Art. 25. Astensione e ricusazione dei giudici
Prima dell'inizio delle formalita' di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata, dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari d'accusa.
Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici ai quali l'astensione o la riduzione si riferisce.
Prima dell'inizio delle formalita' di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata, dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari d'accusa.
Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici ai quali l'astensione o la riduzione si riferisce.