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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/11/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5470/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Patti, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 5470/2020 promossa da:
- (C.F. ), in persona del Prefetto l.r.p.t, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, sita in Bari alla Via Melo, 97, ove è domiciliata ope legis;
- appellante - contro
(P.I , in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Savino Losappio, domiciliato presso lo studio del difensore;
- appellato -
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.11.2025, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 231/2020 resa dal Giudice di Pace di Lucera sul ricorso depositato in data 09.07.2018 da Controparte_1
Con il menzionato ricorso, la ha convenuto in giudizio Controparte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Lucera la , in persona del per Parte_1 CP_2 conseguire l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione Prot. n. M_IT PR_FGSPC00028901 del 10.05.2018, notificata in data 01.06.2018, con la quale gli era stato intimato il pagina 1 di 6 pagamento della somma pari ad € 1.076,20, per l'infrazione di cui al verbale di contestazione n.2855/V/2017 (atto presupposto).
Nel dettaglio, la Polizia Locale di Lesina ha contestato al ricorrente la violazione dell'art. 142, comma 9, del Codice della Strada, commessa in data 12.10.2017, con il veicolo Audi- targato FA309KH, sulla Strada Statale 16 al Km 619+800, accertata mediante apparecchiatura elettronica mod. Velomatic 512D, la quale ha rilevato che il conducente dell'autoveicolo viaggiava alla velocità di 149 Km/h, in un tratto di strada ove vige il limite di velocità di 90 Km/h.
La ha eccepito la tardività della notifica del verbale di Controparte_1 contestazione ex art. 210 C.d.S., la violazione dell'art. 142 C.d.S., del D.L. 117/2007 conv. in L. 160/2007 e della Circolare del Ministero dell'Interno del 03.08.2007.
Con memoria del 15.10.2018 si è costituita in giudizio la
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso con conferma Controparte_3 dell'ordinanza ingiunzione opposta e la rifusione delle spese di lite.
Con sentenza n. 231/2020, depositata in data 25.06.2020, il Giudice di Pace di Lucera ha accolto l'opposizione, annullando l'ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_FGSPC00028901 del 10.05.2018, con condanna della resistente alle spese e compensi di causa, che sono stati liquidati in € 43,00 per spese borsuali ed in € 330,00 per compenso professionale, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Savino Losappio, dichiaratosi antistatario.
In particolare, il giudice di prime cure ha accolto il primo motivo sollevato dall'odierno appellato, ritenendo tardiva la notifica del verbale di contestazione in violazione dell'art. 201 C.d.S.
Avverso la citata decisione, non notificata, la - in persona del Parte_1
Prefetto pro tempore – ha spiegato appello, con ricorso depositato in data 16.10.2020, chiedendone la riforma, con conferma dell'ordinanza ingiunzione e condanna dell'appellato alle spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, la ha eccepito di aver notificato il verbale di Parte_1 contestazione in data 10.11.2017 alla intestataria del veicolo LL Leasing e dunque nel termine di legge.
L'intestataria restituiva il plico il 09.01.2018, segnalando che il veicolo era stato ceduto in locazione alla alla quale veniva perciò notificato il verbale Controparte_1 in data 28.02.2018, entro il termine di legge. pagina 2 di 6 Disposta la comparizione delle parti, con memoria depositata in data 23.03.2021, si è costituito l'appellato eccependo l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto l'integrale rigetto, con conferma della sentenza impugnata ed il favore delle spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, in assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 28.03.2025, e dopo alcuni rinvii d'ufficio è pervenuta per la decisione all'udienza dell'11.11.2025.
**********
È fondato il motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole della non corretta applicazione, da parte del primo giudice, dell'art. 201 C.d.S.
Giova preliminarmente rammentare che nell'ambito del giudizio di primo grado, la
[...] ha eccepito, in primo luogo, la nullità del verbale di contestazione Controparte_1
n. 2855/2017 perché notificatogli oltre il termine di 90 giorni di cui all'art. 201 C.d.S.
Tale tesi è stata condivisa dal giudice di prime cure, il quale ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità, esponendo che: “La violazione contestata è avvenuta in data 12.10.2017, mentre la notifica alla del verbale di contestazione - presupposto Controparte_1 dell'ordinanza-ingiunzione qui opposta - è avvenuta in data 28.2.2018, ovvero oltre i 90 giorni previsti dall'art. 201 C.d.S., con conseguente nullità della notifica stessa e di tutti gli atti del procedimento sanzionatorio” .
Tale assunto non è condivisibile.
Invero, in punto di fatto, è provato e non oggetto di contestazione che l'amministrazione appellante abbia inviato a mezzo posta in data 10.11.2017 il verbale di accertamento e contestazione n. 2855/V/2017 alla ditta LL Leasing, quale intestataria del veicolo Audi targato FA309KH, come risultante dai pubblici registri RA (cfr. verbale di accertamento di violazione codice della strada, agli atti del presente giudizio).
Emerge, altresì, che quest'ultima, con missiva ricevuta dal Comando di Polizia Locale del
Comune di Lesina in data 09.01.2018, ha comunicato che l'autoveicolo oggetto di infrazione era stato oggetto di contratto di locazione finanziaria stipulato con la ditta
[...]
Controparte_1
Pertanto, ha restituito il verbale di infrazione e contestazione affinché venisse inoltrato all'utilizzatore (cfr. documentazione agli atti del presente giudizio).
Quindi, soltanto il 09.01.2018, l'amministrazione è stata posta nelle condizioni di conoscere l'esistenza di un contratto di locazione della vettura alla data della commessa pagina 3 di 6 infrazione e di identificare il locatario, obbligato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 196 e 84 C.d.S.
In ragione di tanto, l'amministrazione ha provveduto a notificare il verbale di accertamento di cui innanzi alla ditta in data 28.02.2018, ovvero a Controparte_1 distanza di solo un mese dalla data di ricezione dell'anzidetta missiva da parte della società proprietaria del veicolo e comunque entro il termine di legge a decorrere dalla data in cui è venuta a conoscenza delle generalità del locatore.
Ciò premesso, in punto di diritto va osservato che l'art. 201 co. 1 C.d.S prevede che
“qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento (…). Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione...”.
Applicando tali principi al caso di specie, l'amministrazione è venuta a conoscenza degli estremi identificativi del locatore solo in data 09.01.2018 con la conseguenza che da quella data è iniziato a decorrere il dies a quo per la notifica del verbale di contestazione al locatore ( . Controparte_1
In definitiva, la notifica nei confronti del trasgressore è stata effettuata nel rispetto del termine di 90 giorni (28.02.2018) indicato dall'art. 201 C.d.S.
Le deduzioni di parte appellata secondo cui non sarebbe verosimile ritenere che dalla consultazione del Pubblico Registro Automobilistico non emerga che la società
[...] fosse, all'epoca dei fatti, locataria del veicolo, sono rimaste prive di Controparte_1 riscontro, non avendo la stessa fornito prova documentale dei propri assunti.
Infine, si rileva che, la nella memoria di costituzione in Controparte_1 giudizio, non ha riproposto i motivi presentati con il ricorso in opposizione e ritenuti assorbiti dal Giudice di Pace di Lucera, pertanto, gli stessi devono considerarsi rinunciati pagina 4 di 6 (Sez. Unite, n. 7940/2019, cfr. in ag. Cass. Civ. 19755/2025: “In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”).
In definitiva, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata,
l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Prot. n. M_IT del C.F._1
10.05.2018 deve essere quindi rigettata, con conseguente conferma dell'opposto provvedimento d'ingiunzione.
In ragione della soccombenza, deve procedersi ad una revisione della statuizione in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio, che tuttavia non possono essere addebitate all'appellato in quanto la si è costituita personalmente a mezzo del Vice Prefetto Parte_1
Vicario, dovendo trovare applicazione l'insegnamento di legittimità secondo cui “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” ( cfr. Cass. n. 8413/2016; Cass. n. 30597/2017).
Con riferimento al presente grado di giudizio, invece, le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM
n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (€ 1.076,20), della non particolare complessità della questione giuridica esaminata, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla -, Parte_1 ogni altro motivo disatteso ed assorbito, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da in persona del l.r.p.t, avverso Controparte_1
pagina 5 di 6 l'ordinanza ingiunzione Prot. n. M_IT PR_FGSPC 00028901 emessa dalla Prefettura di in data 10.5.2018 - Area III - con conferma della stessa;
Pt_1
- nulla per le spese del primo grado di giudizio;
- condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 64,50 per esborsi ed in € 852,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali al 15%, Cap ed Iva, come per legge.
Foggia, 11 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Patti
pagina 6 di 6