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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 23/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 493/2023 promossa da:
c.f. , nato a Oristano (OR) il [...], in [...] e Parte_1 C.F._1
quale titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Casula, in forza di procura speciale alle liti in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola, per procura generale alle liti a rogito Notaio Per_1
di Roma del 22 marzo 2024, Rep. n. 37875/7313, ed elettivamente domiciliato in Oristano,
[...] nella Via D. Petri, Torre A, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' , CP_1
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”.
Nell'interesse di parte resistente: “Chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del
1 contendere con spese integralmente compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.05.2023, notificato nei termini di legge, anche Parte_1 quale titolare dell'omonima impresa individuale, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall' – sede di Oristano n. OI – 001763469, notificata in data 08.05.2023, con CP_1
cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 10.000,00, oltre ad euro 6,60 di spese, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018, sulla base dell'atto di accertamento prot. 9500.02.08.2019.0064631.
La parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza oggetto di opposizione:
a) per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, in quanto l'atto di accertamento risultava notificato nel settembre 2019, oltre nove mesi dopo l'asserita violazione, relativa all'annualità 2018;
b) per violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, in quanto era stata irrogata una sanzione nel maggio 2023, a fronte di una presunta violazione risalente al 2018, senza che fosse stata evidenziata alcuna ragione di impedimento atta a giustificare una così lunga durata del procedimento amministrativo;
c) la sanzione irrogata era illegittima per violazione del criterio di proporzionalità rispetto all'entità della violazione contestata e avrebbe dovuto essere disapplicata, conformemente a quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in data 8.3.2022 nella causa C-
2025/20.
La parte opponente ha pertanto concluso domandando l'annullamento del provvedimento opposto.
2. L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 30.01.2024, domandando, CP_1 nel merito, il rigetto del ricorso e sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva CP_1
proceduto a irrogare la sanzione amministrativa prevista dalla normativa in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Nella specie, l' aveva provveduto a notificare alla controparte la diffida CP_1
.9500.02/08/2019.0064631 in data 21/08/2019 relativa ai DM DM 12/217-01-02-03-05-09/2018; CP_1
ciò nonostante, il non aveva provveduto al versamento delle ritenute entro il termine perentorio di Pt_1 tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
In difetto di regolarizzazione nei termini di legge, l' aveva quindi provveduto a emettere CP_1
l'ordinanza qui opposta.
2 Quanto al richiamo ai termini di cui alla legge n. 689/1981, il termine previsto dall'art. 14 non era applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che, dunque, era destinata a prevalere sulla disposizione di carattere generale invocata dalla controparte. In ogni caso, tale termine non aveva natura perentoria e avrebbe dovuto iniziare a decorrere solamente dal momento in cui l' aveva completato l'iter accertativo, CP_1
che si articolava in diversi passaggi di verifica necessari, eseguibili solo a partire dalla completa disponibilità di tutti i dati da analizzare, con la ricezione (o l'omessa spedizione) dell'ultimo flusso
Uniemens del mese di novembre dell'anno solare di riferimento (che perveniva all' entro il 31 CP_1 dicembre dell'anno in esame), per cui solo da tale data gli organismi centrali dell'ente potevano avviare una prima lavorazione massiva dei dati dell'anno solare in esame, a conclusione della quale erano formate le liste di lavorazione degli illeciti, poi trasmesse alle strutture territoriali dell' per CP_1
l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni.
Ad ogni modo, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, alla luce dello ius superveniens, l' aveva proceduto alla rideterminazione della sanzione. CP_1
Alla luce di siffatta emananda rideterminazione, sarebbe stato opportuno un rinvio per consentire al ricorrente la valutazione circa l'opportunità di provvedere al pagamento, onde addivenire alla cessazione della materia del contendere.
3. Per consentire al ricorrente di provvedere al pagamento della sanzione nell'importo rideterminato dall' è stato disposto un rinvio al 28.03.2025, disponendo che l'udienza venisse CP_1
sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 - ter c.p.c., assegnando alle parti termine fino alle ore 9:30 dello stesso giorno per il deposito, in via telematica, delle note scritte d'udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni formulate dalle parti.
§§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto emerge per tabulas dalla documentazione depositata il
14.02.2025 e come confermato nelle note scritte depositate dall' convenuto, è stato effettuato il CP_1 pagamento dell'importo della sanzione nell'importo rideterminato dall' sulla base del D.L. 4 CP_1 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che, all'art. 23, ha disposto una modifica dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, nel senso che le parole: “da euro 10.000 a euro
50.000” sono state sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso…”.
Difatti, sono state prodotte le ricevute dei versamenti per un importo di complessivi €. 1.392,36.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la sostanziale rinuncia da parte dell'opponente alla domanda di annullamento, a fronte della quale anche l' CP_2
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[...] resistente non ha più alcun interesse a che il Tribunale prenda posizione sulla medesima domanda.
D'altronde, entrambe le parti hanno congiuntamente concluso affinché il Tribunale pronunci una sentenza di cessazione della materia del contendere.
5. Deve disporsi la compensazione delle spese del giudizio, come richiesto concordemente dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 23/04/2025
La Giudice
Consuelo Mighela
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