TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/04/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3219/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3219/2023 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
ad Acate (RG) in C.da Pezza di Rizzo n. 64, rappresentato, difeso dall'avv. Angela Cannella del foro di
Ragusa, per mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Acate
(RG), nella via E. Filiberto n. 50;
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f. ), nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-contumace-
Con l'intervento del pubblico ministero;
Rimessa per la decisione all'esito dell'udienza del 19.02.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
pagina 1 di 3 ; Controparte_1
che ha esposto di aver, in Vittoria, in data 14.8.2017, contratto matrimonio civile con la resistente, trascritto presso il registro atti di matrimonio di detto Comune anno 2017, parte 1, n. 2, ufficio 2, scegliendo il regime della comunione dei beni, dal quale non sono nati figli e che “la convivenza, nel corso del tempo, è divenuta intollerabile per conflitti sempre più frequenti ascrivibili a responsabilità esclusiva della sig. , il cui carattere, sempre più irascibile e aggressivo nei confronti del CP_1
ricorrente, ha determinato il venir meno dell'affectio coniugalis necessario all'armonico sviluppo della vita coniugale [e] che, pertanto, sussistono, in forza delle circostanze di cui sopra, i presupposti di cui all'art.151 c.c. per chiedere la separazione giudiziale dei coniugi”; che ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione giudiziale;
che la resistente pur regolarmente citata in giudizio non si è costituita;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo neppure Controparte_1
comparsa all'udienza dinnanzi al Presidente delegato del 7.03.2024, non essendovi attività istruttoria da svolgersi, fatte precisare le conclusioni la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del
12.02.2025 e, indi, rimessa al Collegio per la decisione;
che preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta , non costituitasi Controparte_1
in giudizio benché regolarmente citata;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che ancor prima del presente giudizio i coniugi vivevano separati;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
che in difetto di costituzione le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi in giudizio benché Controparte_1
regolarmente citata;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Vittoria, in data 14.8.2017, trascritto presso il registro atti di matrimonio di detto Comune anno 2017, parte 1, n. 2, ufficio 2,
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza;
pagina 2 di 3 Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa il 9.04.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3219/2023 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
ad Acate (RG) in C.da Pezza di Rizzo n. 64, rappresentato, difeso dall'avv. Angela Cannella del foro di
Ragusa, per mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Acate
(RG), nella via E. Filiberto n. 50;
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f. ), nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-contumace-
Con l'intervento del pubblico ministero;
Rimessa per la decisione all'esito dell'udienza del 19.02.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
pagina 1 di 3 ; Controparte_1
che ha esposto di aver, in Vittoria, in data 14.8.2017, contratto matrimonio civile con la resistente, trascritto presso il registro atti di matrimonio di detto Comune anno 2017, parte 1, n. 2, ufficio 2, scegliendo il regime della comunione dei beni, dal quale non sono nati figli e che “la convivenza, nel corso del tempo, è divenuta intollerabile per conflitti sempre più frequenti ascrivibili a responsabilità esclusiva della sig. , il cui carattere, sempre più irascibile e aggressivo nei confronti del CP_1
ricorrente, ha determinato il venir meno dell'affectio coniugalis necessario all'armonico sviluppo della vita coniugale [e] che, pertanto, sussistono, in forza delle circostanze di cui sopra, i presupposti di cui all'art.151 c.c. per chiedere la separazione giudiziale dei coniugi”; che ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione giudiziale;
che la resistente pur regolarmente citata in giudizio non si è costituita;
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo neppure Controparte_1
comparsa all'udienza dinnanzi al Presidente delegato del 7.03.2024, non essendovi attività istruttoria da svolgersi, fatte precisare le conclusioni la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del
12.02.2025 e, indi, rimessa al Collegio per la decisione;
che preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta , non costituitasi Controparte_1
in giudizio benché regolarmente citata;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che ancor prima del presente giudizio i coniugi vivevano separati;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
che in difetto di costituzione le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi in giudizio benché Controparte_1
regolarmente citata;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Vittoria, in data 14.8.2017, trascritto presso il registro atti di matrimonio di detto Comune anno 2017, parte 1, n. 2, ufficio 2,
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza;
pagina 2 di 3 Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa il 9.04.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3