Art. 9.
A decorrere dall'anno 1971, ai titolari di pensione a carico nella Cassa e' corrisposta una 13ª mensilita', da erogarsi nel mese di dicembre, in misura pari ad un dodicesimo della pensione annua in godimento.
A decorrere dall'anno 1971, ai titolari di pensione a carico nella Cassa e' corrisposta una 13ª mensilita', da erogarsi nel mese di dicembre, in misura pari ad un dodicesimo della pensione annua in godimento.