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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/04/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 259/ 2022
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ALFANO YLENIA ZAIRA presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Cosenza n. 277 Ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti TOMASELLO ANTONELLA con il quale elettivamente domicilia in VIA ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo parte ricorrente in epigrafe chiede il pagamento della quota della pensione di reversibilità del de cuius indicato in ricorso. Nel costituirsi in giudizio l' chiesto il rigetto del ricorso, per le CP_1 motivazioni di cui alla memoria difensiva, eccependo fra l'altro la prescrizione (la definizione della causa subiva un rallentamento anche a causa di disfunzioni del sistema informatico). In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02). Ancora in via pregiudiziale si deve sottolineare che la sentenza 2033/2016, citata dal ricorrente, non può che fare stato esclusivamente fra le parti ed i
1 loro aventi causa. Nessun diritto può quindi essere riconosciuto all'odierno ricorrente, solo in base alla sentenza in parola (che ovviamente si limita a dichiarare il diritto pro quota alla pensione di reversibilità degli eredi parti del processo, salvi quindi i diritti relativi alla quota ereditaria degli altri eredi non parti in giudizio). Tanto premesso, con riferimento alla domanda amministrativa, si deve ritenere, pur riconoscendosi la difficoltà della questione, che essa sia stata presentata ma che non sia andata a buon fine, per disfunzioni non addebitabili all'odierno ricorrente (cfr. la documentazione depositata). Dichiarare l'improponibilità della domanda, nel caso in esame, in mancanza di una responsabilità dell'odierno ricorrente, apparirebbe contrastare con un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente. Passando all'esame del merito, la sussistenza del diritto dell'odierno ricorrente, al pagamento della quota della pensione di reversibilità, appare sostanzialmente non contestata, oltre che ad emergere dagli atti di causa, e quindi può ritenersi senz'altro sussistente. Si deve quindi esaminare l'eccezione di prescrizione. Al riguardo l'unico idoneo atto interruttivo prodotto in atti è costituito dalla PEC dello 11.7.2019. Risultano quindi prescritti i ratei anteriori allo 11.7.2014. Sarà quindi dovuta solamente la somma di € 499,27. Sotto questo profilo si devono recepire i conteggi effettuati, in via subordinata, dall' . Quindi CP_1 con riferimento al quantum dovuto devono recepirsi i conteggi dell' in CP_1 base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si ce, dato che non appaiono specificamente contestati (cfr. anche Cass.6568/98). Gli stessi, inoltre, appaiono il frutto di una corretta elaborazione, conforme alla normativa applicabile ed espressione di un valido percorso sia logico che argomentativo. Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
Le spese del giudizio debbono essere compensate per metà, anche in considerazione della soccombenza parziale, e poste a carico del resistente per la restante parte e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell' , CP_1 così provvede : a) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., a pagare al CP_1 ricorrente complessivamente € 499,27,oltre ulteriori interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412/91, rigettando per il resto il ricorso;
b) condanna l' al pagamento di metà delle spese processuali che CP_1 liquida in tale ridotta misura in € 450,00 (metà dei complessivi € 900,00), comprensivi di spese generali al 15%, con attribuzione al difensore del ricorrente per distrazione;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 24/4/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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