CA
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. GI D'NT Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1641/2020 del R.G. di questa Corte di Appello tra
(P. IVA: ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati
AN UD (C.F.: PEC C.F._1
E
.tp. ) e ZI TU (C.F.: Email_1 Email_2 Pt_1 Email_3
, PEC .tp.it, con C.F._2 Emai_5 Email_6 Pt_1 Email_3 elezione di domicilio in via Carmine n. 8, Mazara del Vallo (TP); parte appellante
e
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(TP) il 10.01.1981 e residente in [...] in via Baglio Inglese Woodhouse n.
246/A, rappresentato e difeso dall'Avvocato Ignazia Rallo (C.F.:
, PEC , e con C.F._4 Email_7
elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Giancarla Milano in via Principe di
Paternò n. 78, Palermo
1 parte appellata
***
Conclusioni per la parte appellante:
Voglia L'Ecc.Ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in riforma totale e/o parziale della sentenza n.285/2020, resa inter partes, dal Tribunale di Marsala, giudice unico Got.
Dr.ssa Cosentino dichiarare: in via principale che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del danneggiato, odierno appellato.
In via subordinata, ove dovesse essere accertata e ritenuta la responsabilità del convenuto comune, ritenere in ogni caso che vi sia stato un concorso di colpa dell'appellato, nella causazione del sinistro nella misura che codesta Ecc.Ma Corte riterrà congrua, riducendo per l'effetto il risarcimento riconosciuto dal Tribunale.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per la parte appellata:
Reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa,
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e non provato l'appello proposto dal , Parte_1
avverso la sentenza n. 285/2020 del Tribunale di Marsala (R.G. 629/2017) per le causali sopra esposte e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto difensore che dichiara di averne fatto anticipo e non aver riscosso compensi.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 285 dell'8 maggio 2020, il Tribunale di Marsala in composizione monocratica, in accoglimento delle domande avanzate da , Controparte_1 dichiarava le responsabilità del per i danni patrimoniali e Parte_1
non patrimoniali patiti dall'odierno convenuto in conseguenza di una caduta dalla bicicletta avvenuta il 29 giugno 2014, intorno alle ore 20.30, nel territorio comunale e
2 precisamente in via Mafalda di Savoia, determinata dalla presenza sul manto stradale di una buca non visibile per la presenza di acqua e fogliame. Conseguentemente, il medesimo Giudice condannava il a corrispondere al Parte_1 Parte_1
danneggiato la somma di € 7.185,61 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, da rivalutare unitamente all'aggiunta di interessi legali. Infine, il Tribunale condannava l' comunale al pagamento delle spese di lite. CP_2
2. In particolare, il primo Giudice affermava la responsabilità del
[...]
per non aver custodito adeguatamente la via comunale, non Parte_1 apponendo una segnaletica di pericolo idonea ad evidenziare la presenza di un'anomalia sul manto stradale, peraltro al momento del sinistro occultata da acqua e foglie. Inoltre, dopo aver evidenziato che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. si fonda su una presunzione di colpa a carico del custode della cosa da cui è derivato il danno, e che tale presunzione è superabile solo provando l'improvviso difetto della cosa stessa o la colpa esclusiva del danneggiato (entrambe le ipotesi riconducibili al c.d. caso fortuito quale scriminante del custode), affermava che, nel caso di specie, la domanda era stata provata nell'an attraverso la documentazione fotografica e le testimonianze rese nel corso del giudizio. In definitiva, il Tribunale riteneva che il non avesse fornito alcuna prova del caso fortuito e dell'eventuale Pt_1 comportamento colposo dell'attore.
3. Tanto premesso, il primo Giudice procedeva alla quantificazione del danno oggetto di controversia, aderendo alle conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. nel corso del giudizio. Pertanto, riconoscendo che il avesse subito un danno biologico CP_1
del 5% ed un totale di 70 giorni di inabilità temporanea, suddivisi in 15 giorni di ITT, n
10 giorni di ITP al 75%, in 15 giorni di ITP al 50% e in 30 giorni di ITP al 25%, quantificava i danni non patrimoniali patiti in € 7.185,61, disponendone la devalutazione al tempo del sinistro e la successiva rivalutazione col calcolo degli interessi legali. Non procedeva alla personalizzazione del danno biologico, in assenza di prove circa le circostanze particolari che potevano giustificarla, così come non riconosceva, sempre per carenza di prova, l'ulteriore danno da diminuita capacità lavorativa.
4. Infine, in applicazione del generale principio della soccombenza, il Tribunale condannava l al pagamento delle spese di lite. CP_3
3 5. Avverso tale decisione ha proposto appello il , con Parte_1
atto di citazione notificato in data 1° dicembre 2020.
6. Nel contradditorio con costituito e resistente, il Controparte_1
procedimento è stato rimesso all'udienza collegiale del 17 settembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ., e, quindi, assunto in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpv cod. proc. civ., venuti a scadenza il 29 ottobre 2025.
***
7. Con l'unico motivo di gravame, la parte appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata asserendo l'errata applicazione degli artt. 2051 e 1227 cod. civ.
Invero, il sostiene che l'evento di danno è stato Parte_1
determinato, in via esclusiva o, quantomeno, concorrente, dalla condotta imprudente del In particolare, l'appellante asserisce che il primo Giudice avrebbe dovuto CP_1 attribuire rilevanza alla circostanza per cui la buca appariva ricolma d'acqua, aspetto che avrebbe dovuto indurre il ciclista a notare l'anomalia ed evitarla. A sostegno di tali osservazioni, l'appellante adduce, altresì, la circostanza per cui l'evento di danno si sarebbe verificato con la luce naturale, essendosi il fatto verificato o alle 20.00 o alle
20.30, entrambi orari in cui, a fine giugno, la luce solare è ancora presente, assicurando adeguata visibilità.
8. Alla luce di queste considerazioni, l'appellante ritiene che il primo Giudice avrebbe dovuto valutare diversamente l'incidenza causale della condotta adottata dal danneggiato sulla verificazione dell'evento. Viene fatta espressa richiesta di applicazione del c.d. fortuito anomalo incidentale, riconducibile alla disattenzione del danneggiato, in quanto la buca oggetto di controversia è da ritenere mera occasione del danno, in concreto provocato dalla disattenzione del danneggiato, ritenuta idonea a interrompere il collegamento causale tra la cosa custodita e il danno.
9. Per le ragioni esposte, il chiede la riforma della Parte_1 sentenza impugnata nel senso di attribuire la responsabilità per i fatti di causa al danneggiato in via esclusiva. In subordine, chiede che sia riconosciuto un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
10. contesta quanto dedotto da controparte e chiede il Controparte_1
rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado. 4 11. L'appello è parzialmente fondato per quanto di ragione.
12. In via preliminare all'analisi specifica dei motivi di gravame, giova rammentare che, all'esito di un annoso iter giurisprudenziale, ad oggi le ipotesi di responsabilità da cosa in custodia hanno natura oggettiva, con la conseguenza che la colpevolezza per determinati eventi deve essere addossata a colui che ha la custodia della cosa, «essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode» (Cass. Sez. Un., n.
20943/2022).
13. Dunque, le ipotesi di responsabilità in esame devono ritenersi fondate su due elementi di fatto, l'uno positivo, consistente nella necessaria dimostrazione che il danno si pone in connessione causale con la cosa custodita, e l'altro negativo, fondato sulla inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente. Pertanto, il custode, qualora il danneggiato alleghi la derivazione causale dei suoi danni dalla cosa custodita, può liberarsi da responsabilità solo provando il caso fortuito, da intendersi come istituto che «appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile da parte del custode» (Cass. civ. n. 11152/2023). In breve, dunque, il caso fortuito attiene non ad un comportamento del responsabile, ma ai modi con i quali si è verificato il danno;
pertanto, il custode, per liberarsi da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo al suo dominio, idoneo ad interrompere quel nesso causale tra il danno e la cosa custodita e che, potendo sostanziarsi anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato, deve necessariamente presentare i caratteri propri del caso fortuito, consistenti nell'imprevedibilità e nell'eccezionalità del fatto medesimo.
14. Invero, a conferma di quanto espresso, si richiama l'orientamento ormai granitico
5 adottato dai Giudici di Legittimità, secondo cui «sul piano della struttura della fattispecie
(non su quello degli effetti, come risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia), il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227, primo comma, cod. civ.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente
(sull'ammissibilità del concorso tra causa umana e causa naturale, sotto il profilo della sola causalità giuridica, v. le sentenze n. 21619 del 2007 e n. 15991 del 2011), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode. Ne consegue che l'equiparazione fortuito-fatto umano può avvenire esclusivamente sul piano degli effetti, e non della relativa morfologia, posto che la riconducibilità dell'evento alla res, sul piano causale, non è naturalisticamente esclusa dal fatto umano (in assenza della cosa, non si sarebbe verificato il danno), bensì giuridicamente ricondotta al principio di cui all'art. 41 cod. pen., dato che quegli stessi comportamenti umani si pongano in termini di “cause sopravvenute che escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento” (art. 41, secondo comma, cod. pen.), in tal modo degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione del danno» (Cass. civ. n. 29821/2024).
15. La stessa Giurisprudenza ha altresì rammentato che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, qualora entri in interazione con la cosa, “si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. n. 29821/2024 e, da ultimo, Cass. n.
6 22864/2025).
16. Tanto premesso, facendo buon governo dei principi così delineati, nel caso di specie deve senz'altro ritenersi adeguatamente provata la dinamica causale del sinistro, confermandosi così che il 29 giugno 2014, intorno alle ore 20.30, Controparte_1
percorrendo in bicicletta la via Mafalda di Savoia a ,
[...] Parte_1 rovinava a terra a causa della presenza sul manto stradale di una buca, occultata dalla presenza di acqua sull'asfalto. Invero, l'esame complessivo degli elementi probatori acquisiti nel primo giudizio induce a confermare sul punto la sentenza del Tribunale.
17. In particolare, assumono rilevanza nevralgica le testimonianze rese nel primo giudizio, precisamente all'udienza del 5 novembre 2018. Dalla lettura del relativo verbale emerge che , cognato del danneggiato, si trovava con quest'ultimo Tes_1
al momento del sinistro, precisamente qualche metro dietro. Affermava di averlo visto cadere a causa di una buca presente sull'asfalto, occultata dalla presenza di acqua e foglie sul manto stradale e non segnalata in alcun modo. Sulle stesse dinamiche veniva interrogato anche automobilista che, al momento del sinistro, Controparte_4
si trovava casualmente dietro i due ciclisti. Costui confermava che l'accaduto si era verificato intorno alle 20.30, quando era “più o meno buio”, affermando di aver visto cadere il danneggiato. A seguito della caduta, lo stesso dichiarava di essersi fermato e di aver notato lo stato dissestato del manto stradale e la presenza di acqua sull'asfalto.
18. Ulteriori elementi probatori a conferma della ricostruzione dei fatti adottata dal primo Giudice si rinvengono nella documentazione fotografica in atti, da cui si evince senza alcun dubbio la presenza sul manto stradale di buche idonee a provocare la caduta de qua, tanto da poter ritenere soddisfatto il requisito del “più probabile che non” che deve connotare l'accertamento causale in sede civile.
19. Accertata, pertanto, sulla base degli elementi descritti, la dinamica del sinistro, può, dunque ritenersi sufficientemente provato il nesso eziologico tra la caduta e il danno oggetto di controversia, anche sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il
C.T.U. nel corso del primo giudizio, che ha riconosciuto espressamente la compatibilità causale tra la dinamica del sinistro e il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro patito dal CP_1
20. Conseguentemente, e in applicazione della descritta disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ., si conferma la relativa responsabilità del , ente Parte_1
7 proprietario, gestore e custode della via teatro del sinistro.
21. Al contempo, tuttavia, deve tenersi debitamente in conto che il sinistro si è verificato all'ora del tramonto, in un momento nel quale la luce naturale, seppur fioca, era, per un verso, idonea ad assicurare una certa visibilità dell'anomalia e, per altro verso, avrebbe dovuto indurre il a percorrere la via pubblica con maggiore CP_1 cautela. Inoltre, dall'analisi dettagliata della documentazione fotografica in atti emerge che lo stato dissestato della pubblica via non riguardava un piccolo tratto o una porzione isolata, ma caratterizzava tutto il manto stradale, tanto da imporre ad ogni utente della strada l'adozione della giusta prudenza nel percorrerla. Peraltro, l'accertata presenza di acqua sul manto stradale teatro del sinistro avrebbe dovuto imporre al ciclista un dovere di cautela nell'attraversamento, dovere che, evidentemente, non è stato adottato nel caso di specie.
22. Le circostanze appena descritte, se non escludono la responsabilità del Pt_1 appellante (che, in tutta evidenza, è responsabile della presenza di anomalie nelle strade che costituiscono pericolo per i cittadini), certamente appaiono idonee ad integrare, ai sensi e in applicazione dell'art. 1227, co. 1, cod. civ., un concorso di colpa del danneggiato, che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, va stimato nella misura del trenta per cento. Invero, a tale conclusione si perviene valorizzando il dovere di ragionevole cautela, espressione del principio di solidarietà ex art. 2 Cost., secondo cui ogni individuo deve operare secondo l'ordinaria cautela richiedibile a ciascun consociato.
23. Per quanto concerne il quantum debeatur, deve evidenziarsi che le parti nulla eccepiscono in merito alla determinazione percentuale di danno biologico e alla quantificazione della relativa liquidazione, dovendosi, pertanto, confermare quanto deciso dal primo Giudice. In particolare, il Tribunale, aderendo alle conclusioni formulate dal C.T.U., secondo cui dal trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro sono derivate per il «postumi ormai permanenti consistenti in sequele algiche al CP_1 ginocchio destro senza deficit articolare, senza ipomiotrofia dei muscoli della coscia omolaterale espressione di prolungato ridotto uso e senza lassità patologica» (pag. 11 della C.T.U. depositata nel primo giudizio), è giunto a una valutazione percentuale del danno biologico in misura pari al 5% e ha riconosciuto un'inabilità pari a 70 giorni, suddivisi in
15 giorni di ITT, in 10 giorni di ITP al 75%, in 15 giorni al 50% ed in 30 giorni di ITP al 8 25%.
24. In merito alla liquidazione dei danni appena descritti, affermando, come detto, il concorso di colpa del danneggiato, l'importo individuato dal Tribunale, pari a €
7.185,61, va pertanto ridotto nella misura del 30% (€ 2.155,683), così pervenendosi al risultato di di € 5.029,92. Dunque, in riforma della sentenza impugnata si condanna il a corrispondere a a titolo di Parte_1 CP_1 Controparte_1
risarcimento del danno alla salute da quest'ultimo patito la somma di € 5.029,92.
25. Il risarcimento del danno così determinato in moneta corrente alla data della decisione deve essere devalutato alla data del sinistro (29 giugno 2014) e l'importo così ottenuto, via via rivalutato in base agli indici ISTAT (secondo i criteri previsti dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995), deve essere maggiorato degli interessi compensativi al tasso legale.
26. Si perviene così alla data odierna al seguente risultato finale, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi:
- capitale iniziale: euro 5.029,927
- capitale devalutato: euro 4.139,86
- rivalutazione: euro 890,17
- interessi: euro 600,01
- capitale + rivalutazione sulla somma devalutata + interessi: euro 5.630,04
Sulla somma così ottenuta decorrono, dal momento della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo, gli interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
27. L'accoglimento parziale dell'appello determina la necessità di un nuovo regolamento delle spese processuali.
28. Invero, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, ritiene la Corte che, visto il riconoscimento della responsabilità del convenuto e, al contempo, di una Pt_1
concorrente responsabilità del danneggiato, nella misura del 30%, le spese di lite debbano essere compensate, per entrambi i gradi di giudizio, nella misura di un terzo;
per la restante parte le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per tale quota, tenuto conto del valore effettivo della controversia, nei termini specificati in dispositivo.
29. Gli esborsi relativi alla C.T.U. espletata in primo grado vanno posti definitivamente a carico del appellato. Pt_1
9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 285 dell'8 maggio 2020 del Tribunale di Marsala , appellata dal Parte_1 nei confronti di , confermando la condanna del in Controparte_1 Pt_1
persona del pro-tempore, al risarcimento del danno subito dal e CP_5 CP_1
affermando il concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione del suddetto danno in misura pari al 30%, riliquida il danno medesimo nella misura di € 5.630,04, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Compensa nella misura di 1/3 le spese complessive di lite, condannando il
[...]
al pagamento della restante parte, che: Parte_1
- riliquida, per il primo grado, in complessivi euro 1.916,00, oltre spese generali al
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge se dovute;
- liquida, per il procedimento di appello, in complessivi euro 1.390,00 quanto al giudizio di appello, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge se dovute.
Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della
Corte di Appello, il 30.10.2025.
Il Presidente est.
GI D'NT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
10