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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/07/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3905/2021 del Ruolo Generale promossa
D A
e con l'Avv. G.Mucci, Parte_1 Parte_2
- attori
CONTRO
con l'Avv. F. Larocca, CP_1
- convenuto
CONCLUSIONI delle Parti : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamati tutti i provvedimenti resi in corso di causa.
Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle Parti.
Rilevato che Parti attrici hanno formulato le istanze seguenti : “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere : a) accertare e dichiarare, per le causali esposte in premessa,
l'illegittimità delle opere realizzate dal convenuto;
b) per l'effetto, condannare il convenuto alla rifusione, in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, delle spese occorrenti per il ripristino dello stato dei luoghi, da determinarsi in corso di causa a mezzo di apposita CTU, ovvero, condannare lo stesso convenuto al ripristino mediante la rimozione, a proprie spese,della finestra e/o della luce realizzate nel muro di confine di proprietà degli attori e, comunque, in violazione degli artt. 901 c.c. ess.; c) in via subordinata, nella denegata ipoteso in cui parte convenuta dovesse dimostrare il diritto alla realizzazione dell'opera in questione, condannare lo stesso a rendere la luce conforme alle prescrizioni dell'art. 902 c.c., mediante esecuzione, a proprie spese, di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati, ovvero di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino;
d) condannare il convenuto alle spese e compensi di lite con distrazione”. [in corsivo le testuali conclusioni di Parti attrici].
Visto che Parte convenuta ha formulato le conclusioni seguenti : “Voglia l'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere: 1)- accogliere l'eccezione preliminare formulata dal convenuto
e, conseguentemente, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto preteso dagli attori con la presente azione;
2)- nel merito e senza che ciò comporti eventuale rinuncia all'eccezione preliminare predetta, rigettare la domanda perchè inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
3)- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la intervenuta usucapione della servitù apparente di luce, in relazione alla apertura della predetta luce all'interno del bagno sito nella su indicata unità immobiliare di proprietà del convenuto medesimo, allocata a pochi centimetri al di sotto della volta e che si apre all'esterno su un pozzo luce di proprietà degli attori e;
4)- in via subordinata e gradata, in accoglimento Parte_2 Parte_1 dell'ulteriore domanda riconvenzionale spiegata emettere sentenza costitutiva della servitù di luce apparente, sempre in relazione alla medesima apertura di luce su indicata, atteso che il bagno non ha altro modo per consentire il passaggio di luce e di aria se non quello consentito dalla esistenza della luce de qua. 5)- condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;
6)- dichiara che il valore delle domande riconvenzionali spiegate è indeterminato.” [in corsivo le testuali istanze di Parte convenuta].
Osserva.
FATTO E DIRITTO
- Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parti attrici convenivano innanzi a questo Tribunale il
Sig. , onde veder accolte le istanze sopra richiamate. CP_1
- Precisavano gli attori di essere proprietari di un immobile, sito in Villa Castelli (BR), alla via
Reggio Calabria, nn. 8,9 e 10, censito in Catasto al foglio 8, p.lla 1227, sub. 1,9 e 10, con annesso pozzo luce, confinante a piano terra con la proprietà del Convenuto, che nel muro di confine (di proprietà esclusiva attorea) di tale immobile aveva illegittimamente aperto una finestra irregolare in violazione della vigente normativa sulle distanze
- Si costituiva Parte convenuta, impugnando e contestando integralmente gli avversi assunti, chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta infondata in fatto ed in diritto, oltre che prescritta, e dispiegando domanda riconvenzionale.
Aggiungeva il Convenuto che gli attori avevano arbitrariamente proceduto in data 22.8.2019 alla muratura e chiusura della finestra, costringendolo a proporre innanzi a questo Tribunale azione possessoria (R.G. n.3615/2019) conclusasi con un'adesione alla proposta conciliativa formulata dal CP_ Giudice e con reintegrazione di convenuto nel possesso della luce (che veniva riaperta), con vittoria di spese.
- Veniva svolta attività istruttoria, che confortava gli assunti di Parti attrici e le cui risultanze, unitamente a quelle dell'espletata CTU, sono state dirimenti ai fini della presente decisione.
- All'udienza del 2.4.2025, dopo alcuni tentativi di conciliazione vanamente promossi da questo
Giudice, la causa veniva infine spedita a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. decorrenti dall'1.5.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Alla luce di quanto emerso nel corso del presente giudizio, deve ritenersi fondata la domanda attorea debitamente corroborata da ampia prova anche con riferimento alla presunta intervenuta usucapione (posto che la situazione per cui è causa non è stata né autorizzata né tollerata dalle Parti attrici).
Va detto, poi, che per le luci la regolarizzazione è obbligatoria, in quanto esse possono essere al piano terra o ai piani superiori e tutte vanno munite di grata da 3 cm quadrati e quelle al piano terra debbono essere posizionate a non meno di 2 metri e mezzo dal pavimento.
Regolarizzazione non riscontrata nel manufatto realizzato da Parte convenuta.
II) Le risultanze dell'espletata CTU sono state dirimenti ai fini della presente decisione, posto che il Professionista nominato dall'Ufficio ha accertato che “il progetto prevedeva per il vano bagno solo un'aerazione forzata, pertanto alcuna autorizzazione comunale era stata concessa per
l'apertura di una luce o veduta. L'apertura in questione è da considerarsi veduta piuttosto che luce, poiché come previsto dal codice civile, è concessa la realizzazione delle luci al piano terra qualora venga rispettata l'altezza di mt. 2,50, dal piano di pavimento al lato inferiore della finestra”. [in corsivo le testuali asserzioni del nominato CTU]
III) Per quanto attiene alla ipotizzata usucapione dell'altrettanto ipotizzata servitù di luce, pretesa dal Convenuto, va detto che unanime Giurisprudenza di legittimità (C.Cass. Civ., Sez. II, ordin. n. 34824/2021 e n. 17475/2023), cui questo Giudice ritiene di aderire, ha stabilito che il possesso di una luce non conforme non può dar luogo a usucapione di servitù di veduta.
Invero, “il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto, per usucapione della corrispondente servitù”. (C. Cass. Civ., Sez. II, ordin. n. 34824 del 17.11.2021)
Inoltre, la Suprema Corte ha affermato la non usucapibilità di una servitù di luce, prescindendo dalla concreta individuazione del regime dominicale del muro sul quale detta luce era stata aperta.
(C.Cass. Civ., Sez. II, ordin. n. n. 28804 del 9 novembre 2020).
In concreto “L'apertura ricavata nello spessore di entrambi i muri, ad opera del convenuto Sig.
, ha generato una veduta sulla parte di proprietà degli attori e CP_1 Parte_1 Pt_2
[in corsivo le testuali asserzioni del nominato CTU]; luce non autorizzata dai competenti
[...] organi tecnici comunali, come accertato dal nominato CTU.
La domanda della Parti attrici va, quindi, integralmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata l'integrale soccombenza con rigetto delle dispiegate domande riconvenzionali della Parte convenuta, che va condannata alla rifusione agli Attori delle spese di lite sostenute, che vengono liquidate in euro 5.000 per onorari e in euro 500 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e
CPA, come per legge, con distrazione in favore del Procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta e Parte_1 Pt_2
con l'Avv. G.Mucci, contro con l'Avv. F. Larocca, così provvede:
[...] CP_1
1) accoglie integralmente la domanda attorea, integralmente rigettando le domande riconvenzionali dispiegate da Parte convenuta;
2) accerta e dichiara l'illegittimità delle opere realizzate dal Convenuto, per l'effetto, condannandolo al ripristino mediante la rimozione, a proprie spese, della veduta realizzata nel muro di confine di proprietà attorea;
3) condanna Parte convenuta alla rifusione in favore degli Attori delle spese di lite sostenute, che vengono liquidate in euro 5.000 per onorari e in euro 500 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del Procuratore anticipatario.
Brindisi, 22 luglio 2025
Il GOP