente richiesti come corretti con punteggio di complessivi punti 38,09 o quello che codesto
On.le Tribunale del Lavoro vorrà, anche equitativamente, determinare, con inclusione del suddetto ricorrente nella graduatoria definitiva degli idonei ammessi-vincitori della selezione area sanitaria D3-D4, in era inserito il ricorrente come matr. 114150 per l'attribuzione della PEO
2022, con l'attribuzione della posizione di vincitore derivante da tale ricalcolo.
- deliberazione n.1364 dell'11/10/2023della direzione generale dell'azienda ospedaliera avente ad oggetto “ approvazione atti riguardanti le Parte_3
procedure selettive per la progressione economica orizzontale (PEO) del personale di comparto con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato inserito nelle fasce per l'anno 2022” e le graduatorie degli idonei ad essa allegate anche con particolare riferimento alla graduatoria “area sanitaria D3-D4 in cui è stato inserito il ricorrente matr. 114150; -deliberazione n.1495 del
20/11/2023della direzione generale dell'azienda ospedaliera Parte_3
avente ad oggetto “modifica della delibera n.1364 dell'11/10/2023 di approvazione
[...]
atti riguardanti la progressione economica orizzontale (PEO) del personale di comparto con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato inserito nelle fasce per l'anno 2022” e le graduatorie degli idonei ad essa allegate anche con particolare riferimento alla graduatoria “area sanitaria D3-D4 in cui è stato inserito il ricorrente matr. 114150; -verbale n.5 del
27/10/2023della seconda sottocommissione esaminatrice dell'azienda ospedaliera CP_1
istituita per l'espletamento delle procedure selettive per la progressione Controparte_1
economica orizzontale (PEO) del personale di comparto con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato inserito nelle fasce per l'anno 2022, come da delibera del Commissario straordinario n. 993 del 17/07/2023. -graduatorie utili alle assegnazioni delle progressioni economiche orizzontali (PEO) anno 2022dell'azienda ospedaliera Parte_3
nonché ogni altro atto connesso e/o conseguente
[...]
4-Ritenere e dichiarare in ordine alla procedura selettiva per la progressione economica orizzontale
(PEO) del personale di comparto con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato inserito nelle fasce per l'anno 2022” e per le graduatorie degli idonei ad essa allegate anche con particolare riferimento alla graduatoria “area sanitaria D3-D4 in cui è stato inserito il ricorrente matr. 114150, la rideterminazione del predetto punteggio come da superiore ricorso, con punteggio di complessivi punti 38,09 o quello che codesto On.le Tribunale del Lavoro vorrà, anche equitativamente, determinare, con inclusione nella graduatoria definitiva degli ammessi-vincitori della selezione per l'attribuzione della PEO 2022 nella posizione derivante da tale ricalcolo;
5- Ordinare, conseguentemente alla convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ed ai loro uffici, di porre in essere tutti gli atti necessari affinché il ricorrente sia inserito a pieno titolo come “vincitore” nelle sopra specificata graduatoria della
Progressione Economica Orizzontale;
6- Condannare l' , in persona del Parte_2
suo rapp.te legale pro-tempore convenuta, al pagamento di tutte le differenze retributive, a partire dall'anno 2022 nonché al risarcimento di tutti i danni (danno da mancato guadagno, danno da perdita di chances, danno esistenziale, danno morale, danno professionale) dal ricorrente subiti;
7- Condannare l' , in persona del Parte_2
suo rapp.te legale pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese legali tutte, borsuali e forfetizzate ai sensi della tariffa forense, e dei compensi professionali (onorari e competenze legali) con IVA e CPA. con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del suo difensore”.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
In particolare, deduceva:
“Si concorda sulla valutabilità quale titolo utile il Master di I livello ex adverso conseguito in
Management delle professioni sanitarie presso l'Università LUSPIO di Roma in data
16/05/2014, perché rilasciato da un'università accreditata dal Controparte_4
(…) così come previsto nello schema di domanda e nella scheda di valutazione di cui
[...]
sopra, per la Voce Master di I livello solo un punto (n. 1) può essere riconosciuto al ricorrente e non il maggior punteggio di 2,5 ex adverso richiesto;
(…)
Con riferimento al calcolo del punteggio per l'anzianità di servizio, è d'obbligo rappresentare che il ricorrente non ha provato l'anzianità di servizio asseritamente maturata dal 13.08.2010 al
31.11.2017, ovvero il periodo immediatamente precedente all'immissione in servizio presso l'odierna resistente per mobilità per compensazione dall'Azienda Ospedaliera di Villa Sofia-
Cervello (…) Conseguentemente, non può trovare accoglimento la richiesta avversa di aver riconosciuto il punteggio di 15 punti per un'anzianità compresa tra i 21 e i 25 anni di servizio, meno che mai il punteggio di 20 pari ad un'anzianità compresa tra i 26 anni e i 30 anni. Al più, può essere riconosciuto al ricorrente il punteggio di 13 corrispondente ad un'anzianità compresa tra i 16 e i 20 anni, calcolando quella risultante dai certificati di servizio ex adverso prodotti in sede di propria candidatura (…)
Sono destituite di qualsiasi fondamento in fatto e in diritto le censure avverse in ordine al punteggio conseguito nella cd. Cartella 3 e nessuno dei maggiori punteggi ex adverso rivendicati per tale item
(id est 3,4) può essere riconosciuto al ricorrente, che ha conseguito il massimo per le voci relativi ai corsi di formazione ECM e di aggiornamento breve (id est 2,5+1,5). Infatti, così come chiaramente attestato dalla Commissione nel verbale n. 5 del 27/10/2023, gli attestati relativi a corsi di formazione per i quali il ricorrente rivendicava il riconoscimento di ulteriori 2,9 punti non solo erano relativi al 2022, non rientrante nel biennio antecedente alla indizione della selezione e possibile oggetto di valutazione così come disposto nel verbale n. 1 della seduta della
Commissione, ma i medesimi attestati non potevano essere valutati perché il ricorrente con gli altri attestati aveva già saturato il punteggio massimo ottenibile per ogni singolo item oggetto di valutazione.
(…) Tutto ciò premesso il calcolo del punteggio ex adverso riportato a pag. 11 del proprio ricorso
è del tutto erroneo e tutt'al più il ricorrente può ottenere il seguente conteggio: 1)Per Anzianità di servizio:13 punti;
2) Per titoli culturali: 1 punti per il solo Master di I livello;
3)Per corsi di formazione: 4 punti;
4) Per prestazioni rese: 4 punti (così come riconosciuti dalla Commissione in sede di riesame della posizione del ricorrente nel corso del verbale n. 5 del 27/10/2023); 5)
Per valutazione dell'impegno e qualità delle prestazioni: 10 punti (da sempre riconosciuto al ricorrente dalla Commissione); per un totale di 32 punti del tutto insufficiente a far avanzare il signor in graduatoria in una posizione utile all'ottenimento della rivendicata fascia Pt_1
D4, posto che tale punteggio è comunque inferiore a quello di 33,70 ottenuto dalla signora
[...]
, collocatasi al 17° posto, ovvero all'ultima posizione utile per essere considerata Controparte_5
vincitore”.
Si costituiva in giudizio anche “al solo fine di Controparte_2
essere partecipe del giudizio e di potere verificare se le domande del ricorrente siano più o meno fondate, con la diretta conseguenza che in caso di loro accoglimento – anche parziale sino al raggiungimento del proprio punteggio fissato in punti 33,70 – Ella sarebbe stata scavalcata nella graduatoria suddetta dal Dott. che – viceversa – nella graduatoria definitiva era Pt_1
collocato all'ultimo posto con soli 23,00 punti complessivi”. Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso che il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva per la professione economica orizzontale (PEO) del personale di comparto con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, inserito per le fasce per l'anno 2022, bandita dall' il 06.12.2022, al fine di Controparte_6
ottenere il passaggio dalla fascia D3 alla D4 del profilo di Collaboratore
Professionale Sanitario Infermiere.
In particolare, l'art 2 rubricato “Aventi diritto” prevedeva: “Sono ammessi a partecipare tutti i dipendenti di cui all'art. 1 in servizio presso questa alla data dell'1.01.2022
e che entro la medesima data abbiano raggiunto un'anzianità di almeno 24 mesi nella posizione economica immediatamente inferiore.
I successivi artt. 3 e 4 prevedevano: “Art 3 “INDICATORI”:(…) la selezione sarà effettuata tenendo conto dei sotto elencati indicatori: 1 anzianità di servizio;
2 valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale utilizzati anche congiuntamente (…); art. 4 “PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE AGLI
INDICATORI: 1 Anzianità di servizio max 25 punti;
2 Titoli culturali e professionale
(diversi da quelli richiesti per l'accesso al ruolo/profilo. Max 5 punti;
3. Formazione pertinente con valutazione finale dell'apprendimento, conseguita nell'ultimo biennio inclusa l'attività di tutoraggio formalmente conferita per 0,50 punti a semestre: max 10; 4. Prestazioni rese nell'ultimo biennio con arricchimento: max 10; 5. impegno e qualità delle prestazioni rese nell'ultimo biennio: max 10”.
Relativamente al punteggio attribuibile all'anzianità di servizio, inoltre, veniva precisato: “fino a 5 anni di servizio 5 punti, da 6 a 10 anni di servizio 8 punti;
da 11 a 15 anni di servizio 10 punti;
da 16 a 20 anni di servizio 13 punti;
da 21 a 25 anni di servizio
15 punti;
da 26 a 30 anni di servizio 20 punti;
oltre 30 anni di servizio 25 punti”. Orbene, nella fattispecie in esame non è in contestazione il punteggio attribuito al ricorrente in ordine alle prestazioni rese (4 punti, riconosciuti dalla
Commissione in sede di riesame con verbale n. 5 del 27/10/2023) e alla valutazione dell'impegno e qualità delle prestazioni (10 punti).
Per la formazione pertinente conseguita nell'ultimo biennio, la Commissione ha attributo al dipendente il massimo per le voci relative sia ai corsi di formazione qualificati attinenti al profilo professionale di appartenenza (max 2,5 punti), che all'aggiornamento professionale breve (max 1,5 punti), per un totale 4 punti, sicché appare corretto e va confermato il punteggio assegnato dalla Commissione.
Con riferimento alla valutazione dei titoli culturali e professionali, l' CP_1
resistente nella memoria di costituzione ha concordato sulla valutabilità quale titolo utile del Master di I livello conseguito dal ricorrente in “Management delle professioni sanitarie” presso l'Università LUSPIO di Roma (1 punto).
Il dipendente vorrebbe far valere anche i titoli di diploma di scuola superiore e laurea infermieristica, che, invece, essendo requisiti minimi per l'espletamento della sua attività lavorativa non sono valutabili nel calcolo dei punteggi.
Infine, il ricorrente lamenta un errato calcolo del punteggio sotto il profilo dell'anzianità di servizio.
L'azienda convenuta ha riconosciuto al ricorrente il punteggio 13 punti, corrispondente ad un'anzianità compresa tra i 16 e i 20 anni, calcolando solo quella risultante dai certificati di servizio prodotti dallo stesso in sede di candidatura e non ritenendo provata l'anzianità di servizio maturata dal 13.08.2010 al 31.11.2017, ossia il periodo immediatamente precedente all'immissione in servizio presso l'odierna resistente per mobilità per compensazione dall'Azienda Ospedaliera di
Villa Sofia-Cervello.
L'anzianità di servizio del ricorrente è risultata tuttavia pienamente provata anche in relazione al periodo dal 13.08.2010 al 31.11.2017, atteso che vi è piena prova del suo transito in mobilità da altra noto alla resistente. Controparte_1
Conclusivamente, atteso che in relazione a un'anzianità di servizio da 21 a 25 anni di servizio vanno attribuiti 15 punti – in luogo dei 13 attribuiti dalla resistente - deve dichiararsi che al ricorrente doveva essere riconosciuto un punteggio complessivo di 34 punti, maggiore di quello attribuito a
[...]
, ultima in graduatoria fra i vincitori (33,70). Controparte_2
Pertanto, deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla progressione economica orizzontale indetta con deliberazione n. 1423 del
14/12/2022 e il diritto dello stesso al passaggio dalla Categoria D3 alla Categoria
D4, con decorrenza giuridica ed economica dal 1/1/2022.
Passando alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente a titolo di differenze retributive, può condividersi l'importo di € 3.074,86, quantificato da parte ricorrente relativamente al periodo 1.1.2022 – 31.3.2025, che va tuttavia ridotto di una mensilità, potendo essere riconosciute le predette differenze retributive solo al massimo fino alla data della presente sentenza, e potendo quindi essere calcolato sino al 28.02.2025 in complessivi € 3.010.06, somma peraltro di poco superiore a quella elaborata dall'Azienda convenuta, oltre accessori di legge.
La predetta somma appare satisfattiva, atteso che parte ricorrente non ha dimostrato di avere subito ulteriori danni dall'illegittimo mancato riconoscimento della PEO.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, che vanno poste a carico dell
[...]
soccombente, Controparte_1
come liquidare e distratte in parte dispositiva.
Vanno compensate fra le parti le spese del rapporto processuale costituito con
, che non ha spiegato alcuna domanda, Controparte_2
limitandosi a partecipare al giudizio.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 29/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/03/2025.
La Giudice
Paola Marino