Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01055/2025REG.PROV.COLL.
N. 00926/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 926 del 2025, proposto da
VA EC, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza della Regione Siciliana, Regione Sicilia - Giunta Regionale di Governo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 741, pubblicata in data 1 ottobre 2024, notificata, via PEC, alla Presidenza della Regione Siciliana in data 28 marzo 2025 e alla Regione Sicilia-Giunta Regionale di Governo in data 28 marzo 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza della Regione Siciliana e di Regione Sicilia - Giunta Regionale di Governo;
Vista l’istanza del 12 novembre 2025, con la quale la parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il Cons. UN NN e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 741, pubblicata in data 1 ottobre 2024, pronunciata in sede di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 656 del 9 ottobre 2023, questo Consiglio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso n. 141/2024 R.G. e ha condannato la Presidenza della Regione Siciliana e la Regione Sicilia - Giunta Regionale di Governo al pagamento delle spese processuali, in favore di EC VA, in misura di euro 2.500,00, oltre gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato, atteso che l’integrale esecuzione della sentenza n. 656/2023, pubblicata in data 9 ottobre 2023, era avvenuta solo in esito alla notifica del suindicato ricorso.
2. La ricorrente, non avendo le Amministrazioni intimate ottemperato al pagamento di quanto dovuto, nonostante la notifica in data 28 marzo 2025 della sentenza n. 741 dell’1 ottobre 2024, passata in giudicato, ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al predetto giudicato, la nomina, occorrendo, di un commissario ad acta e la fissazione, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della somma di denaro dovuta per la successiva inosservanza e il ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata.
3. La Presidenza della Regione Siciliana e la Regione Siciliana-Giunta Regionale di Governo si sono costituite in giudizio, a norma dell'art. 55, settimo comma, del d. lgs. n. 104 del 2010, chiedendo di essere sentite in camera di consiglio.
4. Con successiva istanza del 12 novembre 2025, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con la condanna dell’Amministrazione regionale al pagamento delle spese di giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale, rappresentando che solo successivamente alla notifica e al deposito del ricorso ex art. 114 c.p.a., l’Amministrazione regionale aveva provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.500,00 oltre agli accessori, e alla refusione del contributo unificato versato dall’odierna ricorrente in relazione giudizio recante n. 141/2024 R.G., pari alla somma di euro 300,00.
5. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 19 novembre 2025.
6. Il Collegio, innanzi tutto, a fronte della dichiarazione resa dalla ricorrente, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
7. Per quanto concerne, poi, le spese di lite, nonostante la ricorrente abbia chiesto la condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ritiene il Collegio che le spese di lite del presente giudizio possano essere interamente compensate tra le parti, in quanto il ritardo nell’adempimento della sentenza, notificata in data 28 marzo 2025, non può dirsi eccessivo rispetto alla data dell’intervenuto pagamento delle spese processuali, dovendosi, all’uopo, ricordare che, vieppiù dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, sussiste un ambito di apprezzamento discrezionale del giudice circa la concreta derogabilità della regola della condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa; ciò, peraltro, conformemente a quanto affermato anche dalla Corte di Cassazione, che ha precisato che la statuizione di sopravvenuta carenza di interesse non comporta un obbligo di fare applicazione del criterio della "soccombenza virtuale", né esclude il potere del giudice di pervenire alla compensazione delle spese, totale o parziale, con la conseguenza che, pur individuata la parte ipoteticamente soccombente, è ben possibile disporre la compensazione delle spese processuali per motivi che devono essere esplicitamente indicati nella motivazione e che, peraltro, possono essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese (cfr. Cass., 23 dicembre 2010, n. 26083; Cass. 28 maggio 2015, n. 11130; Cass., 17 febbraio 2016, n. 3148 e, più di recente, Cass., 14 ottobre 2024, n. 26622), così come è avvenuto nel caso in esame, con la valutazione compiuta da questo Giudice sui tempi del ritardo nell’adempimento, ritenuti tali da legittimare la compensazione delle spese processuali, fermo ovviamente restando l’obbligazione, ex lege , di rifondere alla ricorrente il contributo unificato per il presente giudizio, se versato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello (n. 926/2025 R.G.), come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese del grado compensate, con rifusione del c.u. se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO de AN, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
UN NN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UN NN | NO de AN |
IL SEGRETARIO